B) Requisiti di ordine speciale
L'articolo 79 del Regolamento individua, al comma 1, quali sono i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l'attestato di qualificazione.
Dettagliatamente, tali requisiti risultano essere:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
I successivi commi del medesimo articolo, nonché i consecutivi articoli inclusi nel Titolo III del Regolamento, definiscono il contenuto di detti requisiti, chiarendone nel dettaglio le modalità con le quali le imprese ne dimostrano il possesso, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai quali le SOA devono attenersi per determinarne l'effettiva sussistenza e entità.
Al pari dei requisiti di carattere generale, le SOA in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi D.P.R. n. 445/2000, laddove previste, acquisendo la relativa documentazione probatoria.
La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti speciali (a titolo esemplificativo elencati di seguito) - fatta salva diversa prescrizione normativa - sarà prodotta dagli operatori economici in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità all'originale:
- Registro beni ammortizzabili;
- Atti dell'impresa (costituzione, statuto etc.);
- Libro giornale, libro inventari;
- Libro matricola/Libro Unico del Lavoro.
In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, l'impresa cessionaria che intenda dimostrare il possesso dei requisiti con l'utilizzazione della documentazione facente capo all'impresa cedente, potrà presentare copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, qualora alla stessa venga trasferita la documentazione in originale, ovvero copia autentica qualora l'originale di tale documentazione rimanga nelle disponibilità della cedente.
Il regolamento prevede inoltre per le ipotesi di cessioni aziendali la presentazione da parte dell'operatore economico richiedente l'attestazione della perizia giurata redatta da soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio; l'Autorità a tale proposito ha ritenuto per ragioni di omogeneizzazione di estendere la previsione della perizia giurata ai casi di affitto di azienda o di rami di essa.
Resta inteso che, qualora la suddetta documentazione prodotta nelle citate forme presenti elementi di irregolarità, le SOA sono tenute ad effettuare ulteriori accertamenti al fine di riscontrarne la veridicità.
Di seguito vengono, quindi, esaminate le prescrizioni normative contenute nell'articolo citato. Adeguata capacità economica e finanziaria
L'adeguata capacità economica e finanziaria attiene alla dimostrazione da parte delle imprese del possesso dei seguenti elementi di valutazione:

Idonee referenze bancarie
(Art. 79, comma 2, lettera a)
Al riguardo, nulla risulta esplicitato nella norma riguardo alla quantità di referenze da produrre.
In considerazione della difficoltà di alcune imprese a reperire più attestazioni da diversi istituti di credito, si ritiene prospettabile un'interpretazione della norma intesa in termini di qualità delle garanzie fornite piuttosto che di quantità; pertanto, l'impresa esibisce la dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La SOA verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dall'ente emittente laddove la referenza non sia fornita in originale direttamente alla SOA dall'Istituto bancario.

Cifra d'affari
(Art. 79, comma 2, lettera b)
L'adeguata capacità economico-finanziaria è dimostrata dall'impresa anche mediante la cifra d'affari, riferita ai lavori eseguiti negli anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto, che deve essere almeno pari agli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e, quindi, alla dimostrazione della capacità dell'impresa nel settore dei lavori in generale.
Si ritiene, altresì, che attraverso la verifica della cifra d'affari, la SOA possa valutare la congruenza tra detta attività e la speciale esperienza maturata nel settore della qualificazione e dimostrata mediante l'esibizione di certificati di esecuzione lavori.
La cifra d'affari può essere dimostrata dall'entità dei lavori eseguiti in via diretta mediante presentazione di documenti contabili, tributari o fiscali, mentre per l'attività indiretta (e cioè quella derivante dalla partecipazione a raggruppamenti o consorzi), la relativa cifra va dimostrata attraverso i bilanci dei consorzi o delle società di cui l'impresa fa parte.
Per la dimostrazione della cifra d'affari, il legale rappresentante presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dell'adeguata capacità economico finanziaria, specificando per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, la cifra d'affari totale, quella imputabile ad attività diverse e quella utile ai fini dell'attestazione.
Le società di persone S.a.s. e S.n.c. nonché le ditte individuali impresa, a corredo della dichiarazione sostitutiva, presentano copia conforme del mod. UNICO (completo di tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti gli studi di settore) e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento/trasmissione da parte Agenzia/Dipartimento delle Entrate.
La SOA, ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva e della documentazione presentata dall'impresa, acquisisce i modelli Unico presso (previo protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate), nonché i bilanci depositati dalle società di Capitale e dai Consorzi stabili presso le banche dati della C.C.I.A.A così come previsto dall'Art. 70, comma 2 del Regolamento.
La SOA verifica, inoltre, il rispetto dei parametri necessari in funzione delle categorie e classifiche richieste ("copertura" dell'importo totale delle classifiche richieste da parte della cifra d'affari, eventualmente rideterminata) e la veridicità dei documenti prodotti dall'impresa. Adeguata idoneità tecnica
Costituiscono indici del possesso di adeguata capacità tecnica la presenza di una direzione tecnica qualificata, l'adeguato staff tecnico per le imprese che richiedono la qualificazione anche alla progettazione, nonché la pregressa esperienza, dimostrata dall'esecuzione di lavori, in ciascuna delle categorie per cui si richiede la qualificazione, per un importo pari al 90% della Classifica richiesta, nonché dall'esecuzione di un lavoro, in ogni singola Categoria oggetto della richiesta, per un importo non inferiore al 40% (o due lavori per il 55% o tre lavori per il 65%).
Il Regolamento individua ulteriori indici di idoneità tecnica quali la presenza di un determinato numero di operai qualificati per la qualificazione nelle categorie specializzate OS e per, alcune di esse, la disponibilità di adeguato stabilimento adibito alla produzione di determinati beni oggetto di qualificazione.

Idonea direzione tecnica
(Art. 79, comma 1, lett. b e comma 5, lett. a)
( Art. 87)
(Art. 248, comma 5)
(Art. 357,commi 23 e 29)
La direzione tecnica, così come definita dall'art. 87, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; essa può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dall'amministratore o dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
Il DPR 207/2010 introduce alcune novità per la dimostrazione del predetto requisito alcune delle quali si ritiene necessario evidenziare.
Il comma 2) dell'art. 87 nel definire la tipologia dei titoli di studio idonei per detto requisito, chiarisce definitivamente che i titoli di studio di diploma di scuola media superiore ammessi per la qualifica di Direttore Tecnico sono Geometra e Perito Industriale Edile; per la qualificazione alle classifiche inferiori alla IV è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente che, come già individuato in precedenti pronunce dell'Autorità nel diploma di Perito Tecnico Industriale; viene ribadito, altresì, che in assenza di idonei titoli di studio il requisito professionale può essere dimostrato mediante l'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere.
I requisiti relativi alla idonea Direzione Tecnica da dimostrare per la qualificazione alle categorie OG2, O2-A, OS2-B e OS25, relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, sono oggetto di particolare disciplina all'interno del Titolo XI del Regolamento.
In particolare l'art. 248, al comma 5, stabilisce quanto segue in ordine ai soggetti cui affidare la Direzione Tecnica:
- categoria OG2: possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura;
- categorie OS2-A e OS2-B: ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- categoria OS25: ai soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del Codice, che prevede la istituzione di appositi elenchi presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
Per la dimostrazione dell'idoneità tecnica nelle categorie in esame il citato comma 5 rimanda ai contenuti dell'Art. 87, commi 1) e da 3) a 7); in realtà il comma 7) non è stato inserito nell'art. 87, in quanto il suo contenuto è stato trasposto nell'art. 357, comma 23) che consente alle imprese di affidare la direzione tecnica a soggetti privi di idonei titoli di studio ma già qualificati come DT precedentemente all'entrata in vigore del DPR 34/2000.
Le nuove disposizioni regolamentari hanno ristretto la possibilità che la Direzione Tecnica possa essere affidata a soggetti dotati di esperienza acquisita in tale settore quale direttore del cantiere; l'art. 357, comma 29 del Regolamento stabilisce infatti che tale possibilità è consentita solo per le categorie OS2-A e OS2-B per le classifiche inferiori alla III; sono escluse, pertanto, da tale deroga le categorie OG2 e OS25.
Per la dimostrazione di tali requisiti, l'impresa esibisce:
- contratto d'opera regolarmente registrato o dimostrazione dell'assunzione (Libro Matricola/Estratto del Libro Unico del Lavoro o lettera di assunzione) di ciascun direttore tecnico (non necessario se coincide con il titolare, rappresentante legale, amministratore o socio);
- per le società atto di nomina assembleare del direttore tecnico (o documentazione equivalente per aziende non soggette alla tenuta dei libri sociali);
- dichiarazione sostitutiva di unicità di incarico resa dal direttore tecnico ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sul rapporto di collaborazione del direttore tecnico resa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000;
- titolo di studio;
- idonee certificazioni di esecuzione lavori al fine della dimostrazione dell'esperienza professionale quinquennale, per ottenere la qualificazione fino alla III bis Classifica (deroga concessa dall'art. 87, comma 2, ultimo periodo);
- idonee certificazioni di esecuzione lavori per la dimostrazione dell'esperienza professionale quinquennale, al fine di ottenere la qualificazione fino alla II Classifica anche per categorie OS 2-A e OS 2-B;
- certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (nei casi previsti dall'art. 357, comma 23).
La SOA verifica il rispetto dei requisiti del Direttore Tecnico (titoli professionali, titolo di studio, legame con l'impresa, ufficialità del ruolo) in funzione delle categorie e classifiche richieste dall'impresa; qualora l'impresa si avvalga della deroga prevista dall'art. 357, comma 23 del Regolamento, che consente alle imprese di avvalersi dei direttori tecnici, anche privi di idonei titolo di studio, già incaricati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000, la SOA acquisisce il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, o provvede a rilevare dal Certificato Camerale la sussistenza della data di nomina del direttore tecnico antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 34/2000.
Le SOA possono effettuare ulteriori verifiche circa l'idoneità professionale dei direttori tecnici consultando la loro eventuale iscrizione presso gli albi professionali, nonché presso gli elenchi on-line degli istituti scolastici, ovvero facoltà universitarie, presso i quali è stato conseguito il titolo di studio (se presenti).
Per la verifica della comprovata esperienza professionale quinquennale, provvede altresì ad effettuare i riscontri sulla veridicità della relativa documentazione secondo le modalità di verifica dei certificati di esecuzione lavori, di cui ai paragrafi successivi.
A tale riguardo si chiarisce che il conteggio dei 60 mesi deve tener conto dei mesi effettivamente lavorati, si deve tener conto, altresì, che ogni periodo lavorativo può essere computato una sola volta, ancorché nel corso dello stesso vengano eseguiti più contratti contemporaneamente.

Qualificazione per progettazione (art. 79, comma 7)
Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice ovvero in concessione (ossia di progettazione ed esecuzione lavori), la norma prevede la possibilità che l'impresa possa ottenere la qualificazione anche per la progettazione e costruzione, fermi restando gli ulteriori requisiti da dimostrare in sede di gara.
Come specifica il comma 7 del predetto art. 79, il requisito dell'idoneità tecnica alla progettazione è dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, e da diplomati; detto personale deve essere assunto a tempo indeterminato.
Si precisa che per i componenti laureati dello Staff, la norma regolamentare in esame prevede che il numero minimo debba essere iscritto nei rispettivi Albi Professionali.
Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, soci accomandatari e soci delle s.n.c., senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il nuovo dettato regolamentare introduce la figura professionale del Geologo limitatamente alle categorie nelle quali è prevista la sua competenza; si ritiene, comunque, che lo stesso debba essere sempre associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.
Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla Classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V Classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 con la quale si individuano i componenti dello staff tecnico di progettazione;
- titoli di studio dei professionisti indicati quali facenti parte dello staff tecnico;
- Libro Matricola/Estratto del Libro Unico del Lavoro o lettera di assunzione.
La SOA verifica la presenza, all'interno dell'organico aziendale, dello staff tecnico individuato dal legale rappresentante, verificando che sia composto dal congruo numero di laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato come previsto dalla norma.
Per i componenti dello staff in possesso di laurea ed abilitati all'esercizio della professione, la SOA ne verifica l'effettiva iscrizione all'Albo Professionale competente.

Esecuzione lavori (art. 79, comma 5, lettere b) e c)
L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata anche con la pregressa esperienza documentata dall'impresa nell'esecuzione dei lavori in ogni singola Categoria oggetto della richiesta di qualificazione.
La norma precisa che l'accesso ad una determinata Categoria è condizionato dall'effettiva esecuzione dei lavori nella medesima Categoria per un importo non inferiore al 90% della Classifica richiesta, con l'esibizione di almeno un lavoro che raggiunga il 40% della Classifica richiesta, ovvero di due lavori che ammontino al 55% o ancora di tre lavori per un totale del 65%.
Il Regolamento individua come elemento probante del possesso di tale requisito i certificati di esecuzione lavori redatti secondo i modelli di cui agli allegati B, pertinenti ai lavori eseguiti per conto delle stazioni appaltanti.
Come nel previgente Regolamento l'art. 79, comma 14 prevede, ai fine della qualificazione sino alla III classifica, che la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori possa avvenire con l'esibizione di certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta sia stato responsabile uno dei direttori tecnici; sul spunto va chiarito che il limite massimo fissato dalla norma di 2.500.000 di Euro è da intendersi come ammontare complessivo dei CEL che possono essere esibiti al netto dell'abbattimento previsto dalla norma.
Le previsioni contenute nell'art. 86 del Regolamento chiariscono al comma 7 che per i lavori, eseguiti da committenti non tenuti all'applicazione del Codice e del Regolamento, l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori, corredata anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori; si ritiene, inoltre, che tali certificati debbano contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato.
La norma, altresì, prevede, al comma 5, nel caso di lavori eseguiti per committenti privati che le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) contratto stipulato;
c) fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Ulteriore chiarimento fornito dal Regolamento riguarda i lavori eseguiti in proprio, per i quali l'art. 86, al medesimo comma 7, prevede, anche per tali ipotesi, la presentazione di una certificazione di esecuzione lavori rilasciata direttamente dal direttore lavori.
Tale norma va letta congiuntamente al precedente comma 6, laddove si specifica che le imprese comprovano i lavori eseguiti in proprio con la presentazione della medesima documentazione di cui sopra, individuata dalle lettere a) e d), consistente nel permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato e copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Ulteriore elemento di novità introdotto dal Regolamento risulta la precisazione contenuta nell'art. 83, comma 8 secondo cui la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
Viene, altresì, precisato che la documentazione contabile non è utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Elemento innovativo è anche l'indicazione circa la necessità di acquisire il certificato di regolare esecuzione, il quale assolvendo ad una funzione diversa, non può considerarsi intercambiabile con il CEL, tuttavia, l'obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l'onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito.
Particolari indicazioni vengono fornite dall'Art. 248, comma 2 del Regolamento in ordine alla qualificazione alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, per le quali le relative certificazioni, comprovanti l'avvenuta esecuzione dei lavori, eseguiti per conto di amministrazioni pubbliche nonché di committenti privati o in proprio, devono contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.
Con riferimento alle medesime categorie di qualificazione, il successivo comma 3, in deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b) in tema di utilizzazione dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili da parte dell'impresa affidataria, prevede che i lavori eseguiti nelle suindicate categorie sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.
Il Regolamento, all'art. 84 fornisce una specifica disciplina relativa ai criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero e realizzati da imprese con sede legale in Italia.
In particolare la norma prevede, analogamente alla dimostrazione dei lavori eseguiti sul territorio italiano, che l'operatore economico debba produrre alla SOA la certificazione di esecuzione lavori corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
In merito alla certificazione, risulta specificato che, nel caso in cui esista nel paese un soggetto pubblico deputato al rilascio di idonea certificazione, le imprese acquisiscono i certificati direttamente dall'organismo a ciò deputato; aggiunge la norma che tale certificazione deve essere legalizzata da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
Nel caso in cui le lavorazioni riguardano prestazioni eseguite per committenti privati, per le quali nel paese di esecuzione non è prevista una certificazione da parte di un soggetto pubblico, la certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato a spese dell'impresa, dalla quale risultino i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Prosegue altresì la norma nel prevedere che le certificazioni debbano essere corredate da traduzioni certificate secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 84 e che il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione nei modi indicati, la trasmette al Ministero degli Affari Esteri che ne cura l'inserimento nel Casellario informatico.
Al fine di attribuire maggiori garanzie di veridicità si ritiene opportuno onerare l'impresa a presentare ai fini della dimostrazione del requisito in esame, la dichiarazione sostitutiva che attesti la conformità all'originale dei certificati di esecuzione lavori prodotti.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si indicano i dati essenziali relativi ai CEL esibiti e si attesta la conformità all'originale delle certificazioni prodotte in copia;
- certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche in forma cartacea;
- copia dei certificati di esecuzione lavori emessi da stazioni appaltanti pubbliche e inseriti nel Casellario informatico;
- certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti privati e sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
e) atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);
- certificati di esecuzione lavori eseguiti in proprio, sottoscritti dal direttore lavori, corredati da:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
c) copia dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti;
d) atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es OG12 e OS14);
- certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, rilasciati secondo le modalità sopra descritte, corredati da:
a) copia del contratto;
b) copia del certificato di collaudo, laddove emesso;
c) ogni documento utile comprovante i lavori eseguiti.
La SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dall'impresa, relativamente ai CEL rilasciati da soggetti tenuti all'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento presenti sul Casellario informatico, acquisisce le medesime certificazioni attraverso la consultazione del Casellario, provvedendo a riscontrarne la relativa conformità.
Relativamente alle certificazioni rilasciate da committenti pubblici non presenti sul Casellario, la SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità formale e sostanziale presso gli Enti e/o Amministrazioni, secondo le modalità già stabilite dall'Autorità con la Determinazione n. 6/2010 e con il Comunicato n. 62/2010.
La SOA, nell'attività di attestazione, è tenuta a controllare la corrispondenza delle categorie indicate nel CEL con quelle riportate nel bando di gara, o nell'avviso o nella lettera di invito o ancora nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione e/o aggiuntivi debitamente approvati; detta verifica può avvenire consultando il Casellario dell'Autorità nella sezione riservata alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori; le SOA sono tenute, altresì, a segnalare all'Autorità le eventuali incongruenze rilevate ad esito di tale controllo.
Per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, le SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dell'impresa, è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità del CEL, del contratto e delle fatture presso i soggetti committenti; provvede altresì al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall'impresa, presso l'Ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia.
Per i lavori eseguiti in proprio la SOA verifica la veridicità del certificato di esecuzione lavori presso il Direttore dei lavori, nonché la veridicità degli atti autorizzativi presso gli Enti competenti.
Nel caso di lavorazioni rientranti nella Categoria OG12 la SOA è tenuta ad effettuare i riscontri di veridicità presso gli Enti Competenti all'approvazione dei piani di smaltimento.
Per quanto concerne le certificazioni rilasciate per le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, la SOA è tenuta a verificare presso l'Ente preposto alla tutela del bene l'effettiva apposizione del visto anche nel caso di CEL presenti nel Casellario non rilasciati direttamente dal suddetto ente (Ministero Beni Culturali, Soprintendenza etc.).
Resta fermo l'obbligo delle SOA di procedere ai riscontri di veridicità presso i committenti, nonché presso l'Ente preposto nel caso di CEL pubblici non presenti nel Casellario e di CEL privati.
La SOA è tenuta a verificare secondo quanto disposto dall'art. 248, comma 3, che i lavori rientranti nelle citate categorie e documentati nel CEL presentati dall'impresa siano stati effettivamente eseguiti dalla medesima impresa da attestare.

Particolari profili di idoneità tecnica (art. 79, commi 19 e 20)
Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato l'impresa deve dimostrare con l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, che nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto Collettivo dell'Edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.
Per la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, il Regolamento prevede come ulteriore requisito la disponibilità da parte dell'impresa di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della Categoria.
La disponibilità deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione etc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell'attestazione.
Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell'operaio qualificato l'impresa richiedente l'attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e copia del Libro Unico del Lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la conformità all'originale.
La SOA verifica la veridicità della dichiarazione riscontrando la conformità di quanto dichiarato rispetto ai dati contenuti consultando l'estratto del Libro Unico del Lavoro.
Per quanto concerne il requisito inerente l'adeguato stabilimento industriale l'impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e presenta copia autentica della documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell'attestazione.
La SOA verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l'esame della documentazione presentata dall'impresa, consultando altresì i dati contenuti nei bilanci e/o modelli unici delle imprese da attestare riferiti ai beni a disposizione.

Adeguata dotazione di attrezzature tecniche Art. 79 comma 1 lettera c)
Il comma 8 del citato articolo specifica che l'adeguata attrezzatura tecnica è intesa come consistenza delle immobilizzazioni materiali e immateriali specificatamente destinate dall'impresa alla esecuzione dei lavori.
La norma prevede che la valutazione di tale requisito possa comprendere sia gli ammortamenti reali e figurativi delle attrezzature di proprietà sia i canoni sostenuti per l'utilizzo di attrezzature specifiche non di proprietà, differenziati quest'ultimi, tra canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio.
Il citato comma prevede che l'ammontare della dotazione di attrezzature tecniche debba corrispondere almeno al 2 % della cifra d'affari reale, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, ammontare costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti delle attrezzature di proprietà, dai canoni di locazione finanziaria e dai canoni di noleggio ultraquinquennali.
Tale disposizione risulta innovativa rispetto al vigente D.P.R. n. 34/2000 che prevedeva fosse pari ad almeno alla metà del costo totale delle attrezzature.
Al riguardo, l'impresa esibisce i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, con la quale viene evidenziata la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio ed i relativi costi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- contratti locazione finanziaria e delle relative fatture;
- contratti di noleggio e delle relative fatture;
- registro IVA.
Si precisa per la dimostrazione del requisito in esame, l'operatore economico può produrre anche le fatture inerenti l'acquisto di attrezzature di importo inferiore ai 514,46 Euro il cui costo viene, di norma, dedotto integralmente nell'esercizio in cui viene acquistato, non assoggettandolo in ad un piano di ammortamento e in conseguenza nel Registro dei beni ammortizzabili.
La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito alla dotazione stabile di attrezzature e ai relativi costi, con i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari, nel Registro dei beni ammortizzabili, nelle copie dei contratti e fatture di locazione finanziaria e nelle copie delle fatture di noleggio; verifica, altresì, il rispetto dei parametri necessari (incidenza del costo della dotazione di attrezzature sulla cifra di affari in lavori) eventualmente procedendo alla rideterminazione della cifra di affari stessa.

Adeguato organico medio annuo
L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.
Per dimostrare questo requisito, sono ammesse dalla normativa due alternative.
La prima alternativa consente di fare riferimento al costo complessivo del personale che incida per un valore non inferiore al 15% della cifra di affari, determinata ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, di cui almeno il 40% sostenuto per personale operaio.
La seconda consente di dimostrare l'adeguato organico medio annuo con il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato.
La norma precisa infine che per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
È ammesso infine per le imprese individuali e società di persone di utilizzare anche il valore della retribuzione del titolare e dei soci, da calcolare convenzionalmente per un importo pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale, determinata ai fini della contribuzione INAIL, rilevabile nelle tabelle ufficiali di riferimento relative alle annualità utilizzate ai fini dell'attestazione.
Al riguardo, l'impresa presenta:
- dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 resa dal Legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente distinguendo il personale tecnico, amministrativo ed operaio, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione;
- dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 resa dal Legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili o altri istituti;
- Modelli DM10/UNIEMENS;
- Versamenti INAIL;
- Versamenti alle Casse Edili o altri istituti;
- Modelli riepilogativi annuali attestanti (770) i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse Edili per ogni annualità fiscale utilizzata;
La SOA verifica la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito ai costi sostenuti per il personale dipendente e i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari e verifica la qualifica e la tipologia di inquadramento attraverso i DM10/UNIEMENS.
La SOA verifica il rispetto dei parametri necessari valutando l'incidenza del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente sulla cifra di affari in lavori, procedendo, eventualmente, alla rideterminazione della cifra di affari stessa. A comprova di ciò la SOA è tenuta a redigere e conservare agli atti, obbligatoriamente, un prospetto riepilogativo delle verifiche effettuate sulla consistenza dell'organico e dei costi sostenuti.
Il presente documento è completato da uno schema sintetico allegato, volto ad individuare le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico, comprensivo dell'elencazione dei documenti da esibire in sede di attestazione.
Lo schema è completato da indicazioni esemplificative delle modalità di verifica che le SOA dovranno porre in essere nel corso delle istruttorie di attestazione.

Decorrenza
Le modalità e le prescrizioni, di cui al presente manuale, sono applicabili dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; tali indicazioni valgono per i contratti di qualificazione stipulati dopo la data di pubblicazione e per la documentazione emessa o rilasciata in favore degli operatori economici e degli Organismi di Attestazione dopo la medesima data.