Tipologia: CCNL
Data firma: 25 maggio 2001
Validità: 01.06. 2001 - 31.05.2005
Parti: Fise-Confindustria, Confapi, Lega delle Cooperative, Conf Cooperative, Agci e Filcams, Fisascat e Uiltrasporti
Settori: Servizi, Pulizia, ecc.

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda
Art. 4 - Cessazione di appalto
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
Art. 7 - Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Condizioni di miglior favore
Art. 10 - Inquadramento del personale
Art. 11 - Assunzione a termine
Art. 12 - Apprendistato
• Sfera di applicazione

• Assunzione
• Limiti di età
• Periodo di prova
• Durata
• Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
• Formazione
• Trattamento economico
• Trattamento normativo
• Ferie
• Conferma
• Malattia
• Dichiarazione a verbale
Art. 13 - Contratto di formazione e lavoro
• Durata del contratto ed attività formativa
• Rapporto di lavoro
• Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
• Limitazione dell'utilizzo dei C.f.l.
• Retribuzione
Art. 14 - Contratti di inserimento
Art. 15 - Contratti di apprendistato, di formazione e lavoro, di inserimento e a tempo determinato - Percentuali di utilizzo
Art. 16 - Lavoro ripartito
Art. 17 - Lavoro temporaneo
Art. 18 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale
Art. 19 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 20 - Retribuzione
Art. 21 - Determinazione del trattamento economico
Art. 22 - Scatti biennali per gli impiegati e incremento automatico biennale per gli operai
Art. 23 - Tredicesima mensilità
Art. 24 - Quattordicesima mensilità
Art. 25 - Indennità varie
• Indennità mezzi di locomozione
• Indennità lavoro disagiato
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
• Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
• Rimborso spese di locomozione
• Indennità pulizia ambienti radioattivi
• Indennità per lavori nel sottosuolo
• Indennità aeroportuale
Art. 26 - Alloggio al personale
Art. 27 - Indumenti di lavoro
Art. 28 - Trasferte
Art. 29 - Riproporzionamento della retribuzione
Art. 30 - Mobilità aziendale
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Orario di lavoro
Art. 33 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno
Art. 34 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 35 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 36 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale
Art. 37 - Diritto allo studio
Art. 38 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 39 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 40 - Lavoro notturno
Art. 41 - Riposo settimanale
Art. 42 - Ricorrenze festive
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Servizio militare
Art. 45 - Doveri del lavoratore
Art. 46 - Ritiro patente
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 49 - Licenziamenti per mancanze
Art. 50 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 51 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 52 - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 53 - Congedo di maternità e congedo parentale
Art. 54 - Previdenza complementare
Art. 55 - Preavviso
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Art. 57 - Indennità in caso di morte
Art. 58 - Assetti contrattuali
• Contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Contrattazione di secondo livello
• Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Art. 59 - Relazioni sindacali aziendali
Art. 60 - Procedure di conciliazione ed arbitrato
Art. 61 - Diritti sindacali
A) Permessi per cariche sindacali e aspettative
B) Assemblea
C) Versamento contributi sindacali
Art. 62 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 63 - Mense aziendali
Art. 64 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 65 - Patronati
Art. 66 - Organismo paritetico nazionale di settore
Art. 67 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 68 - Norma generale
Art. 69 - Decorrenza e durata
Codice di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i soli servizi considerati pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83
Procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990
Verbale 24 ottobre 1997 (norma in vigore)
Tabelle retributive
Tabelle apprendisti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Addì, 25 maggio 2001, tra Fise-Confindustria, Confapi, Lega delle Cooperative, Conf Cooperative, Agci e Filcams, Fisascat e Uiltrasporti è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Premesso che il mercato dei servizi di pulizia in ambito pubblico e privato si va evolvendo nell'ottica di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate rispetto all'ambito di applicazione del CCNL 24 ottobre 1997, le parti concordano di ridefinire la sfera di applicazione nei termini previsti dal presente articolo, nonché di sviluppare l'ambito di applicazione della precedente normativa nei modi e nei termini di seguito specificati al fine di meglio rispondere alle mutate esigenze della committenza.
Pertanto il seguente contratto ricomprende, oltre le attività attinenti i servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione regolate dalla legge n. 82/1994, dai successivi regolamenti di attuazione, dal D.Lgs. n. 157/1995, dal D.P.C.M. n. 117/1999, anche le attività di servizi ausiliari e le attività di carattere manutentivo svolte non in via esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata, così come richiamate nei commi successivi.
Restano conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le distinte attività, aventi carattere autonomo, anche per specifici contratti di committenza, ai cui rapporti di lavoro si applicano i CC.CC.NN.L. corrispondenti.
Nella sfera di applicazione del presente contratto in particolare sono ricomprese, ad esempio, le seguenti attività:
- servizi di pulizia (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, ecc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali, reception, accoglienza, accompagnamento, ecc.;
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, ecc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- servizi di pulizia, di manutenzione e servizi analoghi in domicili privati (ad es. abitazioni private, ecc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, aeromobili, natanti, ecc.).
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
Per quanto riguarda i soci lavoratori di cooperative si applica la legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
A) Informazioni a livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle Organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro, all'Organismo paritetico di settore;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
- esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali e europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra amministrazione pubblica e società erogatrici dei servizi in appalto;
- rendere maggiormente funzionale ed operativo l'Osservatorio per il governo del mercato del lavoro e per l'occupazione costituito presso il Ministero del lavoro;
- esaminare, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo, comprese le evoluzioni in materia di società miste, e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
B) Informazioni a livello territoriale
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale dall'Organismo paritetico di settore;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli accordi interconfederali vigenti e in base alle decisioni assunte dall'Organismo paritetico di settore.
C) Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali
Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale, nell'ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese di dimensioni nazionali con almeno 400 dipendenti.
L'impresa fornirà informazioni alle RSU ovvero, ove non ancora costituite, alle RSA:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 125/1991;
- sui contratti di appalto in scadenza;
- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l'andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
- l'attuazione dei modelli e dell'articolazione di orario definiti dal vigente CCNL.
D) Informazioni a livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Le imprese informeranno le RSU, ovvero, ove non ancora costituite, le RSA semestralmente:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) sull'andamento del lavoro straordinario.
Le imprese informeranno altresì le RSU, ovvero, ove non ancora costituite, le RSA sulle materie in relazione alle quali disposizioni di legge o contrattuali prevedano informazioni a livello aziendale.
Per quanto concerne le ulteriori competenze del livello aziendale, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 59.

Art. 7 - Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 11 - Assunzione a termine
Oltre ai casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 23, legge n. 56/1987 nelle seguenti ipotesi:
- espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, a quelle normalmente impiegate;
- esecuzione di un'opera o di un servizio non predeterminato nel tempo, avente carattere straordinario od occasionale;
- sostituzione di lavoratori in aspettativa o congedo con diritto alla conservazione del posto;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994;
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- imprevista intensificazione di attività anche derivante dall'acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall'attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse;
- esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali.
Inoltre, ai sensi della legge n. 230/1962, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, come previsto all'art. 4, 2° comma, del citato D.Lgs. n. 151/2001.
L'assunzione a tempo determinato può essere, altresì, anticipata fino a 3 mesi nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare.

Art. 12 - Apprendistato
Sfera di applicazione

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale, previo adeguato tirocinio.
L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 7°.

Assunzione
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalle normative in materia, possono essere assunti i giovani di età non inferiore a quindici anni compiuti, qualora abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria, e non superiore a ventiquattro, ovvero ventisei nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2891/93 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.

Durata
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° livello 18 mesi
3° livello 18 mesi
4° livello 24 mesi
5° livello 36 mesi
6° livello 36 mesi
7° livello 36 mesi
In caso di assenza superiore alle 4 settimane, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna.

Formazione
L'impegno formativo dell'apprendista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna ed è graduato in relazione al possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità:
Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120 ore medie annue retribuite
Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 100 ore medie annue retribuite
Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire 60 ore medie annue retribuite
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.

Trattamento normativo
Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
È ammesso, ai sensi delle circolari del Ministero del lavoro n. 102/1986 e n. 46/2001, il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti.

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare congiuntamente, anche di concerto con gli Organismi competenti, i contenuti della formazione esterna da impartire agli apprendisti.

Art. 13 - Contratto di formazione e lavoro
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Il rapporto di lavoro instaurato con il contratto di formazione e lavoro è regolato dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia.

Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nei livelli 6° e 7° sono considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nei livelli dal 3° al 5° sono considerate "intermedie".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) che precede, prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) che precede, prevedano un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa compreso tra 100 ore per 18 mesi di durata e 120 ore per 24 mesi di durata.
Le parti convengono che non sono retribuite le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 100, alle 120 o alle 140 indicate nel precedente capoverso per le professionalità e per le durate ivi previste.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e anti-infortunistica.
Le parti convengono che le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non siano retribuite.
I contratti di cui al comma precedente possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge n. 407/1990, per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al 1° livello.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Rapporto di lavoro
Le disposizioni del presente CCNL si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
Il contrattista in formazione e lavoro è inquadrato nel livello professionale inferiore rispetto a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione.
Il comma precedente si applica in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 per gli impiegati assunti al 3° livello con contratto di formazione e lavoro di durata superiore a 18 mesi, i quali saranno inquadrati al livello inferiore per l'intera durata del contratto.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio.
[…]

Art. 14 - Contratti di inserimento
Con riferimento all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, le parti, nell'obiettivo di favorire l'impiego o il reimpiego dei lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, confermano le ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di inserimento di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi per:
- lavoratori oltre i 29 anni iscritti nelle liste di collocamento;
- lavoratori sotto i 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni escluse dall'applicabilità dei contratti di formazione e lavoro;
- lavoratori sotto i 29 anni per le aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, da assumere per l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente contratto, è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro.

Art. 15 - Contratti di apprendistato, di formazione e lavoro, di inserimento e a tempo determinato - Percentuali di utilizzo
Le parti convengono che i contratti di apprendistato, di formazione e lavoro, di inserimento e a tempo determinato limitatamente alle ipotesi previste ex art. 23 legge n. 56/87, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 35% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
Fino a dieci dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto.

Art. 16 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con cui due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in questione si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro n. 43/1998. Tenuto conto della tipicità di tale rapporto di lavoro, le parti definiranno una puntuale disciplina di specifici istituti normativi.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare congiuntamente gli aspetti e le problematiche specifiche nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico appositamente costituito entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL

Art. 17 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/1997 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:
- "nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali";
- "nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 196/1997";
anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della legge n. 196/1997 citata:
1) esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati, nonchè per le attività connesse;
2) punte di più intensa attività temporanea dovuta ad incremento di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali;
3) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
4) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
5) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio;
6) sostituzione di una posizione vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
Le parti convengono che l'assunzione con contratto di lavoro temporaneo è consentita per i lavoratori inquadrati dal 3° livello al 7° livello.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui sopra non potranno superare in media trimestrale il 12% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'appalto.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA ovvero, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo ed i motivi del ricorso allo stesso.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Ai sensi della circolare Inps n. 157 del 27 luglio 1999 è consentita l'utilizzazione di lavoratori interinali a tempo parziale.

Art. 18 - Contratti di collaborazione coordinata non occasionale
Le parti si incontreranno al fine di esaminare le questioni attinenti ai contratti di collaborazione coordinata non occasionale, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo, in attesa della definitiva approvazione della legge attualmente in discussione presso i competenti Organi legislativi.

Art. 25 - Indennità varie
Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'impresa corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 95 (0,0490 Euro) per ogni ora di lavoro.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 70 (0,0361 Euro) per ogni ora di lavoro.
Queste ultime due indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo della indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione "pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni" hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l'attività industriale vera e propria.
L'indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all'interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.

Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa, Beta, Gamma, Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 240 (0,123 Euro) per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione-trattamento radio-elementi, radio-isotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.

Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un'indennità di lire 50 (0,0258 Euro) per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, ecc.) verrà corrisposta al personale un'indennità oraria di lire 60 (0,0309 Euro) non cumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della metropolitana o lungo le linee della stessa, svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina.

Indennità aeroportuale
In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività esclusivamente nell'ambito aeroportuale un'indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.

Art. 27 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti e due pantaloni o due indumenti equivalenti.
L'impresa concorderà in sede aziendale con la RSU, ovvero, ove ancora non costituita, con le RSA, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore nelle prestazioni richieste.
L'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]
Si applicano le vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 32 - Orario di lavoro
Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 34.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo.
Con le Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25 per cento, calcolata sulla retribuzione base.
La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni.
Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del CCNL 13 dicembre 1977.
Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base.
Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 10° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 39 (Lavoro straordinario, notturno, festivo).
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'impresa, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore.
Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
[…]
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, si applica il successivo art. 33, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.

Art. 33 - Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU, e, ove ancora non costituita, delle RSA.
[…]
A partire dal 1° gennaio 2002 ciascun lavoratore potrà far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45ª ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infugibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio di appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.

Art. 39 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 150 ore annue.
[…]

Art. 40 - Lavoro notturno
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 532/1999, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 532/1999, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. n. 532/1999 si conferma quanto previsto in materia dal precedente CCNL
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle RSA o, in mancanza anche di queste, delle OO.SS. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 41 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempreché tale spostamento non comporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7 per cento della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Art. 43 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 45 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l'obbligo di:
- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
[…]
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa.

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49.
[…]

Art. 48 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 49 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 48, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 48, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 48, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 47.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 51 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
Nota a verbale
Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative tecnico-produttive, di adibire il lavoratore stesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 53 - Congedo di maternità e congedo parentale
Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il congedo parentale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
[…]

Art. 58 - Assetti contrattuali
Le parti stipulanti, nel quadro di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 - le cui disposizioni anche non riprodotte si intendono integralmente confermate - individuano due livelli di contrattazione:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di rinvio dello stesso CCNL ed in conformità ai criteri ed alle procedure da tale contratto indicate.

Contratto collettivo nazionale di lavoro
[…]
Il CCNL individua, per la contrattazione di secondo livello, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.

Contrattazione di secondo livello
La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

Art. 59 - Relazioni sindacali aziendali
Alla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, alle Rappresentanze sindacali aziendali, sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.
Alla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, alle Rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
L'azienda esaminerà con la Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, con le Rappresentanze sindacali aziendali:
a) fermo restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio le eventuali modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro;
b) l'eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto:
1) nel rispetto della classificazione contrattualmente definita, i ricorsi in materia di inquadramento presentati in prima istanza dai lavoratori interessati per il tramite della Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, delle Rappresentanze sindacali aziendali;
2) l'eventuale necessità di determinare la priorità nella concessione di permessi per frequentare corsi di studio (art. 37).

Art. 60 - Procedure di conciliazione ed arbitrato
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 11, lett. g), della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore delegato (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali e di serie nella materia del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ.;
- finalità dell'intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzato dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;
- in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro le parti sociali intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermo restando quelle già in atto;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita:
1) L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale.
2) Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1) cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro.
3) Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
4) Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
5) Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ.
6) Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ.
7) Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo.
8) Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ.
9) La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
B) Arbitrato irrituale
1) Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4) della lett. A) del presente accordo, le parti individuali interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'art. 412 ter cod. proc. civ.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 412 ter, comma 1, cod. proc. civ., le istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e le Associazioni datoriali territoriali provvederanno a costituire il Collegio arbitrale, anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
2) Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale designato dall'azienda e dal Presidente scelto di comune accordo.
Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e delle Associazioni datoriali territoriali che lo hanno costituito.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto - successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al 3° e 4° comma del punto 4) - per rotazione o altri criteri da individuare in sede territoriale, da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di almeno 10 giuristi, individuati di comune accordo dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni datoriali territoriali.
Al Presidente per ciascuna controversia sarà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita dalle parti a livello territoriale.
Semestralmente, le spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti.
3) Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
4) La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.
La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio ed alla controparte, tramite l'Organizzazione sindacale o l'Associazione datoriale di appartenenza cui ha conferito mandato, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6), Parte A) del presente articolo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall'invio della raccomandata A/R di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dell'avviso di ricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte. Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. La richiesta può essere condizionata dall'obbligo per gli arbitri di rispettare in giudizio le norme inderogabili di legge e del presente CCNL
Ove la controparte intenda aderire alla richiesta dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti, come pure del Presidente che verrà designato ai sensi del punto 2), nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità, salvo quanto previsto al precedente 3° comma.
L'accettazione degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.
5) L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
6) Il Collegio dovrà emettere il lodo entro 60 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, presso la segreteria, della conferma scritta di cui al precedente punto 4). Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 120 giorni.
7) Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal 2° comma dell'art. 412 quater cod. proc. civ.
8) Fermo restando a carico delle parti della controversia l'onere relativo alle spese ed agli onorari dovuti agli arbitri indicati nel Collegio in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso l'onorario e le spese del Presidente, saranno liquidate in osservanza degli artt. 91, comma 1 e 92 cod. proc. civ.
9) Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 412 ter cod. proc. civ. e di norme inderogabili di legge nel caso di cui al 3° comma del punto 4) che precede.
Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e/o applicazione del presente articolo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le quali addiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.
Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente raggiunti in sede territoriale.

Art. 61 - Diritti sindacali
B) Assemblea

In osservanza dell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori le aziende garantiscono l'esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell'ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l'azienda metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
[…]

Art. 62 - Consigli unitari - Rappresentanze sindacali aziendali
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti Consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Quando la costituzione dei Consigli unitari non sia possibile possono essere costituite Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Nei casi in cui non è consentito dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di Rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva l'elezione del delegato d'impresa.

Art. 64 - Ambiente di lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La RSU, ovvero, ove non ancora costituita, le RSA hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati biostatistici. In esso saranno annotati i dati biostatistici relativi alle visite periodiche di cui al presente articolo e alle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il predetto registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione delle RSA;
b) il libretto sanitario personale nel quale vengono annotati il risultato dell'eventuale visita medica di assunzione, eventuali visite periodiche di cui al presente articolo nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore.
Le annotazioni vanno effettuate da personale medico.
Negli impianti industriali che espongono il lavoratore all'aria soggetta ad inumidirsi notevolmente (es. lavori di pulizia nei sotterranei, nelle gallerie, ecc.) i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima della loro assunzione per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati e successivamente all'assunzione, ogni anno.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo, gli addetti alla derattizzazione e disinfestazione che siano a contatto con acido cianidrico, anidride solforosa, solfuro di carbonio.
Dovranno essere sottoposti a visita medica trimestrale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi, o in ambienti in cui il sollevamento di polvere di piombo possa nuocere alla loro salute.
Saranno sottoposti a visita medica annuale i lavoratori addetti alle operazioni di pulimento nelle cabine di verniciatura e gli addetti alla pulizia degli altiforni.
I lavoratori che beneficiano dell'indennità pulizia ambienti radioattivi, saranno sottoposti a visita medica periodica ogni anno.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della salute e dell'integrità fisica.
È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 66 - Organismo paritetico nazionale di settore
Premesso:
- che l'Organismo di cui al presente articolo sarà il punto di riferimento per tutte le iniziative del settore, coordinandosi con l'Osservatorio nazionale delle parti sociali che continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro; sarà concordata tra le parti l'armonizzazione di quanto previsto dal presente articolo con eventuali accordi esistenti in materia a livello territoriale;
- che l'Organismo paritetico è costituito dalle parti firmatarie il presente CCNL ed ha lo scopo di creare e consolidare le condizioni per un migliore sviluppo del settore, delle relazioni sindacali e delle condizioni di vivibilità delle imprese e dei lavoratori del settore;
- che i datori di lavoro e i loro dipendenti si impegnano all'osservanza integrale degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua concreta applicazione;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Le parti stipulanti convengono di istituire l'Organismo paritetico nazionale unitario del settore (con possibili articolazioni territoriali), regolato da apposito Statuto e regolamento di attuazione.
L'Organismo paritetico nazionale promuove:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, eventualmente finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano partecipato.
La promozione e la gestione delle predette iniziative dovrà avvenire nel rispetto degli accordi interconfederali e degli Organismi da esso derivanti già preesistenti;
b) corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo almeno uguale a quello previsto dalla legge sulla disoccupazione speciale n. 427/1975.
In relazione alla iscrizione delle aziende al registro di cui alla legge 25 febbraio 1994, n. 82 e regolamento di attuazione, in raccordo con Unioncamere e inoltre in raccordo con l'Inps, Inail e Ministero del lavoro, l'Organismo rilascia le certificazioni attestanti l'iscrizione all'Organismo stesso e il versamento delle relative quote.
Inoltre l'Organismo paritetico di settore potrà svolgere le seguenti attività:
1) supporta e integra le funzioni di controllo degli enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 (Cambio di appalto) su tutto il territorio nazionale;
2) su indicazione dell'Osservatorio nazionale di settore presieduto dal Ministero del lavoro assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le Istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, università ed enti di ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
3) in relazione agli adempimenti di cui alla legge n. 626/1994 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per i piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei RLS;
4) ricerca ed elabora anche a fini statistici i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo determinato predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli accordi interconfederali in materia.
Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti e per l'attività dell'Osservatorio nazionale, l'Organismo paritetico di settore predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime.
Se le parti stipulanti concorderanno sulle iniziative che l'Organismo paritetico di settore intende far assumere alle stesse, esse assicureranno l'operatività dei progetti individuando il relativo finanziamento in misura uguale per imprese e lavoratori (50% a carico dei datori di lavoro e 50% a carico del lavoratore), anche attraverso il finanziamento regionale e/o nazionale previsto dalle normative vigenti, con particolare riferimento al Ministero del lavoro (Ufficio formazione professionale).

Art. 68 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Vengono riconfermate le norme dell'art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.