Corte di Appello di Milano, Sez. 2 Penale, 08 giugno 2011 - Macchina invasettatrice e rischio schiacciamento


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SECONDA SEZIONE PENALE

 

Composta dai Signori:

 

1. Dott. CLOTILDE MARIA CALIA - Presidente

 

2. Dott. RAFFAELE MARTORELLI - Consigliere

 

3. Dott. ROSARIO SPINA - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa dei Pubblico Ministero

 

contro

 

C.M. nato a NOTO (SR) il *** - APPELLANTE - LIBERO

 

residente a PIACENZA - VIA *** domicilio eletto

 

domic. dich. PIACENZA - VIA ***

 

Imputato di: ARTT. 41 - 590 CO. 1, 2 E 3 IN REL. 4 CO. V - 35 CO. 1, 2 E 4 LETT. C) D.LGS. 626/94 - 375 D.P.R. 547/55 commesso in PASTURAGO DI VERNATE in data ***

 

Difeso da: Avv. G.F. Foro di FERRARA

 

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di PAVIA n. Reg. Gen. 131/2007 del 29-07-2010 con la quale veniva condannato alla pena di:

 

MESI 2 DI RECL.

 

- PENA DETENTIVA SOSTITUITA CON EURO 3.000 DI MULTA PENA CONDONATA EX L. 241/06

 

- GENERICHE EQUIVALENTI AD AGGRAVANTE PER IL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO AGGR. per i reati:

 

C.M. ARTT. 41 - 590 CO. 1, 2 E 3 IN REL. 4 CO. V - 35 CO. 1, 2 E 4 LETT. C) D.LGS. 626/94 - 375 D.P.R. 547/55 commesso in PASTURAGO DI VERNATE in data ***.

 

Fatto

 

 

C.M. veniva condannato dal Tribunale di Pavia, con sentenza 29.7.2010, con le generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione, convertita nella pena di Euro 3.000 di multa, pena condonata, perché ritenuto responsabile:

 

Del reato p. e p. dagli artt. 41, 590, co. 1, 2 e 3 in relazione agli artt. 4, co. 1, 35 co. I, II e IV lett. e), D.Lgs. n. 626/94, 375 D.P.R. n. 547/55, per avere, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, cagionato al lavoratore C.E., dipendente della Y. S.r.l., lesioni personali consistite in "frattura pluriframmentaria scomposta ed articolare falange basale I dito mano destra "da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a gg. 180, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra evidenziate perché omettevano di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori nel corso di lavori di riparazione e manutenzione sulla linea invasettatrice HAMBA n. 17;

 

condotta consistita in particolare:

 

- per C.M., nella sua qualità di direttore di stabilimento *** con delega a provvedere alla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e quindi di dirigente, nell'aver disposto o comunque nell'aver consentito interventi di manutenzione sull'impianto HAMBA n. 17, attrezzatura di lavoro non idonea ai fini della sicurezza in relazione ai lavori di manutenzione delle teste di saldatura in quanto non provvista di un pistone in grado di tenere sollevato il gruppo delle teste di saldatura (del peso di 48 kg) in caso di interventi sulle predette teste - e ciò nonostante questa specifica protezione fosse stata espressamente indicata come necessaria nel documento di valutazione dei rischi - né di altri dispositivi atti ad impedire urti accidentali tra il blocco delle teste e le mani dell'operatore, nonché, in ogni caso, nel non aver provveduto affinché la macchina fosse messa in condizioni di sicurezza disponendo l'adozione di idonei dispositivi di protezione ovvero altre misure organizzative adeguate (quale la presenza di più operatori) atte a ridurre il minimo i rischi connessi all'uso dell'attrezzatura medesima;

 

- cosicché, il predetto C. interveniva presso il suddetto impianto per sostituire una resistenza elettrica di una delle teste di saldatura e, per poter effettuare l'operazione, sollevava con la mano sinistra il gruppo teste di saldature - utilizzando una leva in acciaio priva di presa antiscivolo - e tentava di provvedere ad inserire una nuova "testa", quando, a causa dello sforzo, la leva di sollevamento gli scivolava dalla mano ed il gruppo delle teste ricadeva pesantemente sulla mano destra, cagionandogli conseguentemente le lesioni personali sopra meglio specificate;

 

- con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore ai 40 gg. e della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In Pasturago di Vernate, ***.

 

Con la stessa sentenza veniva assolta per S.R., nella sua qualità di legale rappresentante della società Y. S.r.l. e quindi di datore di lavoro.

 

I fatti di causa possono essere così ricostruiti.

 

A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna S.R. (nella sua veste di datore di lavoro) e C.M. (in quella di direttore di stabilimento e delegato alla sicurezza) venivano tratti a giudizio per rispondere delle lesioni subite dal dipendente della Y. S.r.l., C., alla mano destra rimasta schiacciata nella macchina invasettatrice Hamba 17, installata presso lo stabilimento di Pasturago mentre costui era intento ad effettuare un'operazione di sostituzione di una delle sei "teste" di saldatura.

 

Il Tribunale all'esito dell'istruttoria dibattimentale, riteneva provata la responsabilità del solo C.

 

Le ragioni difensive, per quanto concerne la posizione dell'imputato C. venivano focalizzate in due punti principali:

 

- quello che riconduceva l'infortunio ad un'operazione sconsiderata del manutentore, in palese ed imprevedibile violazione dei protocolli di intervento stabiliti in sede di formazione;

 

- quello che in ogni caso escludeva la possibilità per il direttore dello stabilimento e delegato alla sicurezza di avere contezza del rischio di schiacciamento valutato dal R.S.P.P. soltanto a seguito dell'infortunio verificatosi il 5.10.05.

 

Quanto ai DVR versati in atti, tre riguardavano la stessa macchina ed erano diversi per data e contenuto:

 

- il primo datato 25.11.04 privo di tutte le firme, trasmesso da C. (cfr. lettera di trasmissione del 15.12.05) ad O. (tecnico dell'ASL che aveva effettuato il sopralluogo dopo l'incidente) prodotto dal P.M. come facente parte di quella documentazione acquisita dall'ASL nella fase delle indagini;

 

- il secondo datato 15.12.04, prodotto dalla difesa unitamente alla lettera 9.1.06 a firma C. trasmessa all'ASL, in cui si evidenziava che il DVR trasmesso circa venti giorni prima era frutto di errore, in quanto alla data del novembre del 2004 Hamba 17 non era in funzione bensì, come peraltro si riteneva fosse stato provato, sottoposta a revisione dopo il suo rientro alla fine di ottobre del 2004 dagli stabilimenti della C. (ove era stato modificato l'espulsore); infatti il DVR dava atto dell'assenza della menzionata isola di produzione nulla relazionando a proposito di eventuali rischi;

 

- il terzo, datato 24.11.05, anch'esso prodotto dalla difesa (e che unitamente al secondo recava le dovute firme), in cui il quoziente di rischio schiacciamento era salito (rispetto al primo del novembre del 2004) a 12, mentre identica era la parte descrittiva in cui si suggeriva l'installazione di un pistone per il sollevamento del gruppo delle teste di saldatura.

 

Secondo il Tribunale, anche a voler aderire alla spiegazione più favorevole alla difesa, e cioè che fosse stato inviato all'ASL un DVR in realtà inesistente per mero errore e non altro (sul punto era stato esaminato da ultimo il teste P., che per quanto emerso "affiancava" l'ing. L., R.S.P.P., e aveva avuto il compito materiale di recuperare la documentazione richiesta dall'ASL, teste che francamente era, secondo il Collegio, risultato assolutamente confuso e con grande difficoltà ed era riuscito a destreggiarsi sulle domande rivolte dalla difesa, giustificando in definitiva l'invio di quel DVR come frutto di una stampa di un DVR presente nella memoria del suo computer dopo il verificarsi dell'infortunio), veniva ritenuto senza alcun dubbio accertato che alla data di messa in funzione delle isole Hamba 16 e 17, nessuna valutazione del rischio era stata fatta.

 

Ciò in buona sostanza era stato confermato dall'imputato C. nel momento in cui aveva dettole "Be la valutazione del rischio... è stata messa in funzione, non è stata fatta... era in corso la valutazione del rischio quando la macchina è entrata in funzione; diciamo che in realtà c'era l'Ingegnere L. che la stava facendo e poi l'ha terminata nel..."; l'aveva terminata, per l'appunto, dopo l'infortunio ed infatti il quoziente di rischio relativo allo schiacciamento aumenterà da "4 a 12", ancorché restasse sempre un mistero perché alla data del 15.12.05, quindi ben due mesi dopo l'infortunio, quando C. inviava all'Asl quel DVR estratto in copia dalla memoria del computer da P. (che la difesa aveva chiamato "bozza") il suggerimento di posizionare un pistone per il sollevamento delle teste di saldature già comparisse, ma non fosse ancora stato stabilito il quoziente di rischio pari a 12 (non si comprendeva peraltro in base a quale elementi fosse state effettuata quella valutazione pari a 4).

 

In ogni caso, secondo il Tribunale, C. aveva ammesso che nel momento in cui era entrata in produzione l'isola, dopo la modifica dell'espulsore presso la C. e mesi di intervento per la revisione presso l'officina dello stabilimento di Pasturago, nessuna valutazione del rischio era stata fatta, concludendo che se l'ing. Lo. aveva ritenuto di non fare detta valutazione dei rischi, evidentemente nel corso dei sopralluoghi non doveva averne riscontrati, oppure doveva aver ritenuto sufficiente il DVR precedente (salvo poi a riconoscere che in quel documento, quello del 5 12.04, Hamba non veniva presa in considerazione perché assente dalla linea di produzione), concludendo comunque che di tale situazione doveva rispondere il datore di lavoro, nonché proprio l'ing. L.

 

Quel che era certo, secondo il primo Giudice era, come già detto, che l'isola era entrata in produzione dopo aver subito modifiche e revisioni senza che fosse redatta alcuna valutazione del rischio: era vero pertanto che C. non poteva avere contezza del rischio di cui si discuteva (ossia quello relativo allo schiacciamento, ancorché la macchina, come rilevato dagli stessi C.T. di parte, non fosse a norma per l'assenza di altri dispositivi di protezione, soprattutto per le elevate temperature di lavorazione, cui anche per essi si era posto rimedio soltanto dopo l'infortunio di C.), ma non perché per negligenza o imperizia l'R.S.P.P. l'avesse trascurato, ma poiché, evidentemente, per esigenze di produzione, Hamba 17 venne messa in funzione senza attendere e/o pretendere che F. R.S.P.P. portasse a termine il suo compito di aggiornamento, quantomeno in un termine ragionevole, che se pur poteva necessitare di una verifica sul campo delle modalità operative della macchina, certamente non poteva consistere in oltre due mesi di funzionamento a ciclo continuo.

 

Adempimento che doveva essere preteso non, come suggerito da C., dal datore di lavoro, S.R. (la quale aveva assolto al suo compito indelegabile di nominare un R.S.P.P. qualificato), ma proprio dal C. stesso, posto che era assolutamente ragionevole concludere che il datore di lavoro, tale in quanto rappresentante legale collocato al vertice del gruppo societario G., avente più stabilenti di produzione dislocati sul territorio, neppure sapesse che nel luglio del 2004 l'Hamba 17 finalmente concludeva il ciclo di revisione (la macchina di cui si discute era piuttosto datata e aveva girato molti stabilimenti) e sarebbe stata rimessa in funzione.

 

Del pari, dovendosi escludere ogni sorta di automatismo che vedeva il datore di lavoro sempre e comunque responsabile (o meglio oggettivamente responsabile) a prescindere dalla struttura e dell'organigramma societario di cui si trova al vertice, non può davvero sostenersi che la S. dovesse essere a conoscenza e tantomeno lo fosse, delle modalità operative con cui elettricisti e manutentori approcciavano l'Hamba 17.

 

Le dichiarazioni del lavoratore.

 

Il Tribunale concordava con la difesa sulle contraddizioni in cui era caduto il lavoratore nel descrivere la dinamica dell'infortunio.

 

C. aveva definito non affidabile il sistema ad asta che doveva essere collocata nell'apposito foro per reggere ad angolo di 45° il gruppo delle teste di saldatura in occasione della necessità, per la verità piuttosto frequente, di sostituire una delle stesse (si pensi al ben noto sistema utilizzato per tenere sollevato il cofano dell'auto durante l'ispezione del motore). Con tale conclusione, cioè quella della non affidabilità del sistema di sollevamento ("deve in ogni caso tenerla, perché se la testa di saldatura si infila al primo colpo e va tutto bene, ok, ma metti caso che si impunta da qualche parte e tu fai troppa forza, quella leva lì era mobile, quindi si spostava e ti trovavi nei guai" cfr. esame C. pag. 8 e segg. udienza 17.7.2008), il lavoratore era sembrato aver corretto un po' il tiro rispetto alla dinamica del sinistro come formulata in imputazione, e cioè che il sollevamento del gruppo delle teste di saldature (circa 45 kg.) era necessario poiché, qualora fosse stato necessario intervenire sull'ultima, lo spazio era piuttosto ridotto e non ne consentiva agevolmente la sostituzione.

 

Lo stesso C. aveva ammesso che anche con il nuovo sistema di sollevamento a pistone, l'arco che determinava lo spazio di intervento era immutato: dunque la descrizione di cui sopra, con la significativa premessa "anche se avessi dovuto sostituire la prima testa di saldatura io non l'avrei mai usato, perché bastava semplicemente che alzi, fai pressione su tutto il gruppo di testa di saldatura, si solleva e quell'asta lì si muove e ti cade addosso tutto il gruppo di saldatura", deponeva per il tentativo del lavoratore di giustificare una sua imprudenza nell'intervento di manutenzione, considerato che, sulla scorta della C.T. versata in atti dalla difesa, delle dichiarazioni rese da G.B., responsabile della C. (che gestiva la manutenzione ed ora la costruzione praticamente di tutto il "parco macchine" in funzione nel settore di produzione dello yogurt), nonché del tecnico dell'ASI, intervenuto sul luogo, non si palesavano rischi del genere di quelli lamentati dal lavoratore.

 

Semmai il rischio connesso a quel tipo di sollevamento consisteva proprio nella facilità con cui il sistema poteva essere "forzato" o eluso dal lavoratore che fretta, maggiore comodità di intervento sull'ultima testa, piuttosto che per mera superficialità, anziché innestare nell'apposito foro l'asta di sostegno, procedeva alla sostituzione della testa di saldatura reggendo direttamente con l'altra mano l'intero blocco (cfr. descrizione dell'infortunio resa da C. pag. 5 verbale udienza 17.7.08).

 

Operazione che nella descrizione fatta dal lavoratore non era certamente la prima volta che veniva eseguita con quelle "modalità" (cfr. pag. 22 verbale citata udienza) tra l'altro senza alcun secondo operatore a supporto, che come ammesso da C., elettricista, avrebbe dovuto essere il meccanico (Me.Sa.) a suo dire da poco spostato in reparto e che "non era ben a conoscenza di come si smontava su quella macchina lì, anche perché quella macchina lì era da poco che si trovava in azienda, quindi l'ho fatto io perché ne ero diciamo un po' più a conoscenza di come si cambiava".

 

Rilevava il Tribunale che, accanto ad un principio affermato costantemente dalla Suprema Corte (quello secondo cui il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non era collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, poiché in tal caso, non era affatto eccezionale ed imprevedibile (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009, secondo cui "Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che su sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro").

 

Sotto quest'ultimo profilo, la difesa aveva definito del tutto abnorme e come tale imprevedibile la decisione del lavoratore di eludere il sistema di sicurezza.

 

Prospettazione ritenuta non condivisibile dal Tribunale, posto che:

 

- inesistente era la formazione sulla specifica macchina (il più volte richiamato corso di formazione cui C. aveva partecipato nel dicembre del 2004 era semplicemente un corso illustrativo della legge 626/94);

 

- non esisteva, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato nella lettera 15.12:05 indirizzata all'ASL o riferito dal teste S., direttore di produzione (cfr. verbale pag. 8 verbale udienza 12.11.09 che nell'affermare che era previsto che il gruppo di teste dovesse essere sollevato contemporaneamente da due operatori, andava ben oltre di quanto dichiarato dall'"esperto" del settore G. - pag. 18 e segg. relativo esame - o addirittura previsto dalla procedura operativa "emessa in data non individuabile", ma certamente dopo l'infortunio di C., illustrata nell'all. 4 della CT della difesa per il sollevamento/abbassamento dei gruppi di teste di saldatura) alcun protocollo di intervento per la sostituzione delle teste di saldatura (sul punto si richiamava la significativa testimonianza del collega M., il manutentore meccanico che, nonostante avesse affermato "l'operaio di quella notte eravamo io e C. ed abbiamo fatto un lavoro che sappiamo fare e facciamo" per la verità non era stato affatto chiaro se fosse stato o meno presente all'infortunio, considerato tra l'altro che C. non venne soccorso da alcuno e si recò da solo al P.S.; teste che era letteralmente insorto nel momento in cui gli si era chiesto chi gli avesse spiegato come operare sulla macchina "lavoro in manutenzione da 40 anni, capito? Non mi devono spiegare niente, ha capito? Non è che arriva adesso P.P. e mi deve spiegare... esame udienza 17.7.2008); - non venne valutato nessun rischio inerente il funzionamento della macchina (che non era neppure a norma con riferimento al mancato allestimenti di alcuni sistemi di protezione, che se pur non attenevano alla dinamica dell'infortunio in esame, comunque palesavano in maniera sintomatica lo scarso livello di attenzione alla materia della sicurezza), tantomeno quello che un siffatto sistema di sollevamento e mantenimento potesse essere eluso dall'operatore imprudente e frettoloso, azione tutt'altro che imprevedibile se C. aveva dichiarato di averlo fatto più volte, senza che fosse richiamato o segnalato dal caporeparto o addirittura che qualcuno se ne sia accorto.

 

La prospettazione difensiva, inoltre, avrebbe reso ad esempio del tutto superflua l'installazione sulle macchine con organi in movimento di sistemi di protezione e sicurezza volti ad impedire, proprio perché era estremamente pericoloso, il contatto con l'operatore, il quale - per disattenzione, superficialità, piuttosto che comodità o ancora per velocizzare il lavoro - del tutto istintivamente avrebbe potuto prendere un'iniziativa foriera di una disastrosa entrata in contatto con gli organi in movimento, non a caso venivano montati su tali macchine sistemi di sicurezza che non possono essere forzati (perché ciò avrebbe comportato l'arresto della macchina) e che impedivano al lavoratore, come era accaduto nella fattispecie in esame, di mettere in atto modalità di intervento avventate e pericolose.

 

Comportamenti certamente imprudenti che C. aveva dichiarato di aver sempre messo in atto, per cui, ovviamente, non era proprio possibile, a questo punto, credere che vi fosse un protocollo di intervento alla cui osservanza il dipendente avrebbe dovuto essere richiamato, spiegandogli il rischio (per l'appunto come sopra evidenziato del tutto omesso nella sua valutazione, nonostante, come rilevato anche da O., la sostituzione dell'ultima testa di saldatura fosse poco agevole con l'asta innestata nel foro - pag. 6 verbale udienza 3.4.2008) di tale inappropriata modalità di intervento.

 

In base a quanto esposto il Tribunale affermava la responsabilità dell'imputato C. per il reato ascritto: la condizione di incensuratezza e il comportamento processuale consentiva certamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da valutarsi sia pure come meramente equivalenti, considerata l'entità delle lesioni riportate dall'operaio, rispetto alle contestate aggravanti.

 

La pena veniva determinata con riferimento a quella stabilita in sede di emissione del D.P., senza naturalmente i benefici connessi al rito speciale (mesi due di reclusione con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria della multa, per un importo, sia pure modesto in relazione alle condizioni economiche del dirigente, di Euro 50/pro-die e così per complessivi Euro 3.000,00 di multa). Pena interamente condonata.

 

APPELLO

 

La sentenza veniva impugnata dalla difesa dell'imputato che, in prima istanza evidenziava come la ricostruzione della sentenza presentasse alcune discrepanze rispetto alle risultanze istruttorie.

 

In particolare rilevava che:

 

- il C., manutentore elettrico presso la Y., dovendo sostituire una guarnizione elettrica della macchina invasettatrice Hamba 17, senza l'ausilio di alti operatori aveva provveduto a sollevare il blocco delle teste di saldatura per la sostituzione della testa più interna. Il blocco era scivolato sulla mano destra dello stesso schiacciandola e provocandogli le lesioni descritte in imputazione.

 

- C. non si era avvalso, per l'intera operazione dell'asta destinata a mantenere sollevato il gruppo di testa (in quanto come dichiarato la testa di saldatura da togliere era la prima in avanti e quindi l'apertura non era sufficiente).

 

- Pertanto aveva effettuato l'operazione da solo, in maniera del tutto scorretta (il lavoro doveva essere Fatto da due persone, il manutentore elettrico ed il manutentore meccanico ed il sollevamento veniva effettuato da entrambi).

 

- C. conosceva la perfetta procedura ed aveva operato senza rispettare le regole di sicurezza ed aveva tentato di avvalorare la tesi secondo cui non era neppure possibile operar in due in quanto lo spazio intorno da Hamba 17 non era sufficiente (affermazione smentita da altri testi secondo cui lo spazio di manovra era sufficiente per due persone, con l'asta in posizione).

 

- L'operatore aveva giustificato il proprio comportamento affermando che l'asta d'acciaio destinata a mantenere il gruppo della testa non era affidabile e comunque doveva essere tenuta perché era mobile e si spostava erano guai, circostanza anche questa smentita in quanto vi era un dado di serraggio per poter bloccare l'apertura delle teste e l'asticella se non aveva subito alterazioni non usciva dal suo ricovero.

 

- La successiva installazione di un sistema a pistone, non andava collegata ad un difetto di sicurezza dell'asta, ma ad un ampliamento delle garanzie per i lavoratori per la movimentazione manuale dei carichi e per intervenire su un rischio diverso dallo schiacciamento (per togliere la fatica all'operatore).

 

Alla luce di tali considerazioni non poteva essere mosso all'imputato il rimprovero per non aver predisposto un sistema di sollevamento delle teste di saldatura assolutamente perfetto ed ineludibile (vedasi sentenza 518/2010 pg. 8).

 

Detto onere non trovava ragione nella normativa vigente, completamente finalizzata a contemperare le esigenze della produzione e del lavoro: era logico che le produzioni industriali, soprattutto con l'estrema meccanizzazione ed automazione attuale, non potessero prescindere da un certo livello di rischio per il prestatore di lavoro; tale rischio andava considerato e gestito, ma non doveva pretendersi che lo stesso venisse sempre e comunque annullato, ma che lo stesso, ove non eliminabile, fosse adeguatamente contenuto entro determinate soglie di tollerabilità (art. 15 lett. e) D.Lgs. 81/2008).

 

Era emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'asta di sostegno era strumento assolutamente idoneo a minimizzare il rischio, che non si erano registrati infortuni del medesimo tipo nello stabilimento (nonostante l'operazione fosse stata assolutamente frequente), che, infine, la presenza del pistone idraulico non avrebbe comportato un contenimento del rischio specifico da schiacciamento.

 

Da ciò non poteva desumersi che il lavoratore fosse sempre responsabile del proprio infortunio, ma significava improntare le decisioni al principio di responsabilizzazione che doveva, come in tutto il settore penale, caratterizzare la materia della sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro, che doveva gestire la sicurezza in azienda, non doveva sostituirsi ai lavoratori nelle loro dirette responsabilità e la giurisprudenza prodotta aveva lo scopo di avallare tale inquadramento.

 

La S.C. aveva l'abnormità era ravvisabile nel comportamento del lavoratore che violava con consapevolezza le cautele impostegli ponendo in essere una situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile per il datore di lavoro.

 

Ruolo del C.

 

All'epoca era direttore dello stabilimento, che non aveva potuto intervenire, in ragione della catena di responsabilità strutturate in forma piramidale, proprio perché la catena informativa aziendale non aveva mai portato alla sua attenzione l'esistenza di una problematica specifica sull'HAMBA 17.

 

E se a carico del C. vi era la garanzia del rispetto della disciplina interna in materia di sicurezza espressa attraverso la valutazione del rischio andava rilevato come l'ASL non avesse imposto alcuna prescrizione specifica per quanto atteneva alla eliminazione o riduzione del rischio di schiacciamento della macchina. E quindi nessuna correlazione causale poteva essere ritenuta sussistente tra la carenza di sicurezza dell'Hamba e l'infortunio. Quanto all'omessa adozione di dispositivi di sicurezza, la contestazione aveva perso rilevanza laddove le testimonianze avevano confermato all'unanimità che l'asta non si muoveva dal proprio recesso.

 

Oltretutto occorreva la presenza di due operatori e questa procedura era nota al C.

 

Sotto altro profilo l'appellante non poteva intervenire sulla macchina senza una preventiva segnalazione del rischio.

 

L'infortunio era avvenuto nel 5.10.2005 e quell'epoca la macchina non era presidiata da una specifica valutazione del rischio.

 

Solo nel novembre 2005, la macchina era stata inserita nella valutazione dei rischi (sul punto ricostruiva il percorso dei DVR).

 

Ad di là della segnalazione del DVR, nessun segnalazione era pervenuta al C. dai soggetti preposti alla vigilanza delle macchine su difetti di sicurezza o pericoli derivanti dalla macchina e quindi il C. non poteva ritenere che, ne in via astratta ne in va concreta vi fosse rischio.

 

La pena.

 

Era intervenuto il risarcimento del danno - come da documentazione allegata in atti - ed il Giudice doveva tenerne conto anche ai fini della prevalenza delle attenuanti.

 

Con memoria ex art. 121 c.p., la difesa dell'appellante reiterava le doglianze già espresse, con particolare riguardo all'insussistenza del nesso causale, anche in ragione del comportamento del lavoratore e per l'inesigibilità del comportamento dell'imputato, nella sua veste di direttore dello stabilimento, in quanto non poteva ravvisarsi in capo al delegato per la sicurezza, una responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore.

 

In giudizio, celebratosi in presenza dell'imputato, il P.G. e la difesa concludevano come da verbale che, limitatamente allo scopo, deve intendersi parte integrante della sentenza.

 

 

Diritto

 

 

Con riferimento, al comportamento del lavoratore questa Corte rileva come il Giudice di primo grado pienamente motivato sul fatto che l'infortunio non possa essere attribuito alla condotta del lavoratore.

 

Sul punto, va ribadito come il C. abbia spiegato come, per operare concretamente, non era affidabile il sistema ad asta che doveva essere collocata nell'apposito foro per reggere ad angolo di 45° il gruppo delle teste di saldatura, quando occorreva, invero frequentemente, sostituire una delle stesse. Aveva quindi concluso che il sistema di sollevamento non poteva ritenersi affidabile e che occorreva, in ogni caso mantenerla ("deve in ogni caso tenerla, perché se la testa di saldatura si infila al primo colpo e va tutto bene, ok, ma metti caso che si impunta da qualche parte e tu fai troppa forza, quella leva lì era mobile, quindi si spostava e ti trovavi nei guai").

 

Fatte queste premesse è evidente come il rischio connesso a quel tipo di sollevamento consisteva proprio nella facilità con cui il sistema poteva essere "forzato" o eluso dal lavoratore che, per la ragioni più diverse (non ultima quella di eseguire più rapidamente ed agevolmente l'operazione di manutenzione), anziché innestare nell'apposito foro l'asta di sostegno, poteva procedere, come avvenuto nel sinistro in esame, alla sostituzione della testa di saldatura reggendo direttamente con l'altra mano l'intero blocco.

 

Inoltre, da quanto emerso nella descrizione fatta dal lavoratore, risulta evidente che non era certamente la prima volta che tale operazione veniva eseguita con quelle "modalità", tra l'altro senza alcun secondo operatore a supporto, che, nella fattispecie, come riferito dallo stesso C., elettricista, avrebbe dovuto essere il meccanico, M.S., a suo dire da poco spostato in reparto e poco esperto, dal momento che "non era ben a conoscenza di come si smontava su quella macchina lì, anche perché quella macchina lì era da poco che si trovava in azienda, quindi l'ho fatto io perché ne ero diciamo un po' più a conoscenza di come si cambiava".

 

Se questi sono i fatti (non si dimentichi come successivamente all'infortunio fu installato un sistema a pistone, proprio con la finalità di evitare tali inconvenienti), non può ritenersi anomalo il comportamento del lavoratore e, quindi, non può collegarsi al suo comportamento l'infortunio verificatosi.

 

Sul punto, la S.C. è stata costante nell'affermare che il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non era collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, poiché in tal caso, non era affatto eccezionale ed imprevedibile (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009, tra le più recenti, in ordine di tempo sul tema).

 

Inoltre, come visto, non vi era stata la formazione sulla specifica macchina (in quanto il richiamato corso di formazione a cui C. aveva partecipato nel dicembre del 2004 era semplicemente un corso illustrativo della legge 626/94); non esisteva, come sopra visto, alcun protocollo di intervento per la sostituzione delle teste di saldatura; non era stato valutato nessun rischio inerente il funzionamento della macchina (che non era neppure a norma, con riferimento al mancato allestimento di alcuni sistemi di protezione, che se pur non attenevano alla dinamica dell'infortunio in esame, comunque palesavano in maniera sintomatica lo scarso livello di attenzione alla materia della sicurezza), tantomeno quello che un siffatto sistema di sollevamento e mantenimento potesse essere eluso dall'operatore, azione tutt'altro che imprevedibile se C. aveva dichiarato di averlo fatto più volte, senza che fosse stato richiamato o segnalato dal caporeparto o addirittura che qualcuno se fosse accorto. Comportamenti che C. aveva dichiarato di aver sempre messo in atto - quasi come prassi consolidata -, per cui, ovviamente, non è proprio possibile, a questo punto, credere che vi fosse un protocollo di intervento alla cui osservanza il dipendente avrebbe dovuto essere richiamato, spiegandogli il rischio (per l'appunto come sopra evidenziato del tutto omesso nella sua valutazione, nonostante, come rilevato anche da Os., la sostituzione dell'ultima testa di saldatura fosse poco agevole con l'asta innestata nel foro - pag. 6 verbale udienza 3.4.2008) di tale inappropriata modalità di intervento.

 

A questo punto non può condividersi quanto osservato dalla difesa, ossia che non poteva essere mosso all'imputato il rimprovero per non aver predisposto un sistema di sollevamento delle teste di saldatura assolutamente perfetto ed ineludibile, in quanto, non solo, tale onere non trovava ragione nella normativa vigente, completamente finalizzata a contemperare le esigenze della produzione e del lavoro, ma anche perché era anche logico che le produzioni industriali, soprattutto con l'estrema meccanizzazione ed automazione attuale, non potessero prescindere da un certo livello di rischio per il prestatore di lavoro; tale rischio andava considerato e gestito, ma non doveva pretendersi che lo stesso venisse sempre e comunque annullato, ma che lo stesso, ove non eliminabile, fosse adeguatamente contenuto entro determinate soglie di tollerabilità.

 

Le osservazioni difensive non possono essere condivise, in quanto, nella fattispecie in esame, a fronte di una prassi consolidata nella manutenzione della macchina, la situazione era stata affrontata solo successivamente con l'installazione di un sistema a pistone che tendeva, a differenza di quanto sostenuto, non solo ad evitare la fatica dell'operatore, ma soprattutto l'intervento manuale dello stesso e l'evidente, chiarissimo rischio connesso con lo schiacciamento, possibile, come nel caso in esame avvenuto appunto, in conseguenza dell'intervento manuale.

 

Il fatto, poi, che in precedenza non si fossero verificati infortuni non è argomento decisivo, in quanto, con il tipo di operazione sopra effettuata, il sistema con l'asta di sostegno (sul punto vi sono pure le dichiarazioni del C., che più volte aveva effettuato tale intervento) non era idoneo a minimizzare il rischio, tanto che poi si dovette ricorrere alla predisposizione del pistone idraulico proprio per evitare lo schiacciamento.

 

Non risulta, quindi, che la condotta lavoratore, il cui intento si ribadisce era quello di effettuare l'operazione di manutenzione nella maniera più celere ed efficace possibile, abbia avuto l'effetto di elidere il nesso causale tra l'obbligo gravante sull'imputato, nella specifica veste di soggetto delegato all'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori (con specifico riferimento a quella attività di manutenzione sull'impianto Hamba) e l'infortunio verificatosi.

 

Sul punto, richiamato quanto esposto in sentenza, anche a proposito della vicenda dei documenti valutazione rischi (DVR), va evidenziato come lo stesso C. ha ammesso che la macchina era stata messa in funzione, quando la valutazione del rischio - che poi risulterà particolarmente elevata, in relazione al rischio relativo allo schiacciamento, avendo un quoziente di 12 - non era stata ancora effettuata.

 

Adempimento che doveva essere preteso proprio dal C., nella sua veste di qualificata di R.S.P.P., essendo a suo carico la verifica e la conoscenza delle modalità operative con cui elettricisti e manutentori effettuavano interventi di manutenzione sul macchinario Hamba 17.

 

In tal senso, non può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato, all'epoca direttore dello stabilimento, non aveva potuto intervenire, in ragione della catena di responsabilità strutturate in forma piramidale e perché la catena informativa aziendale non aveva mai portato alla sua attenzione l'esistenza di una problematica specifica sull'HAMBA 17.

 

Ciò in quanto costituiva, per l'imputato, obbligo connaturato con le funzioni e le mansioni assegnategli, quello verificare, in maniera costante ed accurata, l'andamento aziendale con riferimento alle condizioni di sicurezza nel lavoro.

 

La condotta dell'imputato, anche avuto riguardo alle più volte ripetute condizioni di svolgimento di tale attività di manutenzione, non può quindi andare esente da censure, per la comprovata correlazione tra il rischio (poi riscontrato nei termini sopra indicati) e l'evento verificatosi a danno del C.

 

Né può avere effetto scriminante, per quanto sopra detto, la mancata segnalazione del rischio, anche perché, a tacer d'altro, lo stesso appariva connaturato ad un operazione di manutenzione fatta manualmente manovrando un pezzo della macchina (il gruppo delle teste di saldature) che aveva un peso di circa 45 Kg.

 

Se quindi era onere dell'imputato avvedersi tempestivamente (con riguardo al tema della sicurezza) delle condizioni di lavoro, non si vede quale ulteriore avviso o segnalazione, in tali condizioni dovesse essergli fatto.

 

Il fatto che, poi, la macchina non fosse stata inserita nella valutazione dei rischi è fatto che certo non può essere espressione di una corretta gestione aziendale finalizzata al controllo della sicurezza ed esonerare l'imputato dalle responsabilità su di lui gravanti per legge. In punto di responsabilità la sentenza deve essere, pertanto, confermata.

 

In punto di pena, le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., in ragione dell'avvenuto risarcimento, possono essere riconosciute con carattere di prevalenza, con la conseguenza che la pena andrà ridotta ad Euro 1.800 di multa (P.B. mesi 2, ridotta a gg. 50 per le attenuanti generiche, ulteriormente ridotta a gg. 36 ex art. 62 n. 6 c.p., convertiti nella pena pecuniaria di Euro 1.800 di multa). Sul punto si rileva come, anche per rendere adeguata la pena al caso concreto, l'incidenza delle suddette attenuanti viene calcolata in misura inferiore ad un terzo. Conferma nel resto. Motivazione entro gg. 90.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte letti l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, in data 29.7.2010, appellata da C.M., riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenute prevalenti unitamente alle già concesse attenuanti generiche, riduce la pena inflitta ad Euro 1.800 di multa, conferma nel resto. Motivazione entro 90 gg.

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