Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 20 luglio 2011, n. 28899 - Opere provvisionali e pericolo di caduta dall'alto



 

Responsabilità del titolare di una impresa edilizia perchè, nel corso dei lavori di edificazione di un fabbricato, non adottava idonee opere provvisionali atte a scongiurare il pericolo di caduta dalle impalcature e dal solaio.

Condannato, ricorre in Cassazione - la Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.


 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Tr. Fr. , n. a (Omissis);

avverso la sentenza del 3.6.2009 del tribunale di Taranto;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.

la Corte osserva:

 

Fatto



1. In esito all'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti Tr. Fr. veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per rispondere del reato di cui agli Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 16 e 68 perchè nella qualità di titolare della omonima impresa edilizia, nel corso dei lavori di edificazione di un fabbricato, non adottava idonee opere provvisionali atte a scongiurare il pericolo di caduta dalle impalcature e dal solaio (in (Omissis)).

Il tribunale di Taranto con sentenza del 3.6.2009 riconosceva il Tr. colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena complessiva, ritenuta congrua anche in applicazione dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., nella misura di euro 650,00 di ammenda.

Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

Diritto



1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 126 c.p.p., comma 3, e articolo 192 c.p.p., nonchè articolo Ili, comma 6, Cost. e parimenti deduce l'intervenuta prescrizione del reato.

2. Va preliminarmente rilevata l'intervenuta prescrizione del reato. L'accertamento è avvenuto in data (Omissis), per cui, trattandosi di reato contravvenzionale, è soggetto alla prescrizione di ordinaria di tre anni ed a quella massima di quattro anni e mezzo secondo il disposto dell'articolo 157 c.p. nel testo precedente alla sostituzione operata dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 6, comma 1, che ha previsto invece un termine ordinario quadriennale che, in caso di interruzione o sospensione della decorrenza del termine, può essere incrementato di un quarto, ossia fino a cinque anni.

Nella specie trova applicazione, in quanto più favorevole all'imputato la disciplina vigente all'epoca dei fatti (ante Legge n. 215 del 2005) e quindi il reato risulta ampiamente prescritto.

Ha infatti affermato questa Corte (Cass., sez. 111, 11 giugno 2008 - 1 ottobre 2008, n. 37271) che, in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.


la Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.