Categoria: 2004
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Federazione nazionale proprietari conduttori in economia, Federazione nazionale affittuari conduttori in economia, Federazione nazionale dei conduttori in forme associative varie, Una, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori - Cia e Federdia, Agri-Quadri, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Impiegati

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Osservatorio nazionale
Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 7 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Disciplina del rapporto d'impiego
Art. 10 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 12 - Contratto di inserimento
Art. 13 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Art. 14 - Apprendistato
Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 16 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Titolo III Classificazione
Art. 17 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
Titolo IV Norme sui quadri
Art. 18 - Disciplina dei quadri
Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 21 - Riposo settimanale
Art. 22 - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Permessi
Art. 25 - Congedi parentali
Art. 26 - Permessi per la frequenza a corsi di studio - Formazione continua
Art. 27 - Congedi per la formazione
Titolo VI Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione
Art. 29 - Cointeressenza
Art. 30 - Ex scala mobile
Art. 31 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 32 - 13a e 14a mensilità
Art. 33 - Indennità di cassa
Art. 34 - Mezzi di trasporto
Art. 35 - Trasferte
Titolo VII Previdenza - Assistenza e tutela della salute
Art. 36 - Malattia ed infortunio
Art. 37 - Previdenza e assistenza -Tutela della maternità - Assegni familiari
Art. 38 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Art. 39 - Fondo sanitario impiegati agricoli
Art. 40 - Fondo di previdenza complementare
Art. 41 - Tutela della salute
Art. 42 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 43 - Servizio di leva
Art. 44 - Cessione e trapasso di azienda
Art. 45 - Trasferimenti
Art. 46 - Aspettativa
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 50 - Dimissioni
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Art. 52 - Indennità in caso di morte
Art. 53 - Anzianità convenzionale
Art. 54 - Modalità relative alla cessazione del rapporto
Art. 55 - Certificato di servizio
Titolo IX Diritti sindacali

Art. 56 - Delegato di azienda
Art. 57 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 58 - Permessi sindacali
Art. 59 - Tutela del delegato aziendale
Art. 60 - Diritti sindacali
Art. 61 - Sistemi e procedure d'informazione
Art. 62 - Controversie individuali
Art. 63 - Controversie collettive
Art. 64 - Contributo contrattuale
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 65 - Disposizioni generali - Contratti territoriali
Art. 66 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Allegati
Allegato A - Protocollo d'intesa
Allegato B - Statuto - Agriform - Organismo bilaterale per la formazione professionale
Allegato C - Protocollo nazionale per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro degli impiegati agricoli
Allegato D - Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
Allegato E - Verbale di accordo
Allegato F - Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU - Operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti
Allegato G - Regolamento per il funzionamento degli Osservatori (art. 5 CCNL)
Allegato H - Accordo interconfederale ai sensi dell'art. 86, comma 13 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Allegato I - Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 Disciplina transitoria dei contratti di inserimento
Allegato L - Norma transitoria
Allegato M - Impegno a verbale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli dipendenti da datori di lavoro in agricoltura

Addì, 27 Maggio 2004, tra Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Federazione nazionale proprietari conduttori in economia, Federazione nazionale affittuari conduttori in economia, Federazione nazionale dei conduttori in forme associative varie, Unione nazionale avicoltura (Una), Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori - Cia, Federdia, Agri-Quadri, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche.
Note
Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
[...]
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 65 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[...]

Art. 5 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a verbale
L'Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d'intesa, Allegato A al presente contratto, è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell'Allegato G.
Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.

Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Le parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell'occupazione, all'impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2) Agriform;
3) Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000, è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l'Organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi, e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli Organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli Organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della "rete" prevista presso l'Isfol. Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (Osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello "flessibile") in stretta relazione, da una parte, con le Istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall'altra, con il mondo delle imprese all'interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell'occupazione in connessione con l'attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l'impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Per la costituzione del Fondo per la formazione continua le parti definiranno i relativi adempimenti (accordo istitutivo, Statuto, regolamento) entro il 31 dicembre 2004. Le modalità ed i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai contratti territoriali o a specifici accordi tra le parti al medesimo livello.

Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 7 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
[...]
Il contratto con prefissione di termini deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita;
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'Enpaia ed all'Inps nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Art. 9 - Disciplina del rapporto d'impiego
L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[...]
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere all'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modifiche, nonché tenuto conto delle integrazioni introdotte dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche e integrazioni, concordano di disciplinare i contratti di formazione-lavoro secondo il Protocollo nazionale allegato, che è parte integrante del presente CCNL (All. C).
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 86, comma 9, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la disciplina dei contratti di formazione e lavoro continua trovare applicazione solo per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003 o successivamente nei limiti precisati nell'accordo interconfederale del 13 novembre 2003 (Allegato H).
[...]

Art. 12 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 54 -59, D.Lgs. n. 276/2003), dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (Allegato I), salvo quanto appresso specificato.
[...]

Art. 13 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
[...]
Trattamento economico e normativo
[...]
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente contratto.

Art. 14 - Apprendistato
In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono quanto segue:
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nella misura massima di 48 mesi per la 1 a , 2 a e 3 a categoria e di 24 mesi per la 4 a e 5 a categoria di impiegati.
2) La retribuzione degli apprendisti è fissata nelle misure del 70%, 80%, 90% del corrispondente stipendio contrattuale mensile per le mansioni svolte, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto di apprendistato.
3) Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti saranno corrisposti gli istituti contrattuali con le stesse modalità previste per gli impiegati assunti a tempo indeterminato.
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997.
In attesa della regolamentazione delle nuove tipologie del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, le disposizioni di cui ai punti precedenti continuano a trovare applicazione.
Per consentire la migliore applicazione delle nuove tipologie del contratto di apprendistato, ferma restando la loro immediata ed integrale operatività per tutti i lavoratori una volta completata la regolamentazione regionale, le parti si impegnano a definire entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto gli aspetti demandati alla disciplina collettiva, mediante un protocollo unico d'intesa a livello nazionale valido per tutti i lavoratori dell'agricoltura.

Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d'intesa (vedi Allegato D).

Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 19 - Orario di lavoro

Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[...]
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità [...]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 19 del presente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
[...]

Art. 21 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 20 per il lavoro festivo.
[...]

Art. 23 - Ferie
[...]
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28.
[...]

Art. 25 - Congedi parentali
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave, e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
[...]

Titolo VI Trattamento economico
Art. 34 - Mezzi di trasporto

[...]
Nell'ipotesi in cui l'abitazione fornita dall'azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali stabilire una particolare indennità a favore dell'impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale indennità si considera comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda.

Titolo VII Previdenza - Aassistenza e tutela della salute
Art. 41 - Tutela della salute

Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (ved. All. E, verbale di accordo 18 dicembre 1996).

Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[...]

Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119, cod. civ. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/1990, secondo la disciplina che segue:
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[...]
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[...]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 56 - Delegato di azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente contratto.
L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
[...]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle norme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.

Art. 57 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (ved. Allegato F).

Art. 60 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di "diritti sindacali", si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300 che reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Art. 61 - Sistemi e procedure d'informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all'ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.

Art. 62 - Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Art. 63 - Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 65 - Disposizioni generali - Contratti territoriali

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall'art. 17 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
[...]
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
[...]
f) la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figure impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l'azienda;
g) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
[...]
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[...]
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.
[...]

Allegati
Allegato A - Protocollo d'intesa

Le parti, tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31 dicembre 1996:
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. n. 626;
- Osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- Organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- Rappresentanza sindacale unitaria RSU;
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL

Allegato D - Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella Sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.
Note
L'unità equivalente è pari a 270 giornate.