REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido 
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. AMORESANO Silvio
Dott. GAZZARA Santi

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
M.S., n. a ***;
avverso la sentenza del 19.2.2010 del tribunale di Napoli, sez. dist. Pozzuoli;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per oblazione.
La Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. M.S. era imputato del reato p. e p. dal Decreto Legislativo n. 272 del 1999, articolo 35, comma 1, lettera b e c, perché in qualità di comandante della Motonave denominata "***" violava le norme in ordine alle modalità di carico e stivaggio di n. 18 automezzi abilitati al trasporto di GPL; in particolare non provvedeva a rizzarli in modo sicuro e a distanziarli in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio nonché a lasciare comunque intorno ad ogni veicolo uno spazio libero non inferiore a 40 cm. (in ***).
Il tribunale di Napoli con sentenza del 19 febbraio 2010 dichiara il M. responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di euro 700,00 di ammenda e al pagamento delle spese processuali.
Osservava il tribunale che era provato che l'imputato, nella qualità di comandante della motonave "***" in servizio tra *** e ***, consentiva il trasporto di automezzi, nello specifico 18 camion trasportanti gpl, senza che fossero osservate le distante minime di sicurezza tra i medesimi, pari a 40 cm., atte a consentire il transito delle persone, in violazione delle disposizioni dell'ufficio circondariale marittimo in materia di sicurezza. Tanto emergeva dalla deposizione resa del teste escusso, cap. M.A. della capitaneria di ***.
Non veniva concessa la pena sospesa trattandosi di pena pecuniaria.

2.Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza manifesta illogicità di motivazione della sentenza impugnata non emergendo con chiarezza il ragionamento probatorio seguito dal giudice.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il tribunale ha utilizzato una formula di stile ("non sussistono elementi per concedere attenuanti generiche") che non soddisfa l'obbligo di motivazione.
Con il terzo motivo il ricorrente si lamenta della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed essendo illegittima la ragione ostativa indicata dalla sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla circostanza che la pena erogata era meramente pecuniaria.
Col quarto motivo il ricorrente si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Sul punto la sentenza è assolutamente carente di motivazione.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non abbia considerato che egli era stato ammesso all'oblazione all'udienza del 18 novembre 2009 avendola chiesta a mezzo di procuratore speciale ed avendo provveduto al pagamento della somma così determinata. Il giudice pertanto avrebbe potuto dichiarare estinto il procedimento per oblazione.

2. I primi due motivi del ricorso non possono essere accolti per inammissibilità e comunque per manifesta infondatezza.
Da una parte il primo motivo è assolutamente generico nella sua deduzione di vizio di motivazione e quindi è inammissibile. D'altra parte tale è anche il secondo motivo giacché è vero che il tribunale ha motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche con una formulazione non specifica avendo affermato che non sussistevano elementi per concedere le attenuanti generiche. Ma d'altra parte il ricorrente non indica quale circostanza di fatto avrebbe il giudice dovuto considerare per la concessione delle attenuanti generiche e quindi la censura del ricorrente si appalesa generica e come tale inammissibile.

3. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso.
Infatti le circostanze esposte dal ricorrente in ordine all'intervenuta estinzione del reato per oblazione appaiono anch'esse generiche non avendo il ricorrente provato l'intervenuto pagamento a tal fine asseritamente fatto.

3. Invece il terzo motivo di ricorso è fondato giacché l'irrogazione di una pena pecuniaria non costituisce ragione ostativa della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Parimenti fondato è il quarto motivo in ragione dell'assoluta mancanza di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, ritualmente richiesto.

4. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alla valutazione della concedibilità dei benefici con rinvio al tribunale di Napoli; va rigettato nel resto.

P.Q.M.



La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità dei benefici con rinvio al tribunale di Napoli; rigetta nel resto.