REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana
Dott. FIALE Aldo 
Dott. MULLIRI Guicla I. 
Dott. SARNO Giulio 
Dott. ANDRONIO Alessandro M.

- Presidente
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.S. , nato a ***;
A.G. , nato a ***;
imputati Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 ed altro;
avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Messina in data 4.11.09;
Sentita la relazione del cons. Dott. Mulliri Guicla;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA



1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, il giudice del Tribunale Monocratico ha condannato gli odierni ricorrenti per varie violazioni alla normativa sulla sicurezza nel lavoro: A.G., quale responsabile della ditta di costruzioni, ed A.S., quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per avere omesso di predisporre adeguate protezioni nelle rampe di scale e nei pianerottoli nonché nei solai e nelle parti prospicienti il vuoto, avere consentito l'ostruzione delle vie di transito e di passaggio nel cantiere, non avere installato, in alcuni tratti degli impalcati, idonei parapetti con tavole fermapiede. Sono state, altresì, contestate irregolarità nei ganci di collegamento per la sospensione di carichi dalle gru e nell'impianto elettrico.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso deducendo:
1) violazione di legge in quanto, all'udienza del 4.11.09, nonostante fosse stato dedotto con certificato, un legittimo impedimento degli imputati, non era stato disposto alcun rinvio con conseguente inosservanza dell'articolo 420 ter c.p.p. perché il giudice non ha fornito una adeguata motivazione a sostegno della propria decisione;
2) violazione del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20 perché non vi è prova della notifica agli imputati del verbale di prescrizioni previsto dall'articolo 20 di tale testo di legge.

I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE



2. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Non può accogliersi il primo motivo perché il Tribunale ha respinto l'istanza di rinvio motivando adeguatamente il diniego sulla base del fatto che, dal certificato prodotto, non risultava esservi un impedimento assoluto a comparire (in effetti, nel certificato si attestava un "deficit funzionale e limitata deambulazione"). Del resto non si può neppure fare a meno di sottolineare la genericità della doglianza odierna visto che è proprio la giurisprudenza citata dal ricorrente a legittimare l'operato del giudice di merito.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo.
Il tema della procedura di estinzione Decreto Legislativo n. 758 del 1994, ex articoli 20 e segg. delle contravvenzioni in materia di lavoro ha trovato, finora, risposte oscillanti da parte di questa S.C.. Si è, infatti, affermato - per un verso (sez. 3, 24.10.07, Paiano, Rv. 238271) - che pur essendosi al cospetto di una condizione di procedibilità dell'azione penale, non si richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento, sicché l'accertamento in ordine alla sua verificazione comporta una indagine di fatto da ritenersi preclusa in sede di legittimità.
Per altro verso, però, si è affermato che "nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro, ovvero che l'atto è stato altrimenti portato a conoscenza di quest'ultimo" (sez. 3, 9.1.09, Dulizia, Rv. 243092).
Considerandolo più garantista, questo Collegio ritiene di aderire a tale recente orientamento.
Orbene, visto che, nella specie, non si può semplicisticamente presumere la notifica del verbale di prescrizioni - come fatto dal giudicante - dalla circostanza che vi è stato un parziale adempimento (e, in ogni caso, ciò varrebbe per uno solo degli imputati), non si può che annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi.

P.Q.M.



Visti gli articoli 615 e seg. c.p.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Messina.