REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE LAVORO



In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio Verasani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2007 al n. 273, decisa alla pubblica udienza del giorno 28.06.2011, e vertente

Tra

D'E.M, nato il *** e ivi residente alla via ***, rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati D.C. e C.C., presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, in Cassino, via ***

Ricorrente

E

Comune di Mignano Monte Lungo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta delega a margine della memoria di costituzione in Giudizio formalizzato a seguito di apposita delibera di G.M., dall'avv. R.M. presso il cui studio, sito in Cassino alla via ***, resta elettivamente domiciliato

Resistente



Oggetto: equo indennizzo per causa di servizio.

Con ricorso depositato *** adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, adducendo:
- di lavorare alle dipendenze della convenuta Amministrazione con qualifica di Comandante della Polizia Municipale ed in posizione di responsabile e preposto al coordinamento delle unità lavorative da lui dirette;
- che l'espletamento dei relativi compiti si concretizzava: nella vigilanza e nei controlli sulle attività commerciali e, quindi, presso gli esercizi commerciali del territorio comunale; nella vigilanza sull'attività edilizia; nell'attività di Polizia Stradale e, quindi, di - saltuaria - regolamentazione del traffico, di rilevamento ed elaborazione degli incidenti stradali; nell'attività di Polizia Giudiziaria; in attività di collaborazione in sopralluoghi con dipendenti comunali addetti ad altri servizi; in attività di coordinamento e servizio proprie della Protezione Civile in occasione di eventi calamitosi di origine naturale;
- che l'orario di lavoro, su sei giorni a settimana, si protraeva dalle h. 06,00 alle h. 14,00;
- che tuttavia, attesa la carenza di personale, in più occasioni doveva protrarre il suo servizio anche oltre l'orario lavorativo suddetto;
- che in ogni caso, fra i suoi compiti di ufficio rientrava anche la "reperibilità" al di là dell'orario lavorativo da contratto;
- che il progressivo aumento delle incombenze e degli impegni lavorativi sfociò nei malori accusati la sera del due febbraio 2002 e nella successiva diagnosi, in data 03.02.2002, di infarto del miocardio non Q e di cefalea a grappolo;
- che la patologia diagnosticata lo costrinse ad intervento chirurgico eseguito in Roma il 12.03.2002 con diagnosi di dimissione del seguente testuale tenore: intervento di angioplastica coronaria su coronaria destra e su ramo marginale, quest'ultimo perfezionato con impianto elettivo di stent, in paziente con malattia coronaria bivasale; recente infarto miocardio non - Q (infero - posteriore, febbraio 2002); cardiopatia ipertensiva; dislipidemia";
- che il giorno 02.08.2002 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della citata patologia da causa di servizio;
- che la Commissione Medica Ospedaliera, in data 09.01.2003, aveva riscontrato la patologia cardiaca e la cefalea ascrivendo le stesse, ai fini della concedibilità dell'equo indennizzo, alla VI Categoria, nella misura massima della Tabella A annessa al D.P.R. n.834/981;
- che, nonostante ciò, il 15.11.2004 il Comitato di Verifica per le cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze licenziava parere negativo giudicando la patologia non riconducibile al servizio prestato dal D'E.;
- che la conseguente determinazione comunale, licenziata il giorno 13.09.2006, non Riconosceva al dipendente D'E. alcun indennizzo in quanto la patologia riscontrata non era riconducibile a causa di servizio.
Tanto illustrato, concludeva il ricorrente affinché il Giudice adito: accertasse e dichiarasse che la malattia da cui risultava affetto era stata contratta in servizio e per causa di servizio; ordinasse alla Amministrazione convenuta di liquidarle l'equo indennizzo nella misura di legge, previa declaratoria di ascrivibilità della accertata patologia alla V Categoria, nella misura massima della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/981, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale che, eccepita in limine la nullità del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto fondanti la pretesa azionata, instava per il rigetto della domanda.
Disattesa l'eccezione in rito, la causa veniva istruita, oltre che su base documentale, con l'esame di due testi indicati dal ricorrente e, quindi, con l'approfondimento consulenziale sollecitato fin ab origine dalla parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del giorno 28.06.2011, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, pronunciava la presente sentenza a motivazione contestuale.

Il ricorso merita di essere accolto.

Va in primo luogo ribadita l'ordinanza con cui l'Istruttore aveva segnalato la inidoneità della eccepita nullità del ricorso a definire la controversia.
Ed invero, l'analisi complessiva dell'atto introduttivo di lite porta chiaramente in emersione petitum e causa petendi sui quali si innesta la pretesa azionata in Giudizio. Non sembra oggettivamente discutibile che l'articolazione dei compiti cui era deputato il D'E. sia stata collocata, nel ricorso introduttivo, in diretto rapporto eziologico con la patologia manifestatasi nel febbraio 2002 attraverso non solo una elencazione sufficientemente precisa delle attività istituzionali di fatto assicurate dall'attore ma anche la allegazione della loro progressiva gravosità e delle cause, contingenti e non, della stessa.
Ciò è quanto basta per perimetrare la contesa in modo tale da renderla ben visibile nella sua struttura portante sia alla controparte, sia al Giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda attorea.
Le ulteriori specificazioni rivendicate dal resistente si appartengono, evidentemente, agli approfondimenti istruttori se e nei limiti in cui rispecchino situazioni di fatto realmente interferenti con l'oggetto della pretesa.
Nel merito valgano le seguenti osservazioni. La domanda della ricorrente trova fondamento normativo negli artt. 1 e ss. del D.P.R. n. 349 del 20 aprile 1994, che disciplinano i procedimenti di riconoscimento delle infermità e delle lesioni contratte dai pubblici dipendenti per causa di servizio e di - conseguente - concessione dell'equo indennizzo.
Tale normativa, abrogando la disciplina di cui al precedente D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, ha unificato quelle che prima costituivano due distinte fasi di articolazione del procedimento; dirette l'una al riconoscimento della causa di servizio e l'altra alla successiva concessione dell'equo indennizzo.
Tuttavia, la definizione di "fatti di servizio", dai quali può dipendere una infermità o una perdita dell'integrità fisica, rilevanti ai fini della concessione dell'equo indennizzo, resta quella fornita dall'art. 64 D.P.R. 1092/1973, che fa riferimento all'adempimento degli obblighi di servizio quale causa o concausa efficiente e determinante.
L'equo indennizzo, quindi, in quanto prestazione pecuniaria, a carico del datore di lavoro, diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa, ha natura essenzialmente retributiva (v. in particolare Cass. SS. UU. 3438/2003 e, in relazione alla natura dell'istituto in questione, Cass. SS. UU. 11353/2004, in cui è chiaramente affermata la natura retributiva dell'equo indennizzo, per l'inerenza dell'istituto e della sua obbligazione al rapporto di lavoro, e negata, conseguentemente, la sua riconducibilità ad un autonomo rapporto previdenziale).
Partendo da tali premesse, in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego, deve ritenersi del tutto pacifica la giurisdizione del giudice adito (una volta che il datore di lavoro abbia rigettato la richiesta di prestazione), così come, in passato, prima della privatizzazione, era stata pacificamente affermata l'attribuzione della competenza alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblico impiego.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni documentali attoree, del compendio istruttorio di tipo orale e degli approfondimenti consulenziali disposti, può ritenersi accertato:
a) che il ricorrente, da e per numerosi anni, ha disimpegnato le proprie funzioni di Comandante della Polizia Municipale con compiti di responsabile che lo costringevano, sia per la posizione apicale assunta, sia per motivi strettamente connessi alla tipologia delle funzioni, sia per carenza di personale, a turni lavorativi che andavano, con una certa frequenza, oltre le otto ore giornaliere per sei giorni a settimana previste e regolamentate;
b) che la condizione di forte stress accusata dal D'E. era la risultante non del solo "carico" di lavoro quantisticamente inteso, ma della "complessità del servizio" e delle responsabilità da essa derivanti, siccome calate in un difficile contesto di operatività da ascriversi alla realtà amministrativa di un piccolo Comune;
c) che sintomatico di una tale situazione oggettiva può/deve ritenersi il fatto che il Comandante doveva far fronte ad incombenze del tutto eterogenee e ciò a seconda delle emergenze;
d) che in un siffatto contesto operativo un ruolo di ulteriore aggravio ha sicuramente avuto, seppure in termini quantisticamente non determinabili, la carenza del personale;
e) che la stessa Amministrazione, oggi resistente alla domanda di equo indennizzo, aveva licenziato una relazione sulle condizioni lavorative del D'E. alquanto precisa, e ciò proprio durante l'iter della pratica innescata dalla rivendicazione oggi al vaglio del Giudice;
f) che il ricorrente, colto da infarto nella giornata del due febbraio 2002, è risultato, all'esito della visita medico - legale del C.T.U., affetto da "esiti di infarto acuto del miocardio non Q, trattato con rivascolarizzazione miocardica e posizionamento di stento coronarico destro";
g) che detta patologia è concausalmente collegata all'ambiente di lavoro e alla attività lavorativa del sig. D'E., secondo una lettura tecnico/medico/legale delle vicende di causa operata dal consulente di ufficio esauriente e priva di lacune obiettivamente rilevabili;
h) che, in particolare, la progressione argomentativa del dr. B. consente di superare le obiezioni desumibili dalla contraria posizione assunta dal Comitato di verifica, avendo il perito accertato che l'anamnesi lavorativa del ricorrente evidenzia il collegamento concausale fra l'attività svolta in modo continuativo e l'insorgenza della patologia infartuale cardiaca
i) che l'infermità riscontrata a carico del periziato è ascrivibile alla sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 834 del 30.12.1981.
Quanto alle critiche mosse dalla resistente alle conclusioni cui è giunto il dr. B., critiche peraltro veicolate senza alcun supporto medico - legale di riferimento, va in primo luogo evidenziato come le stesse muovano da un presupposto non condivisibile per Diritto Positivo.
Per come anticipato il sistema vigente ricollega il diritto all'equo indennizzo ad una situazione eziologica rapportabile anche alla sola "concausalità".
Non è, quindi, richiesto che l'ambiente di lavoro e/o le condizioni lavorative si manifestino e si lascino apprezzare come causa unica della patologia accusata dal dipendente.
E una tale perimetrazione concettuale appare ben giustificata e coerentemente collocata in un contesto normativo teso a salvaguardare la posizione del lavoratore sul luogo di lavoro.
Ora da un punto di vista giuridico/medico/legale la concausa di un determinato evento si misura sulla consistenza delle varie seriazioni astrattamente idonee a dare luogo a quel risultato.
Solo laddove si dovesse pervenire alla conclusione che l'evento è stato cagionato esclusivamente da una di dette seriazioni, esso diventa riconducibile ad una causa unica, l'altra restando degradata a mera "occasione".
Nel caso di specie non vi è alcuna indicazione che possa suffragare la tesi secondo cui la patologia cardiaca insorta il giorno 02.02.2002 sia riconducibile esclusivamente a meccanismi patogeni esterni all'ambiente di lavoro, di per sé idonei ad elevarsi ad agente eziologico unico.
La stessa discrasia, pure denunciata dalla resistente, inerente il concorso di elementi causali predisponenti non vale a mutare lo scenario medico - legale.
Ed invero, la corretta citazione di tali fattori di rischio non può ergersi a soluzione del problema nel momento in cui una valutazione complessiva delle condizioni fisiche e lavorative del paziente porta in emersione la dignità causale delle seconde.
E sul punto il dr. Bo. non ha avuto esitazioni, mettendo a fuoco la ricorrenza di tutti i "criteri" di lettura dell'evento e la loro unidirezionalità.
Fra l'altro, nemmeno può passare sotto silenzio la motivazione con cui il Comitato di Verifica ha respinto la richiesta del dipendente di equo indennizzo. La progressione argomentativa desumibile dal supporto cartolare allegato in atti non sembra delle più convincenti.
Il Comitato, infatti, dopo avere individuato la noxa patogena primaria della patologia in "fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa", così motiva la non dipendenza dell'insulto cardiaco da causa di servizio:
"poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale (fumo, alcool, abitudini alimentari, etc.), la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico - fisico tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante".
Trattasi, all'evidenza, di un percorso basato su tesi possibiliste piuttosto che su argomenti tecnico/medico/legali in concreto applicati alla fattispecie in disamina. Dire che "possono" ricorrere (o concorrere?) fattori multipli costituzionali e/o acquisiti significa ben poco.
E comunque non legittima la esclusione "a priori" di seriazioni diverse aventi pari dignità eziologica.
Nemmeno se una tale conclusione viene poi agganciata alla sponda fattuale delle condizioni di lavoro, con una "virata" motivazionale non del tutto coerente con l'iter argomentativo seguito.
E tale ultimo riferimento offre il destro per l'analisi delle obiezioni tecniche a sfondo più squisitamente probatorio veicolate dalla resistente. Sulle quali segnala il Giudice la indispensabile lettura complessiva delle risultanze processuali. Ciò comporta che le lacune descrittive asseritamente desumibili dalle deposizioni raccolte in corso di causa vanno vagliate alla luce della "relazione sullo stato di servizio del dipendente comandante della polizia municipale, sig. M.D'E.", predisposta ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 dal responsabile degli AA. GG. del Comune di Mignano Monte Lungo, dottor L.M., il giorno 04.03.2003.
Orbene, in detta relazione viene posto l'accento non solo sulla eterogeneità delle attività disimpegnate dal ricorrente, non solo sulla posizione di responsabile e coordinatore assunta dallo stesso, ma anche sulla sua diretta partecipazione al servizio stesso per l'esiguità del personale assegnato.
E la conclusione cui ritenne di dovere giungere il redattore della nota non sembra possa essere oggetto di fughe interpretative in una direzione piuttosto che in un'altra. "Il dipendente, per i carichi di lavoro intensi soprattutto in relazione al gravame della responsabilità dell'ufficio e del personale da esso dipendente, ha svolto la propria attività di sevizio in condizioni di effettivo stress ...".
Trattasi di un rilievo di fatto che, in coerente lettura con le restanti emergenze processuali, ha indotto il C.T.U. a quel percorso tecnico/valutativo sfociato in quelle conclusioni medico/legali.
Che, evidentemente, legittimano il fondamento del rapporto di concausalità in tutti i suoi aspetti tecnico - giuridici, ivi compresi la "efficienza" e la "rilevanza deterministica". Senza i quali, a ben vedere, non si avrebbe nesso eziologico positivamente valutabile.
Consegue che deve affermarsi il diritto dell'attore all'equo indennizzo, ricorrendone tutti gli elementi costitutivi, con pedissequa condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento della relativa prestazione, oltre rivalutazione ed interessi (applicandosi l'art. 429, 3 comma, c.p.c., stante la natura di credito da lavoro - v. Cass. 12547/2003), decorrenti dalla data di insorgenza della patologia, siccome sopra accertata, e sino al soddisfo.
È solo il caso di aggiungere che la indubbia vincolatività del parere espresso dal Comitato di verifica, paralizzante le determinazioni conclusive dell'Amministrazione datrice di lavoro, rimane circoscritta alla fase amministrativa. Sicché, l'esito dell'accertamento giudiziale resta del tutto impermeabile alle conseguenze di quel parere.
Quanto all'esatto inquadramento della riscontrata patologia nelle categorie di Legge è qui appena il caso di osservare come le precisazioni fornite dal dr. B. ai rilievi formulati dalla parte attrice chiariscano definitivamente la perimetrazione giuridico/medico/legale della vicenda di causa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in persona del dottor D. Verasani e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da D'E.M. nei confronti del Comune di Mignano Monte Lungo, in persona del Sindaco p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- 1. dichiara il diritto del ricorrente all'equo indennizzo per patologia da "esiti di infarto acuto del miocardio non Q, trattato con rivascolarizzazione miocardica e posizionamento di stento coronarico destro" dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla cat. 6, massima misura, della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81;
2. per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della relativa prestazione, oltre rivalutazione ed interessi, a decorrere dal giorno 02.02.2002 e sino al soddisfo;
3. condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla controparte, e per essa ai suoi procuratoti dichiaratisi antistatali, le spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari, oltre I.V.A., rimborso forfettario e quant'altro dovuto come per Legge;
4. pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della resistente.

Così deciso in Cassino il 28 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2011.