Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 28 luglio 2004
Validità: 01.07.2004 - 30.06.2007
Parti: Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali

Sommario:

Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte prima Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore - Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea.

Art. 1 - Esame del quadro socio economico e materie negoziali di settore
Art. 2 - Esame del quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea
Titolo II Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale di Settore
Art. 6 - Costituzione dell'ente Bilaterale Nazionale di Settore
Art. 7 - Finanziamento dell'ente Bilaterale Nazionale di Settore
Titolo III Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Premessa
Art. 8 - Secondo livello di contrattazione
Art. 19 - Assistenza sanitaria supplementare
Titolo VI Formazione
Art. 21 - Obiettivi della formazione
Art. 22 - Formazione continua
Art. 23 - Diritto allo studio
Titolo VII Formazione - Lavoro
Art. 24 - Stages
• Convenzioni
• Disciplina
• Soggetti Promotori
• Soggetti Beneficiari
• Crediti formativi
• Proporzione numerica dei Tirocinanti
• Durata dei Tirocini
• Rimborsi Spese
• Obblighi delle Parti
• Procedure di rimborso degli Oneri
• Criteri
• Dichiarazione Congiunta
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XV Classificazione Generale

Premessa
Art. 81 - Classificazione del personale
Titolo XVI Minimi tabellari e scatti di anzianità
Tabelle retributive
Scatti di anzianità
Decorrenza e Durata
Dichiarazione congiunta

Verbale di accordo per i lavoratori dipendenti da studi professionali

Tra la Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni (Consilp-Confprofessioni), la Confedertecnica, la Cipa Confederazione Italiana dei Professionisti ed artisti, e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (Uiltucs-Uil)
Visti i CCNL stipulati con Consilp-Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Cipa nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003; si è stipulata la presente ipotesi di Accordo da valere per i dipendenti degli Studi Professionali.

Premessa
Le parti alla conclusione del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica redigevano la presente proposta di Ipotesi di Accordo.
Il lavoro della Commissione Tecnica, per unanime parere espresso dalle parti, veniva incentrato preminentemente sull'aspetto economico, vista la scadenza contrattuale avvenuta il 30 settembre 2003.
Le parti, comunque, nella volontà di continuare il processo di armonizzazione contrattuale, proseguono anche nel presente accordo nell'integrazione ed innovazione di alcuni Istituti contrattuali.
Al riguardo, le parti si danno atto che, al fine di completare il processo di armonizzazione avviato con il Verbale di Accordo del 24 ottobre 2001 e ribadito con li Verbale di Accordo del 9 luglio 2003, proseguiranno a lavorare di comune accordo per poter arrivare, in occasione della prossima scadenza contrattuale alla formulazione di un testo unico contrattuale.
Nel contempo le parti s'impegnano a definire, entro il 30 marzo 2005, la regolamentazione di tutti gli istituti inerenti il "Mercato del Lavoro", modificati ed introdotti dal Dlgs 276/2003, nonché ad esaminare la sfera di applicazione del presente contratto in relazione allo scenario del mondo libero-professionale ed alla opportunità di addivenire ad una stesura unica contrattuale del Settore.
Che gli istituti relativi a:
- Relazioni Sindacali a Livello Nazionale
- Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
- Risoluzione e problematiche connesse all'istituzione della Cassa di Assistenza Sanitaria (Cadiprof)
- Classificazione Generale dei lavoratori
- Tabelle retributive con decorrenza dal 1 luglio 2004
- Scatti di anzianità in vigore dal 1 luglio 2004
così come appresso definiti devono, pertanto, intendersi integrativi e sostitutivi di quelli previsti dai precedenti CCNL stipulati da:
- Consilp-Confprofessioni e Cipa con decorrenza/scadenza 1/10/95 - 30/09/99
- Confedertecnica con decorrenza/scadenza 01/05/96 - 30/09/99
- Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa con decorrenza/scadenza 01/10/99 - 30/09/2003
- Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa per gli Istituti di cui al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 2003
che mantengono valore ed efficacia per tutti gli altri Istituti non previsti dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di Studio Associato e, ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage dagli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione" e "Mercato del Lavoro".
Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":
A) Area professionale Amministrativa - Economico - Giuridica
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Avvocati, Notai.
Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali.
Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri.
Operatori Sanitari, (abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale).
Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, che è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente "Testo Contrattuale Unitario".
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.
Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte prima Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore - Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea.
Art. 1 - Esame del quadro socio economico e materie negoziali di settore

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp-Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. Confederali e di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee.
- I processi formativi derivanti dalla riforma della Scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli Stages.
- Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto Organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti.
- Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di Formazione e di Mercato del Lavoro, lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "Stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10/4/1991 e con quanto deliberato dal Gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
1) Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale.
2) Lo studio delle problematiche connesse alla Previdenza Integrativa e alla Assistenza Sanitaria.
3) La costituzione, a livello Nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di Settore, così come previsti al successivo Titolo II.
4) L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (Molestie Sessuali, Mobbing).
5) La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di Conciliazione per la gestione della "Composizione delle Controversie", di cui ai Decreti Legislativi del 31/3/98, n. 80 e del 29/10/98, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto.
6) La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di Arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.

Art. 2 - Esame del quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenea
Annualmente, di norma dopo l'incontro a livello nazionale di Settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"Area Professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
- Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al Titolo "Mercato del Lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL.
- Esame dei fabbisogni formativi e definizione di proposte di progetti da sottoporre al Fondoprofessioni.
- Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.
- Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali, ivi compresi quelli dei "Quadri", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale.
- Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali.
- Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53
- Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzioni di specifici dipartimenti di "Area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente Bilaterale Nazionale di Area Professionale nell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
- La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "Sicurezza sul Lavoro".
- La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "Attività Sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL.
- La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo "Orario di Lavoro" del presente CCNL.

Titolo II Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e previsti ai punti 3) e 5) del precedente Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
- La Commissione Paritetica Nazionale;
- Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
- L' Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
La Sede di lavoro della "Commissione Paritetica" sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:
1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo.
2) All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame delle controversia.
3) In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
4) La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
5) La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
6) La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
7) Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
8) Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
9) I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.

Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale di Settore
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:
A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del Settore, delle varie Aree Professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2.
B) Incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore, sulle Aree Professionali e/o sull'Area Professionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.
C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi
D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (Fondoprofessioni), di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003 sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, convalidandone i crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.
E) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, quanto demandato e definito dal "Gruppo per le Pari Opportunità".
F) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dagli organismi proposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.
[…]
H) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente CCNL.
I) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.
[…]
K) Valorizza in tutti gli ambiti significativi la specificità delle "Relazioni Sindacali" del Settore e le relative esperienze bilaterali.
L) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
M) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, anche articolati in Centri Servizi territoriali per l'intero Settore o per singola Area Professionale e/o per Area Professionale Omogenea, unitamente a specifici regolamenti, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha, inoltre, il compito di:
N) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di secondo livello di Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale.
O) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree Professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro", "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".
P) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispetti Sindacati delle Attività Professionali e dei lavoratori italiani.
Q) Ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione Paritetica Nazionale" e "Gruppo per le Pari Opportunità", di cui agli articoli 3 e 4 del presente CCNL.
R) Ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98, n. 80 e 29/10/98, n. 387.

Art. 6 - Costituzione dell'ente Bilaterale Nazionale di Settore
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito Statuto/Regolamento, da certificare con Atto Notarile.
Copia del testo dello Statuto/Regolamento notificato costituirà allegato al CCNL.
Al riguardo, in coerenza con quanto dichiarato al precedente comma, viene allegato al presente CCNL lo Statuto/Regolamento dell' Ente Bilaterale Nazionale dell'Area Professionale Odontoiatrica (Ebnao).

Titolo III Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Premessa

Preso atto che il Settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività Professionali in Italia.
Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare Europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL.
Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto.
Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di Relazioni Sindacali", le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo.

Art. 8 - Secondo livello di contrattazione
In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente Titolo, le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello Regionale per l'intero settore.
Per tale scopo, le parti hanno convenuto che, secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23/7/1993, in occasione della prossima stesura unica contrattuale di cui alla premessa fissata entro la data del 30 marzo 2005, verranno determinate le materie, la regolamentazione e le modalità della contrattazione territoriale di secondo livello al fine di dare pratica attuazione alla stessa.

Titolo VI Formazione
Art. 21 - Obiettivi della formazione

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del Settore.
Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie Aree Professionali.
Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la "Formazione" una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del Settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tale fine, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le parti a livello Regionale, così come previsto dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull'opportunità di istituire anche uno specifico strumento bilaterale costituendo il "Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali" di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, concordando sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) Aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e, più in generale, attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane.
2) Adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi Professionali e/o delle Società di Servizi Professionali operanti nel Settore.
3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi Professionali e/o dalle Società di Servizi Professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività.
4) Rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area Socio/Sanitaria.
5) Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle Attività Professionali, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea.
6) Rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti, dei lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento.
7) Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza.
8) Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli.
9) Conoscere una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.

Art. 22 - Formazione continua
Al fine di consentire percorsi formativi personalizzati e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche in coerenza con gli scopi previsti dall'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, hanno concordato sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali".
In mancanza di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), d) del successivo articolo 23.

Titolo VII Formazione - Lavoro
Art. 24 - Stages

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E..
Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore Professionale (articolo 1, comma 1, D. M. 25 marzo 1998, n. 142).
I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, non costituiscono rapporti di lavoro (articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Convenzioni
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro.
Lo stage, inoltre, può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa e presso una pluralità di strutture lavorative. In tal caso le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

Disciplina
I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, abrogativo dell'articolo 9, comma 14 - 18 della legge n. 236/ 1993, che regolava in origine tale materia.
Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il D.M. 22 gennaio 2001 detta la disciplina di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dai datori di lavoro.

Soggetti Promotori
I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
- agenzie per l'impiego, centri per l'impiego, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi Regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi Regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili, gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della Regione (articolo 2, DM. 25 marzo 1998, n. 142).

Soggetti Beneficiari
I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962 (articolo 1, comma 1 DM. 25 marzo 1998, n. 142).
Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari purché compatibili) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (articolo 8, DM 25 marzo 1998 n. 142).
Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate dal DM 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell'ambito di convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa (articolo 6 DM 22 gennaio 2001).

Crediti formativi
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (articolo 6, DM 25 marzo 1998, n. 142).

Proporzione numerica dei Tirocinanti
I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142):
- Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante.
- Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non piu' di due tirocinanti contemporaneamente.
- Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento contemporaneamente.

Durata dei Tirocini
La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:
- Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria Fino a quattro mesi
- Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità Fino a sei mesi
- Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione.
Fino a sei mesi
- Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei di diciotto mesi successivi al termine degli studi. Fino a dodici mesi
-Per le persone svantaggiate (articolo 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex articoli 47 - 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap. Fino a dodici mesi
-Per i portatori di handicap. Fino a ventiquattro mesi
Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Sono ammesse proroghe alla durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (articolo 7, DM 25 marzo 1998, n. 142).

Obblighi delle Parti
Per i Soggetti Promotori
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (articolo 3, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142).
I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico - organizzativo delle attività (articolo 4, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142).
Per i Tirocinanti
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze.
Per il Datore di lavoro ospitante
Il datore di lavoro:
- contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;
- in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (articolo 4 bis, comma 5, D.Lgs, n. 181/2000);
- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;
- può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa Inail, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (articolo 3, comma 2, DM 25 marzo1998, n. 142).
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con DM 18 giugno 1998 (articolo 3, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142).

Dichiarazione Congiunta
Le parti, al fine di facilitare la pratica gestione della materia di cui al presente articolo, hanno convenuto sulla opportunità predisporre, quali allegati al Testo Contrattuale, specifici fac-simili relativi a:
- fac-simile di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento;
- fac-simile del progetto formativo e di orientamento;
- fac-simile della lettera di ospitalità al tirocinante stagista.