Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 10 aprile 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Enav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Licta, Anpcat, Cila, Assivolo Quadri, Anpac, Up, Sacta
Settori: Trasporti, Trasporto aereo, Enav

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Decorrenza e durata del CCNL
Art. 2 - Inflazione del biennio 2000-2001
Art. 3 - Inflazione del biennio 2002/2003
Art. 4 - Inflazione del biennio 2004/2005
Disposizione transitoria
Art. 5 - Quattordicesima mensilità
Art. 6 - Personale non quadro in linea operativa
6.1. Orario di lavoro

6.2. Orario di impiego in posizione operativa
6.3. Politiche per le risorse umane in linea operativa
6.4. Predisposizione e articolazione dei turni
6.5. Limiti di impiego
6.6. Reperibilità
Art. 7 - Personale navigante
Art. 8 - Personale in struttura
Art. 9 - Categoria quadri
Art. 10 - Addestramento e formazione professionale
Art. 11 - Lavoro straordinario
Art. 12 - Lavoro domenicale
Art. 13 - Fruizione delle ferie
Art. 14 - Responsabilità civile e assistenza legale
Art. 15 - Norme finali e transitorie
Tabella A dell'accordo-quadro
CCNL 2004/2007 del personale non dirigente di Enav - Accordo aziendale
Art. 1 Premio di risultato (PdR)
Art. 2 Ristrutturazioni salariali
Art. 3 Retribuzione delle ore di impiego operativo
Art. 4 Reperibilità
Art. 5 Ordinamento professionale
Tabella A
Allegata all'accordo aziendale
Tabella CTA
Tabella EAV/MET
Tabella tecnici e informatici
Tabella NAV

Accordo per il personale non dirigente dell'Ente nazionale di assistenza al volo

Il giorno 10 aprile 2004 tra Enav Spa e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Licta, Anpcat, Cila, Assivolo Quadri, Anpac, Up, Sacta è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL.

Premessa
Dopo lunga e intensa trattativa - nel condiviso intento di pervenire ad un effettivo recupero di efficacia e di efficienza della complessiva azione di Enav spa, anche attraverso una nuova e più adeguata disciplina dell'intero comparto: con la riaffermazione in capo alla società della sua diretta responsabilità di assicurare, in ciascun ente, impianto e struttura, una più coerente e flessibile organizzazione e articolazione del lavoro (nel puntuale rispetto delle disposizioni, anche pattizie, che riguardano la sicurezza del controllo del traffico aereo e la tutela della salute psico-fisica dei lavoratori); e con la definizione di un più adeguato assetto professionale ed economico di tutto il personale - le parti convengono di dover determinare, con il presente accordo, i capisaldi, anche economici, sulla cui base pervenire, in immediata prosecuzione, alla stesura dell'articolato del nuovo contratto collettivo di lavoro.

Art. 6 - Personale non quadro in linea operativa
6.1. Orario di lavoro

Per tutto il personale non quadro in linea operativa, l'orario di lavoro è di 35 ore settimanali, per un debito annuo "pro-capite" di 1.825/365 giorni.
Nell'orario di lavoro sono compresi i tempi di:
- impiego in posizione operativa, comprensivo di OJT, relief e formazione;
- acquisizione dati e sovrapposizione di turno;
- reperibilità;
- aggiornamento professionale e addestramento non in OJT;
- visita medica di idoneità psico-fisica.

6.2. Orario di impiego in posizione operativa
A) In adempimento di quanto previsto dall'art. 4, punto 2 (parte specifica CTA) del CCNL 1998/2001, tenuto conto della particolare complessità dell'attività svolta dai CTA l'orario di impiego in posizione operativa dei CTA resta fissato, a partire dal 1° maggio 2004, in 124 ore/30 gg, per gli anni 2004 e 2005, ed in 120 ore/30 gg, a partire dal 1° gennaio 2006.
B) L'orario di impiego operativo di tutto il restante personale turnante viene fissato in 128 ore/30 gg, a partire dal 1° giugno 2004.
Per il solo personale EAV verranno congiuntamente individuate nel mese di ottobre 2006 le modalità per giungere, nell'anno 2007, ad una ulteriore riduzione dell'orario di impiego, fino a 126 ore/30 gg, attraverso un nuovo modello di organizzazione dei relativi servizi.
C) Nelle more dei tempi oggettivamente necessari per giungere ad una più coerente utilizzazione delle risorse esistenti (anche attraverso le procedure di cui al successivo punto 6.3), le parti espressamente convengono che tutto il personale operativo turnante è tenuto a prestare attività operativa per gli anni 2004, 2005 e 2006 fino a 12 ore oltre i minimi di impiego operativo previsti per ciascuna categoria e fino a 8 ore oltre tali limiti a partire dal 1° gennaio 2007, sulla base di turni preventivamente pianificati dalla società.
D) Per gli stessi motivi di cui alla lett. C) la società potrà programmare, per l'intero quadriennio, attività di impiego operativo fino ad un massimo di 144 ore/30 gg, secondo oggettivi criteri di rotazione, e in assoluta parità di trattamento tra tutti i lavoratori in servizio in ciascun impianto.
E) Per il suddetto personale turnante, la programmazione di turni di impiego operativo fino a 144 ore/30 gg e quindi per un tempo superiore ai debiti di impiego di cui alla precedente lett. C), potrà riguardare, con conseguente obbligo del dipendente di rendere le prestazioni richieste, i soli dipendenti che entro il termine improrogabile del 30 aprile c.a. (per l'anno 2004), del 30 novembre 2004 (per l'anno 2005), del 30 novembre 2005 (per l'anno 2006) e del 30 novembre 2006 (per l'anno 2007) non abbiano formalmente rappresentato la loro indisponibilità a rendere per l'anno di riferimento le ulteriori prestazioni di cui si tratta. La dichiarazione di indisponibilità produce effetto per l'intero anno solare e non può essere revocata.
F) L'impiego in posizione operativa del personale operativo turnante non può essere superiore a 152 ore/30 gg.
[…]

6.4. Predisposizione e articolazione dei turni
A) La predisposizione e l'articolazione dei turni appartengono alla competenza e responsabilità dell'azienda, e saranno effettuati - in parità di trattamento tra tutti i lavoratori, e nel rispetto di ogni vigente norma imperativa e pattizia sui limiti di impiego, nel rispetto del limite di 152 ore/30 gg e nel rispetto altresì di ogni vigente norma imperativa e pattizia finalizzata alla tutela psico-fisica dei lavoratori stessi - in relazione alle concrete esigenze del servizio, al fine di renderlo sempre più efficiente ed efficace.
B) I turni di impiego operativo vengono predisposti in via preventiva dalla società, con cadenze periodiche di almeno tre mesi, e vengono comunicati al personale e alle RSA con un preavviso di almeno 15 giorni.
C) Insieme con i turni di impiego operativo vengono contestualmente comunicati i turni di reperibilità e le ore per attività di addestramento e formazione.
D) Negli ACC, e negli impianti dove esiste, la mattina, una consistente domanda di traffico, il turno a.m. potrà avere inizio tra le ore 6.00 e le ore 7.00 previa intesa con la locale RSA.

6.5. Limiti di impiego
A) I turni di impiego operativo relativi agli orari di impiego minimo contrattuali verranno programmati nel rispetto dei seguenti criteri:
- i lavoratori vanno alternati a rotazione in turni ciclici avvicendati nei vari spezzoni di turno programmati come necessari;
- nelle sedi in cui siano previste diverse configurazioni operative, con posizioni H24 e HX/HJ, l'impiego del personale, laddove lo stesso sia in possesso delle necessarie abilitazioni, deve essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni, nello stesso ciclo di turno;
- il personale eventualmente eccedente quello necessario a coprire il "lay-out" è inserito in un turno di supporto, da attivare nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore domanda di servizio;
- i turni non possono essere disposti per cicli di 7 giorni e per cicli multipli di 7;
- i turni si distinguono in turni diurni (che possono svilupparsi tra le ore 7.00 e le ore 23.00) e in turni notturni (che possono svilupparsi, comprendendo la fascia oraria 24.00/6.00, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 del giorno successivo);
- i turni diurni si articolano: in spezzoni antimeridiani (con inizio non successivo alle ore 9.00); in spezzoni pomeridiani (con inizio non anteriore alle ore 13.00); in spezzoni serali (per il servizio che ricomprende la fascia oraria tra le ore 21.00 e le ore 24.00);
- lo spezzone di turno diurno è compreso tra le 6 e le 9 ore, elevabile a 10 ore per gli aeroporti con orario HX;
- la prestazione notturna è di norma compresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00 del giorno successivo e non potrà essere inferiore alle 8 ore e superiore alle 12 ore;
- dopo uno spezzone di turno diurno, antimeridiano o pomeridiano, va garantito un riposo fisiologico di almeno 6 ore; dopo uno spezzone di turno serale, va garantito un riposo di almeno 9 ore;
- il riposo fisiologico dopo la fine di una prestazione notturna è di almeno 29 ore;
- non possono essere programmati più di 5 giorni lavorativi consecutivi, oltre alla reperibilità;
- vanno garantiti almeno 8 giorni liberi/mese, comprensivi dei riposi settimanali, operando le opportune riarticolazioni di turno laddove necessario.
B) Durante l'impiego in posizione operativa, il personale ha diritto al "relief", da fruire all'interno della sede di lavoro, secondo le modalità previste dal CCNL 1998/2001, con divieto di accorpamento a fine turno, fatto salvo quanto dovesse convenirsi in proposito, per particolari situazioni, nella fase di stesura delle norme di dettaglio del presente accordo.
Ogni eventuale modifica di tali modalità, specie con riferimento agli impianti ove è fornito il servizio RDR APP e il servizio radar di aerodromo, sarà oggetto di attenta valutazione tra le parti, in sede di verifica del nuovo sistema introdotto dal presente accordo, alla fine dell'anno 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006.
C) Nelle more dell'applicazione dell'accordo del 7 dicembre 2002 in materia di "relief", per gli ACC, i SAAV e gli aeroporti radar APP sarà istituito il "relief" diurno (fascia oraria 7.00/23.00) nella misura del 33% dell'orario di impiego operativo tramite utilizzo di apposito personale aggiuntivo.
Nei suddetti impianti per l'orario notturno (fascia oraria 23.00/7.00) il "relief" è pari al 50% dell'orario di impiego e negli aeroporti ove fornito il servizio radar di avvicinamento il "relief" è pari al 50% della configurazione prevista.
Disposizione transitoria
Ove il "relief" diurno, così come previsto al punto C) dell'art. 6.5 (in relazione all'orario complessivamente disponibile anche in applicazione di quanto previsto all'art. 6.2, lett. E) non consenta l'immediata attuazione del "relief" stesso si applicherà quanto segue:
- ACC, Fiumicino, Malpensa, Linate: 40' ogni due ore nel periodo maggio/ottobre 2004 da fruire nella fascia oraria 7.00/23.00 con esclusione dell'ultima ora; 30' ogni due ore nel periodo novembre/aprile da fruire come sopra;
- Catania e negli aeroporti sede di radar APP: per il periodo maggio/ottobre 2004 viene concesso il "relief" nella misura di 30' e nella fascia oraria 7.00/23.00, laddove ciò risulti possibile per effetto della congiunta combinazione dell'organico turnante e della realizzazione dell'ipotesi in cui alla lett. E) del precedente punto 6.2
Laddove le condizioni di organico turnante non consentissero tali modalità, in sede locale in accordo alle RSA, saranno definite le fasce orarie di maggior carico di lavoro per le quali accordare il "relief";
- in via sperimentale, nel periodo giugno/ottobre 2004, con verifica nel mese di novembre 2004 della concreta necessità/praticabilità, con rispetto delle condizioni sopra richiamate, sugli aeroporti sede di radar APP, sarà assicurata, ad invarianza di "lay-out", la presenza di tre CTA nella fascia oraria 23.00/7.00.

6.6. Reperibilità
A) Il personale operativo è tenuto ad assicurare, oltre ai turni di impiego immediatamente operativo, un turno di reperibilità a domicilio, finalizzato a fronteggiare eventuali assenze dei lavoratori in turno.
B) La reperibilità viene programmata, con riferimento ad una giornata lavorativa ogni 30 gg, per un massimo di 3 spezzoni di turno distribuiti in modo da coprire le fasi antimeridiana, pomeridiana e notturna, rispettivamente da due ore prima a un'ora dopo l'inizio del turno (per la fase di mattina e pomeriggio) e un'ora prima e un'ora dopo l'inizio del turno (per la fase notturna).
C) Nelle sedi territoriali dove l'organico/"lay-out" definito non consente di coprire le esigenze di reperibilità con una sola giornata di reperibilità ogni 30 gg, l'azienda può pianificare giornate di reperibilità in numero superiore a 1 rep./ogni 30 gg, fino ad un massimo di 3 rep./30 gg, previo accordo con la RSA Per ogni giornata di reperibilità aggiuntiva, il lavoratore ha diritto a ricevere un gettone di reperibilità aggiuntiva […].
D) Ogni ulteriore articolazione della materia avverrà in sede di contrattazione di secondo livello.

Art. 7 - Personale navigante
1. L'orario di lavoro di tutto il personale navigante è di 35 ore settimanali, per un debito annuo "pro-capite" di 1.825/365 gg, comprensive di tutte le attività.
2. Nell'orario di lavoro del personale navigante facente parte dell'equipaggio, sono compresi i tempi di cui alla parte specifica, art. 3, punto 3, lett. A), B), C) e punto 5 del CCNL 1998/2001.
3. L'orario di impiego operativo del detto personale viene determinato in 128 ore/30 gg. In analogia a quanto richiesto al restante personale operativo, e per soddisfare le esigenze di servizio, garantendo la massima attività operativa, il personale è tenuto a prestare il servizio oltre le 128 ore/30 gg fino alle 152/30 gg.
4. Per le ore eccedenti il minimo contrattuale, ciascun lavoratore percepirà i compensi orari che verranno determinati in sede di contrattazione di secondo livello.
5. Per il personale di condotta e per i tecnici di volo l'impiego è programmato su turnazioni che coprono 7 giorni alla settimana con 4 giorni di impiego, di cui uno di riserva e tre giorni liberi.
6. In relazione all'orario di servizio viene resa operativa la flessibilità di impiego del personale navigante nell'arco delle 24 ore di ognuno dei 4 giorni, fermo restando il rispetto dei limiti ministeriali relativi al tempo massimo di volo (6 ore) e di servizio (13 ore).
7. Il tempo di volo radiomisure non deve eccedere i seguenti limiti di programmazione:
a) 4 ore giornaliere di attività su VOR/DME/TACAN/NDB/IOP e ILS con impiego del DGPS;
b) 3 ore giornaliere di attività sull'ILS senza impiego del DGPS.
8. Il personale di condotta eventualmente richiesto per impieghi non correlati all'attività di volo può essere impiegato in turnazione settimanale con 5 giorni di impiego e due giorni liberi. Nel caso che il periodo di impiego debba superare i 20 giorni consecutivi nell'arco del mese, tale impiego dovrà essere concordato in sede locale con le RSA.
9. Il personale tecnico di volo per esigenze non correlate all'attività di volo può essere impiegato in turnazione settimanale con 5 giorni di impiego e due giorni liberi. Nel contesto della turnazione settimanale su 5 giorni di impiego l'orario da assicurare è di 35 ore.
10. Il ricorso a prestazioni eccezionali di lavoro, in aggiunta a quelle programmate, dà diritto alla retribuzione ordinaria base aumentata del 90%.

Art. 8 - Personale in struttura
1. L'orario di lavoro del personale in struttura (compresi gli operativi comunque addetti alla scuola di formazione) è di 36 ore settimanali, per un debito annuo di 1.877 ore. Esso resta disciplinato come segue:
a) l'inizio è fissato alle 8.00, con un'elasticità massima di 60 minuti, fino alle ore 9.00, con recupero a fine prestazione giornaliera;
b) l'orario settimanale è articolato su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;
c) la durata della giornata lavorativa va da un minimo di 6 ore ad un massimo di 10 ore, con una pausa non retribuita (da 30 a 45 minuti) da fruire all'interno della fascia oraria 12.30-14.30.
2. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione degli apparati e delle infrastrutture nonché per consentire una apertura degli uffici per almeno 12 ore, il personale non quadro può essere impiegato in turnazione, anche temporaneamente, con conseguente attribuzione dell'indennità di turno nella misura di cui al comma 2 dell'art. 49, CCNL 1998/2001, previo accordo con la locale RSA
3. L'orario applicato settimanalmente e la durata della prestazione giornaliera sono stabiliti dall'azienda, in relazione alle esigenze di servizio delle varie strutture, per un periodo di almeno un mese, con preavviso di almeno 10 giorni. Alle RR.SS.AA. è data preventiva informazione in caso di variazione dello schema mensile.
4. Il personale operativo può essere impiegato in struttura, anche temporaneamente, sia presso l'impianto territoriale di appartenenza che presso strutture centrali.
Per tutto il tempo della loro utilizzazione, saranno applicati il regime orario e le connesse condizioni del personale H36.
a) L'assegnazione temporanea può prevedere periodi di alternanza con attività di impiego operativo.
b) L'assegnazione in struttura può essere disposta, di norma, per gli operativi che abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio operativo di almeno anni cinque.
c) La società si riserva di attribuire a tale personale una specifica indennità di funzione, in relazione alla peculiare professionalità, esperienza ed attitudine.

Art. 9 - Categoria quadri
[…]
2. L'orario di lavoro di riferimento dei quadri, in relazione alle loro peculiari funzioni, è di 35 ore settimanali per il personale operativo turnante e di 36 ore settimanali per i restanti quadri. Ciascun quadro, in relazione alle concrete esigenze funzionali ed organizzative della struttura presso la quale presta la propria opera, è tuttavia tenuto, per sua autonoma valutazione, o su specifica richiesta del dirigente di riferimento, a prolungare od articolare il suo quotidiano impegno lavorativo per tutto il tempo necessario alla soddisfazione delle dette esigenze. Ai quadri non viene più applicato, con effetto dal 1° maggio 2004, l'istituto del lavoro straordinario e della connessa retribuzione.
3. Ai quadri in linea operativa, compresi i piloti, allorquando impiegati in attività turnante, si applicano i limiti di impiego della categoria di afferenza.
4. È soppressa per i quadri l'indennità di disponibilità fuori orario.
5. Ai quadri che, in relazione alla posizione da essi rivestita:
a) come responsabili di UAAV e NAAV, come CSO, come supervisori, come comandanti piloti;
b) come responsabili di strutture operative;
sono tenuti a garantire le loro prestazioni tutte le volte che ne vengano richiesti, viene corrisposto, in relazione a tale loro obbligo, con effetto dal 1° luglio 2004, all'interno della RIA, un importo mensile […]

Art. 10 - Addestramento e formazione professionale
1. L'azienda, nell'assumere a suo fondamentale valore di riferimento il consolidamento e l'innalzamento degli standard di addestramento e formazione per tutto il personale Enav, compreso quello tecnico e amministrativo, intende assicurare adeguati momenti di addestramento e di formazione avanzata e continua in particolare al personale operativo.
2. Per valutare periodicamente l'aggiornamento e il livello professionale del personale, l'azienda si avvarrà del "proficiency check", le cui modalità verranno definite a livello nazionale, con le OO.SS., in sede di stesura delle norme di dettaglio del nuovo CCNL
3. Al fine di conseguire e mantenere i necessari standards professionali, il personale in linea operativa è sottoposto ogni anno, nei periodi di minore domanda dei servizi istituzionali, a periodi dedicati di aggiornamento e di consolidamento della propria professionalità, e di formazione avanzata e continua, per il seguente "credito formativo" minimo individuale:
- CTA, 50 ore;
- EAV, 30 ore;
- MET, 30 ore;
- TEC e INF, 25 ore.
4. Al fine del necessario "refresh" della lingua inglese, i CTA e i piloti parteciperanno, ogni cinque anni, a corsi di lingua inglese articolati nel quinquennio in 2 periodi ciascuno di due settimane. Uno dei due periodi verrà trascorso all'estero, presso qualificate istituzioni di Paesi di lingua madre inglese. Per il restante personale la società attiverà mirati programmi di formazione linguistica soprattutto per gli EAV e i MET.
5. In occasione di innovazioni tecnologiche e/o operative, la società provvede a predisporre per tutto il personale interessato un adeguato iter di informazione/aggiornamento/ addestramento.
6. Nelle sedi ove sono previste abilitazioni o livelli professionali differenziati, la società si adopererà per avviare gradualmente il personale interessato ai cicli di formazione necessari per il conseguimento della professionalità più elevata prevista per la stessa sede e categoria.
7. Le modalità di effettuazione della formazione professionale sono annualmente stabilite dall'azienda, in modo differenziato per categoria e sede, sulla base di apposita programmazione, previa informativa alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo.

Art. 11 - Lavoro straordinario
1. In aggiunta al debito orario di servizio previsto dalle precedenti disposizioni per ciascuna categoria di personale, ogni dipendente non quadro è tenuto, se richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ad effettuare lavoro straordinario, nel limite massimo individuale di 250 ore annuali, normalmente in prosecuzione del lavoro ordinario.
[…]
3. Le ore di impiego operativo rese da parte del personale in linea operativa, compreso il personale navigante, oltre i minimi contrattuali di impiego previsti per ciascuna categoria, non costituiscono lavoro straordinario e sono retribuite con i compensi orari che verranno specificamente previsti per ogni categoria nella contrattazione di secondo livello.

Art. 15 - Norme finali e transitorie
[…]
3. Al fine di avviare e consolidare un nuovo e più proficuo clima di relazioni industriali, le parti convengono sull'opportunità di individuare momenti e strumenti di confronto non conflittuali, e di sinergia, verso la soddisfazione delle esigenze dei lavoratori, nella contemporanea salvaguardia di quelle aziendali.
[…]

CCNL 2004/2007 del personale non dirigente di Enav - Accordo aziendale
Sottoscritto in Roma il giorno 10 aprile 2004 con riferimento all'accordo-quadro del 10 aprile 2004, tra Enav Spa rappresentata dalla apposita delegazione aziendale e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Licta, Anpcat, Cila, Assivolo Quadri, Anpac, Up, Sacta

Art. 4 Reperibilità
A) Tenuto conto, da una parte, dei tempi necessari ad avviare il nuovo sistema di organizzazione del lavoro, e, dall'altra, dell'imminenza del periodo estivo, che comporta, come noto, un maggior fabbisogno di impiego operativo, per il maggior traffico aereo che si sviluppa in tale periodo, le parti espressamente convengono che negli ACC, e negli aeroporti a maggiore densità di traffico quali preventivamente individuati dalla competente struttura operativa centrale - per il solo periodo dal 1° giugno 2004 al 30 settembre 2004 - la società è legittimata a predeterminare in posizione operativa, per tutto il personale operativo turnante addetto all'impianto, il previsto turno di reperibilità (1/ogni 30 gg).
B) Nell'ipotesi in cui la quantità delle dichiarazioni di indisponibilità pervenute entro il 30 novembre 2004, con riferimento all'anno 2005, apparisse tale da non potere consentire, in taluno degli impianti interessati, la totale programmazione ed effettuazione delle necessarie attività di impiego, la società potrà ricorrere, in ciascun impianto interessato, anche per l'estate dell'anno 2005, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 settembre 2005, alla medesima procedura di cui alla precedente lett. A), previa opportuna intesa, a livello locale, con la RSA.
C) Le chiamate in servizio attivo del lavoratore in reperibilità vengono considerate come rese in eccedenza ai minimi contrattuali di impiego operativo.
D) Le prestazioni aggiuntive effettivamente rese dal lavoratore in reperibilità sono remunerate ai sensi della Tabella A.
E) In presenza di più persone in reperibilità, verrà prioritariamente chiamato in servizio il dipendente che nell'anno, a partire dal 1° gennaio, abbia complessivamente avuto il minor numero di chiamate in reperibilità. A tale scopo, è fatto obbligo di annotare, sul prospetto giornaliero, il numero di volte in cui il lavoratore in reperibilità è stato chiamato in servizio.