Tipologia: CCNL
Data firma: 22 gennaio 2004
Validità: 01.02.2004 - 31.12.2006
Parti: Aisa e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Aisa

Sommario:

Art. 1 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
Art. 2 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica
Art. 2.1.a - Pari opportunità
Art. 2.1.b - Osservatorio
Art. 3 - Diritti sindacali
Art. 3.1 - Dirigenti sindacali
Art. 3.2 - Trattenute contributi sindacali
Art. 3.3 - Permessi retribuiti RSA
Art. 3.4 - Assemblea
Art. 4 - Procedura rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4.1 - Procedura per la contrattazione integrativa aziendale
Art. 5 - Informazione a livello nazionale
Art. 5.1 - Informazione a livello aziendale
Art. 5.2 - Costituzione Commissioni paritetiche
Art. 5.3 - Procedura preventiva
Art. 5.4 - "Mobbing"
Art. 6 - Rapporti sindacali
Art. 7 - Materie di contrattazione aziendale
Art. 7.1 - Fondo di previdenza integrativo
Art. 7.1.2 - Fondo di previdenza integrativo aperto 2
Art. 7.2 - Assistenza sanitaria
Art. 8 - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 9 - Inquadramento
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Documenti - Residenza - Domicilio
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Contratti di formazione e lavoro
• Schema di progetto di formazione e lavoro
Art. 14 - Contratti a tempo determinato
Art. 15 - Lavoratori stagionali
Art. 15.1 - Apprendistato
Art. 15.2 - Lavoro temporaneo
Art. 16 - Contratti part-time 2
Art. 16.1 - Definizione
Art. 16.2 - Estremi del rapporto
Art. 16.3 - Disciplina del rapporto
Art. 16.4 - Riproporzionamento
Art. 16.5 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 16.6 - Quota oraria della retribuzione
Art. 16.7 - Festività
Art. 16.8 - Permessi retribuiti
Art. 16.9 - Ferie
Art. 16.10 - Permessi per studio
Art. 16.11 - Lavoro supplementare
Art. 16.11 bis - Part-time verticale o misto - Lavoro straordinario
Art. 16.12 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 16.13 - Preavviso
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 17.1 - Durata settimanale

Art. 17.2 - Articolazione dei giorni di lavoro
Art. 17.3 - Regimi orario lavoro
Art. 17.4 - Attività fuori dall'azienda
Art. 17.5 - Esposizione orario di lavoro
Art. 17.6 - Lavoratori discontinui
Art. 17.7 - Lavoro a turni
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 18.1 - Riferimenti e vincoli
Art. 18.2 - Lavoro festivo, domenicale, notturno personale direttivo
Art. 18.3 - Percentuali di maggiorazione
Art. 19 - Festività e permessi retribuiti
Art. 19.1 - Festività
Art. 19.2 - Lavoro prestato nelle festività - Compensazione
Art. 20 - Ferie
Art. 20.1 - Durata
Art. 20.2 - Periodo stabilito dall'imprenditore
Art. 20.3 - Corresponsione delle ferie
Art. 20.4 - Richiamo dalle ferie
Art. 20.5 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 21 - Permessi individuali retribuiti
Art. 22 - Tutele e aspettative
Art. 22.1 - Tossicodipendenti
Art. 22.2 - Volontariato
Art. 22.3 - Tutela delle situazioni di handicap
Art. 22.4 - Tutela della salute
Art. 22.4 bis - Visite mediche
Art. 22.5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 22.6 - Aspettative
Art. 23 - Congedi - Diritti allo studio
Art. 23.1 - Permessi retribuiti per esami
Art. 23.2 - Permessi retribuiti per corsi di studio
Art. 24 - Aggiornamento professionale
Art. 24.1 - Nuove assunzioni
Art. 25 - Congedo matrimoniale
Art. 26 - Servizio militare e servizio civile
Art. 26.1 - Richiamo alle armi
Art. 26.2 - Richiamo alle armi per lavoratori stranieri
Art. 27 - Missioni e trasferte
Art. 27.1 - Modalità di rimborso
Art. 27.2 - Trasferimenti di residenza
Art. 27.2.1 - Motivi del trasferimento
Art. 27.2.2 - Indennità di trasferimento
Art. 28 - Affissione e consegna di copia del contratto
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Malattie e infortuni
Art. 30.1 - Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia

Art. 30.2 - Visite di controllo
Art. 30.3 - Conservazione del posto
Art. 30.4 - Indennità giornaliera malattia
Art. 30.5 - Assicurazione Inail
Art. 30.6 - Indennità giornaliera infortunio
Art. 30.7 - Conservazione del posto per infortunio
Art. 30.8 - Conservazione del posto per Tbc
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Art. 32 - Sospensione del lavoro
Art. 33 - Anzianità di servizio
Art. 34 - Passaggi di qualifica
Art. 34.1 - Promozioni a livello superiore
Art. 35 - Scatti di anzianità
Art. 35 bis - Buono pasto
Art. 36 - Retribuzione mensile e prospetto paga
Art. 37 - Quota giornaliera
Art. 38 - Quota oraria
Art. 39 - Aumenti tabellari
Art. 40 - Indennità di cassa
Art. 41 - Mensilità supplementari tredicesima e quattordicesima
Art. 41.1 - Tredicesima mensilità
Art. 41.2 - Quattordicesima mensilità
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Preavviso
Art. 43.1 - Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 43.2 - Dimissioni
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44.1 - Elementi per il conteggio del t.f.r.
Art. 44.2 - Decesso del dipendente
Art. 44.3 - Data di corresponsione del t.f.r.
Art. 45 - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 45.1 - Doveri del lavoratore

Art. 45.2 - Divieti e autorizzazioni
Art. 45.3 - Termini di giustificazione delle assenze
Art. 45.4 - Ritardi
Art. 45.5 - Mutamento della residenza
Art. 45.6 - Provvedimenti disciplinari
Art. 45.7 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Responsabilità civili e penali
Art. 47 - Procedimenti penali
Art. 48 - Divise
Art. 49 - Reperibilità
Art. 50 - Appalti
Art. 51 - Validità del contratto
Allegati
Allegato 1 - Assunzione di specialisti
Allegato 2 - Lettera di Aisa alle OO.SS.
Allegato 3 - Lettera per condizioni miglior favore
Allegato 4 - Allegato all'ipotesi di accordo del 22 gennaio 2004
Allegato 5 - Fondo di previdenza integrativo
Allegato 6 - Assistenza sanitaria: visite specialistiche e grandi interventi
Allegato 7 - Assistenza sanitaria
Allegato 8 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Nuovo accordo siglato il 22 gennaio 2004

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse

Il giorno 22 gennaio 2004 tra Aisa e la Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito Fisac-Cgil, la Fiba - Federazione italiana bancari e assicurativi aderente alla Cisl, la Uilca-Uil Uil-Credito e assicurazioni, la Federazione nazionale assicuratori Fna si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse ad eccezione di quelle che già applicano il CCNL Ania.

Art. 1 Relazioni sindacali - Esami congiunti
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l'Associazione e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione-lavoro 1 nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE n. 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, e con la legge n. 125/1991;
b. le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c. la formazione e riqualificazione professionale;
d. i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.

Art. 2 Relazioni sindacali - Commissione paritetica
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 1 concordano sull'opportunità di istituire:
1. una Commissione paritetica articolata in:
a. gruppo di lavoro per le pari opportunità;
b. Osservatorio sul mercato del lavoro ed iniziative di formazione professionale, contratti formazione lavoro, aggiornamento professionale, contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali secondo i riferimenti del presente contratto e le vigenti norme di legge.
La Commissione paritetica è composta da 6 membri dei quali 2 designati dall'Aisa e 4 designati dalle Associazioni sindacali.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 2.1.b Osservatorio
L'Osservatorio sul mercato del lavoro costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, contratti di formazione-lavoro.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c. svolge le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti di formazione 1, riqualificazione.

Art. 3 Diritti sindacali
Art. 3.4 Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…] Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario lavoro entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 36.
Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

Art. 5 Informazione a livello nazionale
Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.
In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.
L'Aisa fornirà annualmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro informeranno altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;
[…]
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello, con specificazione di quelle effettuate con contratto di formazione e lavoro 1.
Dei contratti di formazione e lavoro verrà comunicato altresì il numero di quelli trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 5.1 Informazione a livello aziendale
Ogni anno, dopo la fine del mese di giugno - in un apposito incontro da tenersi entro il 1° semestre - le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali:
[…]
- sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
[…]
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con contratto di formazione-lavoro e quelle stagionali, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito delle disposizioni di legge, al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.
Nei casi di ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Nel caso di scorpori precedenti o successivi all'entrata in vigore del presente contratto, sarà riconosciuto al personale dipendente dalle stesse lo Statuto dei lavoratori.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a. occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b. condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori;
c. organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna legge 9 dicembre 1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria.
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a, b e c, trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale ai lavoratori che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal CCNL al momento del loro passaggio.

Art. 5.2 Costituzione Commissioni paritetiche
Le parti nell'ottica di instaurare rapporti meno conflittuali, concordano sull'opportunità di sperimentare per la durata del contratto momenti di confronto tra impresa e Rappresentanze sindacali aziendali.
Tali confronti potrebbero anche realizzarsi con la costituzione di Commissioni paritetiche tendenti anche a favorire una migliore comprensione delle reciproche esigenze e contribuire al miglioramento delle relazioni. Le aree nelle quali le parti indicano che in sede aziendale si possano sperimentare i confronti di cui sopra sono quelle relative alla parità uomo-donna, pari opportunità ed alla sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Art. 5.4 "Mobbing"
Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia morale.
Considerata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del "mobbing" nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente in merito e pertanto costituiscono una "Commissione nazionale paritetica sul "mobbing".
La Commissione sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'Aisa e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione perseguirà le finalità volte a:
- prevenire il fenomeno;
- dirimere le controversie e risolvere i casi pratici.
I costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività della Commissione saranno a totale carico:
- dell'Aisa per l'attività di carattere generale;
- delle imprese di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione sia stata investita.
Le parti, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del CCNL, nomineranno i propri rappresentanti i quali, entro due mesi dalla costituzione della Commissione, stabiliranno il regolamento operativo della Commissione stessa.

Art. 6 Rapporti sindacali
Il confronto tra le parti, a livello aziendale, sarà finalizzato ad una possibile intesa; qualora i tentativi di composizione non dovessero avere buon esito, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto delle esigenze dell'impresa, si darà luogo ad un ulteriore incontro tra la Direzione e gli Organismi sindacali aziendali con la partecipazione delle Associazioni datoriali e delle segreterie delle OO.SS. firmatarie il presente contratto.
Durante questo periodo sia le OO.SS. che le imprese si asterranno da ogni azione diretta che possa portare turbativa all'attività aziendale e/o lavorativa.
Esaurito questo tentativo, qualora non si fosse addivenuti ad un accordo, le parti sceglieranno nell'ambito delle proprie autonomie e nel rispetto dell'art. 40 della Costituzione le proprie forme di comportamento.
Le OO.SS. in caso di sciopero procureranno di informare l'azienda il più tempestivamente possibile.

Art. 7 Materie di contrattazione aziendale
Le parti concordano che nelle aziende che abbiano complessivamente più di 20 venti dipendenti nell'ambito di una stessa provincia possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
- distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part-time, part-time post-maternità;
- eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo-donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- formazione professionale;
- contratti a termine;
- rimborsi spese;
- iniziative a tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- forme previdenziali per casi di malattia, infortunio, morte e previdenza integrativa;
- indennità speciali per quei lavoratori che operano in orari particolarmente disagiati;
- "premio aziendale di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale;
- agevolazioni particolari per lavoratrici/tori studenti;
- determinazione del monte ore da destinare alla formazione professionale;
- definizione delle modalità per il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi;
- contrattazione buono pasto o servizio mensa;
- concessione di periodo di aspettativa;
- permessi studio.

Art. 13 Contratti di formazione e lavoro
Il presente articolo sarà oggetto di trattativa entro il 31 luglio 2004 come concordato nell'Allegato 4.
1 Al fine di agevolare le assunzioni con contratto di formazione-lavoro si conviene la seguente procedura:
a. le imprese presenteranno alla Commissione regionale per l'impiego o al Ministero del lavoro i progetti interessanti più ambiti regionali i progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo. Copia di tali progetti verrà trasmessa per informazione agli Organismi sindacali aziendali.
Le parti convengono che la conformità in questione costituisce condizione sufficiente per l'approvazione dei progetti stessi, e di conseguenza si impegnano affinché i rappresentanti delle parti nelle Commissioni di ogni livello, assumano comportamenti finalizzati all'attuazione della predetta intesa e ad attivarsi per la concreta attuazione della presente procedura.
Le parti convengono, altresì, che le imprese, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunziate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla-osta;
b. i rappresentanti delle parti nelle Commissioni per l'impiego si impegnano ad assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei riguardi del Ministero del lavoro e dei propri Organi periferici per l'immediata notifica agli Uffici di collocamento territorialmente competenti, dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni;
c. copia del presente accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
2 All'atto dell'assunzione, l'impresa dovrà notificare il contratto di formazione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
3 Ferme restando le specificità del contratto di formazione e lavoro, le parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
4 […]
Il livello di inquadramento e la durata del contratto di formazione dovranno essere conformi al seguente schema:
- contratto di formazione e lavoro per le figure professionali del livello D1-D2:
- durata massima: tra 12 mesi e 18 mesi;
- contratto di formazione e lavoro per le figure professionali dei livelli C/B/A:
- durata massima: tra 18 mesi e 24 mesi;
- inferiore di un livello a quello previsto al termine del contratto di formazione.
5 Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attività di formazione e lavoro debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le parti ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione:
- lavoratori inquadrati al livello D1/D2: 30 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 5 giornate di formazione teorica;
- lavoratori inquadrati ai livelli C/B/A: 60 giornate complessive di formazione teorico-pratica, di cui 8 giornate di formazione teorica.
In caso di contratti di formazione e lavoro di durata inferiore ai periodi sopra indicati, i periodi di formazione precedentemente indicati saranno riproporzionati alla durata del contratto.
6 Le parti convengono di rinviare alla sede aziendale la identificazione delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con contratto di formazione e lavoro stante la natura del contratto stesso.
[…]
10 Le parti, qualora dovessero intervenire modifiche della legislazione relativa all'argomento che forma oggetto del presente accordo, si incontreranno per una verifica congiunta della nuova normativa di legge ed un eventuale riesame del presente accordo.

Art. 14 Contratti a tempo determinato
Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire il primo impiego e il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con richiesta nominativa per la stipulazione di contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi.
Le assunzioni con richiesta nominativa ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a. incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
b. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c. assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d. aspettative diverse da quelle già previste dal D.Lgs. n. 368/2001.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, si applica il diritto di priorità in caso di assunzioni a tempo indeterminato per attività corrispondenti al rapporto a tempo determinato, come previsto dall'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 368/2001.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% per aziende superiori ai 40 dipendenti; per aziende con meno di 40 dipendenti il numero delle assunzioni viene fissato nel limite massimo di 4 persone.
Detta percentuale e detto limite non saranno considerati nei casi previsti dal D.Lgs. n. 368/2001.
Il contratto potrà essere prorogato per una volta sola, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001.
Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato sono tenute o a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione bilaterale istituita presso le Associazioni imprenditoriali firmatarie e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine, o a presentare le domande alla Sezione circoscrizionale per l'impiego. In quest'ultimo caso, le aziende invieranno copia delle richieste alla Commissione bilaterale.
Copia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa anche alle RSA
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL, nonché all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Art. 15 Lavoratori stagionali
Le assunzioni di lavoratori stagionali saranno effettuate o con le modalità previste dal D.L. 6 settembre 2001, n. 368 o facendone apposita richiesta alla Commissione bilaterale istituita presso le Associazioni imprenditoriali firmatarie e comunque al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 7.
Nota a verbale
Alla Commissione bilaterale verranno forniti i dati relativi alle assunzioni di cui agli artt. 14 e 15, con cadenza semestrale, circa i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate.
Tale informazione verrà data secondo il modello che la Commissione bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo.
Inoltre alla Commissione bilaterale, alla scadenza di ogni autorizzazione concessa dalla medesima in relazione a un particolare progetto, andranno forniti i dati dettagliati relativi all'effettivo utilizzo del personale oggetto di autorizzazione e alla loro collocazione all'interno dell'azienda/gruppo compilando l'apposito modello che la Commissione bilaterale predisporrà entro 6 mesi dalla stipulazione del presente contratto collettivo.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutare anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine.

Art. 15.1 Apprendistato
Al fine di favorire il primo impiego, le aziende potranno assumere apprendisti nei termini previsti dall'art. 16, L. n. 196/1997.
La durata massima del periodo di apprendistato sarà la seguente:
- 36 mesi, per il livello B;
- 24 mesi, per i livelli C-D.
[…]
La formazione, di tipo tecnico-operativo e pari a 120 ore annue, sarà volta all'acquisizione di professionalità e riguarderà:
- conoscenze linguistiche;
- i comportamenti relazionali;
- le conoscenze gestionali e dell'organico;
- la disciplina del rapporto di lavoro e la sicurezza sul lavoro;
- conoscenze tecniche specifiche inerenti la mansione.
Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà, consegnandone copia all'apprendista, documentazione idonea ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, secondo le modalità definite dalle regioni, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi per l'impiego.

Art. 15.2 Lavoro temporaneo
Il presente articolo sarà oggetto di trattativa entro il 31 luglio 2004 come concordato nell'Allegato 4.
Le assunzioni di lavoratori temporanei saranno effettuate in base alla legge n. 196 del 24 giugno 1997.
Il ricorso al lavoro temporaneo è ammesso nei seguenti casi:
a. imprevedibili picchi della domanda;
b. sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto al mantenimento del posto;
c. eventi particolari fine serie, nuovi progetti, telemarketing;
d. per organizzare fiere, mostre, mercati ed attività connesse;
e. per temporanea utilizzazione in mansioni non previste nell'organizzazione;
f. per esigenze legate a manutenzione straordinaria.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle previste dal livello E.
I lavoratori temporanei non potranno superare annualmente il 10% delle giornate lavorative dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con l'accordo tra Direzione e RSA e, in mancanza di queste ultime, con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui sopra potrà essere ricontrattata.

Art. 17 Orario di lavoro
Art. 17.1 Durata settimanale

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle società di assistenza è fissata in 36,30 ore settimanali, articolata su 5 giorni per tutte le aziende.
[…]
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti l'orario giornaliero.
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne es. venditori e coordinatori delle reti fornitori viene data ampia libertà d'azione nell'espletamento dei propri incarichi, poiché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi e l'orario contrattuale.
Qualora il lavoratore ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
In riferimento alla eventuale flessibilità in entrata ed in uscita si rimanda alla contrattazione aziendale nel limite di 60 minuti in entrata ed in uscita. Rimane comunque limitata ad un massimo di 15 minuti la flessibilità dei turnisti.

Art. 17.2 Articolazione dei giorni di lavoro
In relazione alle particolari esigenze delle aziende di assistenza al fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, l'azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive a varie forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro.
Al personale che svolge attività di assistenza, di promozione di contatti col pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà la notte, nei giorni di domenica e festivi nel limite delle 36,30 ore settimanali per le aziende con meno di 100 dipendenti 36,50 dal 1° gennaio 2004, 36,40 dal 1° gennaio 2005, 36,30 dal 1° gennaio 2006 spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dagli artt. 18.3 e 19.2, salvo quanto diversamente previsto in accordi scritti individuali, che possano recepire forme di forfettizzazione.

Art. 17.3 Regimi orario lavoro
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
[…]
L'azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvederà a comunicare ai lavoratori interessati il programma di applicazione della flessibilità.

Art. 17.6 Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1 autisti;
2 portieri uscieri;
3 guardiani diurni e notturni;
4 personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
è fissata nella misura di 44 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino continuità di lavoro.

Art. 17.7 Lavoro a turni
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori, ferma restando la distribuzione settimanale di cui all'art. 17.1:
- addetti alle centrali operative;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti ai servizi posta;
- addetti al CED;
- addetti alla sicurezza/guardie giurate;
- addetti alla manutenzione;
- autisti;
- portieri.
Le indennità sono quelle previste all'art. 18.3.
Nell'organizzazione dei turni l'azienda garantirà la fruizione di almeno il 30% trenta per cento delle domeniche e festività cadenti nell'anno.
Con il consenso dell'interessato e per casi eccezionali tale limite potrà essere superato.
Per il personale che svolgerà l'attività in turni, sarà predisposto in anticipo un piano di lavoro trimestrale che in caso di comprovate ragioni tecnico-organizzative potrà essere modificato, dandone comunicazione agli interessati con almeno 8 otto giorni di preavviso.

Art. 18 Lavoro straordinario
Art. 18.1 Riferimenti e vincoli

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 120 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste dall'azienda per esigenze tecnico-organizzative. L'azienda terrà conto di obiettive e comprovate ragioni che non rendano possibile, da parte del lavoratore, fornire la prestazione straordinaria.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; oltre tali limiti è necessario il consenso del lavoratore interessato.
Il lavoro straordinario dal 1° gennaio 2004 nei limiti di 24 ore annue potrà essere recuperato, a facoltà del lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore, con riposi compensativi esclusa la maggiorazione entro l'anno solare; eventuali residui potranno essere goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Modalità specifiche potranno essere definite, a livello aziendale, con le Rappresentanze sindacali unitarie.
L'azienda fornirà annualmente agli Organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nell'anno precedente, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate. In assenza di RSA costituite, detto elenco verrà inviato alla Commissione bilaterale.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore d'accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 20 Ferie
Art. 20.5 Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 22 Tutele e aspettative
Art. 22.4 Tutela della salute

Le parti fanno espresso rimando al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il personale che presta lavoro nei turni notturni avrà facoltà di godere di pause per un totale di 30 minuti.

Art. 22.4 bis Visite mediche
Le visite mediche e la salute dei lavoratori sono affidate dalle aziende al medico del lavoro aziendale.
Ferme le disposizioni di cui all'art. 22.4 e seguenti nonché del D.Lgs. n. 626/1994 in tema di disposizioni di visite mediche per i lavoratori, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Nelle centrali operative con utilizzo di cuffia e videoterminali i singoli lavoratori potranno richiedere al competente medico del lavoro dell'azienda ulteriori visite specialistiche.
Resta inteso che il lavoratore potrà richiedere ulteriori visite che saranno concesse a discrezione del medico competente nominato dall'azienda.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.

Art. 22.5 Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
I rapporti tra i lavoratori dovranno essere improntati sul reciproco rispetto; a tal fine verrà adottata per la tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro, la raccomandazione CEE 92/131.
In particolare dovranno essere evitati comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona che possano creare situazioni di disagio al lavoratore a cui sono rivolti, o che possano influenzare decisioni riguardanti lo sviluppo professionale.
A livello aziendale, le parti si impegnano ad eliminare gli effetti discriminanti di eventuali comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.

Art. 24 Aggiornamento professionale
[…]
Nei casi di innovazioni, sia tecnologiche che organizzative, l'azienda curerà l'aggiornamento professionale del personale in modo da consentire lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

Art. 30 Malattie e infortuni
Art. 30.1 Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 30.5 Assicurazione Inail
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 31 Gravidanza e puerperio
Si rimanda alle disposizioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 - e successive modifiche e integrazioni.
[…]

Art. 45 Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 45.1 Doveri del lavoratore

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civili doveri e di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Art. 45.2 Divieti e autorizzazioni
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di due ore al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
È assolutamente vietato abbandonare il proprio posto di lavoro prima del previsto orario di uscita.

Art. 45.6 Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1 biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2 biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3 multa in misura non eccedente l'importo di 8 ore della normale retribuzione;
4 sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5 licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
[…]
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge in relazione alla gravità o recidività della mancanza o della colpa.
[…]

Art. 49 Reperibilità
Per necessità tecnico-organizzative delle centrali operative ad alcuni lavoratori potrà essere richiesta su base volontaria la reperibilità giornaliera sulle 24 ore al di fuori del posto di lavoro, con l'impegno di recarsi sul posto di lavoro in caso di necessità, nel tempo che verrà concordato con il lavoratore stesso.
[…]

Art. 50 Appalti
Il presente articolo sarà oggetto di trattativa entro il 31 luglio 2004 come concordato nell'Allegato 4.
Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.