Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 9 novembre 2004
Parti: Agci-Servizi, Ancst-Legacoop, Federlavoro e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Facchinaggio, logistica ecc., Cooperative

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Disposizioni generali
Sistema di relazioni industriali
Osservatori nazionale e regionali
Art. 6 - Classificazione del personale
Artt. 9 e 11 - Orario di lavoro
Art. 15 - Retribuzione
Art. 18 - Lavoro straordinario
Art. 19 - Rimborso spese, indennità equivalenti
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 28 - Malattia, infortunio tossicodipendenza, etilismo
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore
Art. 43 - Previdenza
Art. 52 - Diritti sindacali
Norma di prima applicazione
Allegato A - Protocollo attuativo all'intesa - In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni cooperative e Organizzazioni sindacali di cui al rinnovo del CCNL "Trasporto, spedizioni e logistica" del 13 giugno 2000
Premessa
Campo di applicazione
Art. 15 Retribuzione
Art. 17 Lavoro notturno e festivo
Art. 18 Lavoro straordinario
Art. 47 Secondo livello di contrattazione

Protocollo di intesa per il personale dipendente dalle cooperative di facchinaggio, trasporto, logistica e movimentazione merci

Il giorno 9 novembre 2004 presso la sede della Filt-Cgil, via Morgagni, 27 Roma, si sono incontrati: le Centrali cooperative: Agci-Servizi, Ancst-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative e le Segreterie nazionali delle OO.SS.: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti
Tenuto conto del "Protocollo d'intesa" e del "Protocollo attuativo all'intesa", sottoscritti in data 27 giugno 2002;
Considerate le modifiche alla stessa legge n. 142/2001 introdotte dalla legge n. 30/2003;
Valutata la necessità di armonizzare le norme contrattuali alle novità introdotte, anche al fine di non consentire distorsioni e concorrenza sleale nel mercato dei servizi di facchinaggio e trasporto;
Tenuto conto di quanto sottoscritto dalle parti al comma 2 della norma di prima applicazione del citato "Protocollo d'intesa";
Concordano sulle modifiche e/o specifiche al "Protocollo d'intesa" ricomprese nel nuovo testo integrato che applica il CCNL del trasporto merci e logistica così come previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modifiche.

Campo di applicazione
Le parti concordano che il presente accordo si applica, ai sensi della legge n. 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli Organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni.
Disposizioni generali
Le materie di cui agli artt. 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 26, 37 e 40, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge n. 142/2001, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Sistema di relazioni industriali
Tenuto conto della specificità delle imprese cooperative, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2005 per definire un apposito sistema relazionale.

Osservatori nazionale e regionali
Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopracitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di costituire gli Osservatori nazionale e regionale, che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei Paesi dell'Unione europea.
Gli Osservatori nazionali e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
[…]
I lavori degli Osservatori nazionale e regionali - che si riuniranno di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.
I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.
Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge n. 142/2001.
Le parti concordano che l'utilizzazione di facchini avvenga e sia fatta nell'ambito degli Organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro depositato presso le Direzioni provinciali del lavoro. L'Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste all'art. 54 del CCNL
L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli Organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Ministero del lavoro al fine di favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione a gare sia pubbliche che private.
Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire l'operatività del registro delle imprese di facchinaggio di cui al D.P.R. n. 221/2003.
Nella costituzione degli Osservatori regionali le parti promuoveranno idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (Inps, Inail, Direzioni provinciali del lavoro, provincia e Camere di commercio).
Gli Osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Artt. 9 e 11 - Orario di lavoro
Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi [...] la distribuzione dell'orario di lavoro e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge n. 142/2001 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.
[…]

Art. 18 - Lavoro straordinario
[…]
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore
Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri del socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

Art. 52 - Diritti sindacali
Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra le Confederazioni sindacali e le Centrali cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.