Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 20 luglio 2004
Parti: Assologistica e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Logistica, Magazzini generali, Cooperative

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Disposizioni Generali
Sistema di Relazioni Industriali
Osservatori Nazionale e Regionali
Art. 12 - Classificazione del personale
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Orario normale in regime di flessibilità
Art. 26 - Retribuzione
Art. 21 - Lavoro straordinario
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 36, 41 e 42 Malattia e infortunio, tossicodipendenza, etilismo
Art. 54 - Doveri del lavoratore
Previdenza
Norma di prima applicazione
Allegato A - Protocollo attuativo all'intesa
Premessa
Campo di applicazione
Articolo 17 Orario normale in regime di flessibilità
Articolo 26 Retribuzione
Articolo 21 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Articolo 47 Secondo livello di contrattazione

Protocollo di intesa per i lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio (cooperative di facchinaggio e trasporto)

Il giorno 20 luglio 2004, tra la Assologistica e le Segreterie Nazionali delle OO.SS.: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stata definita la presente intesa applicativa del CCNL Assologistica così come previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modifiche.

Campo di applicazione
Le Parti concordano che il presente accordo troverà applicazione a tutte le cooperative che acquisiranno attività da imprese rappresentate da Assologistica. In tale ambito l'Associazione si impegna ad adottare idonee soluzioni atte a garantire il rispetto di tale impegno.
L'intesa sarà, altresì, applicata alle imprese cooperative associate ad Assologistica, che, ai sensi della legge n. 142/2001 e successive modifiche, abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio e di logistica, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni.

Disposizioni Generali
Le materie di cui agli artt. 11, 13, 56, 64, 65, 66, e 67, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge n. 142/2001, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Sistema di Relazioni Industriali
Tenuto conto della specificità delle imprese cooperative, le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2004 per definire un apposito sistema relazionale.

Osservatori Nazionale e Regionali
Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopracitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di far parte degli Osservatori nazionale e regionali, che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei Paesi dell'Unione Europea.
Gli Osservatori Nazionali e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:
- Andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- Andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- Problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
- Struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- Processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.
I lavori degli Osservatori nazionale e regionali - che si riuniranno di norma ogni tre mesi - si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.
I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.
Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge n. 142/2001.
Le parti concordano che l'utilizzazione di facchini avvenga e sia fatta nell'ambito degli organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro depositato presso le Direzioni Provinciali del Lavoro. L'Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste dalla Dlgs n. 276/2003.
L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Ministero del lavoro al fine di favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione a gare sia pubbliche che private.
Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire la costituzione dell'Albo Provinciale delle Cooperative di Facchinaggio allo scopo di promuovere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative così come previsto dalla legge n. 142/2001 art. 7 lettera n).
Nella costituzione degli Osservatori regionali le parti promuoveranno idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (Inps, Inail, Direzioni provinciali del Lavoro, Provincia).
Gli osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Art. 16 - Orario di lavoro
Vista la particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, le parti convengono che a livello di singola cooperativa potranno essere concordate, con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, particolari condizioni sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale individuale del lavoratore di cooperative è di norma di 8 ore di prestazione giornaliera.

Art. 17 - Orario normale in regime di flessibilità
Nel caso in cui la Cooperativa applichi una retribuzione mensile, potrà utilizzare quanto previsto dal presente articolo sino ad un tetto massimo di 300 ore annuali.

Art. 21 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario e bimestrale nel caso di prestazione in regime di flessibilità.
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun lavoratore prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 300 ore annue.
A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo. Inoltre, previo accordo tra le parti stipulanti, si potrà definire forme di computo delle ore di straordinario diverse da quelle previste dalla presente intesa (es. su base mensile).

Art. 54 - Doveri del lavoratore
Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 54 del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri del socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

Allegato A - Protocollo attuativo all'intesa
Il giorno 20 luglio 2004 tra la Assologistica e le Segreterie Nazionali delle OO.SS.: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stata definita la presente intesa che, sulla base della nota congiunta Assologistica/Organizzazioni Sindacali al CCNL Assologistica e dal protocollo d'intesa sottoscritto il ... giugno 2004, definisce gradualità e modalità per l'applicazione del CCNL, ai soggetti di cui alla legge n. 142/2001.

Campo di applicazione
Le Parti concordano che il presente accordo di gradualità troverà applicazione a tutte le cooperative che operano ed acquisiranno attività da imprese rappresentate da Assologistica. In tale ambito l'Associazione si impegna ad adottare idonee soluzioni atte a garantire il rispetto di tale impegno.
L'intesa sarà, altresì, applicata alle imprese cooperative associate ad Assologistica, che, ai sensi della legge n. 142/2001 e successive modifiche, abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio e di logistica, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni.
Resta inteso che agli organismi economici cooperativi costituiti e/o operativi successivamente alla data del 27.6.2002 non si applica la presente intesa di gradualità.
Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'adeguamento al CCNL dovrà avvenire con le modalità previste dai vari articoli del presente accordo.