Tipologia: CCNL
Data firma: 13 dicembre 2004
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2007
Parti: Faci e Fiudacs
Settori: Servizi, Sacristi

Sommario:

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Assunzione e periodo di prova
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Lavoro straordinario
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Festività
Art. 8 - Gratifiche
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Congedi
Art. 11 - Malattia o infortunio
Art. 12 - Preavviso di licenziamento
Art. 13 - Indennità di licenziamento
Art. 14 - Controversie di lavoro
Art. 15 - Norme disciplinari
Art. 16 - Condizioni di miglior favore
Art. 17 - Aggiornamento professionale, culturale e ritiri spirituali
Art. 18 - Scadenza del contratto
Art. 19 - Quota contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese

Addì, 13 Dicembre 2004, tra Federazione nazionale del clero italiano (Faci) e Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto/sacristi (Fiudac/S) è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da chiese.

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa, si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi di:
- preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa e nelle sue pertinenze;
- provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- occuparsi della pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della chiesa, della sacrestia e delle pertinenze;
- adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale indicate nella lettera di assunzione.
I sacristi sono inquadrati in due categorie, a seconda del tempo di lavoro prestato:
Gruppo A
Sacristi occupati a tempo pieno a servizio di una chiesa o eventualmente di più chiese dipendenti da un unico datore di lavoro.
Gruppo B
Sacristi occupati a tempo parziale per un monte ore non inferiore a dieci ore settimanali.

Art. 4 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario è di 45 ore settimanali, di norma distribuite in sei giornate lavorative.
L'orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.
Ai sacristi che hanno orario di lavoro continuativo spetta mezz'ora di pausa non retribuita a metà del turno lavorativo.
L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.

Art. 6 - Riposo settimanale
Il sacrista ha diritto a un'intera giornata di riposo settimanale concordata con il datore di lavoro, non necessariamente coincidente con la domenica e le altre festività religiose.
[…]

Art. 14 - Controversie di lavoro
Le eventuali controversie circa l'applicazione del presente contratto, prima di far corso a un'eventuale azione giudiziaria, devono essere demandate al concorde arbitrato dell'incaricato dell'Unione diocesana addetti al culto e del Presidente o incaricato diocesano della Faci.
In mancanza dell'accordo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale di lavoro competente per il territorio (cf. legge 11 agosto 1973, n. 533).