Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota del 5 settembre 2011 - Prot. 25/II/0015525



Oggetto: prescrizione obbligatoria e art. 4, comma 7, L. n. 628/1961.

Codesta Direzione a chiesto chiarimenti in merito alla applicabilità della c.d. prescrizione obbligatoria, disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994 e dall'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, in relazione all'illecito di cui all'art. 4, comma 7, della L. n. 628/1961.
Si ricorda anzitutto che l'art. 4 citato punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro 516 “coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie (...), non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete".
La prescrizione obbligatoria opera con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale “la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro" ed ogni qual volta "il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda" (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004)
Ciò premesso si ritiene, in via generale, che non sussistano motivi ostativi per l'applicabilità della prescrizione obbligatoria anche con riferimento alle condotte descritte dall'art. 4, comma 7, della L. n. 628/1961 la quale costituisce normativa comunque inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale e la cui applicazione è evidentemente affidata “alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro”.
Ne consegue che, di norma, qualora si ravvisino le condizioni per l'applicazione dell'art. 4 citato, il personale ispettivo provvederà all'emanazione della prescrizione, reiterando la richiesta di notizie da soddisfare in tempi ragionevoli. Del resto tale scelta interpretativa vuole preservare il primario interesse alla definizione delle indagini, interesse peraltro posto alla base dello stesso art. 4 della L. n. 628/1961.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale soluzione non può trovare accoglimento nei casi in cui il datore di lavoro riscontra la richiesta del personale ispettivo del Ministero del lavoro fornendo notizie consapevolmente ("scientemente" secondo la lettera della legge) errate, in quanto in tal caso non può non rilevare la consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste formulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso.