Tipologia: CCNL
Data firma: 3 agosto 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Anffas Onlus e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Servizi socio-asistenziali, Anfass

Sommario:

Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Aspettativa sindacale
Art. 14 - Affissione
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Contratti a contenuto formativo
A) Il contratto di apprendistato
B) Il contratto di inserimento
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Lavoro intermittente
Art. 24 - Lavoro ripartito
Art. 25 - Somministrazione lavoro
Art. 26 - Telelavoro
Art. 27 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Art. 28 - Preavviso
Art. 29 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 31 - Indennità in caso di decesso
Art. 32 - Modificazione del luogo di lavoro
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 33 - Ritardi ed assenze
Art. 34 - Doveri del personale
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Patrocinio legale delle dipendenti o dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 37 - Responsabilità civile delle dipendenti o dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 38 - Infrazioni al codice della strada
Art. 39 - Copertura assicurativa utilizzo mezzi propri di trasporto
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 40 - Obiettivi
Art. 41 - Il sistema di classificazione
Art. 42 - Norma generale d'inquadramento
Art. 43 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria
Art. 44 - Declaratoria delle categorie
Art. 45 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 46 - Cumulo delle mansioni
Art. 47 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 48 - Orario normale
Art. 49 - Durata massima orario di lavoro
Art. 50 - Lavoro straordinario
Art. 51 - Lavoro notturno, festivo
Art. 52 - Riposi e pause
Art. 53 - Ferie
Art. 54 - Festività
Art. 55 - Pronta disponibilità
Art. 56 - Servizio con obbligo di residenza nella struttura
Titolo VIII Permessi, aspettative e congedi
Art. 57 - Permessi e recuperi
Art. 58 - Congedo matrimoniale
Art. 59 - Tutela della maternità e paternità
Art. 60 - Congedi familiari
Art. 61 - Permessi a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità
Art. 62 - Permessi e congedi per l'assistenza a familiari con disabilità
Art. 63 - Donazione sangue o suoi componenti
Art. 64 - Servizio militare, servizi assimilati e richiamo alle armi
Art. 65 - Attività di volontariato
Art. 66 - Servizio civile volontario
Art. 67 - Attività di protezione civile
Art. 68 - Permessi elettorali
Art. 69 - Permessi per cariche elettive
Art. 70 - Permessi per motivi di studio e per esami
Art. 71 - Congedi per la formazione
Art. 72 - Qualificazione, riqualificazione, ECM, aggiornamento e formazione continua
Titolo IX Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 73 - Malattia
Art. 74 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 75 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo X Retribuzione
Art. 76 - Paga giornaliera e oraria
Art. 77 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 78 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 79 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Art. 80 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 81 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 82 - Tredicesima mensilità
Art. 83 - Mensa e vitto
Art. 84 - Abiti di servizio
Art. 85 - Attività di soggiorno
Art. 86 - Trattamento di fine rapporto
Art. 87 - Premio di incentivazione o produttività
Titolo XI Procedure per l'esame delle controversie
Art. 88 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Art. 89 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro
Art. 90 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Art. 91 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
Art. 92 - Commissione paritetica nazionale
Nota congiunta 1
Nota congiunta 2 e errata corrige
Allegati
Allegato 1
Allegato A - Tabella quote economiche da erogare per il biennio 2002-2003
Allegato B - Tabella inquadramenti e quote economiche da assegnare ai lavoratori ed alle lavoratrici in forza alla data del 1° giugno 2004

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dall’Anffas (Associazione nazionale Famiglie disabili intellettivi e relazionali)

Addì, 3 agosto 2004, tra Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali - Anffas Onlus, Fp-Cgil, Cisl-Fps e Uil-Fpl si è giunti alla stipula del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al periodo 01.01.2002 - 31.12.2005, per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle autonome strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa Anffas Onlus.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica a tutto il personale dipendente dalla singola struttura, parte dell'unitaria struttura associativa Anffas Onlus, come identificata in premessa, ed operante nel campo dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le strutture associative espletano nel rispetto dei fini statutari.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché dello Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle strutture associative, purché non siano in contrasto con il presente CCNL e/o con le norme di leggi.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
[…]
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
[…]
B) Livello regionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
[…]
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa l'ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.
C) Livello locale
Le singole strutture associative locali garantiranno, ai titolari della contrattazione di secondo livello di cui all'art. 7, informazione e consultazione sulle seguenti materie:
- organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo;
- trasferimento di azienda;
[…]
e quant'altro espressamente demandato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro si suddivide in due livelli:
1) nazionale;
2) strutture associative.
Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU congiuntamente ai sindacati territoriali che hanno sottoscritto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e, per la parte datoriale, le rispettive strutture associative per le materie di propria competenza. In caso di mancata costituzione delle RSU sono titolari della contrattazione le RSA
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in particolare:
- validità, rinnovo ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- definizione del regolamento per la garanzia dei livelli minimi essenziali in caso di sciopero;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- trattamento economico tabellare.
Costituisce oggetto della contrattazione secondo livello, quanto espressamente demandato dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché, ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993, da eventuali piani relativi ad innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
[…]
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
- a livello regionale:
[…]
- elaborazione piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
- istituzione dei Comitati per le pari opportunità;
[…]
- a livello aziendale:
[…]
- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro;
[…]
- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
- criteri per l'accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio;
[…]
- criteri per l'espletamento dell'attività di volontariato;
- utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione;
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali

La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente ovvero, in caso di non costituzione delle RSU, alle RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni struttura associativa locale nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Art. 12 - Assemblea
Le RSA, singolarmente o congiuntamente, o le RSU hanno diritto di convocare nell'orario di lavoro e, nel limite di 12 ore annue, assemblee dei lavoratori.
[…]
La struttura associativa locale concederà, di volta in volta, l'uso di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
[…]

Art. 14 - Affissione
Le RSA e/o le RSU e/o le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati non anonimi relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/1970.
Tale diritto spetta alle singole RSA costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro nonché alle RSU, quale Organismo unitario, e non a ciascuna delle sue componenti.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente inviate alla Direzione aziendale.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Documenti di assunzione

Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a presentare o consegnare i seguenti documenti o eventuale autocertificazione ove prevista dalla legge:
[…]
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle autorità sanitarie competenti;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge e comunque per tutte le figure suscettibili di venire in contatto con prodotti alimentari;
[…]

Art. 18 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio e comunque prima della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore, la struttura associativa, con oneri a suo carico, potrà accertarne la idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche.
Successivamente alla assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere sottoposti ad eventuali accertamenti eseguiti dal medico competente; gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della struttura associativa.

Art. 21 - Contratti a contenuto formativo
I contratti di lavoro a contenuto formativo sono il contratto di apprendistato ed il contratto di inserimento come disciplinati dal D.Lgs. n. 276/2003.

A) Il contratto di apprendistato
Poiché la regolamentazione del contratto di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del welfare e dell'istruzione, sentite le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si conviene di rinviare la disciplina contrattuale del predetto istituto successivamente all'emanazione della suddetta regolamentazione.
Nelle more, i contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 23 ottobre 2003 ed anche successivamente a tale data in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina del previgente CCNL Anffas in materia di contratti di formazione e lavoro, che qui di seguito si riporta:
"Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dell'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive della Associazione e delle lavoratrici e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a1) acquisizione di professionalità intermedie;
a2) acquisizione di professionalità elevate;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nelle posizioni economiche B2 - C1 - C2, quali professionalità elevate quelle collocate nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro donne e uomini di età compresa tra i 16 ed i 32 anni.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b).
Il contratto di formazione e lavoro può prevedere una posizione economica di ingresso inferiore a quella di destinazione. I contratti di tipo a1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione; i contratti di tipo a2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione.
Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione minima prevista non dovrà essere inferiore a 20 ore.
Tale formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari.
Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta del nulla-osta.
Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice e del lavoratore o per fatto loro imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati, dall'Associazione all'atto dell'assunzione, all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Al termine del rapporto l'Associazione è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a1, a2, a trasmettere, alla Sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dalla lavoratrici e dal lavoratore. Per i contratti di tipo b, alla scadenza, l'Associazione rilascia un attestato sull'esperienza svolta.".

B) Il contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, e risulta disciplinato dall'art. 54, D.Lgs. n. 276/2003 e dalle norme del D.Lgs. n. 368/2001 per quanto compatibili, nonché dall'accordo interconfederale siglato l'11 febbraio 2004 sussidiario alla disciplina contrattuale.
Ha la finalità di realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel contesto lavorativo delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (come tali intendendo, secondo il rinvio che l'accordo interconfederale fa al D.Lgs. n. 297/2002 di riforma del collocamento, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi);
c) lavoratrici e lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
d) lavoratrici e lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
g) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da una disabilità fisica, sensoriale, intellettiva-relazionale o psichica.
[…]
È demandata alla contrattazione aziendale la definizione delle percentuali massime delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto d'inserimento.
Il contratto di inserimento non può avere durata inferiore a nove mesi e superiore a 18 mesi o 36 nel caso di persone affette da grave disabilità.
Per le figure professionali destinate nella categoria D la durata del contratto d'inserimento è fissata in 12 mesi.
Dal computo del limite massimo saranno esclusi gli eventuali periodi di servizio militare, civile o di astensione per maternità.
Il contratto d'inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata.
Il contratto d'inserimento è stipulato in forma scritta pena nullità con conseguente assunzione del lavoratore a tempo indeterminato.
Esso deve specificamente indicare il progetto individuale di inserimento, definito con il consenso del lavoratore e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
Le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento e di realizzazione del progetto, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento delle finalità del contratto, sono demandate dal presente contratto a livello di contrattazione aziendale.
La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro andrà riportata nel libretto formativo.
[…]
In tutti i casi in cui occorra procedere alla determinazione della forza lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo numerico ad esclusione della L. n. 300/1970.

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Le strutture associative, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 in attuazione della direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla durata del contratto di lavoro.
Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito in relazione a particolari esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle strutture associative.
A titolo esemplificativo:
a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (attività di soggiorni estivi, ecc.);
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture in situazioni di carattere contingente e durante il periodo di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della struttura associativa anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con AASSLL, province, regioni, comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permessi e/o aspettative concessi dall'Amministrazione;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.);
h) per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio.
Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l'apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso.
Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all'atto dell'assunzione in servizio.
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a carenza stabili dell'organico e, comunque, nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero;
- nel caso in cui l'azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel caso in cui nell'unità produttiva sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro in essere o una riduzione dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento d'integrazione salariale, che interessi lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare;
- nel caso in cui nelle strutture associative si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24, L. n. 233/1991) con mobilità che abbiano riguardato lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare salvo che tale contratto sia concluso:
a) per provvedere a sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti;
b) per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991);
c) per una durata iniziale non superiore a tre mesi.
È ammessa l'assunzione a tempo determinato anche in assenza di specifiche ragioni e quindi della relativa indicazione in contratto:
a) per la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento di anzianità ai sensi della L. n. 388/2000, art. 75;
b) per le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità;
c) per le assunzioni dei disabili ex art. 11 della L. n. 68/1999.
[…]
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 15% del personale assunto a tempo indeterminato ad esclusione di quanto previsto ai punti b) e g).
Tale percentuale potrà essere ridefinita dal confronto tra le parti a livello aziendale.

Art. 23 - Lavoro intermittente
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell'istituto di cui al presente articolo e disciplinarlo sulla base di specifici accordi interconfederali che dovranno intervenire entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Art. 24 - Lavoro ripartito
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell'istituto di cui al presente articolo e disciplinarlo sulla base di specifici accordi interconfederali che dovranno intervenire entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Art. 25 - Somministrazione lavoro
Le parti convengono di rinviare la definizione contrattuale dell'istituto di cui al presente articolo e disciplinarlo sulla base di specifici accordi interconfederali che dovranno intervenire, definizione che avverrà entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Nelle more si applicherà la disciplina contrattuale previgente di seguito riportata:
"Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c), della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupate/i dalla sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella sezione dell'Associazione.
[…]
La sezione dell'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU o alla RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente la sezione dell'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.
Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di rincontrarsi, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale", a quello di "collaborazione coordinata e continuativa" e al "lavoro ripartito", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato, nonché per l'individuazione delle qualifiche da escludere dal ricorso al lavoro temporaneo.".

Art. 26 - Telelavoro
Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura associativa.
La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l'unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione.
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
[…]
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti alle lavoratrici ed ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire alle telelavoratrici ed ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 626/1994) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della struttura associativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
[…]

Art. 27 - Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
L'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati e delle persone con disabilità, viene promosso per tutte le attività compatibili alle capacità lavorative dei medesimi in conformità alle vigenti norme in materia, in particolare dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal D.P.R. n. 333/2000 e successive modifiche.
[…]

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 34 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l'orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito.
Sono altresì considerati, nel rispetto degli artt. 2104 e 2105 cod. civ., obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia dell'utenza e della struttura associativa;
- l'osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori per l'esecuzione, la disciplina, la sicurezza e l'igiene del lavoro;
[…]
Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell'organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso gli ospiti e loro congiunti, i rappresentanti della struttura associativa, i superiori, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione.
I superiori, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronteranno i rapporti con loro alla collaborazione e al rispetto.
È vietato ai dipendenti ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall'Amministrazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal datore di lavoro in conformità all'art. 7 della legge n. 300/1970, e successive modifiche ed integrazioni.
[…]
Le mancanze della dipendente o del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e adeguata giustificazione ai sensi dell'art. 33 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non esegua le mansioni connesse alla qualifica posseduta ed ai compiti assegnati dalla Amministrazione;
[…]
f) compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici;
g) esegua i compiti affidatigli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
[…]
i) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti e i loro rappresentanti, le altre o altri prestatori di lavoro ed ogni terzo con il quale venga in contatto;
[…]
l) fumi nei locali nonostante l'espresso divieto;
[…]
n) violi, o non osservi le norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dalla struttura associativa;
[…]
Ove si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
c) per recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
d) per assenza per simulata malattia o infortunio;
e) per introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) per abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
m) per compimento di atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento del licenziamento.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 47 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla dipendente o al dipendente non venga riconosciuta l'idoneità fisica in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dal medico del lavoro a tanto preposto, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, sarà esperito nel rispetto del potere organizzativo delle strutture associative, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, nel corrispondente livello di posizione economica posseduto o, a richiesta dello stesso, anche in qualifica di posizione economica immediatamente inferiore, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le loro capacità residuali, garantendo il trattamento previsto dalla normativa vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 48 - Orario normale

L'orario "normale" di lavoro è contrattualmente fissato:
- in 36 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie A, B, C, D;
- in 38 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie E, F.
Le lavoratrici e i lavoratori che in virtù della nuova classificazione prevista dall'art. 44 si collocheranno in categoria E o F, manterranno l'orario di 36 ore settimanali, quale condizione di miglior favore, se già in atto al momento della stipula del contratto collettivo di lavoro.
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio e sempre che la lavoratrice e o il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni (art. 1, D.Lgs. n. 66/2003).
È espressamente escluso dalla computabilità il tempo impiegato per recarsi al lavoro.
L'articolazione dell'orario normale di lavoro settimanale, fermo restando la facoltà di articolarlo su 5 o 6 giornate lavorative, sarà definita dalle strutture associative, sentite le rappresentanze sindacali.

Art. 49 - Durata massima orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore ed include le ore di lavoro straordinario.
La durata media settimanale dell'orario non potrà in alcun caso superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario e al netto delle ore di lavoro straordinario per le quali il lavoratore beneficia di un riposo compensativo in alternativa alla retribuzione.
In considerazione delle particolari finalità ed attività esercitate senza fine di lucro dalle strutture associative, il computo viene effettuato con riferimento ad un periodo non superiore all'anno e con esclusione dei periodi di ferie e di assenze per malattia.
Ai fini dell'obbligo di comunicazione di superamento delle 48 ore settimanali alla Direzione provinciale del lavoro e Servizio ispezione competente per territorio, i termini della comunicazione decorreranno dalla scadenza del termine di riferimento come stabilito dal presente contratto.

Art. 50 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come fissato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 100 ore annue per far fronte ad effettive esigenze di servizio, a richiesta del datore di lavoro in forma scritta.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di ordinaria programmazione del lavoro, il tetto annuo di ore straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è comunque ammesso, in relazione a:
- casi eccezionali, esigenze tecnico produttive ed impossibilità a fronteggiarle attraverso l'assunzione di altre lavoratrici o lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave o immediato ovvero un danno alle persone o ai servizi;
- eventi particolari come manifestazioni collegate alle attività associative.
[…]
A richiesta delle lavoratrice ed ai lavoratori possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, riposi compensativi. I riposi compensativi dovranno essere goduti entro 90 giorni computati dal primo giorno del mese successivo alla prestazione.
I riposi compensativi non si computano ai fini della media di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
[…]

Art. 51 - Lavoro notturno, festivo
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende la prestazione lavorativa ordinaria di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del mattino.
È vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992 e successive modificazioni.
[…]

Art. 52 - Riposi e pause
Riposo giornaliero e pause
In considerazione della natura delle attività svolte dalle strutture associative caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, in deroga alla disciplina prevista dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 66/2003, le parti convengono:
- di considerare assolto il diritto della lavoratrice e del lavoratore a beneficiare della prevista pausa, ove l'orario giornaliero supera il limite di 6 ore consecutive e che per ragioni organizzative non interrompono il turno;
- di definire in minimo 8 ore consecutive il diritto della lavoratrice e del lavoratore al riposo giornaliero, fatte salve le attività caratterizzate da turni di lavoro frazionati durante la giornata. L'articolazione dell'orario garantirà comunque adeguate misure di riposo.
La determinazione della durata del riposo giornaliero, nell'ambito della deroga pattuita, sarà definita in sede di confronto aziendale.
Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale in un giorno che, di norma, deve coincidere con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro […]
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno.

Art. 53 - Ferie
[…]
Di norma le ferie vanno godute entro l'anno di maturazione. In caso di impossibilità derivante da motivate esigenze, le stesse dovranno essere accordate e fruite entro il semestre successivo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
[…]

Art. 55 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 54 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di euro 20,66 lordi per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minor durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato.
Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Art. 56 - Servizio con obbligo di residenza nella struttura
Nei casi di servizi residenziali continuativi, alle lavoratrici ed ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di euro 75,00.
Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi caratteristiche di occasionalità e per periodi non superiori ai dieci giorni al mese, tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di euro 5,00.
Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti, non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito dall'art. 48.
[…]
L'individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura vengono definite dalla struttura associativa per confronto tra le parti in sede locale favorendo un equo meccanismo di rotazione.

Titolo VIII Permessi, aspettative e congedi
Art. 57 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice ed al lavoratore possono essere concessi dalla struttura associativa, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 5 (cinque) giornate di cui all'art. 54 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Entro i tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Art. 59 - Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, o in alternativa del lavoratore padre, si fa riferimento al D.Lgs. n. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di congedi di maternità e paternità, congedi parentali, riposi, permessi e tutela e sostegno della maternità e paternità) come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 23 aprile 2003, n. 115, nonché nell'art. 42, comma 5, dal comma 106 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (cd. finanziaria 2004).
[…]

Art. 61 - Permessi a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità
Le lavoratrici e i lavoratori con disabilità riconosciuti tali per tramite della Commissione medica dell'Asl ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992 hanno diritto alla fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della stessa legge senza che la stessa comporti una riduzione delle ferie e della tredicesima.

Art. 63 - Donazione sangue o suoi componenti
La lavoratrice o il lavoratore che cede gratuitamente il sangue o suoi componenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione percependo la normale retribuzione.

Titolo IX Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 74 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

La struttura associativa è tenuta ad assicurare le lavoratrici o i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
In caso di infortunio occorso al dipendente con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all'Inail, corredata da certificato medico e su apposito modulo, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ed indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indenizzabilità.
L'infortunio dal quale sia dipesa la morte o il pericolo di morte, deve essere denunciato entro 24 ore dall'evento.
Il lavoratore è obbligato a:
- dare, al proprio datore di lavoro, immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all'indennità di legge per i giorni antecedenti alla comunicazione;
- produrre idonea certificazione;
- sottoporsi, salvo giustificato motivo alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'Istituto assicuratore.
[…]
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all'Inail, corredata da certificato medico e su apposito modulo, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore gli ha comunicato la manifestazione della malattia.
Il lavoratore è obbligato:
- a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dal suo manifestarsi inteso come conoscenza della stessa, altrimenti perde il diritto all'indennizzo per tutto il periodo antecedente la denuncia;
- a sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'Istituto assicuratore.
[…]

Art. 75 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per tutte le materie demandate alla contrattazione e consultazione si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l'Anffas in data 14 giugno 1996.
Le parti si impegnano entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente accordo a rincontrarsi per verificare lo stato di attuazione dello stesso ed il suo adeguamento, intendendo garantire piena e puntuale attuazione della suddetta normativa.

Titolo X Retribuzione
Art. 84 - Abiti di servizio

Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
Ai dipendenti cui sono assegnati particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro così come indicato dal D.Lgs. n. 626/1994.

Titolo XI Procedure per l'esame delle controversie
Art. 88 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, l'Organizzazione sindacale regionale o provinciale alla quale il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall'art. 410 cod. proc. civ.
Il tentativo di conciliazione avverrà innanzi ad una Commissione, composta da due membri, nominati uno per ciascuna delle parti entro dieci giorni dalla richiesta.
La Commissione convocherà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia.
Nella riunione le parti potranno essere assistite da persona o associazione di fiducia.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ.
Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della Commissione i quali certificano l'autografia della sottoscrizione delle parti.
Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all'art. 411, ultimo comma, cod. proc. civ.
Per la validità e, quindi, l'inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l'assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione sindacale di fiducia del lavoratore.
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.

Art. 89 - Tentativo facoltativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro
In caso di mancato accordo nel tentativo di conciliazione in sede sindacale, l'Organizzazione sindacale regionale e provinciale a cui la lavoratrice o il lavoratore aderisce o a cui abbia conferito il mandato potrà assistere le lavoratrici e i lavoratori interessati, promuovendo un tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro competente, ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ.

Art. 90 - Clausole compromissorie ed arbitrato irrituale
Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice e del lavoratore stabilito dalla legge, dagli accordi e dal presente contratto, potranno essere decise da arbitrati rituali o da arbitrati irrituali, ferma restando in un caso come nell'altro la facoltà della lavoratrice o del lavoratore o della struttura associativa di adire l'autorità giudiziaria.
Per l'arbitrato rituale è esclusa la pronuncia di arbitri secondo equità.
Sempre per l'arbitrato rituale gli arbitri, donne o uomini, in numero di tre saranno nominate o nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisce la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina della struttura associativa;
c) una o uno su nomina consensuale di quelle o di quelli già nominati con funzione di presidente. In caso di mancato accordo si svolgerà la procedura di cui all'arbitrato irrituale.
Per l'arbitrato irrituale, gli arbitri, donne o uomini, saranno nominati come segue:
a) una o uno su nomina dell'Organizzazione sindacale territoriale cui aderisca la lavoratrice o il lavoratore o a cui abbia conferito il mandato;
b) una o uno su nomina della struttura associativa;
c) una terza o un terzo, eventualmente, su nomina consensuale dei due arbitri come sopra, soltanto in caso di disaccordo sulla decisione. Ove non si raggiungesse un accordo sulla nomina della terza, del terzo arbitro, le parti richiederanno la nomina ad un ordine professionale o al Presidente del Tribunale.
La decisione dovrà essere emessa nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, salvo proroga consensuale.
Le spese dell'arbitrato e di compenso degli arbitri saranno regolati in pari quota dalle struttura associativa e dalle OO.SS. che hanno nominato gli arbitri.

Art. 91 - Facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al precedente art. 88.

Art. 92 - Commissione paritetica nazionale
Anffas Onlus e le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per le dipendenti e i dipendenti delle strutture associative, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale, con sede presso la Sede nazionale in Roma via Gianturco, 1, formata da tre rappresentanti delle OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl e tre rappresentanti dell'Associazione con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede locale del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti sono abilitate a chiedere, a mezzo lettera raccomandata, la convocazione di detta Commissione che si riunirà entro quindici giorni dalla data della richiesta.
La richiesta dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la controversia.
L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto.