Tipologia: CCNL
Data firma: 14 aprile 2004
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Anpas e Cgil, Fps-Cisl, Uil-Sanità
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Anpas

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III Costituzione ed attivazione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Assunzione di personale
Art. 12 - Documenti di assunzione
Art. 13 - Visite mediche
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Norma di rinvio
Art. 18 - Mobilità interna
Art. 19 - Patrocinio legale del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 20 - Ritiro patente
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 26 - Orario di lavoro
Art. 27 - Riposo settimanale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Diritto allo studio
Art. 31 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 32 - Permessi e recuperi
Art. 33 - Permessi straordinari
Art. 34 - Ritardi ed assenze
Art. 35 - Doveri del personale
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 37 - Assenze per malattia ed infortunio
Art. 38 - Assenza prolungata di malattia
Art. 39 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo VII Classificazione del personale

Art. 40 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 41 - Declaratoria delle posizioni economiche
Art. 41 bis
Art. 42 - Passaggio di posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 43 - Norma transitoria per la classificazione del personale
Titolo VIII Retribuzioni
Art. 44 - Posizioni economiche
Art. 45 - Paga giornaliera e oraria
Art. 46 - Reperibilità
Art. 47 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Art. 48 - Banca delle ore
Art. 49 - Indennità per servizio notturno e festivo
Art. 50 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 51 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 52 - Tredicesima mensilità
Art. 53 - Abiti di servizio
Art. 54 - Missioni e trasferte
Titolo IX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55 - Preavviso
Art. 56 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Titolo X Diritti sindacali
Art. 58 - Rappresentanze sindacali
Art. 59 - Assemblea
Art. 60 - Permessi per cariche sindacali
Art. 61 - Contributi sindacali
Art. 62 - Conciliazione in sede sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze

Addì, 14 aprile 2004, tra Anpas, Cgil, Fps-Cisl e Uil-Sanità è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Anpas e delle diverse realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo delle pubbliche assistenze.
Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'Organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello di organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- decentrata: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU o laddove non presenti, le RSA e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le RSU sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
In ciascuna Organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
- i criteri relativi:
a) ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b) alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c) alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;
d) alla progressione orizzontale del personale;
e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.

Titolo III Costituzione ed attivazione del rapporto di lavoro
Art. 12 - Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o autocertificare ove possibile o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- libretto sanitario ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 13 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio l'Organizzazione potrà accertare l'idoneità fisica del futuro dipendente e sottoporlo a visita medica da parte di sanitari di fiducia o da Organi sanitari pubblici.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali ulteriori accertamenti come da normativa vigente a carico del datore di lavoro.

Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Quando le competenti autorità sanitarie riconoscano il dipendente fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti il proprio inquadramento, l'Organizzazione - dietro richiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie facoltà - esperirà ogni utile tentativo per il suo recupero in funzioni diverse da quelle proprie dell'inquadramento ricoperto. Ove esista in organico la possibilità, si potrà ricorrere anche ad una modifica dell'inquadramento in relazione alle coperture dei posti vacanti e - comunque - compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore fermo restando che da quel momento le dinamiche salariali seguiranno le norme previste dal nuovo inquadramento.

Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Norma di rinvio

Con riferimento alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e al D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, nonché al D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, le parti concordano sull'opportunità di rinviare a specifici incontri la stesura della disciplina applicativa degli istituti normativi previsti dai citati provvedimenti legislativi. Di conseguenza, con eccezione dell'art. 23 - Lavoro a tempo determinato - le parti concordano di mantenere l'impianto previsto dal precedente CCNL, di seguito riportato, in materia di svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione-lavoro avvengono secondo la normativa di legge vigente.
Le parti verificato l'andamento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro nel contesto di cui trattasi e nell'intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni d'impiego secondo le rispettive esigenze delle Organizzazioni e dei lavoratori, intendono razionalizzare con il presente accordo l'utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro nel settore.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione ad albi, ordini e collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione, ad eccezione dell'autista per i mezzi di soccorso.

Art. 23 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001.
La durata del contratto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
b) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;
c) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Organizzazione;
d) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.).
I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato.
Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 24 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto d'apprendistato avverranno secondo le norme di legge.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i i giovani d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni; sono escluse le figure per le quali è richiesto titolo di abilitazione professionale.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti d'età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate secondo le norme vigenti in materia.
Il rapporto d'apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche comprese nelle categorie A e B, e 48 mesi nelle altre.
Alle apprendiste e agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue e di tre ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o d'attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Al termine del periodo d'apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate ed agli interessati idonea certificazione dell'avvenuta formazione.
[…]

Art. 26 - Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le Rappresentanze sindacali.
Potranno essere definiti con le modalità di cui al comma precedente, i criteri per l'adozione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali per attività pianificate e programmabili, nel limite di ulteriori 10 (dieci) ore sull'orario settimanale, per un massimo di 120 (centoventi) ore nell'arco di 4 (quattro) mesi.
La totale compensazione delle ore eccedenti l'orario settimanale dovrà essere operata nell'arco dei dodici mesi successivi.

Art. 27 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente coincide con la domenica.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo art. 49.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è considerata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 32 - Permessi e recuperi

Al lavoratore possono essere concessi dall'Organizzazione, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di trentasei ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti di cui all'art. 29 del presente CCNL
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 35 - Doveri del personale
In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
Sono obblighi del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
[…]

Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte della Organizzazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite […]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Organizzazione:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) […] abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
[…]
k) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;
[…]
E) introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell'Organizzazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
M) accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;
N) accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario di lavoro;
O) per atti di libidine commessi nell'ambito della Organizzazione.
È facoltà dell'Organizzazione provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6.

Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 37 - Assenze per malattia ed infortunio

[…]
L'infortunio sul lavoro (anche "in itinere") riconosciuto dall'Inail, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]

Art. 38 - Assenza prolungata di malattia
Superati i periodi di conservazione del posto previsti al precedente articolo e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Organizzazione, compatibilmente con la struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito delle stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore.
Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Organizzazione può procedere alla risoluzione del rapporto.

Art. 39 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del D.Lgs. n. 626/1994 è istituita a livello di singola Organizzazione la figura di Rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Per l'espletamento delle funzioni del Rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.

Titolo VIII Retribuzioni
Art. 46 - Reperibilità

La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione della pronta disponibilità deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali.
È caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di rendersi disponibile nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato mentre nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 28 del presente accordo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere durata inferiore alle 4 ore.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 47 - Lavoro supplementare/straordinario: ordinario, festivo, notturno
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare le 150 ore annue individuali.
Eventuale lavoro straordinario oltre le 150 e fino a 250 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede di Organizzazione.
[…]

Art. 48 - Banca delle ore
È istituita la banca delle ore, attraverso l'accantonamento delle ore di lavoro straordinario di cui all'art. 47.
L'accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
L'accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica.
Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l'anno di maturazione e per quello successivo.
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone richiesta con almeno quindici giorni di preavviso.
Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell'Organizzazione purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente nelle Organizzazioni che occupano meno di 10 dipendenti.
In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso.
Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l'effettivo andamento della banca delle ore.

Art. 49 - Indennità per servizio notturno e festivo
Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" […]
per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22 e le ore 6.
[…]

Art. 53 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'Organizzazione.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo X Diritti sindacali
Art. 58 - Rappresentanze sindacali

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle Rappresentanze sindacali unitarie, RSU, o in loro assenza dalle Rappresentanze sindacali aziendali, RSA.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla RSU o, in sua assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
[…]

Art. 59 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU (RSA) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Le Organizzazioni dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
[…]
Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Art. 62 - Conciliazione in sede sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Organizzazione o il lavoratore interessato.
La Commissione di cui al punto 1 è così composta:
- per le Organizzazioni, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento;
- per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un'Organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso d'ogni termine di decadenza.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ.
Il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell'Organizzazione o dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
- il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
- le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
- le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
- la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.
Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la Direzione provinciale del lavoro.
Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410, 411 cod. proc. civ., e successive modifiche e/o integrazioni.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2001, fatti salvi gli accordi in materia.
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