Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 2007
Validità: 23.07.2007 - 30.06.2007
Parti: Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Terme

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale

B) Sistema di informazione
C) Relazioni a livello aziendale
Art. 2 - Appalti e decentramento produttivo
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l'educazione continua in medicina E.C.M.
Art. 5 - Reclami e controversie
Art. 6 - Affissione del contratto
Art. 7 - Assunzioni
Art. 8 - Documenti
Art. 9 - Visita medica
Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e congedi parentali - Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità
Art. 11 - Assenze e permessi
Art. 12 - Precedenze
Art. 13 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 13 bis - Contratto di inserimento
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 16 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Art. 17 - Cumulo di mansioni
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoratori discontinui
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Lavoro ripartito
Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23 - Riforma del mercato del lavoro
Art. 23 bis - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 25 - Riposo per i pasti
Art. 26 - Interruzione del lavoro
Art. 27 - Recuperi
Art. 28 - Sospensione del lavoro
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Trattamento delle festività soppresse
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi
Art. 35 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 38 - Premio di fine stagione
Art. 39 - Premio di risultato
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
• Allegato Anticipazioni da parte delle aziende dell'indennità di malattia e infortunio a carico degli Enti competenti
Art. 45 - Aspettativa per riabilitazione
Art. 46 - Infortuni sul lavoro
Art. 47 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 50 - Alloggio
Art. 51 - Spogliatoi
Art. 52 - Indennità mezzi di trasporto
Art. 53 - Indennità di istruzione figli
Art. 54 - Mense aziendali
Art. 55 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 56 - Certificato di lavoro
Art. 57 - Tutela igienica dei lavoratori
Art. 58 - Istruzione professionale
Art. 59 - Utensili di lavoro
Art. 60 - Norme di comportamento
Art. 61 - Disciplina aziendale
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Ammonizione, multa, sospensione
Art. 64 - Licenziamento per cause disciplinari
Art. 65 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 66 - Prestiti
Art. 67 - Visita di inventario e visite personali
Art. 68 - Patronati
Art. 69 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 70 - Ambiente di lavoro
Art. 71 - Permessi sindacali
Art. 72 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 73 - Affissioni
Art. 74 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 75 - Assemblea
Art. 76 - Previdenza integrativa volontaria
Art. 77 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 78 - Caso di morte
Art. 79 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 80 - Sostituzione degli usi
Art. 81 - Norme generali
Art. 82 - Minimi tabellari
Art. 83 - Indennità di contingenza
Art. 84 - Decorrenza e durata
Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Accordo per l'istituzione del Fondo pensione
Allegato A - Legge 9 marzo 1989, n. 88
Ente bilaterale nazionale terme - "Ebiterme"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende termali

Addì 23 luglio 2007, in Roma; tra la Federterme e la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (Filcams-Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (Fisascat-Cisl), l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (Uiltucs-Uil) si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende, in sostituzione di quello stipulato il 15 giugno 1999.

Premessa
Le parti, nello stipulare il presente contratto collettivo di lavoro, hanno assunto come riferimento il "Protocollo sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, confermato il 1° febbraio 1999, cui hanno inteso dare attuazione per le parti di loro competenza, con specifico riferimento all'assetto contrattuale e al metodo partecipativo, nonché alla rilevanza che le parti attribuiscono all'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti atti a prevenire il conflitto.
Le parti hanno altresì preso atto del gravissimo momento di crisi attraversato dal settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l'esigenza primaria che le parti riconoscono è quello di salvaguardare la sopravvivenza delle aziende e, di conseguenza, di creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell'occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - si impegnano a realizzare iniziative nei confronti della pubblica amministrazione al fine di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso una adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un importante aspetto della politica sanitaria e da valutare per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali insistono.
In tale contesto le parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell'Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio per valutare l'opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed al superamento dei suoi problemi.
Tale valutazione potrà essere effettuata nell'ambito degli incontri previsti per l'informativa a livello nazionale. Analogamente, gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, da cui potranno discendere le opportune iniziative.

Art. 1 Relazioni industriali
A) Osservatorio nazionale

Le Associazioni imprenditoriali, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil manifestano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza conseguente all'unificazione ed all'ampliamento dei mercati europei, ed alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Nell'ottica indicata, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali nazionali suddette - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - concordano sulla opportunità di costituire un Osservatorio nazionale composto da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil. Tale Osservatorio avrà la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore termale e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi.
L'Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
L'Osservatorio sarà insediato entro 4 mesi dalla data di stipula del presente contratto e, in occasione della prima riunione, avvierà la programmazione della propria attività, individuando le più opportune iniziative per realizzare i propri compiti.
In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative del D.Lgs. n. 626/1994 e del D.Lgs. n. 624/1996;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità;
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l'evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
L'Osservatorio inoltre per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le autorità e le amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti nonché gli Organismi previsti dagli accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale potranno essere realizzate articolazioni a livello regionale-territoriale dell'Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale.
Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell'Osservatorio nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all'ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive amministrazioni pubbliche a livello locale.
Ciascuna articolazione territoriale dell'Osservatorio sarà composta da 6 membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da 6 membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil territoriali.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da 6 membri (3 designati dalla Federterme e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie) al quale è affidato il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
A tale scopo l'Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.
Dichiarazione tra le parti
La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l'Osservatorio nazionale di cui al presente punto attraverso quote mensili versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti, la cui misura è stabilita nello 0,20% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal 31 gennaio 2005.
Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito regolamento che le parti si impegnano a redigere entro 3 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. in considerazione del valore strategico che assume la bilateralità riproporranno la necessità di dotare il settore termale di forme di bilateralità anche in collegamento con enti già esistenti in settori analoghi.
Pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalla legge n. 125/1991 e dalla legislazione in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione delle professionalità femminili - e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà un apposito gruppo di lavoro composto da 6 membri (3 designati dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati dalle Segreterie nazionali di Filcams-Cgil, di Fisascat-Cisl e di Uiltucs-Uil) al quale è affidato il compito di:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali.

B) Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell'ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le aziende, anche con riferimento all'occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, le Associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla Filcams-Cgil, alla Fisascat-Cisl e alla Uiltucs-Uil - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) annualmente, di norma entro il primo semestre, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1, riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Associazioni nazionali individueranno consensualmente, nel corso dell'incontro di cui al punto 1, aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1 e 2, informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine, e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell'ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1 e 2, alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti, informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio.

C) Relazioni a livello aziendale
1) Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle RSU/RSA o, in assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1 e 2 della precedente lett. B), previsioni di massima sull'andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione dell'art. 18, punto 3 del presente contratto.
In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alla altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato il 1° febbraio 1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:
[…]
c) l'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1° novembre-30 aprile di cui ai commi 1 e 2 del punto 3 dell'art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla Dichiarazione a verbale sub art. 40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art. 13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
[…]
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la RSU/RSA e dall'altro l'azienda e l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione, che vede le aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di micro-conflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell'ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze sindacali unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fornite e dell'esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l'assistenza delle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.

Art. 2 Appalti e decentramento produttivo
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi sull'occupazione assunte dalle aziende di cui al punto 4, lettera B) dell'art. 1, ne sarà data comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali unitarie, per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui predetti riflessi.

Art. 3 Formazione professionale
In attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze delle aziende termali derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro le aziende forniranno alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all'azienda.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
- al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
- alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
- al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
- alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 10 del presente contratto.
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Fondimpresa).
A tale riguardo, Federterme si impegna ad intervenire presso le aziende termali associate al fine di favorirne la più ampia adesione a Fondimpresa.
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, lett. a) individuerà, nell'ambito dei criteri di cui al presente articolo, le più idonee iniziative formative da attuare con le risorse finanziarie rivenienti dalla quota dello 0,30% versato all'Inps.

Art. 5 Reclami e controversie
Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità giudiziaria, alle competenti Organizzazioni sindacali nazionali.
Viene costituita una Commissione paritetica che entro il termine di 6 mesi fornirà indicazioni alle parti - tenendo conto delle intese che potranno essere raggiunte dalle rispettive Confederazioni ma anche dall'esigenza di salvaguardare il ruolo delle parti stipulanti nella rappresentanza di categoria - in merito alla armonizzazione delle disposizioni contrattuali concernenti le controversie individuali e collettive (art. 1. lett. c), punto 4 e art. 5) con le norme del D.Lgs. n. 80/1998 (e successive modifiche) con riferimento a conciliazione ed arbitrato.

Art. 7 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 9 Visita medica
Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di legge in materia.

Art. 10 Trattamento in caso di maternità e congedi parentali - Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità
La maternità e i congedi parentali sono regolati dalle norme di legge attualmente in vigore.
[…]

Art. 13 Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge salvo quanto previsto dai commi (punti) che seguono.
1) possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni;
2) la durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi
36
4° e 4° super 30
24
18

3) la contrattazione di secondo livello può stabilire una durata maggiore;
4) per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata;
5) in relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
6) per le qualifiche inquadrate nel 6° livello è escluso l'apprendistato per le mansioni di addetto alle attività di manovalanza, fattorino, usciere ed inserviente;
7) l'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere con le seguenti modalità, da riproporzionare, per gli apprendisti stagionali, in base ai mesi effettivamente lavorati:

Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

8) viene costituita una Commissione paritetica nazionale con il compito di suggerire alle aziende modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna. La contrattazione integrativa può stabilire un impegno formativo differente da quello di cui sopra e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna;
9) le attività formative svolte da più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi;
[…]
11) il datore di lavoro informa per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi; qualora l'apprendista sia minorenne, l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà sul minore;
12) è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro, non oltre le cinque stagioni;
[…]

Art. 13 bis Contratto di inserimento
Ai sensi dell'art. 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, il contratto di inserimento è regolato come segue.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003.
In relazione a tali soggetti si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste dall'art. 15 del presente contratto.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento devono essere mantenuti in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato con forma scritta ed in esso deve essere specificato il progetto individuale di inserimento, al fine di consentire l'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata; fermi restando i limiti indicati dall'art. 57, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, la durata del contratto di inserimento nel limite massimo di 18 mesi sarà concordata individualmente in funzione della realizzazione del progetto di inserimento definito con il consenso del lavoratore, tenuto conto, in caso di reinserimento, delle esperienze professionali in precedente acquisite dal lavoratore e del grado di compatibilità di queste con il nuovo contesto lavorativo;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- l'inquadramento del lavoratore che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello attribuito ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l'inquadramento del lavoratore sarà di un livello inferiore a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati, inoltre:
A) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
B) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
[…]
Dichiarazione a verbale
1) In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del decreto legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale).
2) Per quanto non previsto dal presente articolo il contratto di inserimento è disciplinato dalle disposizioni legali vigenti e dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
3) Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 15 Classificazione del personale
[…]
Commissione tecnico-paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Le parti convengono che la Commissione paritetica nazionale per lo studio di una nuova classificazione dei lavoratori, già prevista dal CCNL del 15 giugno 1999, inizi i lavori entro il mese di ottobre 2004 per formulare delle proposte, anche alla luce delle nuove normative in corso di emanazione, da sottoporre alle parti stipulanti il presente CCNL per le conseguenti decisioni.
La Commissione è composta da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza di Federterme e 2 per ciascuna delle OO.SS. stipulanti.
La Commissione completerà i lavori entro marzo 2005.

Art. 18 Orario di lavoro
1) La durata normale dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
2) L'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1 verrà distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l'azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l'orario di lavoro su 6 giorni.
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l'orario settimanale di lavoro di cui al punto 1 del presente articolo potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario, su 6 giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2.
L'attuazione di quanto sopra sarà determinata dall'azienda previa intesa con la RSU/RSA o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
Fermo restando quanto previsto al punto 1 della lett. C) dell'art. 1 - Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni ed esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui al punto 1 del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco di più settimane. Le modalità di compensazione degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame congiunto con la RSU/RSA o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Le date di effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU/RSA o, in assenza, delle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
[…]
6) Per gli addetti ai lavori discontinui l'orario medio complessivo su base annua non potrà superare le 45 ore settimanali.
7) L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento.
8) I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Dichiarazione a verbale
1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
[…]

Art. 19 Lavoratori discontinui
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Le predette mansioni sono limitate come segue:
1) autisti;
2) custodi, guardiani diurni e notturni, portieri;
3) personale addetto alla sorveglianza delle piscine;
4) personale addetto agli spogliatoi delle piscine;
5) personale addetto alla sorveglianza delle sorgenti, delle canalizzazioni, degli apparecchi di sollevamento e distribuzione d'acqua.
[…]

Art. 22 Contratto a termine
Ferme restando le ragioni per le quali è consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare complessivamente il 20% annuo dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ragioni di stagionalità, per far fronte all'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, per l'esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale.
Per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per le ipotesi di cui al comma 1, nelle singole unità produttive, è consentita in ogni caso l'assunzione a termine di almeno 8 lavoratori.
La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
L'azienda comunicherà bimestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato in applicazione del presente articolo e il numero dei lavoratori interessati.

Art. 23 Riforma del mercato del lavoro
Le parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale dal 1° settembre 2004, con l'obiettivo di verificare l'evoluzione del quadro normativo anche alla luce degli accordi interconfederali in tema di mercato del lavoro.
Le parti si danno atto che le norme contrattuali vigenti in materia di mercato di lavoro, hanno validità sino alla individuazione di nuove intese in materia e che ulteriori istituti contrattuali diversi da quelli contenuti nel vigente CCNL saranno utilizzati previa intesa tra le parti.

Art. 23 bis Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e fatto salvo il rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 12 del presente contratto, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 12% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 22.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per 4 lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per 6 lavoratori.
In occasione dell'instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l'azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.

Art. 24 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario di cui all'art. 18, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3 dell'art. 18, ai fini del computo della relativa maggiorazione.
Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento individuali o di legge.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, si richiamano le disposizioni di legge in materia.
Ai fini del computo del lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre le 40 ore con riposo compensativo di cui al 3° capoverso del punto 3) dell'art 18 - orario di lavoro - che pertanto verranno retribuite come prestazione ordinaria.
Ferma restando la normativa di cui ai precedenti commi del presente articolo, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite massimo di 175 ore annuali per ciascun lavoratore.
In relazione a quanto sopra, trimestralmente, le aziende informeranno le RSU/RSA o, in assenza, le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, sulle ore di lavoro straordinario effettuate.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6.
[…]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 25 Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 18, viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Ai lavoratori che effettuano l'orario continuativo, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 o con orario di lavoro continuativo ai sensi della legge 26 aprile 1934, n. 653 e della legge 17 ottobre 1967, n. 977 il riposo intermedio è di mezza ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati con orario continuativo quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre con orario continuativo.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

Art. 27 Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 29 Riposo settimanale
Il riposo settimanale è regolato dalle norme di legge.

Art. 46 Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]

Art. 51 Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. […]

Art. 57 Tutela igienica dei lavoratori
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 59 Utensili di lavoro
L'operaio riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 60 Norme di comportamento
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo ben visibile.
L'eventuale regolamento interno non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 61 Disciplina aziendale
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'Organizzazione sindacale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e verso i superiori, i cui ordini è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda dovrà curare di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 62 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 60 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 64.

Art. 63 Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
[…]
3) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
4) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
5) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
6) che sia trovato addormentato;
7) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
8) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
9) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
10) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
11) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
14) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizioni più gravi in relazione alla entità e alla gravità o alla abituale recidiva dell'infrazione.
[…]

Art. 64 Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) lavorazioni o costruzioni nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'azienda;
8) danneggiamento volontario di impianti o di materiale;
[…]
13) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
14) insubordinazione grave verso i superiori.
[…]

Art. 69 Rappresentanze sindacali unitarie
In attuazione dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 cui si fa pieno ed integrale riferimento, per quanto concerne le modalità di costituzione e funzionamento e la disciplina della elezione, la RSU subentra alla RSA di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali, tutela e modalità di esercizio nonché compiti e funzioni previsti dal presente contratto.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al punto 4, Parte seconda dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi.
Ferma restando la durata triennale della RSU i lavoratori stagionali eletti mantengono la carica negli anni successivi, ove riassunti, senza aver dato luogo a sostituzione, purché abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione imprenditoriale.

Art. 70 Ambiente di lavoro
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, la disciplina in merito alla costituzione ed alle attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è quella di cui all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 il cui testo verrà allegato al presente contratto; e ciò fermo il disposto contenuto nel D.Lgs. n. 624/1996.
Per quanto concerne i lavoratori stagionali, si richiama il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69, alle medesime condizioni.

Art. 73 Affissioni
Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 75 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a 10 ore all'anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 81 Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.