Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 agosto 2011, n. 17089 - Mobbing e comportamenti di una lavoratrice


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da: G.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 14 5, presso lo studio dell'avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA, rappresentata e difesa dall'avvocato UGOLINI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro A. COSMETICS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato DEL BUFALO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAGETTI LUIGI, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 415/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/05/2007 R.G.N. 486/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato EMANUELA PASTORE STOCCHI per delega CARLO UGOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 

Fatto


1.-La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Conio n. 53/2005 del 22 febbraio 2005, condanna la A. Cosmetics s.r.l. a pagare a G.M.D. la somma di Euro 781,63, oltre agli accessori di legge, perchè illegittimamente trattenuta dalla retribuzione della lavoratrice in sede di liquidazione delle spettanze di fine rapporto. Per il resto conferma la sentenza di primo grado, di rigetto dei ricorsi riuniti della G. avverso le sanzioni disciplinari irrogatele - per infedele rendicontazione nelle note spese, ritardato invio delle comunicazioni e dei certificati medici di malattia - nonchè avverso il licenziamento con preavviso per uso abusivo del telefono cellulare aziendale, con richiesta di risarcimento del danno biologico morale ed esistenziale causato dal comportamento del datore di lavoro.


La Corte d'appello di Milano, sulla base del testo della lettera di licenziamento del 4 giugno 2004, precisa che:
a) la relativa contestazione fa seguito a quattro precedenti sanzioni disciplinari ivi espressamente richiamate perchè è il complessivo quadro delle inosservanze e violazioni di disposizioni aziendali e dei doveri di diligenza ad integrare, insieme con il più recente comportamento contestato, notevole inadempimento contrattuale idoneo a motivare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
b) sono infondate le doglianze della G. sulla valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di primo grado;
c) infatti, la contestata infedele rendicontazione nelle note spese per il rimborso chilometrico della autovettura aziendale si basa sui precisi e attendibili riscontri documentali;
d) quanto alle altre contestazioni, relative al ritardato invio delle comunicazioni e dei certificati medici di malattia, è un dato di fatto incontestato che la lavoratrice, pur avendone la possibilità, non ha rispettato le prescrizioni del contratto collettivo che impongono di comunicare al datore di lavoro in termini molto ravvicinati la malattia o l'infortunio;
e) in base al consolidato orientamento della giurisprudenza il mancato rispetto delle suddette prescrizioni, come ogni inadempimento contrattuale, può incidere sulla sorte del rapporto di lavoro:
f) non può, d'altra parte, considerarsi sfornito di prova l'addebito di uso smodato del telefono cellulare aziendale per fini privati e in periodo di malattia;
g) infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla lavoratrice, i tabulati telefonici sulla cui base la società A. ha ricostruito le modalità di utilizzazione del bene aziendale non sono anonimi ma provengono da Omnitel e contengono dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione, idonei a costituire prova del fatto contestato;
h) avrebbe dovuto la lavoratrice dimostrare che, nonostante le particolari modalità di utilizzazione (si tratta di più di 1600 telefonate effettuate prevalentemente in ore notturne e, a volte, per servizi informativi o altri servizi telefonici particolari) il telefono era stato adoperato per motivi di lavoro;
i) in sintesi si devono condividere le conclusioni del Tribunale secondo cui, a fronte delle molteplici sanzioni disciplinari irrogatele, il comportamento della lavoratrice appare contrario anche al generale obbligo di correttezza e buona fede, proprio di ogni rapporto contrattuale;
j) le suddette considerazioni sono assorbenti rispetto alle ulteriori censure riguardanti l'esclusione, da parte del Giudice di primo grado, di condotte datoriali costituenti c.d. mobbing. 2.- Il ricorso di G.M.D. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste con controricorso la A. Cosmetics s.r.l.

 

Diritto


1 - Sintesi dei motivi del ricorso.
 

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto delle domande di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 cod. civ. per fatti illeciti integranti la condotta c.d. di mobbing. Si sottolinea che, a fronte di specifichi motivi di appello relativi ai vizi in cui era incorso il Giudice di primo grado in materia di valutazione delle prove sulla sussistenza del danno da mobbing, la Corte d'appello si è limitata a considerare le relative censure assorbite dalle altre considerazioni svolte nella sentenza, senza però chiarire quali siano tali considerazioni.


2.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla addotta illegittimità delle sanzioni precedenti il licenziamento per tardività della contestazione degli addebiti.
Si rileva che, con riferimento alle imputazioni disciplinari contestate il 30 settembre 2003, la ricorrente aveva tempestivamente allegato documentazione probatoria idonea a dimostrare la tardività della contestazione stessa per avere la datrice di lavoro piena conoscenza dei fatti contestati più di un anno prima dell'invio della relativa comunicazione e, comunque, per avere la società stessa sei mesi prima di tale invio effettuato alla G. una proposta transattiva al riguardo.
A fronte di questa situazione, il Giudice di primo grado aveva escluso la violazione del principio di immediatezza della contestazione e aveva ritenuto che fosse onere della lavoratrice di provare che l'asserito ritardo fosse dovuto ad acquiescenza della datrice di lavoro, conseguentemente la G. aveva impugnato la sentenza di primo grado sul punto.
Tuttavia, la Corte d'appello non ha effettuato alcuna valutazione in merito alla tempestività dell'allegazione della tardività delle infrazioni disciplinari del 30 settembre 2003, pur avendo considerato tutte (e, quindi, anche quelle del 30 settembre 2003) le infrazioni disciplinari precedenti il licenziamento come presupposti essenziali della decisione di legittimità della sanzione espulsiva.
 

3.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al D.L. n. 663 del 1979, art. 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 1980 e successive modificazioni.
Si lamenta che la Corte d'appello non abbia esaminato la contestazione della ricorrente de riconoscimento, da parte del Giudice di primo grado, della legittimità delle tre sanzioni disciplinari (rispettivamente del 6 novembre 2003, del 12 dicembre 2003 e in parte del 25 febbraio 2004) intimate a causa della ritenuta tardività di trasmissione dei certificati medici relativi ad episodi morbosi che hanno colpito la ricorrente.
Si sottolinea che, nell'atto di appello, è stato evidenziato che, contrariamente all'assunto del Tribunale di Como, la spedizione dei suddetti certificati a mezzo di missiva raccomandata con avviso di ricevimento non impediva al datore di lavoro di verificare, con visite fiscali, l'effettiva natura degli impedimenti e l'avvenuta tempestività della spedizione (non contestata in giudizio) era sufficiente a dimostrare che la lavoratrice si era comportata in modo corretto, non potendo certamente eventuali ritardi del servizio postale nel recapito delle raccomandate essere imputati alla G., nè assumendo rilievo il mancato rispetto della invocata prassi della comunicazione dei certificati (in copia) a mezzo telefax (che, invece, il Tribunale ha ritenuto doveroso).
A tale ultimo riguardo, si soggiunge che la Corte d'appello ha ritenuto intempestive le comunicazioni effettuate dalla lavoratrice facendo esclusivo riferimento alla normativa contrattuale e non prendendo affatto in considerazione il D.L. n. 663 del 1979 cit., art. 2 mentre la disciplina normativa non può certamente essere derogata in pejus da quella prevista nel c.c.n.l. vigente. Comunque, nè il Giudice di primo grado nè quello di appello hanno considerato che l'esistenza della prassi suddetta non era stata mai - o, comunque, tempestivamente - addotta dalla controparte nei propri scritti difensivi (con violazione degli artt. 112 e 416 cod. proc. civ.).


4.- Con il quarto motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia difetto di motivazione ovvero violazione di legge in riferimento al precetto di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 5 della L. n. 604 del 1966.
Si sottolinea che il punto fondamentale della presente controversia è rappresentato dalla prova della sussistenza dell'addebito relativo ad un improprio e abnorme utilizzo del budget telefonico e, quindi, ad un uso continuativo di strumenti di lavoro aziendali a lini personali. Tale addebito, infatti, costituisce l'essenza della contestazione formulata nella lettera di licenziamento del 4 giugno 2004 e, nella valutazione della Corte d'appello, si traduce in un notevole inadempimento contrattuale, tale da giustificare il recesso per giustificato motivo soggettivo, in quanto insieme con le quattro precedenti contestazioni disciplinari richiamate dalla società anche nella lettera di licenziamento, si inserisce in un quadro generale di inosservanze e violazioni di disposizioni aziendali.
Osserva al riguardo la ricorrente che l'elemento fondamentale utilizzato per provare il suddetto addebito è stato rappresentato da un tabulato telefonico, prodotto dalla datrice di lavoro, sull'assunto che esso fosse rappresentativo del traffico telefonico afferente l'apparecchio in dotazione della dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Tale tabulato, essendo privo di intestazione o di altri segni o sottoscrizioni distintivi che possano riconduco ragionevolmente alla Omnitel (gestore del suddetto apparecchio telefonico), non avrebbe potuto essere considerato come prova esclusiva del fatto addebitato, tanto più in assenza di prova circa l'identificazione dei destinatati delle telefonate, apoditticamente ritenute estranee all'attività lavorativa.
Nè va omesso di rilevare che sia il Giudice di primo grado sia quello di appello hanno posto a carico della dipendente l'onere di dimostrare il carattere lavorativo delle telefonate, così violando l'art. 2697 cod. civ. e la  L. n. 604 del 1966, art. 5. 2.

 

 

- Esame dei motivi del ricorso.
 

 

5.-I quattro motivi del ricorso - da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono fondati.
Essi, infatti, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, non essendo consentilo alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diverse da quella accolta dal giudice di merito (vedi, tra le tante Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007. n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214: Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.


6. In particolare, non vale ad escludere la plausibilità della motivazione il fatto che la Corte d'appello, non abbia specificamente affrontato il tema del mobbing, prospettato dalla lavoratrice.
Va, infatti, ricordato che, come indicato dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 359 del 2003), la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte commissive o, in ipotesi, omissive - che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing può determinare: l'insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto sopra: l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.
Da quanto detto emerge, con evidenza, che la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per mobbing in relazione a comportamenti datoriali che si assumono influenti sul licenziamento subito è soggetta a circostanziata e precisa allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseritamente lesivi (Cass. 29 settembre 2005, n. 19053).


Nella specie, dal ricorso non risulta che la domanda in oggetto fosse supportata da simili allegazioni e prove e, come noto, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al Giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini  contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).
Ne consegue che la dichiarazione di assorbimento di tale profilo di censura, contenuta nella sentenza impugnata, non è censurabile in questa sede, in quanto ineccepibile dal punto di vista motivazionale.
Va infatti osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la suddetta statuizione consegue alla condivisione, da parte della Corte d'appello, della conclusione del Giudice di primo grado sulla contrarietà del comportamento della lavoratrice, a fronte dei diversi illeciti disciplinari contestabile, anche al generale obbligo di correttezza e buona fede, cui ogni rapporto contrattuale deve essere improntato.
 

7. Ne consegue che dalla sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare la norma clastica (che, per sua natura, si limita ad indicare un parametro generale) da cui si desume la nozione di giustificato motivo soggettivo ha effettuato correttamente l'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma demandatale, attraverso la quale viene data concretezza alla parte mobile della stessa, che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale (non diversamente da quando un determinato comportamento viene giudicato conforme o meno a buona fede allorchè la legge richieda tale elemento).
Infatti, il suindicato giudizio di valore risulta essere stato espresso, nella specie, dando conto del procedimento logico su cui si basa, nel rispetto delle nozioni di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni socio-economici - di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l'argomentazione di tipo presuntivo (vedi, per tutte: Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022) - e con l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento.
La Corte d'appello, infatti, ha svolto un'attenta valutazione da un lato della gravità dei fatti addebitati alla lavoratrice, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, in conformità con il costante orientamento di questa Corte in materia (vedi, per tutte: Cass. 3 gennaio 2001, n. 35).
A fronte di questa situazione, le doglianze mosse dalla ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

 

3 - Conclusioni.
 

8 - In sintesi, il ricorso va rigettato, Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.