Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n. 32138 - Potatura di alberi e caduta mortale: mancanza di presidi di sicurezza. Sentenza predibattimentale in appello e nullità assoluta.


 

Responsabilità di P.G. per omicidio colposo in danno di un lavoratore al quale aveva dato incarico di potare gli alberi di ulivo. Il lavoratore, privo di strumenti di sicurezza, era caduto accidentalmente da un albero procurandosi traumi vari che lo conducevano a morte. In seguito a condanna in primo grado, P.G. propone appello: la Corte di Appello di Salerno rilevava l'intervenuta prescrizione del reato.

Ricorso in Cassazione: l'imputato censura innanzitutto la decisione assunta dalla Corte di merito perchè deliberata in camere di consiglio "de plano" senza consentire il contraddittorio delle parti. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di legittimità si era pronunciata nel senso che non era ipotizzabile l'emanazione di sentenza predibattimentale (art. 469 c.p.p.) in sede di appello e tantomeno una pronuncia ex art. 129 c.p.p., senza il contraddittorio delle parti: in tal caso era ravvisabile una nullità assoluta di ordine generale.

Il ricorso è fondato: la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio.


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
P.G. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n 606/2008 della Corte di Appello di Salerno in data 14/07/2010; udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati; udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio.

 

Fatto

 

 


1. Il Tribunale di Vallo della Lucania - Giudice monocratico -, con sentenza in data 14/02/2008, dichiarava P.G. colpevole per il delitto di omicidio colposo perpetrato a danno di T. G., il quale aveva avuto l'incarico dal P. di effettuare la potatura di alberi di ulivo.

Il lavoratore, privo di strumenti di sicurezza per evitare cadute dall'alto, era caduto accidentalmente da un albero procurandosi traumi vari che lo conducevano a morte (fatto del 28¬3-2001).

Il Giudice, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.

2. L'imputato proponeva impugnazione con appello.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in camera di consiglio in data 14/07/2010, rilevava l'intervenuta prescrizione del reato e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., riformava la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione.

3. P.G. avanzava ricorso per cassazione.

Censurava la decisione assunta dalla Corte di merito perchè deliberata in camere di consiglio "de plano" senza consentire il contraddittorio delle parti. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di legittimità si era pronunciata nel senso che non era ipotizzabile l'emanazione di sentenza predibattimentale (art. 469 c.p.p.) in sede di appello e tantomeno una pronuncia ex art. 129 c.p.p., senza il contraddittorio delle parti: in tal caso era ravvisabile una nullità assoluta di ordine generale.
In ordine al merito delle accuse a lui rivolte, il ricorrente osservava che la parte offesa non era legata da rapporto di lavoro subordinato con esso imputato, per cui questi non poteva essere qualificato come datore di lavoro del T. e soprattutto non poteva essergli riconosciuta una posizione di garanzia a fini antinfortunistici nei riguardi dello stesso. Invero, il T. e gli altri soggetti che lavoravano con lui erano dei liberi prestatori d'opera che occasionalmente stavano eseguendo del lavori di potatura su incarico di P.G..
In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto

 


1. Il ricorso va accolto perchè fondato.

Si osserva che correttamente la Corte di Cassazione ha già espressamente statuito nel senso che la sentenza predibattimentale di proscioglimento non può essere pronunciata dal Giudice di Appello, atteso che l'art. 601 c.p.p., disciplina autonomamente la fase degli atti preliminari a tale giudizio rispetto a quella del giudizio di primo grado e non richiama la facoltà prevista dall'art. 469 c.p.p., secondo cui il Giudice, in camera di consiglio e su accordo delle parti, può pronunciare sentenza di proscioglimento prima del dibattimento di primo grado, (v. Cass. 19/06/2008 n. 26815).


Parimenti, deve escludersi in principio la legittimità della pronuncia di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, (v. Cass. S.U. gennaio 2005 n 2). Ne consegue, in tali ipotesi, che la sentenza è affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato. In tal senso si è espressa la già citata sentenza delle Sezioni Unite e la recente Cass. 13/01/2009 n. 8831.

 

2. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Salerno per lo svolgimento di rituale giudizio.

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio.