Tipologia: CCNL
Data firma: 27 aprile 2005
Validità: 01.05.2003 - 30.04.2007
Parti: Fipe e Slc-Cgil, Siam-Slc, Sai-Slc, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Pubblici esercizi, personale artistico

Sommario:

Inscindibilità delle norme contrattuali
Dichiarazione congiunta
Nota a verbale
Premessa
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Strumenti nazionali
Art. 3 - Osservatorio nazionale
• Finanziamento
• Chiarimento a verbale
• Dichiarazione a verbale
• Nota congiunta
• Formazione continua
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale - Procedure
Art. 6 - Conciliazione delle vertenze individuali
Art. 7 - Collegio arbitrale
Art. 8 - Pari opportunità
Art. 9 - Molestie sessuali
Mercato del lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Somministrazione a tempo determinato
• Informazione
Art. 12 - Lavoro ripartito
Art. 13 - Contratto di ingresso
Art. 14 - Scrittura individuale
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Lavoro straordinario
Art. 18 - Retribuzione oraria e modalità di pagamento
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Festività
Art. 22 - Permesso non retribuito
Art. 23 - Malattia e infortunio
Art. 24 - Trattamento economico di malattia
Art. 25 - Classificazione
Art. 26 - Gratifica natalizia
Art. 27 - Gratifica di ferie
Art. 28 - Scritture fuori sede
Art. 29 - Interruzione di attività
Art. 30 - Norme disciplinari
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
Art. 33 - Risoluzione anticipata della scrittura
Art. 34 - Tabelle paga e forfettizzazioni
Art. 35 - Indennità supporti tecnici
Art. 36 - Previdenza complementare
Art. 37 - Vestiario di scena
Art. 38 - Lavoratori extracomunitari
Art. 39 - Contributi sindacali
Art. 40 - Durata e validità del contratto
Allegati
Allegato A
Allegato "B"
Allegato "C"
Allegato "D"
Allegato "E"
Allegato "F"
Allegato "G"

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo

Il giorno 27 aprile 2005 in Roma presso la sede della Federazione italiana pubblici esercizi tra la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e il Sindacato lavoratori comunicazione (Slc-Cgil), e il Sindacato italiano artisti musica (Siam-Slc); e il Sindacato attori italiano (Sai-Slc), la Fistel-Cisl, la Uilcom-Uil si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni, caffè, concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto:
i cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e scritturati come tali;
i numeri di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.

Premessa
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
In tal senso intendono riconfermare un ruolo della bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti definiscono nell'ambito della contrattazione collettiva affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori.
Le parti, in virtù dell'allargamento e della compiuta Unione economica e monetaria convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea e concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi le politiche settoriali e i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
Le parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati in materia di mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Inoltre le parti, in considerazione dello sviluppo e del consolidamento di una vasta area di abusivismo nel settore del pubblico esercizio con pesanti effetti distorsivi del mercato e dei principi di concorrenza intendono impegnarsi e porre in essere tutte le iniziative opportune tese a favorire e a salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, sia attraverso iniziative mirate alla ridefinizione del quadro legislativo, sia attraverso interventi tesi a far applicare con sistematicità e rigore il sistema dei controlli previsti dall'attuale legislazione.
A tal fine verrà insediato uno specifico gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
In particolare le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.

Art. 1 Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Fipe e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 2 Strumenti nazionali
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) l'Osservatorio nazionale.
2) La Commissione paritetica nazionale.
3) Gruppo di lavoro per il mercato del lavoro, collocamento e problematiche contributive.
L'Osservatorio nazionale e la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Fipe e tre designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento degli strumenti previsti nel presente articolo.

Art. 3 Osservatorio nazionale
Le parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l'esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di istituire l'Osservatorio nazionale regolato da apposito Statuto (Allegato G).
Gli Organi di gestione dell'Osservatorio nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
- programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1 (diritti di informazione);
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
- sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazioni e proposte alle Organizzazioni stipulanti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla Siae, ai rapporti con la pubblica amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
[…]
A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (Forte):
- attivare uno sportello di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza.
Successivamente all'avvio della operatività dell'Osservatorio nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le Organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente contratto, Osservatori territoriali, anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell'Osservatorio nazionale.

Formazione continua
Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi (Forte).
Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo interprofessionale si avvalga dell'Osservatorio nazionale quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.

Art. 4 Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale dovrà essere composta da sei membri, dei quali tre designati dalla Fipe e tre designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c) dell'art. 3.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale, con le modalità e le procedure previste dall'art. 5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto.
Inoltre la Commissione paritetica nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle scadenze naturali degli stessi, con il presente contratto nazionale di lavoro secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto nazionale di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente contratto, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di esaminare nel corso di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale - Procedure
Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Fipe e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Fipe.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con propria deliberazione.

Art. 6 Conciliazione delle vertenze individuali
Ai sensi degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative all'applicazione del presente contratto nazionale di lavoro saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un rappresentante dell'Associazione della Fipe e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, le segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.
La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale, alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto nazionale di lavoro. I relativi accordi dovranno essere sottoposti alla approvazione della Commissione paritetica nazionale.

Art. 7 Collegio arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 6 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di aderire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale (Slc-Cgil o Fistel-Cisl o Uilcom-Uil) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'art. 6.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater cod. proc. civ.

Art. 9 Molestie sessuali
Le parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.

Art. 11 Somministrazione a tempo determinato
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato, fermi restando i casi di esclusione previsti dal comma 5, art. 20, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, potrà essere utilizzato nelle seguenti fattispecie:
a) intensificazione temporanea dell'attività dovuta a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, ecc.;
c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e non potrà superare i seguenti limiti:

Base di computo Lavoratori assumibili
Da 1 a 4 4 unità
Da 5 a 9 5 unità
Da 10 a 25 6 unità
Da 26 a 35 7 unità
Da 36 a 50 10 unità

Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo e regolati dal presente contratto.
Le frazioni di unità si computano per intero.
Per quanto non previsto nel presente testo in tema di somministrazione a tempo determinato, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.

Informazione
L'impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OO.SS. territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori che intende utilizzare con contratto di somministrazione. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornirà all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina della somministrazione a tempo determinato, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Art. 12 Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…].
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Osservatorio nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Art. 16 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene così stabilito.
Prestazioni di tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di 40 ore settimanali.
L'orario giornaliero sarà ripartito in due turni. La durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l'orario viene ridotto a 6 ore.
Prestazioni di tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24 settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
Prestazioni di tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30 ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.

Art. 17 Lavoro straordinario
È ammesso il lavoro straordinario nel limite di un'ora al giorno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'orario di lavoro di cui all'art. 16.
[…].

Art. 19 Riposo settimanale
Il personale scritturato ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di ventiquattro ore non retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo secondo le esigenze aziendali.

Art. 30 Norme disciplinari
Il personale scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
[…].
Il personale scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, purché non contrastino con le norme del presente contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Le violazioni alle norme di cui all'articolo precedente saranno punite, a seconda della gravità con i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e) risoluzione anticipata della scrittura.
La sospensione di cui alla lett. d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tutte tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b) e c).
Il provvedimento di cui alla lett. e) si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[…].