Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 2005 (9 novembre 2006)
Validità: 01.07.2004 - 31.12.2005
Parti: Aiti,Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi - Confetra, Aite, Asstri, Fai, Federtraslochi, Federlogistica, Fiapl, Unitai - Conftrasporto, Agci, Ancst-Legacoop, Anita, Claai, Confartigianato trasporti, Ecotras, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Fiapm, Sna Casartigiani, Fita-Cna e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Logistica

Sommario:

Parte comune
Premessa
Dichiarazione congiunta Associazioni cooperative/Organizzazioni sindacali
Dichiarazione congiunta Associazioni artigiane/Organizzazioni sindacali
Premessa
Diritti e Agibilità sindacali
Sistema contrattuale
Accordi di forfetizzazione
Rappresentante per la sicurezza
Capitolo I Relazioni industriali
Livello nazionale
Livello regionale
Ambito aziendale
Commissione nazionale per le pari opportunità
Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Servizi essenziali da garantire
Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti
Capitolo II Disposizioni generali
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 3 - Sostituzione degli usi
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
• Deroghe
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
• Accordi collettivi territoriali
Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
Art. 11 ter - Clausola compromissoria
Art. 12 - Festività abolite
Art. 13 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 14 - Indennità di lavoro notturno
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Quattordicesima mensilità
Art. 18 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 19 - Permessi per gravi e documentati motivi familiari
Art. 20 - Diritto allo studio/Formazione continua
Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Tutela dei disabili
Art. 24 - Tutela etilisti
Art. 25 - Servizio militare
Art. 26 - Indennità varie e alloggio al personale
• Indennità di uso mezzo di trasporto
• Indennità zona malarica
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza dai centri abitati
• Alloggio al personale
Art. 27 - Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Art. 29 - Ritiro patente / Carta conducente
Art. 30 - Piccola manutenzione e pulizia macchine
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore

B) Provvedimenti disciplinari
C) Licenziamenti
Art. 33 - Indumenti di lavoro
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Previdenza complementare
Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
Art. 37 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda
Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
Art. 39 - Controversie
Art. 40 - Compiti delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori
Art. 41 - Diritti sindacali
Parte I Imprese con più di 15 dipendenti
Cariche sindacali - Permessi e aspettative
Diritto di affissione
Assemblea
Parte II Imprese fino a 15 dipendenti
Assemblea e delegato di impresa
Parte III Contributi sindacali
Art. 42 - Appalto
Art. 42 bis - Cambi di appalto
Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 44 - Distacco
Art. 45 - Molestie sessuali
Art. 46 - "Mobbing"
Art. 47 - Trasporti speciali
Minimi tabellari mensili - CCNL trasporto merci
Capitolo III Mercato del lavoro
Premessa
Art. 48 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 49 - Contratto a tempo parziale
Art. 50 - Apprendistato professionalizzante
• Profili formativi
Art. 51 - Contratto di inserimento/reinserimento
Art. 52 - Lavoro somministrato
Parte speciale
Sezione prima CCNL trasporto merci

Art. 1 - Flessibilità
• Deroghe
Art. 2 - Giorni festivi
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore
• Banca ore
Art. 6 - Rimborso spese - Indennità equivalenti
Art. 7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza
A) Malattia
B) Infortunio sul lavoro
C) Malattie professionali
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
E) Cure termali
F) Tossicodipendenza
Art. 8 - Tutela della maternità
Art. 9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 10 - Composizione delle RSU
Art. 11 - Previdenza
Sezione seconda CCNL Assologistica
Art. 1 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 2 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 2 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 4 - Giorni festivi
Art. 5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 6 - Retribuzione: corresponsione e divisori
Art. 7 - Elementi della retribuzione
Art. 8 - Mense aziendali/indennità di mensa
Art. 9 - Indennità di reperibilità
Art. 10 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 11 - Aspettativa
Art. 12 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 13 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 14 - Rimborso spese per rinnovo porto d'armi
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati
Linee-guida per forfetizzazione autotrasporto merci e logistica
Conciliazione ed arbitrato: regolamento
Quota contribuzione "una tantum" per rinnovo CCNL
Ex Fondo di previdenza impiegati magazzini generali (CCNL Assologistica)
Precedente normativa sugli scatti di anzianità (CCNL Assologistica)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica

In applicazione dell'ipotesi di accordo 29 gennaio 2005 e successive integrazioni, addì 9 novembre 2006 in Roma, tra l'Associazione italiana traslocatori internazionali (Aiti), l'Associazione nazionale corrieri espressi (Assoespressi), l'Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali (Assologistica), la Federazione nazionale delle imprese di spedizione internazionale (Fedespedi), la Federazione italiana trasportatori (Fedit), la Federazione italiana spedizionieri industriali (Fisi) assistite dalla Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), l'Associazione italiana trasporti eccezionali (Aite), l'Associazione imprese smaltimento stoccaggio trasporto rifiuti (Asstri), la Federazione autotrasportatori italiani (Fai), la Federazione traslocatori italiani (Federtraslochi), la Federazione della logistica (Federlogistica), la Federazione italiana autotrasportatori professionali L. (Fiap/L), l'Unione imprese trasporti automobilistica (Unitai) assistite dalla Confederazione trasporto, spedizione e logistica (Conftrasporto), l'Agci - Produzione e servizi di lavoro (Agci), l'Associazione nazionale cooperative servizi e turismo (Ancst-Legacoop), l'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), la Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane (Claai), la Confartigianato trasporti, l'Associazione italiana trasportatori conto terzi di rifiuti (Ecotras), la Federlavoro e servizi – Confcooperative, la Federazione italiana autotrasportatori professionali (Fiap/M), il Sindacato nazionale autotrasportatori Casartigiani (Sna Casartigiani), l'Unione nazionale imprese di trasporto (Fita-Cna) e la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil), la Federazione italiana trasporti (Fit-Cisl), la Uiltrasporti è stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

Logistica, trasporto merci e spedizione
Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2005 che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
[…]

Parte comune
Premessa

Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo, le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità da tempo presenti nell'artigianato.

Diritti e Agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, che sono riportati in appendice.

Rappresentante per la sicurezza
In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 3 settembre 1996 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.

Capitolo I Relazioni industriali
Livello nazionale

Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/ esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.

Ambito aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Le aziende con più di 150 dipendenti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4) organizzazione del lavoro;
5) applicazione della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche);
6) applicazione della legge sulle pari opportunità (legge n. 125/1991 e successive modifiche);
7) numero degli addetti distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8) rapporti di lavoro atipici;
9) informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10) inquadramenti professionali;
11) contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico più di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Per le imprese con meno di 150 dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le RSU/RSA si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.

Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle Associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.

Commissione nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente.
La Commissione ha il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.

Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:
a) custodia;
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.

Capitolo II Disposizioni generali
Art. 4 Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 6 Classificazione del personale
Con l'accordo di rinnovo del 23 maggio 2006 le parti hanno condiviso, nell'ottica di procedere alla novazione contrattuale che ha portato al varo del CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, di unificare le classificazioni esistenti nei diversi CC.CC.N.L. che regolavano il settore senza riflessi di natura inquadramentale.
Analizzate le evoluzioni del settore e le modifiche organizzative intervenute, le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica composta da 12 componenti di parte datoriale e 12 di parte sindacale che, entro il 31 dicembre 2007, sviluppi un nuovo sistema classificatorio che dovrà entrare in vigore con il rinnovo della parte normativa del presente CCNL
Nella fase transitoria per i profili professionali evidenziati da specifica area di provenienza troverà applicazione il profilo del CCNL richiamato.
Nel caso insorgano ulteriori controversie sul corretto profilo professionale, la Parti, nel dirimerla, prenderanno a riferimento il CCNL di provenienza.
[…]

Art. 9 Orario di lavoro per il personale non viaggiante
La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al decreto legislativo n. 261/1999, in base a quanto previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restate orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5 fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.
L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell'arco della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA, le OO.SS. competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.
A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.
L'intesa relativa alla distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.
In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.
Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le RSU, il delegato d'impresa, le OO.SS. territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti.
Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati, con orario continuato ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 8° comma, potrà essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attività lavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le RSU
In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 12, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.), fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1° gennaio-31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.
Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.
La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.
Per il personale addetto alla filiera logistica dell'"e-Commerce" ("e-Fulfilment"), assunto a partire dal 1° luglio 2000 l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause. Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz'ora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sarà garantito, ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate. Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato, solo allorquando l'imprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui all'art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed alle normative di legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi degli articoli 4 e 3, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale; restano ferme le maggiorazioni di cui agli articoli 5 e 3, rispettivamente della Sezione prima e seconda della Parte speciale per il lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Nota a verbale
Le parti riconoscono che l'utilizzo di sistemi telematici e/o di posta elettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informatica nell'ambito delle attività svolte non costituisce di per sé condizione sufficiente per l'applicazione della speciale regolamentazione inerente l'"e-Fulfilment" che deve essere unicamente intesa a regolamentare tale specifica nuova attività svolta con nuova occupazione.

Deroghe
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSU/RSA, l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e RSU/RSA o strutture territoriali.
[…]
Dichiarazione a verbale
Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia dell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzative e produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindi non più applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.
Disposizione transitoria
Per le aziende aderenti ad Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16 del precedente CCNL 17 luglio 2000 fino alla completa unificazione contrattuale.

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.

Art. 11 Orario di lavoro per il personale viaggiante
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11-bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore, a decorrere dal 1° luglio 2000, come previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
Le norme previste dal regolamento UE n. 561/2006 del 15 marzo 2006, devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Per il personale viaggiante dei livelli 3° super e 3° è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
I tempi specificati nelle precedenti lett. a) e b) si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario.
Il tempo di lavoro effettivo si calcola inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio, intendendosi per tali quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa.
Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e la attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri parametri oggettivi, dandone informazioni alle RSU Le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire copia del foglio di registrazione del cronotachigrafo;
b) secondo quanto previsto da accordi aziendali, ovvero dagli accordi territoriali di cui al successivo paragrafo, per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario.

Art. 11 bis Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 della Sezione prima della Parte speciale, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UE nn. 3821/85 e 561/2006 e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 - fermo restando quanto previsto dall'art 11, comma 9, lett. a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati secondo quanto di seguito previsto:
a) periodi di guida;
b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci, a norma dell'art. 28, comma 1, del presente contratto;
c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'art. 30 del presente contratto;
d) attività amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell'efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio.
L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo al comma 2.
In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, comma 9, punto b), sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.
Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11-ter. Lo stesso Collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria, è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di discontinuità previste in questo articolo; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.
L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente con il massimo di tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e di tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.
[…]

Art. 11 ter Clausola compromissoria
Le parti stipulanti, in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998, istituiscono gli Uffici sindacali di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o seriali.
Qualora il tentativo di conciliazione non producesse esito positivo sarà stilato apposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le parti. Ciascuna delle parti può attivare volontariamente richiesta di arbitrato. Se tale richiesta viene accolta dall'altra parte la controversia sarà devoluta al Collegio arbitrale.
L'Ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1 e il Collegio arbitrale di cui al comma 2 sono costituiti e disciplinati ai sensi del regolamento funzionale riportato nell'Allegato 2 del presente CCNL di cui fa parte integrante.
In ogni caso le parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del Collegio invierà alle parti avviando formalmente la procedura con lettera raccomandata A.R.
Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione.
Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinua dell'attività del conducente a norma degli artt. 11 e 11-bis del presente contratto, il Collegio decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto collettivo, accertando se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive della continuità o della discontinuità.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi in cui non è previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 11-bis.

Art. 21 Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 23 Tutela dei disabili
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.

Art. 26 Indennità varie e alloggio al personale
Indennità di uso mezzo di trasporto

L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.

Indennità zona malarica
Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 28 Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[…]
L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.
Norma transitoria CCNL Assologistica
La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica.

Art. 30 Piccola manutenzione e pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 32 Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
A) Diritti e doveri del lavoratore

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono, nei reciproci rapporti, usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.

B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di previdenza sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
[…]
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto salvo i più gravi provvedimenti previsti al n. 3 del presente articolo;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda;
3) il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]

Art. 33 Indumenti di lavoro
Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo salvo esigenze particolari.
[…]
L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 39 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite le Rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40 Compiti delle Rappresentanze aziendali dei lavoratori
Le parti convengono sulla necessità di incontri tra le Direzioni e le Rappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti problemi:
CCNL trasporto merci:
- la distribuzione degli orari di lavoro;
- l'eventuale articolazione dei turni;
- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore;
- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori;
- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;
- la programmazione del periodo delle ferie annuali;
- gli indumenti di lavoro nonché per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge.
CCNL Assologistica:
- l'inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione;
- la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo sull'orario di lavoro;
- l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'art. 3 della Sezione seconda della Parte speciale;
- la misura dell'indennità di lontananza dai centri abitati.
Nota a verbale
Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze sindacali unitarie. Nel momento in cui saranno costituite, le RSU avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi previste per le RSA e queste ultime decadranno.

Art. 41 Diritti sindacali
Parte I Imprese con più di 15 dipendenti
Diritto di affissione

Presso i posti di lavoro l'impresa collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa, tramite le rispettive Organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la Direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.

Assemblea
Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 potranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei limiti di quanto previsto alla Parte 1ª, art. 4, lett. a) dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

Parte II Imprese fino a 15 dipendenti
Assemblea e delegato di impresa

Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
CCNL trasporto merci:
Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.

Art. 42 Appalto
Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di facchinaggio.
In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di commercio.
Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Chiarimento a verbale
Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative regolarmente iscritte nei registri di cui al comma 2, in autonomia e con propria organizzazione aziendale non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.

Art. 42 bis Cambi di appalto
In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
Su richiesta delle OO.SS. competenti l'azienda appaltante, informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative.
L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

Art. 43 Rappresentante per la sicurezza
La figura del Rappresentante per la sicurezza è disciplinata dall'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall'accordo interconfederale 24 luglio 1996.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del Rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli Osservatori regionali.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i Rappresentanti per la sicurezza si individuano tra i componenti della RSU La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA, i Rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori al loro interno.
I Rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni.

Art. 45 Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del codice di condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, D.Lgs. n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/RSA e alla Direzione del personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.

Art. 46 "Mobbing"
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al Capitolo 1 del presente CCNL il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 47 Trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennità sostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale conglobato.
[…]

Capitolo III Mercato del lavoro
Premessa

I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quella del lavoro a tempo pieno ed indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL previa informativa alle strutture sindacali competenti, le parti convengono che l'insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
È comunque consentita l'attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di "start up", per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro.
Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per valutarne l'efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell'eventuale evoluzione normativa.
Dichiarazione congiunta premessa all'art. 48
Le parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo Unice - Ceep - Ces del 18 marzo 1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.

Art. 48 Contratto di lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi;
k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità produttiva con le RSU/RSA o, in mancanza di queste, in sede locale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello aziendale.
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell'anno:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle RSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall'inizio della prestazione.
L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
[…]
Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[…]
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
[…]

Art. 50 Apprendistato professionalizzante
A decorrere dal 18 ottobre 2005 il presente articolato sostituisce l'art. 5 del CCNL Trasporto Merci e l'art. 63 del CCNL Assologistica. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. n. 276/2003, si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
In attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il seguente comma 5-bis "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° ed il 1° inclusi del CCNL Trasporto Merci e tra il 6° ed il 1° per il CCNL Assologistica.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4° e 5° (5° e 6° CCNL Assologistica);
- 36 mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3° e 3° Super (3° e 4° CCNL Assologistica);
- 36 mesi: per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° Super (3° e 4° CCNL Assologistica);
- 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 1° e 2°.
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza.
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero dagli istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del Titolo III della legge n. 300/1970.
[…]
Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "Tutor". Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super (3° e 4° per CCNL Assologistica), considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor.
Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
[…]
Conformemente al D.M. 20 maggio 1999, le attività formative trasversali sono così articolate:
a) competenze relazionali;
b) competenze in materia di organizzazione ed economia;
c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL;
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lettere c) e d) che precedono sarà effettuata nel primo anno.
La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare e/o modificare i profili ed il Piano formativo in relazione alle specificità ed alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrare nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
I profili formativi saranno definiti nell'allegato che formerà parte integrante del presente articolo.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti.
Per i contratti in essere al momento della definizione dell'allegato sopra indicato continueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione.

Art. 51 Contratto di inserimento/reinserimento
In conformità all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento di un lavoratore.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato.
Nel contratto saranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l'orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
- il livello retributivo.
Nel progetto saranno indicati:
- il livello retributivo al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità formative.
Il progetto individuale è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.
La durata massima del contratto di inserimento/reinserimento sarà:
- 18 mesi per i progetti relativi ai livelli quadri, 1°, 2° e 3° S (3° CCNL Assologistica);
- 12 mesi per i progetti relativi ai livelli 3° e 4° (4° e 5° CCNL Assologistica);
- 18 mesi per le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm.
Nell'ipotesi di reinserimento di lavoratori con professionalità compatibili potranno essere definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle previste dal presente articolo.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del lavoro ed organizzazione aziendale. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze sarà effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sarà messa a disposizione del lavoratore a richiesta.
[…]

Art. 52 Lavoro somministrato
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
- attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8,comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
L'azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Parte speciale
Sezione prima CCNL Trasporto merci

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti alle Organizzazioni firmatarie il CCNL trasporto merci 13 giugno 2000 ovvero a quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.

Art. 1 Flessibilità
Qualora siano preventivamente concordati con le RSU, ovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, fermo restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.
Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
Le ore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dal successivo art. 5.
Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva.
Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.

Deroghe
In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive cinque settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.
Le parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.

Art. 4 Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
[…]

Art. 5 Lavoro straordinario e banca ore
Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali.
[…]

Banca ore
Le parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:
a) le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3;
b) tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno successivo.
Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.
Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell'ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
Le ore di cui alla lettera a), punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione.

Art. 7 Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza
B) Infortunio sul lavoro

Disposizioni normative
[…]
Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail ed all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
[…]

C) Malattie professionali
In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

F) Tossicodipendenza
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
[…]

Art. 8 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della maternità […]

Sezione seconda CCNL Assologistica
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti all'Assologistica, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL 7 luglio 2000.

Art. 1 Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
[…]
I compiti delle RSU/RSA, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuite alle RSA di cui all'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2 Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
[…]
Previo incontro con le RSU/RSA saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.

Art. 2 bis Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le RSU/RSA
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU/RSA con almeno 24 ore di anticipo.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.
[…]
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]

Art. 3 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 5 Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 9 Indennità di reperibilità
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un'indennità minima di reperibilità di € 25,82 lordi mensili, per dodici mensilità.
[…]
Le professionalità interessate ed i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le RSU/RSA
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.