Categoria: Cassazione penale
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Obblighi e responsabilità del committente, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal D. Lgs. n. 494/1996: mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione e del coordinatore per la progettazione - Assenza di delega al responsabile dei lavori - Responsabilità del committente: sussiste


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.T., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Ravenna in data 19/01/2006 con cui è stata condannata alla pena dell'ammenda per i reati di cui al D.Lgs.n. 494 del 1996, art. 3, commi 3 e 4;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. CATTANI Paola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto e Diritto

Con sentenza 19/01/2006 il G.I.P. del Tribunale di Ravenna condannava C.T. alla pena dell'ammenda perchè, quale committente, non aveva designato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, nè aveva nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativamente al cantiere sito in (OMISSIS), in cui erano in corso lavori di costruzione di 26 villette a schiera.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando violazione di legge e totale mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità avendo il Tribunale applicato la normativa del D.Lgs.14 agosto 1996, n. 494, ignorando le modifiche alla stesso apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999.
Mentre il primo decreto puniva congiuntamente sia il committente sia il responsabile dei lavori per le loro inadempienze, quello successivo aveva introdotto una responsabilità alternativa tra committente e responsabile dei lavori gravando quest'ultimo degli obblighi rientranti nell'incarico conferitigli dal primo.
Con la nuova formulazione dell'art. 20, il committente è punibile solo per l'addebito della mancata verifica dell'operato dei coordinatori (dell'art. 6, comma 2) ed è esente da responsabilità se deleghi al responsabile dei lavori gli obblighi che su di lui gravano, come previsto dal nuovo testo dell'art. 6, comma 1.
Nella specie, tale delega, effettuata nei confronti di un imprenditore/appaltatore in possesso dei necessari requisiti tecnici, era contenuta nel contratto preliminare di compravendita, nonchè nella procura notarile, sicchè essa era esente da responsabilità.
Lamentava, infine, illogicità della motivazione e violazione dell'art. 42 cod. pen., in ordine all'esclusione della buona fede configurabile anche in materia contravvenzionale.
Nella specie la buona fede andava riconosciuta perchè essa, avendo nominato il responsabile dei lavori, non doveva vigilare costantemente sull'osservanza da parte del delegato degli obblighi trasferitigli.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perchè propone erronee censure sulla questione correttamente valutata dal Giudice di merito che ha accertato, con congrua motivazione, che l'imputata, committente d'opere edilizie, non ha designato il coordinatore per la progettazione, nè ha nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal D.Lgs.n. 494 del 1996, art. 3, commi 3 e comma 4, anche dopo le modifiche allo stesso apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999.
Mentre il previgente testo dell'art. 6 stabiliva al comma 1 che "la designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse ali 'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3", la nuova formulazione della norma esonera il committente da responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito ai responsabile dei lavori.
L'obbligo della nomina dei coordinatori citata normativa è posto, in via alternativa, a carico del committente o del responsabile dei lavori, sicchè il precetto è osservato se uno dei due obbligati effettui le nomine.
In caso d'omissione, invece, entrambi i soggetti incorrono in responsabilità penale.
Ne consegue che il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest'ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata.
I reati non possono essere esclusi sotto il profilo soggettivo per mancanza di volontarietà del fatto e perla sua non conoscenza.
Infatti, nemmeno in virtù del criterio dell'ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza Corte Costituzionale del 1988 n. 364 è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza di cui è presunta la conoscenza ex art. 5 cod. pen..
Nella specie, infatti, non può ritenersi che l'ignoranza della legge penale sia stata incolpevole a cagione della sua inevitabilità, poichè l'interessata non ha assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, nè è emerso un comportamento positivo degli organi amministrativi o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2006