Legge 22 luglio 1961, n. 628*
Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(G.U. 27 luglio 1961, n. 184)

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 42334/2013; Cass. Pen. 25325/2019Cass. Pen. 37847/2021Cass. Pen. 15237/2023;


 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO PRIMO
Amministrazione centrale

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
6) Direzione generale della cooperazione.

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

CAPO SECONDO
Ispettorato del lavoro

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:
a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;
b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
c) un Ispettorato medico centrale.
La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.
Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.
Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.
Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro;
di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.
Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiederci o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 34760/2011; Cass. Pen. 2692/2012; Cass. Pen. 17446/2012; Cass. Pen. 18430/2012; Cass. Pen. 1447/2013; Cass. Pen. 37559/2013; Cass. Pen. 13204/2017; Cass. Pen. 38586/2018; Cass. Pen. 4221/2019; Cass. Pen. 6913/2019; Cass. Pen. 726/2019; Cass. Pen. 25325/2019; Cass. Pen. 27169/2019Cass. Pen. 15237/2023;

 

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.
Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Art. 6.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.
Alla direzione dell'ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.
Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.
La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 9

Abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734

Art. 10

Abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734

CAPO TERZO
Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 11.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:
1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello;
2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;
3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
Le sezioni zonali di cui al punto 2) del prime comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi della opera dei "corrispondenti", a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione, unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 12.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:
a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione.
b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale ed interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;
c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;
d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;
e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 11.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione le seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
b) collocamento dei lavoratori;
c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;
d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;
e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;
f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;
h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.
Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dello articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Art. 13.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.
Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:
"L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.
I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennità.
L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.
Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.
Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".

Art. 15

Abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734

CAPO QUARTO
Norme generali

Art. 16.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonché le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.
Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.
Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro - sono collocati nelle corrispondenti, qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella. B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 17.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.
Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purché abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.
L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.
Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.
Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.
Le assunzioni di cui ai comma precedente per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.
Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.
La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.
Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, al ruolo dei collocatori
Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO QUINTO
Norme transitorie e finali

Art. 20.

Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.
Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

Art. 21.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.

Art. 22.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, al soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.
Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.
Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 23.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.
Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Art. 24.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti, gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.
Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.
Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.
Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengono ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

Art. 25.

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1 luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonché al personale adibito da data non posteriore al 1 luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età, per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.
Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.
L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 27.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonché per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.

Art. 29.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

Art. 31.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica sui proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 32.

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà, a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1961

GRONCHI
FANFANI SULLO - GONELLA- TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA


Allegati
TABELLA A
TABELLA A-bis
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
…omissis…


* Legge così modificata da:
Legge 21 aprile 1962, n. 190 (G.U. 4 maggio 1962, n. 114)
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 (G.U. 9 luglio 1965, n. 168)
Legge 27 ottobre 1965, n. 1206 (G.U. 10 novembre 1965, n. 280)
Legge 9 ottobre 1967, n. 951 (G.U. 27 ottobre 1967, n. 269)
Legge 10 gennaio 1968, n. 8 (G.U. 20 gennaio 1968, n. 16)
Legge 11 febbraio 1970, n. 36 (G.U. 28 febbraio 1970, n. 53)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (G.U. 07 gennaio 1971, n. 4)
Legge 15 novembre 1973, n. 734 (G.U. 24 novembre 1973, n. 303)
Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (G.U. 26 gennaio 1995, n. 21, SO n. 9)
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (G.U. 29/12/2005, n. 302, SO n. 211)
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (G.U. 5 agosto 2009, n. 180, SO n. 142)