Corte di Appello di Roma, Sez. 3, 14 giugno 2011 - Frattura del collo omerale sinistro e risarcimento danni


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

CORTE D'APPELLO DI ROMA

 

TERZA SEZIONE CIVILE

 

composta dai magistrati

 

dott. Filippo Paone - Presidente -

 

dott. Giovanni Buonomo - Consigliere relatore -

 

dott. Mauro Di Marzio - Consigliere -

 

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3284 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2006 vertente tra

 

Br.Cl., rappresentato e difeso dall'avvocato An.Sc. e An.D'A.

 

Appellante

 

Coop. Fa. per il trasporto carni a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ti.Ap. ed El.Fr.

 

Au. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Fe.Ro.

 

Appellate

 

 

 

Fatto

 

 

1. - Con atto di citazione, ritualmente notificato il 6 novembre 2000, Cl.Br. convenne in giudizio davanti al tribunale di Roma la società Coop. Fa. per il trasporto carni a r.l. e la società Au. S.p.A. chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento "di tutti i danni materiali, fisici - patrimoniali e non - patiti dall'attore in conseguenza del sinistro verificatosi in Roma il 21 dicembre 1994" e quantificati in Euro 19.837,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

 

L'attore espose che il giorno dei fatti, mentre era intento a trasportare, nel garage del mattatoio centrale di Roma e per conto della cooperativa di facchinaggio FTC, parti di bovini macellati spostandole tra i vani di carico di due autocarri parcheggiati in retromarcia l'uno contro l'altro, con le aperture posteriori aperte, uno dei due automezzi aveva iniziato a muoversi creando tra i due pianali uno spazio vuoto; che l'attore, con la vista parzialmente ostruita dal pesante carico trasportato a spalle, era caduto riportando la frattura del collo omerale sinistro; che il fatto era dovuto a colpa esclusiva della cooperativa convenuta, proprietaria di entrambi i mezzi; che la società assicuratrice s'era rifiutata di risarcire il danno ritenendo non operativa la polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

 

Instaurato il contraddittorio con la costituzione della società cooperativa e dell'assicuratore, la causa venne istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio.

 

1.1. - Con sentenza n. 7907 del 7 aprile 2005, il tribunale rigettò la domanda condannando il Br. al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti.

 

1.1. - A fondamento delle decisione, il primo giudice pose i seguenti argomenti:

 

"La valutazione processuale effettuata ai sensi degli articoli 115 - 116 c.p.c., delle risultanze probatorie univoche e concludenti emergenti dalla lettura dell'atto di transazione e quietanza intestato a Wi., allegato la memoria istruttorie depositata a norma dell'articolo 184 c.p.c., dalla convenuta cooperativa Fa. per il Trasporto delle Carni e dalle risposte della confessione giudiziale provocata mediante interrogatorio formale dell'attore Br.Cl., relativa all'articolo n. 4: "... ho percepito gli importi di cui ho riferito già prima dalla SAPA e da INAIL. Riconosco l'atto di transazione quietanza ...", consente di formare sicuro convincimento per le esplicitate ammissioni del creditore danneggiato a norma dell'articolo 2733 cod. civ., con riferimento all'articolo 2730 cod. civ., di valore confessorie sui fatti a sé sfavorevoli dichiarati; sull'avvenuto versamento allo stesso della somma di Lire 20.000.000 a titolo di risarcimento/indennizzo in via transattiva di tutti danni di qualsivoglia natura conseguenti al sinistro avvenuto il 31/12/1994, in prossimità dell'autorimessa del mattatoio centrale di Roma, svoltosi nelle circostanze nelle modalità descritte nella posizione dei fatti contenuta in citazione introduttiva.

 

Con lo stesso atto con il ricevimento della somma di denaro erogata mediante assegno del 4.2.1997, in relazione al rischio assicurato da polizza n. (...) per la contraente assicurata Coop. Fd., con tipo di liquidazione "totale", il beneficiario Br. prese atto, come la confessione giudiziale resa, che la transazione assumeva valore di quietanza ampiamente liberatoria per la società solvente. La clausola dell'atto di transazione e quietanza, così come trascritta ed espressamente riconosciuta come valida e confermata dal beneficiario Br., contengono l'affermazione univoca del creditore medesimo di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza e assumono natura e consistenza di accordo transattivo mediante il quale le ragioni risarcitorie connesse al sinistro sono state risolte per intero con il versamento e la percezione della somma liquidata e il diritto relativo verso l'assicurata responsabile Cooperativa effetti ci si è definitivamente estinto con l'intervenuto pagamento.

 

Poiché il credito risarcitorio di cui era titolare il danneggiato Br.Cl. verso la controparte risulta integralmente soddisfatto con il pagamento, il medesimo non è legittimato a rinnovare l'azione di risarcimento dei danni per le lesioni ed i postumi sofferti in riferimento all'evento infortunistico del 21/12/1994 nei confronti dell'impresa assicuratrice per la RCA. Dell'autoveicolo della proprietaria Cooperativa Ft., se si considera che per lo stesso titolo è stata rilasciata ampia quietanza liberatoria per lo stesso danno all'altra assicuratrice Wi. assicurazioni per la copertura assicurativa concessa la polizza di responsabilità civile generica della contraente assicurata, e che non è manifestamente ammissibile una duplicazione della richiesta risarcitoria e del risarcimento solo per il diverso riferimento al sinistro causato dalla circolazione del veicolo (...) inoltre, in base alla ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo descritto occorso a Br.Cl., si manifesta convinzione che non si tratta di un sinistro causato da circolazione stradale, perché l'autoveicolo adibito trasporto delle carni della cooperativa convenuta era da tempo fermo in posizione di sosta e congiunto all'altro autoveicolo da trasporto di diverse dimensioni per il trasporto delle carni e il dipendente Br. era impegnato in quel momento a svolgere le sue mansioni di facchino per compiere il trasbordo dei quarti degli animali macellati da un veicolo all'altro (...). Poiché l'autocarro da trasporto non era in manovra e, a quanto risulta, neppure vi era alcun autista in cabina, si deve affermare che trattasi di un classico infortunio sul lavoro occorso al dipendente nell'esercizio di mansioni di facchino a causa di modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato non corrispondenti ai criteri di sicurezza previsti (...) dall'articolo 2087 cod. civ. per la tutela nelle condizioni di lavoro (...) si deve escludere pertanto ogni coinvolgimento dell'assicuratore per la RCA. Nel risarcimento dei danni personali peraltro già risarciti come infortunio sul lavoro con l'atto di transazione quietanza del 1997 (...)".

 

2. - Ha proposto appello il Br., contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili.

 

Ha resistito la Cooperativa Ft., chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

 

S'è costituita anche nel secondo grado di giudizio la Au. S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

 

La Corte, mutato il rito a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 102/2006, ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 25 maggio 2011.

 

 

 

Diritto

 

 

3. - L'appello si articola in tre motivi.

 

3.1. - Col primo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe ingiustamente fondato la propria decisione su un'eccezione (di pagamento) mai sollevata dalla parte e non rilevabile d'ufficio.

 

3.2. - Col secondo motivo l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere indennizzato il sinistro col pagamento delle somme versate da Sa. e da Wi. S.p.A. Dette somme, in particolare, avrebbero risarcito soltanto il danno patrimoniale occorso al lavoratore, non anche il danno extrapatrimoniale, nelle sue componenti del danno biologico e morale soggettivo, del quale il Br. ha richiesto il risarcimento.

 

3. - Infine, il tribunale avrebbe errato nell'escludere la fattispecie dalle ipotesi di responsabilità per la circolazione di autoveicoli, poiché nella nozione di circolazione stradale dovrebbero comprendersi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica o aperta al pubblico.

 

4. - L'appello è fondato, con riferimento al primo ed al secondo motivo.

 

4.1. - L'eccezione di transazione novativa, idonea a paralizzare la pretesa dell'attrice e posta dal primo giudice a fondamento della decisione, non è rilevabile d'ufficio e non è stata eccepita dalle parti convenute.

 

L'udienza di trattazione venne fissata (col rito antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 263/2005) all'udienza del 11 luglio 2001 con assegnazione del termine dell'art. 180 c.p.c. (venti giorni prima dell'udienza di trattazione, nel testo applicabile ratione temporis) per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

 

Solo la Coop. Ft. scarl depositò una memoria istruttoria entro il termine assegnato (20 giugno 2001) deducendo esclusivamente la nullità della citazione sotto il duplice profilo della mancata indicazione dell'oggetto della domanda (art. 163 n. 3) e della mancata indicazione dei mezzi di prova (art. 163 n. 5).

 

Solo con la memoria per l'articolazione dei mezzi di prova, peraltro, la Au. S.p.A. produsse la quietanza sottoscritta dal Br. in favore della Wi. deferendo l'interrogatorio formale all'attore.

 

La violazione, da parte del primo giudice, del precetto dell'art. 112 c.p.c. è dunque evidente.

 

4.2. - Anche il secondo motivo è fondato, poiché il danno coperto dall'assicurazione obbligatoria prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria) riguardava solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica (e, com'è noto, sulla questione si pronunciò ripetutamente la Corte costituzionale con le sentenze n. 356/1991 e n. 48571991).

 

4.3. - In riforma totale della sentenza appellata e in accoglimento della domanda di risarcimento, deve procedersi, pertanto alla liquidazione del danno extrapatrimoniale comprensivo di ogni sua componente (con particolare riferimento al danno morale soggettivo ed al danno biologico). Dal computo finale, peraltro, andranno detratte le somme già percepite nelle more del giudizio.

 

4.4. - Prima di procedere alla liquidazione del danno vanno richiamati, sinteticamente, alcuni principi enunciati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 (e successivamente confermati da numerose altre pronunce). In particolare, sul tema della risarcibilità del danno "morale", la Corte suprema ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e, in tal caso, spetta alla vittima il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale - e, in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (e, in tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere valutati caso per caso dal giudice). Pertanto, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, o abbia violato in modo grave i diritti della persona garantiti dalla Carta costituzionale, spetta sempre, alla vittima, il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, il giudice deve tenerne conto nella personalizzazione del danno biologico, senza procedere ad una autonoma liquidazione.

 

 

Nel caso di specie, sussiste il caso sub c) del paragrafo precedente per la violazione del diritto alla salute e i riflessi della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto.

 

4.5. - Il Br. ha riportato, in esito al sinistro, la frattura del collo omerale sinistro; e le menomazioni sono state quantificate, con motivazione che appare immune da vizi, dal CTU nella misura del 7% sulla invalidità totale.

 

Secondo le note tabelle in uso nel distretto giudiziario di Roma, aggiornate all'anno 2011 in base all'indice Istat dell'aumento dei prezzi al consumo, vanno dunque considerati, nel calcolo per la liquidazione del danno, i parametri costituiti dall'età del danneggiato al momento de fatto (55 anni), dalla gravità dei postumi permanenti e dalla diaria giornaliera di Euro 72,00 di moneta attuale per l'inabilità temporanea.

 

In base ai criteri sopra indicati, dunque, il danno non patrimoniale può essere così liquidato:

 

Invalidità permanente

 

grado importo

 

Tabella IP 6% Euro 7.749,23

 

Terapia, presidi (danno morale) 30% Euro 2.324,77

 

Inval. Permanente Personalizzata Euro 10.074,00

 

Invalidità temp. (giorni) grado riferimento

 

30 100% Euro 2.160,00 Euro 72,00

 

30 50% Euro 1.080,00 Euro 36,00

 

Totale IT Euro 3.240,00

 

Rinunce 30% Euro 972,00

 

Inval. Temp. Person. Euro 4.212,00

 

totale Euro 14.286,00

 

In particolare, con riferimento alla personalizzazione del danno extrapatrimoniale ed alle voci "terapia", "presidi" e "rinunce" della tabella, sono stati valutati, alla luce delle citate esigenze di personalizzazione del danno biologico, delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e della documentazione medica esaminata dal perito, la natura delle lesioni in relazione al tipo di attività esercitata dal danneggiato (facchinaggio), la durata delle sedute di fisioterapia e l'uso di farmaci analgesici, come indicatori di sofferenza fisica e morale.

 

Sulla somma complessiva di Euro 14.286,00 è dovuto, inoltre, il risarcimento derivante dal maggior danno subito per il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento.

 

La prova del danno maggiore, secondo l'orientamento assunto dal S.C., può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso e; in siffatta, ultima ipotesi, come noto, "... interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) e con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base a prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio" (Cass. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712).

 

Presumendo, dunque, un normale utilizzo del danaro da parte del soggetto danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento (dal 1994) può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma nelle forme più comuni di risparmio (titoli di Stato) e considerando il rendimento di tali forme di investimento e il tasso medio dell'interesse legale e nel periodo in oggetto. Considerato il rendimento medio dei titoli di Stato (colonna "rendistato") e devalutate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno sino al momento del fatto (1998) secondo l'indice medio dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI - ISTAT) si ritiene conforme ad equità liquidare gli interessi compensativi del danno da ritardato pagamento secondo la seguente tabella:

 

Capitale Anno Indice Foi devalutazione Rendistato perdita

 

Euro 14.286,00 1994 1,4500 9.852,41 8,22 Euro 809,87

 

Euro 14.286,00 1995 1,3800 10.352,17 8,82 Euro 913,06

 

Euro 14.286,00 1996 1,3200 10.822,73 6,66 Euro 720,79

 

Euro 14.286,00 1997 1,3000 10.989,23 5 Euro 549,46

 

Euro 14.286,00 1998 1,2800 11.160,94 5,07 Euro 565,86

 

Euro 14.286,00 1999 1,2600 11.338,09 3,43 Euro 388,90

 

Euro 14.286,00 2000 1,2300 11.614,63 4,7 Euro 545,89

 

Euro 14.286,00 2001 1,1900 12.005,04 4,4 Euro 528,22

 

Euro 14.286,00 2002 1,1700 12.210,26 3,74 Euro 456,66

 

Euro 14.286,00 2003 1,1400 12.531,58 2,67 Euro 334,59

 

Euro 14.286,00 2004 1,1200 12.755,36 2,67 Euro 340,57

 

Euro 14.286,00 2005 1,1000 12.987,27 2,47 Euro 320,79

 

Euro 14.286,00 2006 1,0800 13.227,78 3,16 Euro 418,00

 

Euro 14.286,00 2007 1,0600 13.477,36 4,17 Euro 562,01

 

Euro 14.286,00 2008 1,0200 14.005,88 4,18 Euro 585,45

 

Euro 14.286,00 2009 1,0200 14.005,88 2,09 Euro 292,72

 

Euro 14.286,00 2010 1,1000 12.987,27 1,64 Euro 212,99

 

Totale Euro 8.545,82

 

Le somme complessivamente dovute a titolo di risarcimento del danno extrapatrimoniale ammontano, pertanto, ad Euro 14.286,00 e vanno maggiorate, secondo i criteri già indicati, degli interessi compensativi per il tardivo pagamento, pari ad Euro 8.545,82 per un totale di Euro 22.831,82.

 

Da questa somma vanno detratte le somme già ricevute in corso di causa (Euro 10.329,14 nel 1997) che, rivalutate sino ad oggi con gli stessi indici (1,30), ammontano ad Euro 13.427,88.

 

In conclusione, la Coop. Ft. dovrà corrispondere al Br. la somma di Euro 9.403,94, secondo il seguente prospetto riassuntivo:

 

Riepilogo

 

Danno extrapatrimoniale Euro 14.286,00

 

danno da ritardo Euro 8.545,82

 

Acconti Euro 13.427,88

 

Liquidazione Euro 9.403,94

 

5. - Il terzo motivo di appello è invece infondato.

 

L'indirizzo della Corte di cassazione, sui danni cagionati da veicoli in sosta a terzi, si è col tempo consolidato nel senso che le conseguenze dannose per il danneggiato devono essere eziologicamente ricollegabili alla circolazione stradale (come nel caso in cui il veicolo in sosta prenda fuoco per un guasto).

 

Ad esempio, la Corte ha affermato che l'incendio propagatosi da un veicolo in sosta è ricollegabile alla circolazione solo in quanto esso sia dipeso da una collisione (così Cass. n. 4575/98) o comunque dal "normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato" (così Cass. n. 5146/97), essendo necessario che si evidenzi "un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione" (Cass. 20 novembre 2003, n. 17626).

 

In altri termini, una situazione dannosa proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla sua circolazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c.) solo quando provenga da causa comunque attinente (e non estranea) alla sua utilizzazione appunto come veicolo, senza l'interferenza di fattori esterni.

 

Nel caso di specie, a parere della Corte, l'uso del pianale dell'autocarro come piattaforma di passaggio degli operai tra i due automezzi non è riconducibile all'utilizzazione del mezzo come veicolo; in altri termini: l'infortunio non deriva della circolazione stradale e la domanda nei confronti della Au. S.p.A. dev'essere respinta (anche perché, escluso che il sinistro derivi dalla circolazione stradale, vien meno la possibilità per il danneggiato di chiamare direttamente in causa l'assicuratore).

 

6. - Le spese del giudizi seguono la soccombenza in ciascuno dei rapporti processuali e si liquidano nel dispositivo.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Cl.Br. contro la sentenza n. 7907/2005 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

 

1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la Cooperativa Fa. per il Trasporto delle Carni a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dei Cl.Br. della somma di Euro 9.403,94, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo pagamento;

 

2. rigetta la domanda proposta dal Br. contro Au. S.p.A.

 

3. condanna la Cooperativa Fa. per il Trasporto delle Carni a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'appellante Cl.Br., delle spese del giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 70,00 per spese Euro 900,00 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari e per il secondo grado in Euro 134,00 per spese, Euro 841,00 per diritti ed Euro 1.250,00 per onorari oltre ad IVA (20%), CNPAF (2%) e spese generali (12%) come dovute per legge;

 

4. condanna l'appellante Cl.Br. al pagamento, in favore di Au. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle spese del giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 900,00 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari e per il secondo grado in Euro 841,00 per diritti ed Euro 1.250,00 per onorari oltre ad IVA (20%), CNPAF (2%) e spese generali (12%) come dovute per legge.