Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 2005
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aias e Fp-Cgil, Cisl-Fps, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Aias

Sommario:

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 7 - Contrattazione
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali
Art. 12 - Assemblea
Art. 13 - Permessi per cariche sindacali
Art. 14 - Aspettativa sindacale
Art. 15 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione del personale
Art. 17 - Documenti di assunzione
Art. 18 - Visite mediche
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Rapporto di lavoro part-time
Art. 21 - Contratto di inserimento e reinserimento
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Somministrazione di lavoro
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
Art. 26 - Preavviso
Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 29 - Indennità in caso di decesso
Art. 30 - Mobilità interna
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 31 - Ritardi e assenze
Art. 32 - Doveri del personale
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Patrocinio legale della dipendente e del dipendente per atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Art. 35 - Responsabilità civile delle dipendenti e dei dipendenti nei rapporti con l'utenza
Art. 36 - Ritiro della patente
Art. 37 - Copertura assicurativa dei mezzi propri di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 38 - Sistema di classificazione del personale
Art. 38 bis - Declaratoria delle categorie e delle posizioni economiche
Art. 38 ter - Norma di progressione economica nella categoria
Art. 38 quater - Norma generale di inquadramento
Art. 39 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 40 - Cumulo delle mansioni
Art. 41 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di lavoro
Art. 43 - Riposo settimanale
Art. 44 - Paga giornaliera e oraria
Art. 45 - Pronta disponibilità
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 48 - Permessi e recuperi
Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Tutela della maternità
Art. 51 - Donazione sangue o sue componenti o di midollo
Art. 52 - Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Art. 53 - Aspettativa non retribuita
Art. 54 - Permessi per gravi motivi
Art. 55 - Trattamento spettante alle lavoratrici ed ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Art. 56 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori disabili
Art. 57 - Tutela dei dipendenti e delle dipendenti che usufruiscono dei permessi ex legge n. 104/1992 per loro familiari
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 58 - Diritto allo studio
Art. 59 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 60 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 61 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 62 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 63 - Superamento delle barriere architettoniche
Titolo XII Retribuzione
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Art. 65 - Inquadramenti e conseguenti retribuzioni
Art. 65 bis - Elemento retributivo aggiuntivo per incarichi a tempo
Art. 66 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 67 - Lavoro straordinario
Art. 68 - Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore
Art. 69 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia
Art. 70 - Indennità
Art. 71 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 72 - Tredicesima mensilità
Art. 73 - Mensa e vitto
Art. 74 - Abiti di servizio
Art. 75 - Missioni e trasferte
Art. 76 - Attività di soggiorno
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto
Art. 78 - Premio di incentivazione
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 79 - Tentativo di conciliazione
Art. 80 - Commissione paritetica nazionale
Norme finali
Allegato 1 - Equivalenza tra vecchi e nuovi profili

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dell'Aias (Associazione italiana assistenza spastici)

Addì, 29 luglio 2005, tra Associazione italiana assistenza spastici e Fp-Cgil, Cisl-Fps e Uil-Fpl è stata sottoscritta l'ipotesi di intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle Associazioni denominate Aias o aderenti all'Aias medesima (Associazione Italiana Assistenza Spastici).

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente CCNL, che fa parte del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo-associazionistico, si applica al personale dipendente dalle Associazioni denominate Aias o aderenti all'Aias medesima (Associazione italiana assistenza spastici).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un CCNL di settore attraverso la definizione di una parte normativa ed economica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
Le prestatrici ed i prestatori d'opera debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle Associazioni, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi al rapporto di lavoro, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese sociali.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed all'occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione economica del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di valorizzazione delle imprese sociali.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni queste garantiranno, ove richiesto, una tempestiva informazione riguardante il personale, nei limiti previsti dalla legge sulla riservatezza dei dati personali, l'organizzazione del lavoro e dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e/o territoriale nonché aziendale.

Art. 7 - Contrattazione
La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dall'accordo 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
[…]

Titolo III Diritti sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Come previsto dall'art. 25 della legge n. 300/1970, le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro riguardanti l'azienda; i documenti affissi non potranno essere anonimi.

Art. 12 - Assemblea
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità del personale o gruppi dello stesso e sono indette nella misura di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 11 del presente CCNL, ovvero dalla RSA in caso di non costituzione delle RSU e nella misura di 5 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
[…]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Documenti di assunzione

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968, n. 15 all'atto dell'assunzione la lavoratrice ed il lavoratore, fermo restando la possibilità di rendere autocertificazione là dove consentito dalla legge, sono tenute/i a presentare o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che la lavoratrice od il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 18 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di Organi sanitari pubblici.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti nel rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla legge, con oneri a carico del datore di lavoro.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla legge vigente non ricadranno a carico della dipendente o del dipendente.

Art. 21 - Contratto di inserimento e reinserimento
È possibile stipulare il contratto di inserimento o di reinserimento ai sensi delle vigenti disposizioni secondo quanto disciplinato dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, il cui testo è allegato al presente contratto.
Il contratto di inserimento o di reinserimento è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive del piano individuale e con la strutturazione di un progetto individuale idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale.

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle particolari esigenze di servizio si possono stipulare contratti a termine in presenza di ragioni di carattere:
a) tecnico, produttivo e organizzativo;
b) sostitutivo (ad es.: quando vi sono lavoratori o lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro).
L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve esser consegnata al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente.
È fatto divieto di stipulare contratti a tempo determinato nei casi individuati dalla legge.
[…]
La percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato, comprensiva dei lavoratori di cui all'art. 23, non può essere superiore al 30% del personale a tempo indeterminato, senza tener conto dei rapporti sorti per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. In sede locale possono essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in relazione alle specifiche condizioni.

Art. 23 - Somministrazione di lavoro
Nel contratto di somministrazione, concluso dall'azienda con soggetto a ciò autorizzato ai sensi della normativa vigente, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, quali, ad esempio:
- sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- particolari punte di attività;
- effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall'ente o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
La su indicata elencazione deve intendersi solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Fatta eccezione che per le ragioni di carattere sostitutivo (a fronte delle quali non vi sono limitazioni quantitative), il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% della forza lavoro a tempo indeterminato mediamente occupata nel semestre precedente.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
L'utilizzatore comunica alla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle Rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle Associazioni territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Ai lavoratori oggetto del contratto di somministrazione compete il trattamento economico e normativo nonché quello derivante da eventuali accordi integrativi del personale di pari qualifica assunto a tempo indeterminato.

Art. 24 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale subordinato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 276/2003). Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie disciplinate dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e i profili socio-sanitari conseguiti a seguito di specifici percorsi formativi di rilievo nazionale.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano sedici anni di età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a cinque anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle sei categorie presente CCNL
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di cinque unità in rapporto al complessivo organico dell'azienda.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categorie A, B, C: durata fino a 48 mesi;
b) categoria D: durata fino a 36 mesi;
c) categorie E, F: durata fino a 24 mesi.
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs n. 626/1994, deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 40 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]
La disciplina dell'apprendistato sarà operativa nelle singole regioni immediatamente dopo l'approvazione delle leggi regionali in materia.
Le parti, consapevoli che l'applicazione del presente articolo del CCNL ha carattere sperimentale, convengono di costituire, nell'arco del primo biennio di operatività dell'istituto, un'apposita Commissione per attuare il monitoraggio delle esperienze formative realizzate a livello aziendale.

Art. 25 - Inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate
L'inserimento lavorativo delle persone socialmente svantaggiate avverrà secondo le norme di legge vigenti e in particolare della legge 12 marzo 1999, n. 68. Con riferimento all'art. 3, comma 3 della legge n. 68/1999 e in applicazione dell'art. 2, comma 5°, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:
a) personale amministrativo non dirigente;
b) centralinista;
c) usciere;
d) portiere;
e) commesso.

Art. 30 - Mobilità interna
L'istituto della mobilità concerne solo la utilizzazione temporanea del personale in presidi, servizi, uffici di pertinenza dell'Associazione diversi dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo dell'Associazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei presidi, servizi, uffici cui originariamente è stato assegnato il dipendente.
L'istituto della mobilità di cui al 1° comma sarà utilizzato in relazione alle esigenze di servizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 13, secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali aziendali.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 32 - Doveri del personale

Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro alle quali/ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiate, di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenute/i ad un corretto comportamento nell'espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità.
Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell'igiene;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti;
- segnalare immediatamente alle preposte o ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall'ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione debbono essere adottati in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite […]
Le mancanze della dipendente e del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra, la lavoratrice ed il lavoratore che:
a) […] abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d) ometta di indossare indumenti di lavoro o divisa e/o il cartellino di riconoscimento durante tutto l'arco delle ore di servizio;
e) non esegua le mansioni connesse alla qualifica assegnata dall'Amministrazione; non rispetti il progetto-programma riabilitativo definito dall'équipe;
[…]
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
[…]
l) recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno;
[…]
n) introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'amministrazione;
o) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
s) per tolleranza di abusi commessi dal personale;
[…]
v) compia insubordinazione nei confronti del legale rappresentante dell'Associazione, dei superiori gerarchici o esegua il lavoro affidatogli negligentemente e non ottemperi alle disposizioni impartite;
w) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, i rappresentanti dell'Associazione, il pubblico, gli altri dipendenti e collaboratori, compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Alla dipendente o al dipendente sospeso cautelativamente dall'Amministrazione è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo alla adozione del provvedimento disciplinare.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 41 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Le amministrazioni nel caso in cui la dipendente o il dipendente venga riconosciuta/o fisicamente inidonea/o in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica dall'Ufficio sanitario competente, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno nel rispetto del potere organizzatorio delle aziende, ogni utile tentativo di recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali della lavoratrice o del lavoratore, garantendo il trattamento previsto dalla legislazione vigente.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di lavoro

In applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e fatto salvo quanto diversamente concordato in sede locale, l'orario "normale" di lavoro settimanale, riferito alla durata media di ogni semestre solare, è fissato in 36 ore.
Per le dipendenti ed i dipendenti inquadrate/i nelle categorie E e F l'orario "normale" settimanale è fissato in 38 ore.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio.
In applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e fatto salvo quanto diversamente concordato in sede locale, fermo restando che l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, l'orario massimo settimanale non può superare le 48 ore di media, compreso il lavoro straordinario.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi.
Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo.

Art. 43 - Riposo settimanale
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica.
Per il personale che opera su tre o quattro turni, nell'arco delle 24 ore, il riposo settimanale inizia il giorno successivo a quello di fine turno.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 45 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente e del dipendente e dall'obbligo della stessa e lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La valutazione in ordine alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto nonché le modalità dello stesso sono demandate al rapporto tra le parti in sede aziendale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 46 del presente CCNL, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di € 21,00 lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minima durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato.
Di norma non possono essere previste per ciascuna dipendente o per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 47 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie; le ferie devono essere godute preferibilmente entro ciascun anno.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 48 - Permessi e recuperi

Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere concessi dall'ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate di cui all'art. 47 (Ferie) del presente CCNL
Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

Art. 50 - Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903 e 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 51 - Donazione sangue o sue componenti o di midollo
La lavoratrice ed il lavoratore che donano sangue o sue componenti o di midollo hanno diritto al trattamento previsto dalla normativa di legge vigente.

Art. 56 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori disabili
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori disabili si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 61 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L'Amministrazione è tenuta ad assicurare le lavoratrici ed i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 62 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
In attuazione dei contenuti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "attuazione della direttiva 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro" è istituita a livello aziendale la figura di Rappresentante per la sicurezza.
Per l'espletamento delle funzioni della Rappresentante o del Rappresentante per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto.
Le parti entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, si incontreranno per definire, in coerenza con i contenuti del citato decreto legislativo, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la sicurezza nonché quant'altro a ciò riferito.

Art. 63 - Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i singoli enti illustreranno alle Rappresentanze sindacali, entro 1 anno dalla firma del presente CCNL, i progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, comprensivi della previsione dei tempi di attuazione che dovranno essere realizzati entro un ulteriore anno.

Titolo XII Retribuzione
Art. 67 - Lavoro straordinario

Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare le 180 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro.
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il tetto annuo di ore straordinarie è utilizzabile secondo criteri definiti nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
[…]
Previo accordo tra le parti il lavoro straordinario può essere compensato con un riposo sostitutivo.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, espressamente dall'Amministrazione.

Art. 73 - Mensa e vitto
È fatto obbligo alle unità operative con più di 160 dipendenti di istituire il servizio mensa.
Le operatrici e gli operatori che accompagnano e/o assistono i soggetti a mensa sono considerate/i a tutti gli effetti in servizio e qualora consumino contestualmente loro stessi il pasto non sono tenuti ad alcun rimborso.
[…]

Art. 74 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
La spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Amministrazione.
Alle dipendenti ed ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 79 - Tentativo di conciliazione

La lavoratrice/lavoratore e le Associazioni possono promuovere, anche tramite l'Associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione valido anche ai fini previsti dall'art. 410 cod. proc. civ..
La Commissione è composta da due membri, uno per ciascuna delle parti.
A tal fine l'Organizzazione sindacale cui è stato conferito mandato da parte del lavoratore e l'Aias nomineranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, un rappresentante ciascuno per costituire la Commissione di conciliazione sindacale con competenza territoriale provinciale, che avrà sede presso l'Organizzazione sindacale o presso altra sede che sarà congiuntamente indicata nel predetto termine.
La richiesta deve essere comunicata dal richiedente all'altra parte ed all'Organizzazione sindacale.
La Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi entro dieci giorni e tenta la conciliazione della controversia. Nella riunione le parti possono essere assistiti da persona o da Associazione di sua fiducia.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed ai fini dell'art. 412 bis cod. proc. civ.
Se il tentativo di conciliazione non riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti presenti e dai componenti della Commissione, con l'indicazione sommaria delle ragioni del mancato accordo.
Il processo verbale è redatto in quattro originali, due dei quali vengono immediatamente consegnati a ciascuna delle parti.
Se il tentativo di conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione i quali certificano l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il deposito del processo verbale si effettua con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 411 cod. proc. civ.

Art. 80 - Commissione paritetica nazionale
L'Aias e le OO.SS. Fp-Cgil, Fps-Cisl e Uil-Fpl, firmatarie del CCNL per le dipendenti e i dipendenti dell'Associazione, concordano la costituzione della Commissione paritetica nazionale, con sede presso l'Aias - Sede nazionale - formata da tre rappresentanti delle OO.SS. Fp-Cgil, Fps-Cisl e Uil Sanità e tre rappresentanti dell'Associazione con il compito di dirimere eventuali controversie interpretative derivanti dall'applicazione in sede locale dei diversi istituti contrattuali. Le due parti contraenti sono abilitate a chiedere, a mezzo di lettera raccomandata, la convocazione della Commissione paritetica nazionale che si riunirà entro 15 giorni dalla data della richiesta previo accordo con l'altra parte. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. L'eventuale accordo sull'interpretazione della norma sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto.