Tipologia: CIA
Data firma: 27 luglio 2011
Validità: 01.09.2011 - 31.08.2014
Parti: Ikea e Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil e RSU/RSA
Settori: Commercio, Distribuzione, Ikea
Fonte: IKEA

Sommario:

  I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d'applicazione
2. Decorrenza e durata
II. Sistema relazioni sindacali
3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto
4. Stages
5. Livello di Unità Organizzativa - RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
III. Welfare
6. Progetti di conciliazione
7. Aspettativa Post Maternità
8. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
9. Malattia del bambino
10. Assistenza e cura dei figli sino a 12 anni di età
11. Malattia
12. Visite mediche specialistiche e diagnostiche per Lavoratori Part Time
13. Infortunio
14. Nascita del figlio
15. Agevolazioni per Lavoratori/trici stranieri
16. Libretto sanitario
17. Anticipi Trattamento Fine Rapporto
IV. Tutela dignità di donne e uomini
V. Organizzazione del lavoro
VI. Livelli di inquadramento professionale
18. Addetto vendite cucine, mobili ufficio, consulente d'arredo
19. Coordinatrice casse - 1a cassiera
20. Specialista angolo occasioni
21. Specialista back-office del Servizio Clienti
22. Evoluzione delle Professionalità
VII. Lavoro domenicale e festivo
VIII. Part time
23. Durata minima della prestazione Part Time
24. Part Time Annuo ("Ciclico")
25. Incrementi Transitori di Orario
  26. Clausole flessibili ed elastiche
IX. Formazione
27. Formazione continua Forte.
28. Aggiornamento continuo "on the job"
X. Stabilizzazione rapporti di lavoro

XI. Premio di partecipazione
29. Obiettivi
30. Modello Alternativo
31. Entità PdP
• Tabella A
• Tabella B
32. Erogazione PdP
33. Correttivi equitativi
34. Comunicazione - Coinvolgimento
XII. Premio aziendale
XIII. Diritti sindacali
35. Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
36. Rappresentanti per l'Italia nel Comitato Aziendale Europeo
37. Componenti RSU-RSA
38. Permessi per l'espletamento del mandato RSU/RSA
39. Superamento monte ore annuo permessi sindacali retribuiti
40. Utilizzo permessi sindacali
41. Coordinamento Nazionale Aziendale
42. Locale per RSA - RSU
XIV. Appalti
XV. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative
XVI. Nuove unità organizzative
Nota a verbale
XVII. Allegati
Allegato 1 Estensione del premio aziendale ai nuovi negozi
Allegato 2 Statistiche del personale
Allegato 3 Uso telecamere

Milano, 27.7.2011

Contratto integrativo aziendale stipulato tra Ikea Italia Retail srl (di seguito Ikea), […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, […] Filcams/Cgil, […] Fisascat/Cisl, […] Uiltucs/Uil, con la presenza dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali competenti a livello territoriale e dalle RSU/RSA delle U.O. Ikea componenti il Coordinamento Aziendale Nazionale (di seguito "Rappresentanti dei Lavoratori"); a seguito della presentazione, in data 29.4.2010 da parte delle OO.SS. di cui sopra ad Ikea, della piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;
ed anche in considerazione:
• che Ikea è un Gruppo Internazionale che conta 300 punti vendita in 38 Paesi, In Italia è presente da oltre 20 anni con 19 punti vendita, il primo aperto a Milano nel 1989, il più recente a Catania nel 2011. L'Italia, che a livello mondiale rappresenta per Ikea, il terzo paese per volumi di acquisto e il quinto paese per volumi di vendita, ricopre una presenza di rilievo nei piani di espansione, con conseguenti previsioni di sviluppo dell'occupazione sia diretta sia attraverso l'indotto;
• dell'attuale scenario economico e considerata l'evoluzione della concorrenza, per Ikea in questo momento è di fondamentale importanza confermare l'eccellente rapporto qualità- prezzo, base del successo della propria formula presso la clientela. Questo è possibile non solo mantenendo un'attenta politica di acquisti, ma soprattutto contenendo il trend di riduzione dei margini e di incremento dei costi anche attraverso il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
• dell'importanza del livello di servizio e della necessità di migliorare l'esperienza di acquisto dei Clienti, che si aspettano di incontrare collaboratori Ikea capaci di esprimere la loro professionalità (competenza, disponibilità e motivazione), costantemente accresciuta grazie ad iniziative formative e soluzioni che consentano di coniugare il tempo-lavoro ed il tempo-vita dei medesimi;
• del mercato del lavoro esterno, della dimensione e composizione della popolazione aziendale, che oggi conta 6500 collaboratori in 20 sedi in tutta Italia, rappresentata per il 60% da donne ed un 45% di giovani con età compresa tra i 25 e 34 anni, molti dei quali part-time;
sono state concordate le modifiche/integrazioni, indicate nell'Ipotesi di Accordo dell'1.7.2011, da apportare al Contratto Integrativo Aziendale del 7.7.2006, per realizzare il presente "testo unico", redatto congiuntamente nella forma adatta a mantenere l'organicità del C.I.A., in cui confluiscono le intese raggiunte per la generalità dei Lavoratori/trici Ikea, sul piano dei diritti, degli orari di lavoro, dello sviluppo della professionalità (anche attraverso la formazione), della stabilità dell'occupazione, del salario, realizzando un corretto equilibrio tra le esigenze dei Lavoratori/trici e quelle dell'Azienda, rafforzando il clima sereno e costruttivo, nel rispetto delle distinte prerogative, e valorizzando il ruolo propositivo delle RSU/RSA nel confronto a livello dei singoli Negozi.

I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d'applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Negozi/Unità Organizzative Ikea (di seguito U.O.) del territorio nazionale ed al Service Office, per i rapporti di lavoro cui è applicato il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito "CCNL"). Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i Lavoratori/trici, è globalmente migliorativo e sostituisce ed assorbe, pertanto ad ogni effetto, tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali come pure le norme degli Accordi Sindacali riferentesi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo dei capitoli) disciplinate dal presente contratto; sono fatte salve eventuali eccezioni indicate nel presente contratto e le condizioni di miglior favore previste da vigenti Accordi Sindacali applicati nelle U.O., che si applicheranno in sostituzione delle norme definite per le corrispondenti materie e istituti dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL.

II. Sistema relazioni sindacali
Fermo restante quanto previsto in materia dal CCNL, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli - aziendale e di U.O. - e che le materie di competenza di ciascun livello siano quelle indicate dai successivi artt. "Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto" e " Livello di Unità Organizzativa-RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale", tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/06 ("quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei Lavoratori"):
• per informazione deve intendersi la trasmissione di dati inerenti l'azienda, da parte del datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prendere conoscenza di ogni questione trattata e di esaminarla; deve avvenire secondo modalità che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato della stessa e di preparare, se del caso, la consultazione;
• per consultazione o confronto finalizzato alla definizione di intese, si intende lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei Lavoratori e il datore di lavoro; deve assicurare che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; deve avvenire in modo tale da permettere ai rappresentanti dei Lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e d'ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; e, infine, di consentire di ricercare un'eventuale accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro;
definizioni che vengono adottate per l'interpretazione "autentica" della terminologia impiegata nel presente Contratto, con particolare riguardo a questo Capitolo.
Le Parti sviluppano il Sistema di Relazioni Sindacali nell'ottica di rapporti sempre maggiormente costruttivi, improntati a principi di buona fede e correttezza, in funzione dello specifico interesse di protezione e di affidamento di ciascuna Parte nei confronti dell'altra.
La buona fede si qualifica come "lealtà di comportamento" in ogni fase interpretativa ed applicativa degli accordi stipulati, siano essi riferibili al sistema di conoscenza, di consultazione, di contrattazione, di controllo attivo, di regolazione e di tutela. Si richiamano i seguenti canoni di comportamento:
a) necessità per le Parti di compimento di tutti quegli atti che, anche se non specificamente compresi nell'obbligo principale di comportamento (individuato dagli accordi sottoscritti), appaiono strumentalmente indispensabili per l'attuazione degli Accordi stipulati
b) necessità per le Parti del rispetto dello scopo cui tende ciascuno Accordo;
c) necessità per ciascuna delle Parti di una cooperazione reciproca affinché l'attuazione delle Relazioni e degli Accordi si svolga il più agevolmente possibile e nel modo più vantaggioso per entrambe.

3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto
a) Informazione preventiva su:
• investimenti per nuovi insediamenti, acquisizioni ed eventuali diversificazioni di mercato;
• investimenti per innovazioni tecnologiche;
• obiettivi di natura economica;
• progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale nel suo complesso o nuovi insediamenti territoriali; informazioni anche orientate al raggiungimento d'eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
b) Informazione "a consuntivo" su:
• fatturato;
• risultati gestionali e di bilancio in relazione ai trend ipotizzati;
• risultati delle iniziative formative;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili, a richiesta delle OO.SS Nazionali stipulanti il presente Contratto, per l'intera Azienda con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare.
c) Contrattazione:
• premio di partecipazione (struttura, obiettivi, parametri, remunerazione);
• tutte le materie trattate nel contratto integrativo;

4. Stages
Ikea individua nell'istituto dello stage uno strumento utile ad offrire la possibilità alle persone (in prevalenza giovani) di acquisire competenze specifiche, attraverso compiute esperienze formative, il cui andamento viene sistematicamente monitorato. Trattamenti adeguati, riservati ai soggetti che svolgono periodi di stage in azienda, per i quali non sono previsti sovvenzioni/rimborsi già definiti dall'Ente promotore esterno, sono regolati da policy aziendale. Durante l'incontro a livello aziendale, di cui all'art. precedente, verranno comunicate le variazioni che dovessero essere apportate alla predetta policy.

5. Livello di Unità Organizzativa - RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale
a) Informazione preventiva:
• investimenti;
• livelli occupazionali previsti;
• impiego delle tipologie di contratti d'assunzione contemplate nel CCNL.
A tale riguardo l'Azienda ribadisce la volontà di perseguire la stabilità dell'occupazione, privilegiando, compatibilmente con le esigenze aziendali, rapporti di impiego diretti;
• andamento relativo a produttività e redditività;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione o re-internalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto dell'Unità Organizzativa o un nuovo insediamento territoriale; informazioni anche orientate al raggiungimento d'eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
b) Informazione preventiva e confronto finalizzato ad intese su:
• obiettivi economici di U.O. così come indicato alla voce "Premio di Partecipazione";
• formazione (progetti e obiettivi);
• proposte locali formulate, dalle RSU/RSA-OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale, così come previsto dal successivo capitolo Progetti di Conciliazione;
• tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori;
• organizzazione del lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
c) Informazione a consuntivo su:
• fatturato di U.O.;
• risultati utili al calcolo per l'erogazione del Premio di Partecipazione;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle RSU/RSA per l'U.O. di competenza e con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento, secondo quanto indicato nella tabella All. 2., del lavoro straordinario e supplementare, compreso quello dei tempi determinati, supportato da illustrazione esplicativa, che ne favorisca la valutazione di congruità, relativa a ciascun F.Y., con l'indicazione dei fenomeni che maggiormente ne hanno influenzato il trend.
d) Contrattazione su:
• obiettivi e relativi pesi % per il Premio di Partecipazione limitatamente alla parte demandata all'U.O. dalla trattativa aziendale.

III. Welfare
6. Progetti di conciliazione

A livello di U.O. saranno oggetto di confronto finalizzato ad intese progetti (presentati dalle RSU/RSA - OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti a livello Territoriale, formalizzati con il supporto di elementi utili ad una valutazione preventiva), volti a favorire l'introduzione di azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei Lavoratori/trici, attraverso soluzioni innovative capaci di incidere anche positivamente sull'Organizzazione del Lavoro.

8. Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
[…]
Laddove siano intervenuti cambiamenti tecnologici e/o legati all'organizzazione del lavoro, si conviene che Ikea attivi un percorso formativo, anche in riferimento all'art. 9 L. 53/2000, per il reinserimento nella posizione per le Lavoratrici/Lavoratori che rientrano in azienda. Il programma di formazione si articolerà in un lasso di tempo di tre mesi.

IV. Tutela dignità di donne e uomini
Al fine di tutelare la dignità personale delle Lavoratrici e dei Lavoratori, Ikea si adopera per favorire il mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità, della libertà e dell'inviolabilità della persona, improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e nel quale trovi pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento tra le persone.
Ikea fa quindi propri, in particolare, i principi ispiratori delle Direttive 2002/73/CE del 23 settembre 2002, 2000/78/CE del 27 novembre 2000, 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 54/2006 del 5 luglio 2006, attuate nell'ordinamento italiano dai decreti legislativi 30 maggio 2005, n. 145, 9 luglio 2003, n. 216, 9 luglio 2003, n. 215 e n. 5 del 25 gennaio 2010.
Ikea si uniforma inoltre alle indicazioni ed alle linee - guida della Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. A tal fine, Ikea ribadisce che le molestie (ovvero "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare n clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo") e le molestie sessuali (ovvero "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo") rappresentano comportamenti discriminatori e quindi vietati. Nell'ipotesi in cui si verifichino simili episodi, l'Azienda procederà secondo quanto previsto in materia dal CCNL.

V. Organizzazione del lavoro
L'esperienza organizzativa maturata nelle U.O. ha determinato, in considerazione delle modalità di erogazione del servizio vendita alla clientela e delle condizioni del mercato di riferimento, l'esigenza di orientare ai Processi l'organizzazione del lavoro, anche attraverso una sempre più diffusa acquisizione di "competenze di processo". In quest'ottica, lo sviluppo dell'efficacia organizzativa è favorito dall'ampliamento dell'insieme delle competenze individuali dei Lavoratori/trici, che si realizza nel rispetto delle norme di prevenzione e tutela della salute dei Lavoratori - Idoneità, attraverso lo svolgimento, da parte dei Lavoratori/trici stessi, oltre che della mansione "prevalente" (quella assegnata prioritariamente ed effettivamente svolta in maniera continuativa e preponderante) anche di altre mansioni di pari livello d'inquadramento (promiscuità di mansioni).
L'arricchimento delle competenze individuali così realizzato, unitamente con la partecipazione ad iniziative formative, permette ai Lavoratori/trici d'operare su ruoli organizzativi diversificati acquisendo maggiore esperienza utile a massimizzare le loro chances di sviluppo professionale e di successo nell'attuale mercato del lavoro. Il proficuo utilizzo in ciascuna U.O., sia del meccanismo di "mansioni promiscue", sia dell'intercambiabilità, sarà oggetto di confronto finalizzato alla realizzazione di intese tra Direzione di Negozio e le RSU/RSA, nelle U.O. ove non si sia gia proceduto in tal senso. Le Parti si danno espressamente atto che l'applicazione, esclusivamente per mansioni/posizioni di lavoro di pari inquadramento contrattuale, dei meccanismi organizzativi di Intercambiabilità e Mansioni Promiscue, non determina variazione del livello d'inquadramento contrattuale previsto. Resta inteso che in tutti i casi in cui fossero interessate mansioni/posizioni di lavoro di differente inquadramento contrattuale verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL e dalla L..300 - Statuto dei Lavoratori.

VII. Lavoro domenicale e festivo
Ikea effettua l'apertura delle proprie U.O. nelle festività e nelle domeniche. Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori/trici, le Parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell'orario di lavoro (relativa ad ogni F.Y.), le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche non superino, per ciascun Lavoratore, le:
• 39 domeniche lavorative annue;
• 10 domeniche lavorative consecutive;
Tali limiti non si applicano ai Lavoratori/trici:
• studenti con contratto Part Time Week End che svolgeranno la prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale;
• disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante la facoltà discrezionale dell'Azienda d'accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità).
I limiti di cui sopra, fatte salve eventuali migliori condizioni di fatto applicate ai Lavoratori/trici o previste da Accordi Sindacali stipulati a livello di singola U.O. in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, saranno gradualmente raggiunti, entro il Settembre 2008, e applicati ai Lavoratori/trici interessati, subordinatamente alla disponibilità a modificare l'orario individuale di lavoro in modo funzionale alle esigenze organizzativo-produttive.
[…]

IX. Formazione
La consistenza della formazione erogata, a tutti i componenti dell'Organizzazione, per favorire l'arricchimento della professionalità individuale, comporta una programmazione delle attività didattiche indipendente dai differenti orari di lavoro individuali dei singoli partecipanti; ciò determina, in alcune circostanze, che la fruizione degli interventi formativi avvenga in periodi differenti da quelli compresi nell'orario individuale di lavoro. Pertanto le ore di formazione, stante l'assenza di prestazione lavorativa, saranno comunque computate come ore ordinarie (né supplementari, né straordinarie) e come tali compensate.

27. Formazione continua Forte.
Le Parti individuano in Forte, (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) uno strumento cui far riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Azienda e OO.SS. nazionali stipulanti valutano congiuntamente le iniziative formative che, coerentemente con i "bisogni formativi" rilevati, corrispondono agli ambiti previsti dai criteri per l'attribuzione dei finanziamenti Forte. per concertarne i relativi programmi.

28. Aggiornamento continuo "on the job"
L'orientamento all'Organizzazione per Processi e la ripartizione dei compiti, nonostante si avvalgano di meccanismi e supporti organizzativi collaudati sistematicamente, determinano l'esigenza di un costante adeguamento delle conoscenze professionali, impiegate dai Lavoratori/trici, attinenti anche a competenze di altri Reparti/Mansioni. Al fine di garantire questo costante aggiornamento, vengono realizzati periodi programmati nei quali alcuni Lavoratori/trici, nell'ambito del proprio orario di lavoro, operano in un Reparto differente dal proprio.

XIII. Diritti sindacali
Per le condizione di miglior favore, rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL, contenute nel presente Capitolo e riconosciute limitatamente alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, le Parti hanno convenuto che saranno assorbite sino a concorrenza di eventuali futuri trattamenti previsti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL e/o a queste armonizzate.

35. Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Le parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, riaffermano l'importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative volte ad implementare il sistema di salute e sicurezza già adottato, sono previste 2 ore annue retribuite di riunione, su questi temi, dei Lavoratori/trici convocate, su istanza congiunta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, da OO.SS. stipulanti il presente Contratto competenti territorialmente e dalle RSU/RSA.
Tali riunioni, quando facenti parte di progetti condivisi, si prevede vedano la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ogni RLS ha a disposizione, per l'espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell'incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale vigente; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l'utilizzo dei permessi sindacali.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi applicabili.

36. Rappresentanti per l'Italia nel Comitato Aziendale Europeo
Le Parti convengono che, al fine di facilitare la partecipazione alle attività del C.A.E. da parte del/dei Rappresentante/i per l'Italia designato/i, nell'ambito delle RSU/RSA in carica, dalle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto con le modalità definite nell'ambito del Regolamento C.A.E., viene istituito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti, distinto rispetto al monte ore della RSU/RSA di appartenenza, pari al doppio delle ore di effettiva durata delle riunioni ufficiali indette, in ciascun anno di calendario (Gennaio-Dicembre), dal C.A.E.
[…]
Qualora il/i Rappresentante/i per l'Italia del CAE fosse/ro impossibilitato/i a svolgere le attività proprie dell'incarico, le ore di permesso potranno essere usufruite dal/i sostituto/i designato/i dalle stesse OO.SS. Nazionali stipulanti il presente Contratto. Le ore di permesso non fruite entro la fine dell'anno (gennaio - dicembre) decadono a tutti gli effetti.
[…]

42. Locale per RSA - RSU
Per l'espletamento del mandato di RSU/RSA l'Azienda metterà a disposizione, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, un locale cui potrà accedere esclusivamente personale Ikea, durante il normale orario di lavoro, munito di regolare permesso ad assentarsi dal posto di lavoro (se in servizio) o del badge visitatore (oltre il proprio orario di lavoro); l'accesso da parte di Dirigenti Sindacali esterni, preventivamente comunicato alla Direzione, avviene secondo la prassi in uso per i Visitatori. Nel locale è disponibile, per l'impiego ai soli fini dell'esercizio delle funzioni sindacali: telefono collegato alla linea esterna urbana, computer per il servizio di posta elettronica e rete intranet, stampante, armadio con chiavi affidate alle RSU/RSA. Per l'accesso al locale deve essere ritirata (ed al termine riconsegnata) la relativa chiave, custodita presso la reception, secondo le procedure dell'U.O.

XIV. Appalti
Fermo restando quanto previsto dal CCNL l'Azienda, relativamente agli appalti di servizi delle U.O. che saranno affidati a Società terze, si impegna - anche per i casi di cambio dell'appaltatore - a:
• richiedere, alle Società cui vengono assegnati questi appalti, l'obbligo a fornire ad Ikea copia del DURC, la dichiarazione formale (inserita nei relativi contratti/capitolati d'appalto) dell'applicazione del regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e dei Soci delle Cooperative impegnati nelle attività appaltate da Ikea, nonché di rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• fornire, alle RSU/RSA interessate, fotocopia dello stralcio di questi contratti/capitolati d'appalto, in cui è indicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che l'appaltatore applica ai Lavoratori/trici impegnati in Ikea e l'impegno a rispettare le norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• consentire al personale delle Aziende appaltatrici, che stipulano un'apposita convenzione, di usufruire, durante il servizio in Ikea, sia di prezzi di favore per i pasti consumati presso il Ristorante o la Mensa, sia degli erogatori di bevande e cibi posizionati nelle aree in cui tale personale ha accesso;
• avviare confronti, con le RSU/RSA di ogni singola U.O., su richiesta di quest'ultime, per negoziare le condizioni in base alle quali il personale delle Aziende appaltatrici possa utilizzare, in maniera non esclusiva, un locale, se disponibile, per oggettive esigenze di cambio degli abiti con quelli da lavoro.

XVI. Nuove unità organizzative
A livello di U.O. saranno avviate tra Ikea e le OO.SS. stipulanti il presente contratto competenti a livello territoriale, relazioni sindacali nelle modalità previste dal CCNL, finalizzate:
• alla verifica dei livelli occupazionali, delle tipologie di assunzione e degli orari contrattuali;
• al raggiungimento di intese circa le condizioni normative applicabili ai rapporti di lavoro per l'U.O.;
• a concordare, tenendo conto delle specificità locali, le modalità ed i tempi per l'equiparazione graduale, da avviare trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall'apertura (ferma restando l'applicazione di quanto previsto in tema di Premio di Partecipazione, Premio Aziendale e Domeniche natalizie), del trattamento dei Lavoratori/trici interessati/e a quello dei Lavoratori/trici delle U.O. già a regime.

Nota a verbale
In caso di future norme di Legge, Accordo Interconfederale o di CCNL che prevedono medesimi diritti/concessioni di quelli contenuti nel presente Contratto, gli stessi assorbiranno sino a concorrenza quanto previsto dalle nuove norme e/o saranno opportunamente armonizzati.