Tipologia: CCNL
Data firma: 12 aprile 2006
Validità: 01.01.2005 - 30.06.2009
Parti: Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Grafici e affini, P.M.I.

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
• Protocollo di intesa tra Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL
Art. 3 - Osservatorio di settore
Art. 4 - Relazioni industriali: informazione - consultazione - contrattazione
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 6 - Sistema di contrattazione
Art. 7 - Premio di risultato
Art. 8 - Controversie
Art. 9 - Appalti
Art. 10 - Lavoro esterno e a domicilio
Art. 11 - Trasferimenti di azienda
Art. 12 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 13 - Assemblea
Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria - RSU
Art. 15 - Delegato di impresa
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Art. 18 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro
• Accordo sui videoterminali sottoscritto il 9 maggio 1995
Art. 19 - Consultori
Art. 20 - Diffusione di libri e riviste
Art. 21 - Portatori di handicap
Art. 22 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 23 - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
a) Lavoro a tempo determinato

b) Contratto di somministrazione a tempo determinato
c) Procedure informative
Art. 24 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 25 - Contratto di inserimento
Art. 26 - Contratto di lavoro a prestazioni ripartite - "Job sharing"
Art. 27 - Telelavoro
• Norme applicative
Art. 28 - Apprendistato
• Formazione
• Durata ed inquadramento - settore cartario-cartotecnico
• Durata ed inquadramento - settore grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
• Malattia - Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico - servizi innovativi
• Malattia - Apprendisti settore cartario-cartotecnico
• Malattia - Norma valida per tutti i settori
• Infortunio sul lavoro e malattia professionale
• Nota a verbale
• Norma transitoria
• Allegato
Art. 30 - Assunzione - Documenti
Art. 31 - Visita medica
Art. 32 - Orario di lavoro
Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 34 - Mutamento di mansioni
Art. 35 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Permessi
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Aspettativa
Art. 40 - Diritto allo studio
Art. 41 - Lavoratori studenti
Art. 42 - Istruzione professionale e formazione
Art. 43 - Tutela della maternità
Art. 44 - Missioni - Trasferte
Art. 45 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Indennità in caso di morte
Art. 48 - Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi - Legge n. 190/1985
Art. 49 - Previdenza complementare
Art. 50 - Regolamento interno di azienda
Art. 51 - Disciplina del lavoro
Art. 52 - Licenziamenti
Art. 53 - Certificato di lavoro
Art. 54 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 55 - Disposizioni generali
Parte seconda Norme operai
Art. 56 - Periodo di prova
Art. 57 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 58 - Ferie
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Art. 60 - Malattia e infortunio
Art. 61 - Gratifica natalizia
Art. 62 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Parte terza Norme impiegati
Art. 64 - Periodo di prova
Art. 65 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 66 - Ferie
Art. 67 - Congedo matrimoniale
Art. 68 - Malattia e infortunio
Art. 69 - Tredicesima mensilità
Art. 70 - Corresponsione della retribuzione
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 72 - Indennità di cassa
Art. 73 - Alloggio
Parte quarta Norme quadri

Art. 74 - Classificazione
Art. 75 - Trattamento normativo
Art. 76 - Coperture assicurative
Art. 77 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte quinta Classificazione professionale per i lavoratori dei settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi area tradizionale
Art. 78 - Classificazione professionale unica per i lavoratori addetti ai settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi
Art. 79 - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Art. 80 - Qualifiche operai, impiegati e quadri
Art. 81 - Operai complementari
Art. 82 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
Art. 83 - Organici
Art. 84 - Norme tecniche speciali
Parte sesta Classificazione professionale per i lavoratori del settore cartario e cartotecnico
Art. 85 - Classificazione professionale unica per i lavoratori delle aziende del settore cartario e cartotecnico
Parte settima Classificazione professionale per i lavoratori del settore informatico e dei servizi innovativi area tecnica
Art. 86 - Inquadramento lavoratori area tecnica
Parte ottava Norme speciali per il settore informatico e dei servizi innovativi
Premessa
Art. 87 - Reperibilità
Art. 88 - Garanzia per prestazioni indispensabili
Art. 89 - Distacco
Parte nona Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa
Art. 90 - Maggiorazioni
Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 92 - Limiti di applicabilità - Artt. 90 e 91
Art. 93 - Apprendistato
Art. 94 - Tirocinio
Art. 95 - Confezionatori
Art. 96 - Compositori, revisori e addetti al recupero del solvente
Art. 97 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Art. 98 - Riposi retribuiti
Art. 99 - Indennità per intossicazione professionale
Art. 100 - Ferie
Art. 101 - Tecnologie informatiche
Parte decima Salari e stipendi
Art. 102 - Quota oraria
Art. 103 - Incidenza maggiorazioni turni sugli istituti contrattuali
Art. 104 - Nomenclatura
Art. 105 - Minimi di salario e stipendio
Art. 106 - Aumenti contrattuali
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Premio di risultato: nota illustrativa redatta congiuntamente dalle parti stipulanti
Allegato 3 - Disciplina delle elezioni delle RSU
Allegato 4 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato 5 - Indennità di anzianità: norme in uso nel settore grafico-editoriale
Allegato 6 - Indennità di anzianità: norme in uso nel settore cartario-cartotecnico
Allegato 7 - Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
Allegato 8 - Operai turnisti
Allegato 9 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Allegato 10 - Aumenti periodici di anzianità
Allegato 11 - Aumenti periodici di anzianità
Allegato 12 - Tabelle indennità di contingenza
Allegato 13 - Norme tecniche speciali
Allegato 14 - Nota illustrativa Enipg - Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica
Allegato 15 - Classificazione Ateco 91 delle attività economiche del settore servizi innovativi
Allegato 16 - Accordo quadro 11 dicembre 2001
Allegato 17 - Estratto accordo istitutivo Fondapi del 20 gennaio 1998
Allegato 18 - Accordo interconfederale Confapi e Cgil-Cisl-Uil del 27 ottobre 1995 sui Rappresentanti nei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS)
Allegato 19 - Accordo interconfederale Confapi e Cgil-Cisl-Uil del 20 dicembre 2000 in tema di conciliazione e arbitrato
Allegato 20 - Accordo interconfederale Confapi e Cgil-Cisl-Uil del 17 ottobre 2001 sui criteri di conversione in euro
Allegato 21 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Allegato 22 - Protocollo aggiuntivo - "Distribuzione del contratto"
Allegato 23 - CCNL 17 luglio 2001
Allegato 24 - Riposo settimanale e giorni festivi settore cartario-cartotecnico

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico

Il giorno 12 aprile 2006, in Roma tra l'Unigec-Confapi - Unione nazionale della piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica e affine, l'Unimatica-Confapi - Unione nazionale della piccola e media industria informatica, telematica e affine con il supporto della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria privata e con l'adesione dell'Uspi - Unione Stampa periodica italiana e la Slc-Cgil - Federazione sindacato lavoratori comunicazione, la Fistel-Cisl - Federazione informazione spettacolo e telecomunicazione, la Uilcom-Uil - Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione, dell'informatica e dei servizi innovativi.

Parte prima Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività di seguito specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale:
- la progettazione grafica;
- l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- l'allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l'editoria di libri;
- l'editoria di periodici;
- l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l'editoria elettronica e multimediale;
- gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
- la stampa digitale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
- i progettisti e documentaristi;
- estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico:
- le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, ecc.);
- le attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc.;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati.
Settore informatico e dei servizi innovativi:
- i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, Web ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici;
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. Per l'applicazione del presente contratto a tali attività, nell'ambito del settore servizi innovativi, si farà riferimento alla relativa classificazione Istat che si riporta in Allegato 15;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico;
- settore fotolaboratori per conto terzi.
A tale contratto aderisce anche l'Uspi (Unione stampa periodica italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec-Confapi e dall'Unimatica-Confapi.

Protocollo di intesa tra Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Le parti, al fine di consentire l'estensione del presente CCNL al settore informatico e dei servizi innovativi hanno definito un accordo-quadro in materia per l'armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi CC.CC.NN.L. di provenienza (vedasi Allegato 16).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione, derivante dall'accordo-quadro, previsto al 1° comma del presente Protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.

Art. 3 Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un Organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil confermano la validità dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 3 componenti designati dall'Unigec e dall'Unimatica, e da 3 componenti designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle leggi n. 125/1991 e n. 104/1992;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli Organismi del Ministero del lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno dell'assenteismo anomalo, con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
- monitoraggio dei settori ai quali è possibile l'applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo del 23 luglio 1993 per i rinnovi dei CC.CC.NN.L.
Altresì sarà ulteriore compito dell'Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli Organismi governativi e degli enti locali competenti.
Le parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le parti convengono di affrontare nell'ambito dell'Osservatorio l'analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio di vigenza del presente CCNL
Le parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all'inizio dei lavori necessari per l'opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data del 30 giugno 2008.
[…]
Commissione paritetica
Le parti, nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale, convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi Organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. 8 - Controversie.

Art. 4 Relazioni industriali: informazione - consultazione - contrattazione
1) Livello nazionale
L'Unigec-Confapi e l'Unimatica-Confapi forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l'armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro l'Unigec-Confapi e l'Unimatica-Confapi informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L'Unigec-Confapi e l'Unimatica-Confapi forniranno inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all'occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- edilizia scolastica;
- editoria libraria;
- editoria periodica;
- grafica commerciale;
- paste per carta;
- carta per giornali;
- carta per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carta da lettera, quaderni, registri, ecc.);
- carta per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
2) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto precedente, globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Api territoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Api territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall'Ente Stato all'Ente regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie (individuate nella successiva nota interpretativa a verbale e precisamente con più di 50 dipendenti) - assistite dall'Unigec-Confapi e dall'Unimatica-Confapi provinciale, forniranno alle Rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil provinciali - informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 100 dipendenti, assistiti dall'Unigec-Confapi e dall'Unimatica-Confapi nazionale, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori, informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto, anche riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti), ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità, fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
A prescindere da quanto precedentemente espresso, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del premio di risultato di cui al successivo art. 7.
In ogni caso a livello di azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.
Nota interpretativa a verbale
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli indicati dal decreto 18 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1° ottobre 1997, n. 229 (riportato in Allegato 1), che individua le medie imprese nelle aziende con più di 50 dipendenti.

Art. 5 Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Le Direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le RSU potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la RSU finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 6 Sistema di contrattazione
A) Contrattazione nazionale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali, le parti convengono sui seguenti principi.
Le parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993.
Inoltre le parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo e sulla base delle proposte provenienti dall'Osservatorio nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione.
Parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo del 23 luglio 1993.
B) Contrattazione aziendale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le parti sociali, le parti convengono sui seguenti principi:
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
[…]
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della legge n. 125/1991 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 8 Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente CCNL, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le OO.SS.LL. o le RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Api territoriali e delle OO.SS. dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente CCNL saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui ai precedenti commi dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Api territoriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unigec-Confapi e dell'Unimatica-Confapi.

Art. 9 Appalti
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142/2001.
Le lavorazioni appaltabili previste dal presente CCNL potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU e ove non presenti alle OO.SS. territoriali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 10 Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente CCNL o commessi ai sensi dell'art. 2230 cod. civ.

Art. 12 Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 13 Assemblea
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti, i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Art. 14 Rappresentanza sindacale unitaria - RSU
1) Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, RSU, di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina della elezione di cui all'Allegato 3.
Alla condizione che abbiano stipulato il citato Protocollo ed espresso formale adesione al presente CCNL, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.
[…]
4) I componenti delle RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente CCNL
[…]
7) Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione delle RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
8) Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 15 Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art. 18 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro
Le parti esprimono un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle aziende ad una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le parti esplicitamente richiamano all'interno del testo contrattuale le normative definite in materia dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 inerente la materia (vedasi Allegato 18).
Le aziende comunque presteranno particolare attenzione alle attività di informazione in materia ai lavoratori, coinvolgendo il RLS nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, in occasione della quale, al RLS saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito.
Per quanto concerne le attività lavorative nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, per gli operai interessati alle suddette attività che comportano una particolare usura di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario stesso.
Le parti inoltre richiamano l'accordo sui videoterminali sottoscritto il 9 maggio 1995, il cui testo viene riportato qui di seguito:

Tra Unigec-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
In relazione all'emanazione del D.Lgs. n. 626/1994 che ha dato attuazione ad otto direttive CE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all'entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano Rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna Rappresentanza sindacale, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla Norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza già eletto.

Art. 19 Consultori
Le unità produttive aziendali aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno, a richiesta delle RSU, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza. L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 20 Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente CCNL

Art. 21 Portatori di handicap
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/1999, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU, e con la collaborazione della Commissione provinciale.
Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 22 Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 23 Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato
a) Lavoro a tempo determinato

Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. È pertanto consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, secondo le causali di seguito indicate:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche, connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di direct marketing;
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orario di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, un numero di lavoratori non superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulti superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota ed il numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
Ai fini dell'attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, previa informativa alla RSU, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita - proporzionati evidentemente alla durata del contratto medesimo - in atto nell'azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di classificazione professionale.
[…]
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nell'arco del periodo considerato, con particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di attività interessate rispetto ai fabbisogni.

b) Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L'azienda utilizzatrice, di norma, comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza nell'impresa utilizzatrice al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
Sono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di somministrazione.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle RSU
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato di cui al presente articolo non potranno dar luogo al superamento della percentuale complessiva del 32%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.

c) Procedure informative
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le RSU dei contratti a termine stipulati.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4, della legge n. 196/1997.

Art. 25 Contratto di inserimento
Fermo restando quanto previsto in materia dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
[…]
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi e non inferiore a 9.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato nel libretto formativo del cittadino.
[…]

Art. 26 Contratto di lavoro a prestazioni ripartite - "Job sharing"
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l'azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per l'adempimento di un'obbligazione lavorativa a tempo pieno nel quale devono essere indicate le modalità di svolgimento della prestazione nonché quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di CCNL
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in quanto compatibili con la specificità del rapporto sopra definito.
Nota a verbale
Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
A tal fine demandano all'Osservatorio di monitorare l'andamento di tali forme di lavoro onde individuare le modifiche contrattuali da apportare all'attuale testo per meglio adattarlo alle reali esigenze delle parti.

Art. 27 Telelavoro
Per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta; potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l'azienda.
Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, si applicano le discipline del presente CCNL e le norme di legge applicabili.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alle sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Lo svolgimento delle mansioni all'esterno dell'azienda non preclude, al datore di lavoro, la possibilità di convocare in sede il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in azienda.
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente CCNL ed alle norme di legge applicabili.
Al momento dell'instaurazione del rapporto di telelavoro, col telelavoratore sono concordati, con atto scritto, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali:
- il luogo di lavoro;
- le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni;
- le modalità di contatto con l'azienda;
- la durata dell'orario giornaliero;
- le fasce orarie per le connessioni operative con l'azienda;
- gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa;
- la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato;
- le eventuali condizioni di reversibilità.
Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato esistente.

Norme applicative
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere; in quest'ultimo caso previo accordo tra le parti, il telelavoratore potrà richiedere l'assistenza delle RSU o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali.
B) Il telelavoro può essere concordato a tempo determinato o a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le parti potranno concordare ulteriori proroghe ovvero la trasformazione a tempo indeterminato.
C) Fermo restando l'orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro nell'ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
Il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l'azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all'azienda anche per via telematica fornendo, anche successivamente, idonea documentazione.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché per salvaguardarne la professionalità specifica.
E) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle parti contrattuali.
F) Il lavoratore, addetto al telelavoro, è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del lavoro a lui assegnato. […]
In nessun caso il lavoratore potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro.
L'hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell'azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si svolge l'attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla legge n. 46/1990 per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall'uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
[…]
I) L'applicazione dell'istituto è rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle parti; sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibile la concessione, o l'imposizione obbligatoria.
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali informazioni relative all'andamento del presente istituto.
Dichiarazione a verbale
In assenza di specifica normativa di legge, le parti concordano nell'intendere la disciplina come adottata in via sperimentale ed affidano all'Osservatorio il compito di un opportuno monitoraggio per un proficuo utilizzo dell'istituto sotto l'aspetto occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'accordo interconfederale 17 luglio 2001 in materia di telelavoro.

Art. 28 Apprendistato
La presente normativa decorre dal 1° giugno 2006.
Le parti concordano che l'apprendistato professionalizzante, essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell'organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l'eventuale periodo di prova, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.

Formazione
Fermo restando la competenza regionale, d'intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato vengono individuate le seguenti macroprofessionalità:

Figure operaie - settore cartario-cartotecnico
Addetto alle attività produttive
Profili esemplificativi:
- addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc.);
- operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio;
- operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio;
- operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio;
- operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di scatole rivestite con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballi in cartone ondulato con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di sacchi con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio.
Addetto all'attività manutentiva
Profili esemplificativi:
- addetto manutenzione;
- operatore manutenzione.

Figure operaie - settore grafico-editoriale
Addetto alla prestampa
Profili esemplificativi:
- operatore pubblicitario;
- grafico impaginatore;
- operatore di sistemi elettronici integrati di fotoriproduzione;
- operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la videoimpaginazione.
Addetto alla stampa
Profili esemplificativi:
- macchinista su macchina da stampa.
Addetto alla poststampa
Profili esemplificativi:
- conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico;
- cartotecnico extra;
- conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici.
Addetto a lavori complementari
Profili esemplificativi:
- manutentore;
- conduttore di caldaie;
- carrellista;
- magazziniere;
- addetto servizi ecologici;
- addetto servizi generali.

Figure impiegatizie - settore cartario-cartotecnico
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
- addetto amministrazione e sistemi informativi;
- specialista amministrazione e sistemi informativi.
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
- addetto commerciale;
- specialista commerciale.
Impiegato area tecnica
Profili esemplificativi:
- tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- tecnico di manutenzione;
- specialista di manutenzione.

Figure impiegatizie - settore grafico-editoriale
Addetto al call-center
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
- operatore amministrazione;
- operatore di contabilità/finanza/controllo di gestione;
- operatore di sistema informativo aziendale.
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
- tecnico commerciale/marketing/organizzazione vendite;
- tecnico promozione e sviluppo commerciale prodotto (product manager);
- operatore servizi commerciali;
- tecnico di prodotto/servizio-assistenza clienti;
- preventivista.
Impiegato area tecnica
Profili esemplificativi:
- operatore di redazione tradizionale e multimediale;
- operatore grafico-editoriali;
- gestore di commessa.

Figure impiegatizie - settore informatico (area tecnica)
I profili professionali esemplificativi sono quelli previsti dal presente CCNL all'art. 86 - Inquadramento lavoratori area tecnica.
Per i profili professionali diversi dall'area tecnica si farà riferimento a quelli previsti per il settore grafico-editoriale.
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, "on the job" ed in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità "e-learning", mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda anche con modalità di "e-learning".
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, "on the job", in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all'80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un'altra regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall'impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l'apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l'attività lavorativa per la quale è stato effettuato l'apprendistato.
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.

Durata ed inquadramento - settore cartario-cartotecnico
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo C;
- 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo B;
- 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione è nel gruppo A.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo B o nel gruppo A, la durata del contratto di apprendistato è ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
[…]
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
[…]

Durata ed inquadramento - settore grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel 6°, 7° livello;
- 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel 3°, 4°, 5° livello;
- 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel Q-1°-2° livello.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale è dal 5° livello in su, la durata del contratto di apprendistato è ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
[…]
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
[…]

Nota a verbale
[…]
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, ed alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.

Norma transitoria
Il presente articolo decorre dal 1° giugno 2006.
Per gli apprendisti in forza alla data del 31 maggio 2006, assunti in base alla precedente normativa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 29 del precedente CCNL 17 luglio 2001 riportata nell'Allegato 23.
Fino alla piena operatività della riforma del sistema di istruzione e formazione (c.d. riforma Moratti), per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni di età si applica quanto previsto dalla previgente disciplina di cui all'art. 29 del CCNL 17 luglio 2001 riportata nell'Allegato 23.

Art. 31 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica prima dell'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata, o successivamente, quando l'azienda lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 32 Orario di lavoro
1) L'orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.
Giornalieri e due turni (norma comune a tutti i settori)
3) Le parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di legge di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene definito in 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro previste dai precedenti CC.CC.NN.L.
4) A tale fine, la Direzione aziendale presenterà alle RSU, entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l'anno successivo.
5) In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro ordinario per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno. Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il settore cartario-cartotecnico) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, come modificata da D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell'orario di lavoro medio di cui ai commi susseguenti.
6) Al fine di trovare una soluzione concordata, le parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l'azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane e procederanno alle intese attuative entro 10 gg dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 gg le parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, fermo restando l'applicazione del piano presentato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7) Fermo restando quanto precedentemente esposto, qualora l'impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno quale orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
7-bis) In riferimento all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall'art. 7 e per le pause dall'art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 2, del suddetto decreto. Aggiuntive specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali facendo salve le intese in materia già disciplinate prima dell'entrata in vigore del presente contratto. La condizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti.
8) L'orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, è la risultanza dell'applicazione dell'orario medio settimanale di 38 ore e 30 minuti di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9) L'orario di riferimento così definito potrà peraltro essere variato dall'azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili e non aventi carattere strutturale all'atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di riferimento, contestualmente alle RSU saranno preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di riferimento, le parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle Associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
9-bis) In relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata di riferimento è calcolata su un periodo di 6 mesi considerate le specifiche esigenze tecnico-organizzative settoriali, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali. Quanto sopra senza pregiudizio per ciò che concerne la disciplina dello straordinario e delle relative maggiorazioni. Il termine di 6 mesi potrà essere elevato, previo accordo con le RSU e/o con le OO.SS. a 12 mesi.
10) L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11) I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l'azienda di questo impedimento.
12) Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all'orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
13) Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo;
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell'anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti;
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU, si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e R.O.L. maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerate crediti di prestazioni lavorative per l'impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ciascun anno.
Procedure di verifica
14) Fermo restando quanto previsto alla lett. b) del precedente punto 13, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 60 ore, le parti procederanno ad una verifica per il riallineamento del saldo. A tale fine l'azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15) In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell'orario di riferimento, le parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16) Le parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flussi straordinari e non riequilibrabili.
17) In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla C.i.g. ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla RSU di cui al successivo art. 33 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
18) Ai soli fini contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento dell'orario di lavoro settimanale di riferimento, entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62%;
b) al superamento della 48ª ora settimanale di effettiva prestazione verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
c) al superamento delle 40 ore medie settimanali di effettiva prestazione nell'arco dell'anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
d) al superamento dell'orario settimanale di riferimento aziendale, qualora non sia preventivato il recupero, verrà corrisposto il trattamento di cui al successivo art. 33 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nota a verbale
Ai soli fini contrattuali l'orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente CCNL
Le parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del secondo livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la crescita della competitività aziendale.
Definizione di lavoro notturno ai sensi delle norme di legge
A fronte di quanto previsto in materia di lavoro notturno, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria. La consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]
Qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 6 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
Il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Norme particolari per il settore grafico-editoriale
L'orario di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
- primo e secondo turno: 38 ore e 30 minuti settimanali;
- terzo turno: 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno.
[…]
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte nona - Norme speciali per la stampa dei periodici - del presente CCNL, vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
[…]
Norma particolare per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) - lavoro domenicale e festivo
In caso di calendari lavorativi che dovessero interessare la giornata della domenica e/o del festivo, le parti a livello aziendale definiranno le modalità, comprensive del recupero compensativo, per la giornata della domenica e/o del festivo.
Per le prestazioni rese nella giornata della domenica e/o del festivo con riposo compensativo viene riconosciuta una maggiorazione […]
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale.
Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di 32 ore annue.
Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 (art. 10-bis, Parte prima, Norme generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartari-cartotecnici) di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalla legge n. 54/1977. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alle mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale ed RSU In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest'ultimo caso, quindi, la riduzione dell'orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
[…]
Dichiarazione comune 2
Le parti, visto l'intento comune di migliorare la competitività delle aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l'impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 17, punto 3 della direttiva 93/104/CE e dal decreto ministeriale del 22 maggio 2001 (G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2001), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui sette giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.
Nota a verbale
Per i lavoratori notturni, individuati ai sensi di legge, il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere ridotto come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.

Art. 33 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea le seguenti causali:
- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue "pro-capite" e con un preavviso di 36 ore di anticipo.
Su richiesta delle RSU si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Art. 42 Istruzione professionale e formazione
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare ed aumentare il loro apporto professionale nell'ambito produttivo.
Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all'art. 40 - Diritto allo studio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
In particolare le parti convengono di procedere ad un'opera di reciproca sensibilizzazione nei confronti dell'Ente bilaterale nazionale Enfea e delle sue articolazioni territoriali per la predisposizione di specifici progetti di formazione mirati alle professionalità dei settori rappresentati nonché azioni concordate, anche attraverso uno specifico confronto con le RSU o Segreterie territoriali, su iniziative formative in collaborazione con il Fapi.
[…]

Art. 43 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e, ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto. Così come previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui sopra, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'Inps una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I permessi di riposo di cui sopra hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. […]
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento della lavoratrice.
[…]

Art. 50 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente CCNL

Art. 51 Disciplina del lavoro
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente CCNL o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
- usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
- rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
- avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 3 ore di normale retribuzione;
4) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dal presente CCNL, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
A) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dalla precedente lett. i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
B) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
C) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
E) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
G) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
H) risse nello stabilimento;
I) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente CCNL le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 55 Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente CCNL si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Norme operai
Art. 57 Riposo settimanale e giorni festivi

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
[…]
Relativamente al settore cartario-cartotecnico, valgono le norme contenute nel CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001, art. 12, Parte prima, Norme generali - Riposo settimanale - ed art. 10, Parte seconda, Norme operai - Giorni festivi - (vedasi Allegato 24).
[…]

Parte terza Norme impiegati
Art. 65 Riposo settimanale e giorni festivi

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art. 68 Malattia e infortunio
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Parte quarta Norme quadri
Art. 75 Trattamento normativo

Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Parte quinta Classificazione professionale per i lavoratori dei settori grafico ed affini, editoriale, informatico e dei servizi innovativi (area tradizionale)
Art. 83 Organici

Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione aziendale e la RSU delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale.

Art. 84 Norme tecniche speciali
Per quanto riguarda le norme tecniche speciali per la composizione meccanica, per la T.T.S., per la fotocomposizione, per la tipografia, per la litografia, per la legatoria e l'allestimento, si rinvia ai relativi articoli del CCNL 1° gennaio 1996-31 dicembre 1999, riportati in Allegato 13.

Parte ottava Norme speciali per il settore informatico e dei servizi innovativi
Premessa

Analizzate le caratteristiche del comparto e, più precisamente, in sintonia con i processi evolutivi che lo caratterizzano, le parti concordano sulla comune necessità, per le aziende e per i lavoratori, di regolamentare alcuni particolari istituti al fine di renderli strumenti di facile fruibilità al fine di aumentare le opportunità di sviluppo del settore e della struttura occupazionale.
L'evoluzione dell'organizzazione del lavoro ha fatto emergere, infatti, con assoluta chiarezza esigenze tra loro correlate.
Per le imprese, quella di dover fornire e garantire servizi, e/o assistenza, direttamente presso le sedi della propria clientela o, comunque, all'esterno della propria struttura, e ciò per periodi di tempo, se non continui, sempre più dilatati. A tal proposito, rivestono particolare importanza i processi formativi che le aziende sono tenute ad effettuare per consentire ai propri dipendenti adeguate conoscenze professionali collegate alla costante e continua evoluzione del settore.
Per i lavoratori, di conseguenza, la necessità di non perdere importanti occasioni di lavoro, di formazione e di crescita professionale a causa della mancanza di adeguati strumenti contrattuali che, recepite le istanze di scomposizione dei processi produttivi e di mobilità espresse dal mercato, garantiscano un sistema dinamico nella gestione del rapporto di lavoro dipendente.

Art. 87 Reperibilità
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro.
Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvo obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa.
Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali a livello territoriale.
L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi.
Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto.
Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità.
Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento "da remoto"
Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico "in loco", per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
b) Intervento "in loco"
Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di quello previsto al punto precedente, possa richiedere un intervento diretto sul luogo dove si è verificata l'emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
A tutti i lavoratori reperibili è riconosciuta un'indennità specifica e differenziata da quella dovuta in caso di intervento secondo la seguente tabella.
[…]

Art. 89 Distacco
A fronte dell'evoluzione del mercato, e delle conseguenti nuove esigenze, le parti si danno reciprocamente atto di quanto le aziende del settore siano chiamate, con sempre maggior frequenza, a fornire ed assicurare la propria attività ed assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti.
In riferimento a ciò, l'azienda, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, ha la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente, e comunque di almeno 15 giorni, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati. Il rapporto di lavoro continuerà quindi ad essere disciplinato dal presente CCNL, e dalle norme di legge applicabili, ed il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l'unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi.

Parte nona Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa

Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 95 - Confezionatori - si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche limitatamente però per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 93 Apprendistato
L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.

Art. 94 Tirocinio
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l'apprendistato, è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato all'art. 29 - Tirocinio, del presente CCNL

Art. 99 Indennità per intossicazione professionale
Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.

Allegati
Allegato 7 Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)

Settore cartario-cartotecnico: art. 10-bis, Parte prima, Norme generali, del CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Sezione II Disciplina comune agli operai, impiegati e quadri

Art. 10 bis Orario di lavoro per i turnisti a ciclo continuo - 7 giorni su 7
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista, che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
[…]
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e segnalando l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dal 1° gennaio 1988;
- 1 giorno dal 1° gennaio 1989.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retributivi su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dal 1° gennaio 1991;
- 1 giorno dal 1° gennaio 1992.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al 4° comma.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.

Allegato 8 Operai turnisti
Settore cartario-cartotecnico: art. 5, Parte seconda, Norme operai, CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Art. 5 Operai turnisti

[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (v. dichiarazione a verbale).
[…]

Allegato 9 Cambio delle squadre per lavoro a turni
Settore cartario-cartotecnico: art. 6, Parte seconda, Norme operai, CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Art. 6 Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
[…]

Allegato 13 Norme tecniche speciali
Estratto dal CCNL 1° gennaio 1996-31 dicembre 1999 per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche, editoriali e affini
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Art. 1 Impiego metalli in polvere

Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 27, Parte prima, Norme generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.

Allegato 23 CCNL 17 luglio 2001
Art. 29 Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, e dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalle seguenti disposizioni.
Resta inteso tra le parti che la disciplina qui convenuta si applica agli apprendisti assunti a far data dal 1° agosto 2001, mentre per gli apprendisti già in forza alla suddetta data continueranno ad applicarsi le singole discipline contrattuali di provenienza inerenti la materia dell'apprendistato.
Durata dell'apprendistato
Il contratto di apprendistato ha la durata di 48 mesi ed è utilizzabile per le professionalità che, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, si attestano:
- settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: dal 7° livello, compreso, in su (vedasi anche art. 83 - Apprendista grafico e sua formazione professionale);
- settore cartario-cartotecnico: dal 3° livello del gruppo C, compreso, in su.
[…]
Formazione esterna
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione del relativo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto a 40 ore medie annue.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Tutore
Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda di livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.
Rinvio alle disposizioni per la regolamentazione per gli operai ed impiegati
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, e alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.

Allegato 24 Riposo settimanale e giorni festivi settore cartario-cartotecnico: art. 12, Parte prima, Norme generali e art. 10, Parte seconda, Norme operai, CCNL 1° luglio 1997-30 giugno 2001 cartai-cartotecnici
Norme generali
Art. 12 Riposo settimanale

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 7, Parte seconda - Norme operai, e art. 4, Parte terza - Norme impiegati per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimenti a verbale
Si chiarisce che per "normalmente" si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interazioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzione del lavoro e cause di forza maggiore
[...]