Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 27 settembre 2011, n. 34903 - Operai privi di DPI sorpresi dagli ispettori del lavoro


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro per aver impiegato degli operai sorpresi dagli ispettori del lavoro mentre erano intenti ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare elmetti e scarpe antinfortunistiche.


Condannato, ricorre in Cassazione deducendo che le norme di cui si invoca la violazione sono state abrogate dal D.L.vo 81/08 ed, in ogni caso, si invoca una pena più mite - Inammissibile.


La Corte afferma che con il D. Lgs. 81/08 si è in presenza di una continuità normativa in materia infortunistica che rende palesemente infondata la doglianza.


 

 

Osserva




1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente è stato condannato per avere, in qualità di titolare della ditta omonima e datore di lavoro, impiegato degli operai che sono stati sorpresi dagli ispettori del lavoro mentre erano intenti ad effettuare lavori di intonacatura su ponteggi sforniti di apposite protezioni e senza indossare elmetti e scarpe antinfortunistiche.


Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso deducendo che le norma di cui si invoca la violazione sono state abrogate dal D.L.vo 81/08 ed, in ogni caso, si invoca una pena più mite.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

 

2. Motivi della decisione - il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

L'assunto del ricorrente è capzioso perché se è vero che il T.U. (9 aprile 2008 n. 81), il legislatore ha inteso predisporre un testo coordinato e di riordino della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro nel quale ha riprodotto le medesime disposizioni.

Segnatamente, si segnala che nel, titolo I, capo III, sez. I, (artt. 105 e ss), nella sezione IV, prevede una articolata disciplina sui lavori edilizi (in genere ed in dettaglio), nonché sui ponteggi ed lavori in quota.

In particolare, quanto a questi ultimi, l'art. 122 prevede espressamente che, nella loro esecuzione "devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Conformemente, infine, alla precedente disciplina, i comportamenti di tali disposizioni sono sanzionati penalmente (capo III).

Evidente, dunque, che si è in presenza di una continuità normativa in materia infortunistica che rende palesemente infondata la doglianza.

Quanto, infine, alla richiesta subordinata di una pena più mite se ne deve riscontrare la assoluta genericità ed assertività.

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di € 1000.



P.Q.M.



Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.