Ministero dell'Interno

Decreto 23 settembre 2011
Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici.
(G.U. 7 ottobre 2011, n. 234)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Atteso che, ai sensi delle richiamate norme, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per il conseguimento dell'abilitazione da parte del personale addetto, nonché la dotazione minima di personale e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;
Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006;
Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
Visto il regolamento ENAC sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici del 2 febbraio 2011;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap. 9 e nell'Airport Services Manual (Doc 9137- AN/898 part1*) (I.C.A.O.);
Viste le risultanze del tavolo istituzionale, attivato tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e 1'ENAC per la regolamentazione delle questioni di comune interesse in ambito aeroportuale, che convengono sulla necessità di rideterminare il livello di protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale prevedendo, in luogo dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica di una semplificazione della disciplina della materia;
Considerato che, con l'istituzione di detto presidio negli aeroporti di aviazione generale, e' assicurato un idoneo livello di protezione attraverso una dotazione di personale, mezzi e attrezzature adeguati alle caratteristiche delle strutture aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo e di classe di aeromobili, riferibile, di norma, alla I e II categoria ICAO;
Atteso che, sulla base di analoghe valutazioni condivise nel medesimo tavolo istituzionale, occorre individuare anche per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola, le dotazioni e il personale qualificato per assicurare il primo intervento di soccorso e lotta antincendio;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto, sono prese a riferimento le definizioni riportate nel «Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».
2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito si riportano le definizioni richiamate:
a) Trasporto aereo di aviazione generale: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo.
b) Aviosuperfici: le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Nelle aviosuperfici sono consentite attività di aviazione generale (attività non remunerate), trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.
c) Trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine di aeroporti di aviazione generale, e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.
2. Il presente decreto non si applica agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale come definiti all'art. 1. Per gli stessi aeroporti continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonché dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 3
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sugli aeroporti di aviazione generale

1. Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.

Art. 4
Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sulle aviosuperfici

1. Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l ° febbraio 2006.

Art. 5
Abilitazione personale addetto

2. L'abilitazione al personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 è rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:
a) certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale;
b) accertamento di un'adeguata capacità tecnica.

Art. 6
Accertamenti sul presidio antincendio

1. Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal presente decreto è attuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC per:
a) gli aeroporti di aviazione generale;
b) le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli aeroporti di aviazione generale, saranno comunicati agli Uffici ispettivi competenti per territorio per le finalità legate all'applicazione della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 7
Livelli di protezione antincendio

1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata.
2. Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A allegata al presente decreto. Eventuali modifiche alla Tabella A allegata al presente decreto potranno essere attuate con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici elencati nella Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.

Art. 8
Norme transitorie

1. Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio:
a) entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;
b) entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.
2. Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà, entro i termini sopra indicati, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio ai requisiti di cui al presente decreto.
3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti di cui al presente decreto, gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 possono operare sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente in essere.
4. La validità dei decreti istitutivi del servizio antincendio per gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Restano valide le abilitazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, finalizzate al rilascio delle abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il Ministro: Maroni


Tabella A

Estinguenti e attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. Le dotazioni elencate nella presente Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato, avente trazione integrale, e idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

Sostanze estinguenti
Estintore a schiuma Estintore a polvere
Rateo di scarico N° 2 da kg 12
N° 1 da 100 litri Non inferiore a 100 litri/minuto

 

Attrezzatura tecnica per operazioni di soccorso

Unità

 

Chiave inglese regolabile

1

Ascia piccola da soccorso per aeromobili

1

Cesoia trancia bulloni cm.6 1 (lunghezza)

1

Leva 95 cm (piede di porco)

1

Lampade portatili

2

Gancio o braga da traino

1

Sega per metalli, per lavori pesanti, con lame di ricambio

1

Coperta anti fiamma

1

Scala estensibile (lunghezza totale adeguata ai tipi di aereo utilizzati)

1

Fune 15 m

1

Tronchesi con taglienti laterali 17,8 cm

1

Pinze regolabili 25 cm

1

Set assortito di cacciaviti

1

Cesoie per lamiera

1

Cunei 10 cm

1

Motosega elettrica completa di due lame

1

Utensili da taglio per imbracature/cinture di sicurezza

1

Guanti (paia) resistenti alla fiamma (salvo che il presidio non ne sia già dotato individualmente)

2

Autorespiratore con bombola di riserva (set completo per l'operatore abilitato)

1

Cassetta per il pronto soccorso

1

Uniforme protettiva (set completo per gli addetti al presidio)

2

*Come da errata corrige in G.U.15 ottobre 2011, n. 241