Consiglio di Stato, Sez. 4, 06 giugno 2011, n. 3389 - Risarcimento del danno conseguente a condotta mobbizzante


 

N. 03389/2011REG.PROV.COLL.

N. 10450/2006 REG.RIC.



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 



sul ricorso numero di registro generale 10450 del 2006, proposto dal:
sig. P. Matteo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaiuti e Luigi Corrias, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16;


contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione I^ - n. 1844 del 21 luglio 2006, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno conseguente a condotta mobbizzante.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la memoria difensiva prodotta dall’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Susanna Chiabotto e Giovanni Palatiello dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FattoDiritto



1. – Con il ricorso di prime cure il sig. Matteo P., Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all’asserito comportamento mobbizzante tenuto dal Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Lecco nei propri confronti a seguito della denunzia penale presentata alla competente Procura della Repubblica da detto Comando in relazione ai fatti narrati da tale sig. C., in sede di redazione del verbale della visita ispettiva effettuata nei suoi confronti da militari della G.d.F., tra i quali lo stesso Brigadiere Capo P..

In particolare, si doleva che dopo tale denunzia penale sarebbe stato sottoposto ad una progressiva demolizione della propria figura professionale e che la condotta mobbizzante dell’Amministrazione si sarebbe esplicata attraverso la sua rimozione da incarichi operativi e con l’attribuzione di compiti che avrebbero comportato una progressiva dequalificazione professionale, anche mediante l’adibizione a mansioni di fotocopiatura o di archivio alle dipendenze di colleghi inferiori in grado, nonché, infine, mediante l'abbassamento dei criteri valutativi personali e la prolungata inattività operativa.

Si doleva ancora che, a causa di questi fatti avrebbe sviluppato sintomi ansiosi in un quadro depressivo, con compromissione del precedente stato di salute nella misura del 15%.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento sia del danno patrimoniale, consistente nel rimborso delle spese sanitarie quantificate in euro 777,10, sia del danno biologico e morale nella misura di euro 22.603,60, sia del danno esistenziale, di cui chiedeva la liquidazione in via equitativa.



2. – Con la sentenza appellata il TAR della Lombardia, premesse alcune notazioni relative “…al concetto giuridico di mobbing…”, ha respinto il ricorso sulla base di motivazione con la quale ha ritenuto che i fatti allegati in ricorso, quali “... indici dimostrativi dell’intento persecutorio dell’Amministrazione nei propri confronti…” non sarebbero tali e, quindi, non sarebbero idonei a sorreggere una condanna dell’Amministrazione a tale titolo.

Più in particolare, il Giudice di prime cure ha escluso che possano costituire prova di comportamento mobizzante:

- la redazione da parte del Comando Compagnia di Lecco di apposita comunicazione di reato alla locale Procura della Repubblica per i fatti di ufficio che avevano visto coinvolto il ricorrente, gravando su ogni pubblico ufficiale “…l’obbligo del rapporto alla competente Autorità Giudiziaria per ogni reato del cui possibile compimento abbia avuto conoscenza nell'ambito del servizio…” ;

- l’allontanamento del ricorrente, successivamente a tale denunzia e nelle more del procedimento penale, dalle mansioni operative alle quali era precedentemente assegnato, potendo trovare spiegazione un tale comportamento dell’Amministrazione in evidenti motivi di opportunità, peraltro messi nella dovuta luce dalla relazione prodotta in primo grado dall’Amministrazione stessa;

- la carenza di un provvedimento formale di trasferimento, in quanto il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere una conferma scritta dell’ordine ricevuto di tale trasferimento, cosa che invece si è astenuto dal fare trattandosi di comportamento che, “…unitamente ad altri similari nel quadro complessivo della situazione che si viene ricostruendo, acquista un valore significativo…”;

- l’abbassamento dei criteri valutativi personali, atteso che tale abbassamento, effettivamente intervenuto, “…non è stato attuato in misura tale da far emergere un intento persecutorio in capo all’intimata Amministrazione…” e che, in ogni caso, “…tali valutazioni non sono state tempestivamente contestate in alcun modo, né impugnate in sede giudiziaria, e si sono quindi consolidate…”, con la conseguenza che tale ultimo comportamento tenuto dal militare, unito ad altri similari,”…concorrono a delineare un’acquiescenza a fronte dell’operato della stessa (Amministrazione) che induce a dubitare dell’esistenza di una complessiva situazione di oppressione qualificabile nei termini di mobbing…”;

- le mansioni assegnategli appena dopo l’assoluzione in sede penale dal reato ascrittogli (dissequestro documenti), considerato che “…in tale situazione il ricorrente è rimasto per un solo anno, che rappresenta un tempo ragionevolmente necessario per dare luogo al suo trasferimento ad altro Comando, a seguito del quale, come affermato dal suo procuratore in pubblica udienza, l’asserita situazione mobbizzante sarebbe cessata…”.

Ha concluso, poi, il TAR affermando, previa citazione di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in tema di accertamento del danno da mobbing, che una valutazione unitaria degli episodi denunziati nella specie dal ricorrente militare, pur essendo comunque episodi spiacevoli, non raggiungono, per sistematicità e durata dell’azione imputata all’Amministrazione, la soglia della vera e propria persecuzione, per cui è da escludere ogni loro rilevanza ai fini risarcitori, “…tanto più alla luce del comportamento acquiescente…” tenuto dal predetto militare.

 

3. – Con l’appello in epigrafe il Brigadiere Capo P. ha chiesto la riforma di detta sentenza poiché essa sarebbe frutto di un’errata interpretazione, non solo della giurisprudenza formatasi in materia, ma anche degli stessi presupposti di fatto e di diritto necessari per qualificare la condotta del datore di lavoro come mobbing.

In particolare ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

i)- l’affermazione del primo Giudice, secondo cui la scelta operata dai superiori del militare di informare immediatamente l’Autorità Giudiziaria sul presunto reato a lui C.stato era non solo lecita, ma doverosa, sarebbe frutto dell’errata comprensione da parte del giudicante della doglianza all’uopo proposta in primo grado, perché essa riguarderebbe “…non tanto la presunta segnalazione, quanto la superficialità con cui il Comando di Compagnia della Guardia di Finanza ha comunicato alla Procura della Repubblica la notizia di reato e, soprattutto, le evidenti lacune ed omissioni della comunicazione medesima…”;

ii)- lo stesso TAR avrebbe errato nel ritenere corretta la scelta dell’Amministrazione di trasferire il militare ad altra mansione, dopo l’intervenuta denunzia all’A.G. nei suoi confronti, poiché, anche a voler considerare tale scelta “…opinabilmente opportuna…”, sarebbe, invece, “…sicuramente illegittimo il demansionamento di cui lo stesso è stato vittima…”, che non si spiegherebbe diversamente “…se non con un intento persecutorio e punitivo…”, atteso che sarebbe stata inspiegabilmente respinta la sua richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale, in ragione di non meglio precisate esigenze di servizio; inoltre, sarebbe “…in contrasto con la realtà dei fatti…” l’affermazione del Comando di Compagnia di una immediata restituzione del militare stesso alla Sezione Operativa Volanti, dopo la sua assoluzione in sede penale, atteso che tale riassegnazione sarebbe stata soltanto nominale fino al dicembre 2002, essendo egli stato adibito, fino a tale data, a mansioni che non rientravano affatto tra quelle specifiche di un Brigadiere Capo, e cioè al dissequestro dei documenti da restituire ai legittimi titolari;

iii)- la pretesa carenza di prove a sostegno degli indici di mobbing indicati dal ricorrente sarebbe frutto del fatto che il TAR avrebbe “…ignorato…” la richiesta di prova per testi specificamente formulata, invece di adottare, come dovuto, una decisione sulla relativa richiesta; inoltre, avrebbe “…omesso completamente la fase istruttoria che avrebbe permesso all’odierno appellante di provare i fatti dallo stesso poste a fondamento delle domande…”; infine, avrebbe incomprensibilmente assunto a prova contraria delle ragioni indicate dal ricorrente la presunta acquiescenza che questi avrebbe prestato ai provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti dopo la denunzia all’Autorità Giudiziaria;

iv)- la richiesta di risarcimento danni sarebbe fondata su presupposti validi ed accertati e la relativa quantificazione sarebbe stata correttamente operata.



4. – Si sono costituite anche nel presente grado di giudizio le Amministrazioni intimate che con memoria hanno argomentato in ordine alla piena correttezza della pronunzia del primo Giudice, chiedendone la integrale riconferma, stante l’infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dal Brigadiere Capo P..

 

5. – Con memoria depositata in previsione della discussione dell’appello l’appellante militare ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive, confermando la richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata e conseguente accoglimento della pretesa avanzata in primo grado.

 

6. – Alla pubblica udienza del 5 aprile 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.



7. – L’appello è infondato.

7.1 – La prima delle critiche mosse alla sentenza appellata dal Brigadiere Capo Matteo P., di cui al punto i) del capo 3 che precede, è priva di pregio perché, a parere del Collegio, nessun errore interpretativo è imputabile al primo Giudice; e dunque ben ha fatto quest’ultimo ad affermare che incombeva sul Comando di appartenenza l’obbligo di procedere a denunzia all’Autorità Giudiziaria di fatti consacrati in un verbale concernente una visita ispettiva cui l’appellante aveva partecipato e che, dunque, il relativo comportamento tenuto da detto Comando era non solo lecito, ma anzi doveroso.

In ogni caso, anche se si volesse, per mera ipotesi, seguire l’opinione dell’appellante circa una diversa possibilità di interpretazione della censura in questione, non è imputabile al Comando Provinciale di Lecco alcuna superficialità, visto che dal documento in atti contenente l’informativa effettuata all’Autorità Giudiziaria si evince che sono stati puntualmente e correttamente segnalati tutti i fatti e le dichiarazioni rese dagli interrogati e dai militari coinvolti nell’ispezione, il comportamento tenuto dai superiori del militare denunziato e la memoria difensiva prodotta da quest’ultimo, ivi compresa la preventiva consultazione telefonica effettuata dal Comando verso il Sostituto Procuratore di turno, la quale denota, diversamente da quanto affermato dall’appellante, l’opportuna cautela usata da detto Comando nell’interpretare i fatti e nel darvi il corretto seguito.

Consegue che il motivo di appello in esame è, comunque, infondato, anche tenuto conto della condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione , la quale esclude che la denunzia di un reato perseguibile di ufficio possa costituire fonte di responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, come avvenuto nel caso in esame, se non quando detta denunzia possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, prosegue la Cassazione, “... l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunziante togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunziato…” (cfr. Cass., sez. III^, n. 15646 del 20 ottobre 2003).

7.2 – Miglior sorte neppure merita la seconda delle critiche mosse all’impugnata sentenza, poiché, a ben vedere, il militare appellante non ha subito alcun forzoso demansionamento, tenuto conto che tutte le mansioni affidategli, anche dopo la sua assoluzione in sede penale, rientrano tra quelle del grado rivestito, ivi compresa quella di sottufficiale addetto allo schedario.

Né alcun fumus persecutionis è ravvisabile nell’allontanamento del P. dalle mansioni operative cui era assegnato, in quanto l’adibizione a compiti diversi da quelli nell’esercizio dei quali gli era stata imputata la commissione di reati (corruzione finalizzata alla distruzione di documenti) ben può essere ricondotta a ragionevoli e prudenziali motivi di opportunità che trovavano adeguato sostegno non solo nell’esistenza di una denunzia a suo carico per fatti che, se definitivamente accertati, avrebbero potuto comportare anche l’inflizione della massima sanzione disciplinare di stato, ma pure nel successivo rinvio a giudizio del militare.

Dunque, in attesa di un definitivo chiarimento giurisdizionale della vicenda, deve ritenersi corretto che l’Amministrazione abbia conferito momentaneamente diverse mansioni al militare inquisito, peraltro senza allontanarlo dalla sede di servizio di appartenenza, ma soltanto assegnandolo presso altra articolazione organizzativa, così valutando implicitamente anche le esigenze personali del militare.

Ciò a maggior ragione se si tiene in conto che, a seguito dei fatti ascritti all’appellante, erano emersi rapporti non sereni all’interno del reparto di appartenenza, resi palesi, come dichiara lo stesso appellante nei propri scritti difensivi, da “…ingiustificate ed ingiustificabili illazioni dei propri colleghi sugli eventi accaduti, culminati con insulti scritti sull’armadietto personale…” e che, dunque, lo strepito interno ben aveva consigliato l’assegnazione del militare ad altri compiti.

Quanto, poi, all’asserito ritardo con il quale l’appellante, dopo la sua assoluzione in sede penale, sarebbe stato effettivamente reinserito nei ranghi della Sezione Operativa Volanti di precedente appartenenza, in disparte il profilo della sussistenza di un insuperabile dovere dell’Amministrazione di provvedere in tale senso, non può certo ritenersi sintomo di comportamento mobizzante la disposizione organizzativa che lo ha preventivamente assegnato dal novembre 2001 al dicembre 2002 alla Procura della Repubblica di Lecco, per l’espletamento di compiti amministrativi rientranti nelle mansioni proprie del grado rivestito.

Al riguardo, infatti, occorre aver presente che le esigenze organizzative dell’Amministrazione hanno carattere prevalente sulle aspirazioni dei dipendenti e, nella specie, la collocazione del Brigadiere P. per un anno alla Procura della Repubblica non può certo ritenersi dequalificante per un sottufficiale, trattandosi di sede di servizio ordinariamente considerata tra le più qualificate ed ambite.

7.3 – Infine, priva di fondamento è anche l’ultima delle critiche mosse alla sentenza impugnata in quanto il primo Giudice non è incorso in alcuna carenza istruttoria.

Ed in vero, quanto alla prova per testi, osserva il Collegio che, contestandosi, in particolare, dall’appellante che il TAR non avrebbe proprio considerato la richiesta di utilizzazione di detto strumento probatorio con riguardo alle mansioni asseritamente punitive alle quali sarebbe stato adibito dopo la denunzia penale, è agevole rilevare come non (fosse e non) sia ammissibile il ricorso a tale tipo di strumento di prova, potendosi ex lege ritrarre i necessari elementi di giudizio al riguardo soltanto dagli atti normativi e generali di organizzazione che regolano l’assetto militare della Guardia di Finanza, i quali, per loro natura, definiscono compiutamente ed in maniera certa lo stato e la posizione anche funzionale del dipendente.

Né è imputabile al TAR di avere omesso l’acquisizione di ulteriore documentazione utile per la decisione del ricorso, in quanto quella già esistente agli atti di causa era ed è del tutto sufficiente ai fini del decidere, in disparte poi il rilievo che alcuna puntuale e documentata richiesta acquisitiva risulta essere stata fatta in primo grado dal ricorrente.

7.4 – In conclusione, può convenirsi con il Giudice territoriale che, nel caso in esame, non è rinvenibile alcuno degli elementi comprovanti un comportamento mobbizzante dell’Amministrazione nei confronti dell’appellante, difettando la prova di una condotta lesiva, sistematica e protratta nel tempo di quest’ultima in danno del proprio dipendente, per cui deve essere confermata la decisione impugnata di infondatezza della richiesta di risarcimento danni formulata dal Brigadiere Capo Matteo P..

8. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, potendosi ricondurre la questione trattata alla materia del lavoro.

 

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 10450 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:



Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE