Categoria: 1970
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Tipologia: Accordo integrativo al CCNL 18 luglio 1969
Data firma: 22 luglio 1970
Parti: Aia e Fnita-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Uisba-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA

Sommario:

a) Accordo integrativo 22 luglio 1970.
Diritti sindacali (punto 3 Accordo del 22-7-1970)
Art. 1 Permessi sindacali
Art. 2 Delegato sindacale aziendale
Art. 3 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 4 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 5 Diritto di assemblea
Art. 6 Diritto di affissione
b) Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1971.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori - Consorzi ed enti zootecnici 18 luglio 1969

a) Accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18-7-1969 per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici.
Il giorno 22 luglio 1970 presso la sede dell'Associazione Italiana Allevatori in Roma via G. Tomassetti 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] e la Fnita-Cisl […], la Federbraccianti-Cgil […], la Uisba-Uil […], il Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici (Sandez) […], la Confederazione Generale Italiana dei dirigenti ed impiegati dell'Agricoltura (Confederdia) […], si è convenuto quanto segue:
tutte le Organizzazioni sindacali dei dipendenti zootecnici non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18-7-1969 tra l'Aia e il Sandez, ne accettano i contenuti e lo sottoscrivono con le integrazioni di cui ai punti seguenti:
1. - per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell'art. 8 del citato contratto nazionale, si stabilisce che le relative mansioni dovranno essere assolte, a tutti gli effetti, in un periodo massimo di 22 giornate lavorative al mese, a partire dal 1° gennaio 1971 e che la riduzione delle 2 giornate lavorative mensili debba coincidere con il sabato, salvo casi eccezionali da concordare in sede locale;
[…]
3. - i diritti sindacali (delegato sindacale aziendale, tutela del delegato sindacale aziendale, permessi sindacali, diritto di Assemblea, trattenute contributi sindacali per delega, diritto di affissione) sono sanciti nei termini di cui al testo delle relative norme allegate;
4. - il primo comma dell'art. 35 del citato contratto nazionale è sostituito dai seguente: «le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali regolarmente stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto»;
5. - le questioni inerenti la sistemazione dei così detti pesalatte saranno esaminate e regolamentate non appena reperiti gli elementi ed i dati necessari.

Diritti sindacali (punto 3 Accordo del 22-7-1970)
Art. 2 Delegato sindacale aziendale

I dipendenti hanno diritto di eleggere, in ogni organizzazione zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatari del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione zootecnica mediante riunione separata per singoli raggruppamenti sindacali.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati.

Art. 5 Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Associazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dell'Associazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.
[…]

Art. 6 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno dell'Associazione, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale.