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Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 1959 n. 299

 

Preambolo

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
 

Visti gli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e gli articoli 50 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernenti l'esecuzione di verifiche e controlli alle installazioni, apparecchi ed attrezzature determinate dalle citate disposizioni; 
Visti gli articoli 398 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativi all'attribuzione dei compiti, alla determinazione delle modalità ed all'approvazione dei modelli dei libretti, dei fogli per l'esercizio delle verifiche e dei controlli; 
Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1957, con il quale si è provveduto all'attribuzione dei compiti per l'esercizio delle verifiche e dei controlli; 
Considerata la necessità di procedere ad una modificazione del suddetto decreto 3 aprile 1957, onde assicurare una migliore efficienza dei servizi di verifica e di controllo di cui alle norme sopracitate, nonché di provvedere a determinare le modalità delle verifiche e controlli medesimi e di approvare i modelli dei relativi verbali; 
Considerata altresì l'opportunità di disporre le verifiche periodiche alle funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; 
Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro; 

Decreta: 

Articolo 1

Sono affidate all'Ispettorato del lavoro le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernenti:  

1) le installazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche interessanti:  

a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo dei vigili del fuoco, determinati con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689;  

b) i camini industriali che, in relazione all'ubicazione ed alla altezza, possano costituire pericolo;  

c) le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto;  

2) gli impianti di messa a terra, escluse le verifiche contemplate dall'art. 11, lettere d) ed e) , del presente decreto;  

3) le installazioni elettriche previste dagli articoli 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 esistenti nei luoghi determinati con decreto Ministeriale 22 dicembre 1958, ai sensi dell'art. 400 del citato decreto Presidenziale.
 

Articolo 2

I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, le installazioni ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche di cui al punto 1) dell'articolo precedente.  

La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla loro messa in servizio.  

Per gli impianti già installati la denuncia deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche, effettuate a norma dell'art. 1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello A allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
 

Articolo 3

I datori di lavoro, esclusi quelli contemplati dall'art. 11 lettera e) del presente decreto, devono denunciare all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio gli impianti di messa a terra di cui al punto 2) del precedente art. 1, che saranno posti in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro 30 giorni dalla data della loro messa in servizio.  

Per gli impianti in servizio la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

Alla denuncia di cui ai comma precedenti deve essere allegato il verbale delle verifiche di cui all'art. 11, lettera d), del presente decreto.  

Per gli stabilimenti, cantieri ed altri luoghi di lavoro nei quali siano installati più di 20 dispersori per la presa di terra, ovvero che abbiano superficie complessiva superiore a 50.000 mq., alla denuncia deve essere allegata una pianta schematica con l'indicazione degli impianti di messa a terra.

Le denunce ed i verbali della prima verifica affidata al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11, lettera d), del presente decreto, nonché i verbali delle verifiche periodiche successive, di competenza dell'Ispettorato del lavoro, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello B allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
 

Articolo 4

I datori di lavoro devono denunciare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del lavoro le installazioni elettriche di cui al punto 3) del precedente art. 1.  

La denuncia delle installazioni di cui al precedente comma deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro messa in servizio. Per quelle in funzione la denuncia deve essere effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

La denuncia del datore di lavoro ed i verbali delle verifiche periodiche effettuate a norma dell'art. 1, devono essere redatti sugli appositi fogli conformi al modello C allegato al presente decreto e devono essere compilati in duplice esemplare di cui uno destinato all'Ispettorato del lavoro e l'altro al datore di lavoro.
 

Articolo 5

Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a:  

a) le scale aeree ad inclinazione variabile;  

b) i ponti sviluppabili su carro;  

c) i ponti sospesi muniti di argano;  

d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;  

f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali.  

Sono altresì affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
 

Articolo 6

I costruttori di:  

scale aeree ad inclinazione variabile;  

ponti mobili sviluppabili su carro;  

ponti sospesi muniti di argano;  

argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;  

devono chiederne il collaudo all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, prima della loro cessione agli utenti od ai rivenditori.  

La richiesta di collaudo, oltre i dati relativi al fabbricante, deve contenere una descrizione sommaria delle attrezzature e del loro funzionamento.  

Per i suddetti apparecchi e attrezzature in servizio, i datori di lavoro, utenti degli stessi, devono avanzare richiesta di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per quelli importati dall'estero la richiesta di collaudo deve essere avanzata dai datori di lavoro prima della loro messa in servizio.
 

Articolo 7

I datori di lavoro, utenti di:  

idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;  

gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;  

devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio.  

La denuncia, oltre all'indicazione del datore di lavoro, all'attività esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento.  

Per gli idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Articolo 8

I verbali di collaudo e di verifica periodica devono essere redatti su libretti, conformi ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto:  

per le scale aeree ad inclinazione variabile, modello D ;  

per i ponti mobili sviluppabili su carro, modello E ;  

per i ponti sospesi muniti di argano, modello F ;  

per gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, modello G ;  

per gli idroestrattori, modello H ;  

per le gru, modello I ;  

per gli argani e paranchi, modello L .
 

Articolo 9

Per gli apparecchi e le attrezzature di cui all'art. 5, i collaudi e le prime verifiche che siano stati effettuati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in data non anteriore ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, tengono luogo dei collaudi e delle prime verifiche previste dal presente titolo.
 

Articolo 10

Gli apparecchi, le attrezzature previsti dal presente titolo, collaudati e verificati, devono portare in posizione visibile una targa di immatricolazione fornita dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
 

Articolo 11

Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche:  

a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;  

b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;  

c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°;  

d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica. Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del presente decreto;  

e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica.  

Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni.
 

Articolo 12

I verbali delle verifiche di cui al precedente articolo devono essere redatti su libretti o fogli conformi ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto:  

per le funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento, nelle apposite pagine dei libretti delle verifiche conformi ai modelli I e L a seconda che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani e paranchi;  

per le funi e catene degli impianti degli apparecchi di trazione, sui fogli conformi al modello M ;  

per gli organi di trazione e di attacco e per i dispositivi di sicurezza dei piani inclinati, sul libretto delle verifiche conforme al modello N ;  

per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo lettera d) , sui fogli conformi al modello B ;  

per le verifiche degli impianti di messa a terra di cui al precedente articolo lettera e) , sui fogli conformi al modello O ;  

per le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni, nelle apposite pagine del libretto delle verifiche conforme al modello G .
 

Articolo 13

Per le operazioni di collaudo e di verifiche i costruttori e i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dell'Ispettorato del lavoro o dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
 

Articolo 14

Le documentazioni concernenti i collaudi e le verifiche, nonché le denunce di cui al titolo I del presente decreto, devono essere tenute presso gli impianti o le attrezzature corrispondenti ed essere esibite ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.
 

Articolo 15

I verbali di collaudo e di verifica devono essere conservati almeno per quattro anni; quelli di cui all'art. 11, lettera e) , devono essere conservati per almeno sei anni.
 

Articolo 16

I datori di lavoro devono tempestivamente comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato del lavoro, per gli impianti e le installazioni contemplate nel titolo I, ed all'ufficio competente per territorio dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per gli apparecchi e le attrezzature contemplate nel titolo II, la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.
 

Articolo 17

I collaudi e le verifiche di cui ai precedenti articoli devono essere effettuati per i diversi tipi di impianti, installazioni, dispositivi e attrezzature, con le modalità di ordine tecnico riportate nei modelli allegati al presente decreto.
 

Articolo 18

Sono affidati al personale specializzato dipendente o scelto dal Ministero della difesa i collaudi e le verifiche indicati negli articoli 1, 5 e 11 del presente decreto, limitatamente ai lavori che vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione militare nei propri complessi industriali.  

Per l'esercizio dei collaudi e delle verifiche di cui al precedente comma, restano ferme, in quanto compatibili con l'attribuzione dei compiti, le modalità e le documentazioni stabilite con il presente decreto.
 

Articolo 19

Il decreto Ministeriale 3 aprile 1957, relativo all'attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche ed ai controlli, è abrogato.
 

Articolo 20

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1960.
 

Allegato 1

Allegato unico.  

(Sono omessi i modelli).