Ministero dello Sviluppo Economico
Parere 03 ottobre 2011, n. 183531

Oggetto: Attività di installazione di impianti - D.M. 22.1.2008, n. 37 - Requisiti tecnico professionali

Si fa riferimento all'e-mail datata 16 febbraio 2011 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.
In particolare è stato chiesto di conoscere se un'impresa, da costituire come società a responsabilità limitata, possa ottenere l'iscrizione presso la Commissione Provinciale Artigianato, ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica di cui al D.M. 37/2008, qualora abbia i sottoelencati requisiti:
1. la maggioranza numerica dei soci svolgerà lavoro in prevalenza personale, anche manuale, nel processo produttivo (ovvero due dei tre soci);
2. la maggioranza dei soci lavoratori deterrà la maggioranza del capitale sociale (ovvero il 56%);
3. il Consiglio di Amministrazione dell'impresa sarà costituito da tutti e tre i soci, di cui due avranno la rappresentanza legale disgiunta;
4. uno dei due legali rappresentanti è in possesso dei requisiti tecnico-professionali che abilitano l'impresa ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. in parola, ma non svolgerà attività manuale in seno all'impresa.
In proposito si rappresenta preliminarmente che la valutazione dei requisiti tecnico-professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive della Commissione Provinciale Artigianato (responsabile del procedimento, trattandosi di impresa artigiana), organismo di nomina regionale - e nel caso della Regione Abruzzo di codesta Camera - e, pertanto, autonomo rispetto a questa Amministrazione. Tuttavia, pur con le dovute cautele che discendono anche dal fatto che questa Amministrazione potrebbe non essere pienamente a conoscenza - nella sua interezza - della normativa regionale vigente in materia di artigianato, si ritiene doveroso fornire risposta - in quanto richiesto - al quesito proposto, facendo presente quanto appresso.
Circa la corretta contestuale applicazione, in relazione al caso in esame, della Legge Regionale 30 ottobre 2009, n. 23 e del D.M. 37/2008, si ritiene opportuno rappresentare che i requisiti sopra riportati, a parere della Scrivente, non possano essere presi positivamente in considerazione, tenuto conto che l'inidoneità del soggetto a svolgere il ruolo di responsabile tecnico, che sembra - nella fattispecie - sussistere, discende dalla considerazione che il decreto medesimo non può derogare alla legge regionale per gli aspetti di sua esclusiva competenza, quale è la definizione dell'impresa artigiana.
Peraltro questa Amministrazione, già ai tempi in cui era ancora in vigore l'ex legge 46/90, con circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 aveva dettato direttive in merito alla coerente applicazione della L. 46/90 e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, precisando che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.
Poiché l'attuale legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 sul punto in questione non si discosta dalla L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato), si ribadisce che, a parere della Scrivente, deve ritenersi escluso che il responsabile tecnico possa essere esonerato dallo svolgere attività di tipo manuale limitando cioè la sua attività a quella di coordinamento, monitoraggio e controllo dei servizi resi dall'impresa artigiana. Pur tuttavia si ritiene nuovamente utile ribadire che spetta, ad ogni modo, alla Commissione Provinciale Artigianato verificare concretamente, per il caso in esame, il rispetto della normativa vigente.