Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1974
Validità: 01.01.1974 - 31.12.1976
Parti: Aia e Fnita-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Uisba-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA

Sommario:

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Inquadramento del personale - Mansioni
Dichiarazione a verbale
Art. 5 Promozioni ed avanzamenti per anzianità
Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 7 Assunzione a termine
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Rimborso spese di trasporto al controllori e agli addetti a servizi di vigilanza
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Festività nazionali, infrasettimanali e solennità civili
Art. 12 Lavoro straordinario
Art. 13 Retribuzione
Art. 14 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 15 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 16 Indennità speciali
Art. 17 Abiti di lavoro
Art. 18 Ferie
Art. 19 Permessi ordinari, congedo matrimoniale, aspettative
Art. 20 Servizio militare
Art. 21 Missioni
Art. 22 Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio
Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 24 Doveri del personale dipendente
Art. 25 Provvedimenti disciplinari
Art. 26 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 27 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 29 Indennità di anzianità
Art. 30 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte del dipendente
Art. 31 Anzianità convenzionale
Art. 32 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico
Art. 33 Controversie
Art. 34 Diritto di affissione
Art. 35 Delegato sindacale aziendale
Art. 36 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 37 Permessi sindacali
Art. 38 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 39 Diritto di assemblea
Art. 40 Condizioni di miglior favore
Norme transitorie per il trattamento economico
Tabella 1 Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1974 e successive variazioni comprensive delle quote dì allineamento zonale fino al 31 dicembre 1976 e dei residui
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici
(sostituisce il CCNL 6 dicembre 1971)
Accordo Nazionale di Scala Mobile per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici
(sostituisce l’ANSM 13 aprile 1967) non disdettato

L'anno 1974, il giorno 15 marzo, in Roma, nella sede dell'Associazione Italiana Allevatori, in via Tomassetti, 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] e la Fnita - Cisl […], la Federbraccianti-Cgil […], la Uisba-Uil […], il Sandez [Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici […], la Confederdia (Confederazione Generale Italiana dei Dirigenti ed Impiegati dell'Agricoltura) […], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per I dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici, il quale sostituisce il CCNL 6/12/1971.

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici ed i loro dipendenti. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e sostituisce il CCNL 6 dicembre 1971.
[…]

Art. 2 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di idoneità fisica.
[…]
Il personale di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro.
[…]

Dichiarazione a verbale
L'Associazione Italiana Allevatori fa constatare che ogni Organizzazione degli allevatori, Consorzio ed Ente zootecnico, sia a livello centrale che nazionale, regionale e provinciale attua i fini istituzionali in base ai compiti statutari e, pertanto, ciascuno di essi determina l'organico del personale in base alle conseguenti esigenze operative.

Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Il dipendente è tenuto a disimpegnare, dietro richiesta del datore di lavoro, mansioni diverse ma equivalenti a quelle già assegnategli, senza peggioramento del trattamento economico e senza pregiudizio della sua posizione e del suo prestigio.
[…]

Art. 7 Assunzione a termine
L'assunzione del personale può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato dalla specialità del rapporto e soltanto nei seguenti casi:
a) stagionalità o saltuarietà del lavoro;
b) sostituzione di dipendenti assenti con diritto al mantenimento del posto;
c) assunzione per una definita opera.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Il termine del contratto può essere prorogato non più di una volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto Iniziale, e per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto, in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine […]

Art. 8 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le 40 ore settimanali per tutti i dipendenti.
Nella giornata di sabato l'orario non può superare le cinque ore.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni, che dovranno essere assolte a tutti gli effetti in un periodo massimo di ventidue giornate lavorative al mese, escludendo dai giorni lavorativi almeno due sabati ogni mese, salvo casi eccezionali da concordare in sede locale. Le giornate di lavoro effettuate oltre tale limite mensile saranno retribuite come lavoro straordinario.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione» tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma.
Per il personale del Centro meccanografico addetto al funzionamento delle macchine è in facoltà del datore di lavoro di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non potranno essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le segreterie provinciali dei sindacati dei dipendenti. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente.
Tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Data la particolare natura del loro lavoro, agli addetti alle macchine meccanografiche è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti.
Ai turni possono essere adibiti anche dipendenti non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento del Centro.
Dichiarazioni a verbale
a) Le parti contraenti, riconosciuta la necessità che nelle grandi città venga attuato l'orario continuato giornaliero di lavoro al fine di ridurre i tempi di trasferimento da e per l'ufficio, reso particolarmente gravoso dalla estensione territoriale, nonché dalla densità di popolazione e di traffico delle città stesse, auspicano che in sede locale, previa intesa tra le Organizzazioni e le competenti segreterie provinciali dei sindacati dei dipendenti, si adotti il suddetto orario continuato di lavoro.
b) Inoltre, le parti contraenti raccomandano che in sede locale siano concentrate in cinque giorni lavorativi le prestazioni di tutti i dipendenti, fermo restando il limite massimo di 40 ore settimanali di lavoro nonché il principio del massimo di 22 giornate lavorative mensile per i controllori.

Art. 10 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 12 Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente. Comunque, salvo casi di eccezionalità, è stabilita la limitazione dello stesso al numero di cinque ore settimanali.
[…]

Art. 17 Abiti di lavoro
Al personale addetto al Centro meccanografico, ai laboratori di analisi ed ai controllori zootecnici verrà fornito ogni anno un abito di lavoro (tuta o camice).

Art. 18 Ferie
[…]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
[…]

Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 24 Doveri del personale dipendente
Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità.
Il personale ha il dovere di dare, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore di lavoro o di chi per esso e di osservare il segreto di ufficio.
Al personale è fatto divieto:
a) di svolgere attività comunque contraria agli interessi del datore di lavoro e incompatibile con i doveri d'ufficio e di servizio;
[…]
c) di allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

Art. 25 Provvedimenti disciplinari
1 provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa non superiore a 4 ore dello stipendio minimo tabellare;
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) il licenziamento in tronco.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità e recidività della mancanza e al grado di colpa senza riguardo all'ordine nel quale sono elencati nel presente articolo.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il datore di lavoro può disporre l'allontanamento dal servizio del dipendente per il tempo necessario, ferma restando la regolare corresponsione della retribuzione.
[…]
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera e) si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[…]

Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 20-5-1970, n. 300 in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
[…]

Art. 33 Controversie
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale, le Organizzazioni provinciali delle parti contraenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo, che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite allo Organizzazioni sindacali contraenti per raggiungere la conciliazione.
Ai fini di cui ai precedenti comma, le parti interessate si dovranno riunire entro 20 giorni dalle richieste pervenute,

Art. 34 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale.

Art. 35 Delegato sindacale aziendale
I dipendenti hanno diritto di eleggere, in ogni Organizzazione zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatari del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione zootecnica o mediante riunione separata per singoli raggruppamenti sindacali.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per la esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati;
d) esaminare e discutere preventivamente i programmi annuali di attività dell'Organizzazione zootecnica.

Art. 39 Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito della Organizzazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dall'Organizzazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.
[…]

Art. 40 Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto.
I contratti integrativi provinciali, interprovinciali o regionali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.