Cassazione Penale, Sez. 3, 03 ottobre 2011, n. 35739 - Fune di sollevamento priva del coefficiente di sicurezza previsto dalla legge


 

 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) LP. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1963/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/07/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
udito il P.G. in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per omessa concessione della sospensione giurisdizionale; rigetto nel resto;
udito il difensore avv. BELLINI D. di Imperia (nuova nomina).

 

 

FattoDiritto

 


In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Genova, con sentenza 14 luglio 2010, ha assolto l'imputato L.P. da due contravvenzioni alla normativa antinfortunistica (con la formula perchè il fatto non sussiste) mentre lo ha ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi, in esito ad un incidente sul lavoro, ai danni di S.G. e lo ha condannato alla pena di giustizia.
In particolare, la Corte ha reputato insussistente la contravvenzione di cui al capo a (contestata perchè una fune di sollevamento non aveva il coefficiente di sicurezza previsto dalla legge) perchè la fune per cui è processo era di montaggio.

Sul punto, la Corte ha rilevato come anche questo cavo non avesse il coefficiente di sicurezza e tale situazione è stata la causa dello improvviso strappo e conseguente caduta nel vuoto dello S. (che su incarico dell'imputato e con la sua collaborazione provvedeva al montaggio di una gru).

La colpa del L. è stata individuata nell'avere consentito al lavoratore di operare senza alcuna precauzione e di utilizzare una fune inadeguata per la quale non gli è stata data la possibilità di verificare la tenuta.
L'intervento del L. nella attività dello S. e la circostanza che costui usasse le sue attrezzature rendevano l'appellante - a parere del Giudici - soggetto all'art. 2087 cc. e tenuto a tutelare la integrità fisica del prestatore di lavoro.


Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la Corte di Appello, in assenza di impugnazione del Procuratore Generale ha negato la sospensione condizionale della pena concessa dal primo Giudice;
- che, una volta ritenute insussistenti le violazioni alla disciplina sulla sicurezza del lavoro, veniva meno l'elemento psicologico del reato;
- che la Corte ha violato il principio di necessaria correlazione tra fatto contestato e sentenza.


La prima censura è fondata perchè, come segnalato dal ricorrente, in assenza di appello dell'organo della accusa, la Corte territoriale ha negato un beneficio applicato dal Tribunale.

Le residue deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Non vi è stata la mutatio libelli lamentata dall'imputato dal momento che la condotta imprudente è stata individuata nella inadeguatezza della fune e la circostanza che fosse del tipo di sollevamento o di montaggio non influisce sullo elemento psicologico del reato (contestato a titolo di colpa) e non ha impedito all'imputato di comprendere l'addebito e di apprestare una fattiva azione difensiva.


Poiché un motivo di ricorso è fondato, la Corte può applicare l'art. 129 cod. proc. pen e rilevare che, essendo il reato stato commesso in data 25 giugno 2003, si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 cod. pen. (anni sette e mezzo).
Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole all'imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.



P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.