Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 2008
Validità: 01.06.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Federdia, Agri-Quadri - Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura
Fonte: FAI-CISL Lecce

Sommario:

Titolo I - Parte Introduttiva
Articolo 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Articolo 2 - Struttura ed assetto del contratto
• Contratto Nazionale
• Contratto territoriale
Articolo 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Articolo 4 - Condizioni di miglior favore
Articolo 5 - Osservatorio nazionale
Articolo 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Titolo II - Costituzione del Rapporto
Articolo 7 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Articolo 8 - Periodo di prova
Articolo 9 - Disciplina del rapporto d'impiego
Articolo 10 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Articolo 11 - Contratti di inserimento
Articolo 12 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
• Assunzione - Inquadramento - Periodo di Prova
• Trattamento Economico e Normativo
Articolo 13 - Apprendistato professionalizzante
• Destinatari
• Durata
• Periodo di prova
• Malattia e infortunio
• Inquadramento e retribuzione
• Formazione
• Disposizioni transitorie
Articolo 14 - Contratto di somministrazione di lavoro
Articolo 15 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Titolo III - Classificazione
Articolo 16 - Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica
Titolo IV - Norme sui quadri
Articolo 17 - Disciplina dei quadri
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale
Articolo 18 - Orario di lavoro
Articolo 19 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Articolo 20 - Riposo settimanale
Articolo 21 - Giorni festivi - Festività nazionali e infrasettimanali
Articolo 22 - Ferie
Articolo 23 - Permessi
Articolo 24 - Congedi parentali
Articolo 25 - Permessi per la frequenza a corsi di studio
Articolo 26 - Congedi per la formazione
Titolo VI - Trattamento economico
Articolo 27 - Retribuzione
Articolo 28 - Cointeressenza
Articolo 29 - Ex scala mobile
Articolo 30 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
Articolo 31 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Articolo 32 - Indennità di cassa
Articolo 33 - Mezzi di trasporto
Articolo 34 - Trasferte
Titolo VII - Previdenza, Assistenza e Tutela della salute
Articolo 35 - Malattia ed infortunio
A. Malattia
B. Infortunio
Articolo 36 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
a) Enpaia
b) Inps
c) Tutela della maternità
Articolo 37 - Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Articolo 38 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Articolo 39 - Fondo di previdenza complementare
Articolo 40 - Tutela della salute
Articolo 41 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII - Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento
Articolo 42 - Richiamo alle armi
Articolo 43 - Cessione e trapasso di azienda
Articolo 44 - Trasferimenti
Articolo 45 - Aspettativa
Articolo 46 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 47 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Articolo 48 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Articolo 49 - Dimissioni
Articolo 50 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 51 - Indennità in caso di morte
Articolo 52 - Anzianità convenzionale
Articolo 53 - Modalità - Cessazione del rapporto
Articolo 54 - Certificato di servizio
Titolo IX - Diritti sindacali
Articolo 55 - Delegato di azienda
Articolo 56 - Rappresentanze sindacali unitarie
Articolo 57 - Permessi sindacali
Articolo 58 - Tutela del delegato aziendale
Articolo 59 - Diritti sindacali
Articolo 60 - Sistemi e procedure d'informazione
Articolo 61 - Controversie individuali
Articolo 62 - Controversie collettive
Articolo 63 - Contributo contrattuale
Titolo X - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 64 - Disposizioni generali
Articolo 65 - Esclusività di stampa
Allegati
Allegato A - Protocollo d'intesa
Allegato B - Statuto Agriform - Organismo bilaterale per la formazione continua
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Scopi e finalità
Art. 3 - Sede
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci
Art. 6 - Contributi
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Presidente e Vice Presidente
Art. 10 - Comitato di Gestione
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori
Art. 12 - Organi Consultivi
Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione
Art. 14 - Esercizio sociale
Art. 15 - Avanzi di gestione
Art. 16 - Regolamento
Art. 17 - Scioglimento
Art. 18 - Competenze
Art. 19 - Rinvio
Allegato C - Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
Allegato D - Verbale di accordo - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Allegato E - Protocollo d'intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
2. Composizione della RSU
3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
4. Numero dei componenti
5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
6. Compiti e funzioni
7. Durata e sostituzione nell'incarico
8. Funzionamento della RSU
9. Elettorato attivo e passivo
10. Delegati sindacali
11. Rinvio all'Accordo quadro
Clausola finale
Allegato E - Protocollo d'intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti - Disciplina della elezione della RSU
Allegato F - Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 5 CCNL)
Allegato G - Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 disciplina transitoria dei contratti di inserimento
Allegato H - Norma transitoria
Allegato I - Profili formativi del settore agricolo
Allegato L - Impegno a verbale
Allegato M - Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, c. 4-bis e 4-ter, legge 247/2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati delle aziende agricole

Il 4 giugno 2008, in Roma tra: la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, nonché dai componenti la delegazione confederale, con la partecipazione della Federazione Nazionale Proprietari Conduttori in Economia, della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, della Federazione Nazionale dei Conduttori in Forme Associative e altre Tipologie di Imprese, della Unione Nazionale dell'Avicoltura (Una), la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori - Cia e la Federazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell'Agricoltura (Federdia), la Federazione Nazionale dei Quadri dell'Agricoltura (Agri-Quadri), con l'assistenza della Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia), la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati Agricoli che sostituisce il CCNL 27 maggio 2004.

Titolo I - Parte Introduttiva
Articolo 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche* e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
* Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Articolo 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]

Contratto territoriale
[…]
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 64 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Articolo 4 - Condizioni di miglior favore
I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente contratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti in vigore.

Articolo 5 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche a esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
[…]
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a Verbale
L'Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d'intesa, allegato "A" al presente contratto è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell'allegato "G".
Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.

Articolo 6 - Sistema di formazione professionale e continua
Le parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell'occupazione, all'impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1. Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato Foragri;
2. Agriform;
3. Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato Foragri, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,3 per cento di cui all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l'organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della "rete" prevista presso l'Isfol. Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello "flessibile") in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall'altra, con il mondo delle imprese all'interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell'occupazione in connessione con l'attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l'impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Le modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le parti al medesimo livello.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello territoriale, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.

Titolo II - Costituzione del Rapporto
Articolo 7 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita;
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato e della durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine di cui all'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2001 si rinvia all'Accordo sindacale del 4 giugno 2008 (allegato "M") stipulato in attuazione dell'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 368/2001.

Articolo 9 - Disciplina del rapporto d'impiego
L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[…]
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti, contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere all'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.

Articolo 11 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 54-59, D.Lgs. 276/2003), dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (allegato "G"), salvo quanto appresso specificato.
[…]

Articolo 12 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Le parti nell'intento di migliorare, da un lato, l'occupazione nel settore degli impiegati agricoli mediante l'assunzione di dipendenti e, dall'altro, consentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria impiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il particolare rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole di cui all'art. 1 del presente contratto.
Tale regolamentazione si applica agli impiegati che non rientrano nella sfera di applicazione dell'istituto dell'apprendistato.
Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme:

Trattamento Economico e Normativo
[…]
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente contratto.

Articolo 13 - Apprendistato professionalizzante
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dall'art. 14 del CCNL 27 maggio 2004 per i quadri e gli impiegati agricoli.

Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d'età.

Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Categoria 1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata complessiva
Prima 18 18 24 60
Seconda 18 18 24 60
Terza 12 12 24 48
Quarta 12 12 24 48
Quinta - - 24 24


Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente o di organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l'erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell'emanazione della legislazione regionale, le parti, al fine di dare piena e immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono, in allegato, i profili formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis, art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (allegato "I").
Tali profili formativi, per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico/professionali generali e specifiche, potranno essere successivamente aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche con il supporto tecnico di Agriform.

Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino alla piena attuazione dell'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra i quindici e i diciotto anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge 196/97. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economici e normativi di cui al presente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l'attuazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.

Articolo 14 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d'intesa (allegato "C").

Articolo 15 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Considerato che all'atto del rinnovo del presente CCNL per alcuni istituti previsti dal D.Lgs. 276/2003 il quadro regolamentare è ancora in via di definizione, le parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dal completamento della disciplina normativa di ciascun istituto per definire gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale
Articolo 18 - Orario di lavoro

Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Articolo 19 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito .
[…]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 18 del presente contratto è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Articolo 20 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 19 per il lavoro festivo.
[…]

Articolo 22 - Ferie
[…]
L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 27 .
[…]

Titolo VII - Previdenza, Assistenza e Tutela della salute
Articolo 35 - Malattia ed infortunio

[…]
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
[…]

Articolo 40 - Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (allegato "D", Verbale di Accordo 18 dicembre 1996).

Titolo VIII - Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento
Articolo 46 - Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il risarcimento dei danni arrecati dall'impiegato.

Articolo 48 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[…]

Titolo IX - Diritti sindacali
Articolo 55 - Delegato di azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente contratto.
L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle norme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.

Articolo 56 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (allegato "E").

Articolo 59 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di "diritti sindacali", si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Articolo 60 - Sistemi e procedure d'informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all'ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.

Articolo 61 - Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Articolo 62 - Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Titolo X - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 64 - Disposizioni generali

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall'art. 16 e loro inserimento nella classificazione del personale secondo le declaratorie ivi stabilite;
[…]
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l'abitazione offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
[…]
g) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni;
[…]
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno direttamente per la stipula dei contratti territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.

Allegati
Allegato A - Protocollo d'intesa

Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31.12.96:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 626;
- osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- rappresentanza sindacale unitaria RSU.
[…]
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.

Allegato B - Statuto Agriform - Organismo bilaterale per la formazione continua
Art. 1 - Costituzione

È costituita tra: le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli Coldiretti, Confagricoltura e Cia da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil e Confederdia dall'altra, una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile denominata "Agriform".

Art. 2 - Scopi e finalità
L'Associazione, costituita in applicazione dell'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19 luglio 1995, e del Protocollo d'Intesa allegato A al CCNL Quadri ed Impiegati agricoli del 13.11.1996, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993 e dall'Accordo per il lavoro del 24.9.1996.
In particolare "Agriform" ha i seguenti compiti:
a) analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
b) individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
c) progettare e promuovere iniziative volte all'intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale, anche attraverso iniziative pilota;
d) promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pubblica istruzione e formazione (dell'Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell'istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
e) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, degli strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
f) promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l'ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o modalità di lavoro.
Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l'Agriform potrà:
1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, nazionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe promosse da altri;
2. monitorare l'azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di costituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni informazione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione a livello territoriale;
4. stipulare accordi e convenzioni con Associazioni ed Organismi bilaterali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività ed a diffondere contenuti e metodi formativi innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità sociali ed a realizzare gli altri compiti che le Parti, a livello nazionale, dovessero decidere di attribuire all'Agriform.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Agriform potrà utilizzare le strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strutture operative.

Art. 3 - Sede
L'Agriform ha sede legale ed operativa in Roma.
Essa potrà istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che estero.

Art. 4 - Durata
L'Agriform ha durata illimitata.

Art. 5 - Soci
Sono soci fondatori di Agriform:
- le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: Coldiretti, Confagricoltura e Cia;
- le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil e Confederdia.

Art. 6 - Contributi
L'Agriform per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1. della contribuzione dei soci fondatori;
2. di contributi pubblici e privati;
3. di proventi derivanti da iniziative sociali.

Allegato C - Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art.1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente*. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio Regionale entro i 10 giorni successivi.
* L'unità equivalente è pari a 270 giornate.

Allegato E - Protocollo d'intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell'anno precedente, nonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL*.
In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti a 4.050 giornate dichiarate nell'anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai CCNL in materia di RSA.
Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.

4. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel prot. d'intesa del 23.7.93, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si procederà alla elezione delle RSU nelle seguenti quantità:
- Azienda da 16 a 75 dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegati;
- Azienda da 76 a 100 dipendenti - 4 RSU più un ulteriore rappresentante in presenza di impiegati;
- 1 RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.
Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda, deve essere superiore alle 15 unità.

5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai contratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.

6. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

10. Delegati sindacali
I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.

11. Rinvio all'Accordo quadro
Le regole dell'accordo quadro Cgil, Cisl e Uil e del Protocollo 23/7/93 non modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Clausola finale
[…]
Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.
* Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come rapporto tra le giornate di occupazione dell'azienda e l'unità equivalente, che è pari a 270 giornate.

Allegato M - Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, c. 4-bis e 4-ter, legge 247/2007
Le Parti riconoscono che la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura e che il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore primario - si è nel tempo significativamente ampliato, estendendosi da una stagionalità legata ai cicli biologici naturali a una stagionalità collegata allo sviluppo, alla diffusione e all'allargamento delle attività connesse.
In relazione alla particolarità del settore agricolo le Parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, c. 4-bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo - pubblicitarie per un periodo di tempo limitato.
Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:
- attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;
- attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;
- attività connesse all'ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.
Deroga assistita
Le parti, infine, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine (c.d. deroga "assistita") - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge 247 del 2007 - abbia una durata fino ad un massimo di 12 mesi.