Tipologia: CCNL
Data firma: 25 febbraio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Confagricoltura e Dir-Agri Confederdia, Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole-Cida
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Dirigenti

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Definizione del dirigente
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Dirigenti di più aziende
Art. 5 - Prestazione ridotta in una sola azienda
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Disciplina delle funzioni del dirigente
Art. 8 - Retribuzione
Art. 9 - Cointeressenza
Art. 10 - Premi di produzione
Art. 11 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 12 - Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 13 - Ferie annuali
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Trasferte
Art. 16 - Variazioni di servizio - Trasferimento in altra azienda
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Trasferimento, trasformazione, riduzione, liquidazione
Art. 19 - Malattie, infortuni e tutela della maternità
Art. 20 - Previdenza ed assistenza
Art. 21 - Previdenza ed assistenza per i dirigenti di più aziende o a prestazione ridotta
Art. 22 - Risoluzione del rapporto
Art. 23 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Anzianità convenzionale
Art. 27 - Aggiornamento professionale
Art. 28 - Aspettativa
Art. 29 - Modalità della cessazione del rapporto
Art. 30 - Certificato di servizio
Art. 31 - Controversie collettive
Art. 32 - Controversie individuali - Collegio di Conciliazione ed Arbitrato
Art. 33 - Prestazioni integrative sanitarie
Art. 34 - Prestazioni integrative pensionistiche
Art. 35 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Art. 36 - Condizioni di miglior favore
Art. 37 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
Art. 38 - Decorrenza e durata
Art. 39 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Allegati

Allegato n. 1 - Regolamento delle prestazioni dell' assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali
Allegato n. 2 - Regolamento del fondo per il trattamento di fine rapporto
Allegato n. 3 - Fac-simile di rinunzia al Fondo Prestazioni Integrative Sanitarie
Allegato n. 4 - Fac-simile di rinunzia al Fondo Prestazioni Integrative Pensionistiche
Allegato n. 5 - Verbale di Accordo
Accordi
Accordo di rinnovo 25 febbraio 2009
Articolo 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Articolo 8 - Retribuzione
Articolo 19 - Malattie, infortuni e tutela della maternità
Articolo 27 - Aggiornamento professionale
Articolo 33 - Prestazioni integrative sanitarie
Articolo 34 - Prestazioni integrative pensionistiche
Articolo 35 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Articolo 38 - Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende agricole

Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche* e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la
piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche.
* Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Art. 2 Definizione del dirigente
Agli effetti del presente contratto si considerano dirigenti coloro che - investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome - hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli Organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso.

Art. 3 Assunzione
[…]
Le norme del presente contratto, con esclusione di quelle relative al preavviso, si applicano anche nel caso di contratto a tempo determinato.

Art. 4 Dirigenti di più aziende
Le norme del presente contratto collettivo si applicano anche nei confronti dei dirigenti che esplicano la loro attività presso aziende appartenenti a diversi datori di lavoro.
[…]
Le norme di cui sopra si applicano ai rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti;
b) attività riferita al complesso della gestione aziendale o a parte di essa con struttura e funzioni autonome;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 5 Prestazione ridotta in una sola azienda
Il presente contratto, purché ricorrano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del 4º comma dell'art. 4 e fatto salvo quanto stabilito nel 2º comma dello stesso articolo, si applica anche a quei dirigenti che prestano servizio presso un'unica azienda agricola e, contemporaneamente, esercitano in maniera prevalente altre attività diverse da quelle considerate nell'articolo 4.
Le speciali condizioni di svolgimento del rapporto del dirigente autorizzato a dedicarsi ad altre attività e la sua retribuzione "determinata con lo stesso criterio di cui al 2º comma del precedente art. 4", debbono risultare da atto scritto in cui vanno, altresì, precisati tutti quei dati ed elementi che, nel rispetto della reale situazione di fatto giustifichino le clausole concordate.

Art. 7 Disciplina delle funzioni del dirigente
Il dirigente è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti del mandato conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all'azienda, o a quella parte di essa che gli è stata affidata, tutta l'attività richiesta nel campo tecnico ed in quello economico-amministrativo.
Egli è responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell'attività produttiva o amministrativa, o di entrambe, dell'azienda affidatagli.
Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonché l'incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici.
Il dirigente è responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto.
Qualora il dirigente si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente all'osservanza di leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui.
[…]

Art. 13 Ferie annuali
[…]
Qualora esigenze di servizio non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie che può essere concesso entro e non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo, verrà corrisposta allo stesso una indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 8 e da corrispondersi alla fine di tale periodo.
[…]

Art. 19 Malattie, infortuni e tutela della maternità
[…]
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della Direzione dell'azienda, al dirigente infortunato cui sia stata riconosciuta una invalidità totale e permanente al lavoro, non spetta la conservazione del posto. In tal caso però il datore di lavoro ha diritto di sostituire il dirigente infortunato dalla data in cui ne sia riconosciuta la invalidità totale e permanente. […]
In materia di maternità e paternità si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi
[…]

Art. 31 Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo che insorgano in sede di applicazione del presente contratto sono demandate, a richiesta di una delle parti, ad una Commissione paritetica, composta di 4 membri, di cui 2 designati dall'Organizzazione dei dirigenti interessata, per il tentativo di conciliazione.
Le stesse controversie collettive in materia di applicazione del presente contratto potranno essere deferite anche a Commissioni paritetiche a livello provinciale o regionale, i cui membri saranno designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.

Art. 32 Controversie individuali - Collegio di conciliazione ed arbitrato
È istituito, a cura delle Associazioni provinciali competenti aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione ed arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle controversie individuali insorte in materia di applicazione delle norme del presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali sono designati, rispettivamente dalla Organizzazione datoriale territorialmente competente e dalla Organizzazione dei dirigenti, sempre territorialmente competente, alla quale sia stato conferito apposito mandato da parte del dirigente agricolo. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, sarà scelto, di comune accordo, dalle due anzidette Organizzazioni territoriali come sopra indicate.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Collegio dura in carica sino alla data di scadenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ciascuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria, previo diretto accordo, saranno svolte da una delle Organizzazioni territoriali competenti.
Il Collegio sarà investito della vertenza su richiesta di una delle anzidette Organizzazioni provinciali competenti, la quale inoltrerà al medesimo Collegio, a mezzo raccomandata con a.r., il ricorso sottoscritto dalla parte individuale interessata.
Il Collegio ha sede presso l'Organizzazione provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.
Salvo diverso accordo tra le parti individuali, la competenza territoriale è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della istanza da parte dell'Organizzazione richiedente.
Il Collegio, presenti le parti interessate o, eventualmente il loro rappresentante, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, ciascuna delle parti, entro il termine di 20 giorni successivi alla data del verbale di mancata intesa, può promuovere, anche attraverso l'Organizzazione sindacale cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia allo stesso Collegio che ha esperito il tentativo di conciliazione, notificando, contestualmente, all'altra parte la richiesta dell'arbitrato.
In tal caso il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta, mediante lodo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 533/1973.
Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% tra le Organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
Le parti si danno atto che:
a) il Collegio di conciliazione e arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, 3º comma, del codice di procedura civile e 2113, 4º comma, del codice civile, come modificati dagli artt. 1 e 6 della citata legge 11 agosto 1973, n. 533.

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende agricole

Il 25 febbraio 2009, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele, 101 tra: Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia, Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla Cida, si è convenuto di rinnovare il CCNL per i dirigenti agricoli dell'11 maggio 2005.
I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 9 pagine, riguardano le seguenti materie:
- Oggetto e sfera di applicazione del contratto (art. 1);
- Retribuzione (art. 8);
- Malattie, infortuni e tutela della maternità (art. 19)
- Aggiornamento professionale (art. 27);
- Prestazioni integrative sanitarie (art. 33);
- Prestazioni integrative pensionistiche (art. 34);
- Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione (art. 35);
- Decorrenza e durata (art. 38).
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31.12.2009.

Articolo 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche* e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
* Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Articolo 19 - Malattie, infortuni e tutela della maternità
[…]
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della direzione dell'azienda, al dirigente infortunato cui sia stata riconosciuta una invalidità totale e permanente al lavoro, non spetta la conservazione del posto. In tal caso però il datore di lavoro ha diritto di sostituire il dirigente infortunato dalla data in cui ne sia riconosciuta la invalidità totale e permanente. […]
In materia di maternità e paternità si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi. […]