Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2011, n. 34750 - Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed estinzione della contravvenzione


 

Responsabilità di un datore di lavoro per aver ammesso al lavoro una lavoratrice minorenne senza il riconoscimento, previa visita preventiva, dell'idoneità all'attività lavorativa.

Ricorso in Cassazione - Fondato: il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, al fine di attivare la prevista procedura di definizione in via amministrativa.

 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) C.F., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 519/2007 TRIBUNALE di FERMO, del 27/05/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persola del Dott. Salzano Francesco, l'annullamento con rinvio.

Fatto


Il Tribunale di Fermo, con sentenza in data 27 maggio 2010, ha condannato C.F. alla pena di 2 mila euro di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 8, commi 1 e L. n. 977 del 1967, art. 26, comma 2 per avere ammesso al lavoro una lavoratrice minorenne senza il riconoscimento, previa visita preventiva, dell'idoneità all'attività lavorativa, in (OMISSIS), il (OMISSIS).


Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione di legge penale, poiché, in relazione al disposto del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 3, il giudicante avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg..


Diritto

 



Il ricorso è fondato.


Nella materia de quo, il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e ss., espressamente richiamate dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, dispongono che l'organo di vigilanza impone al contravventore apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione, e se risulta l'adempimento, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa nel termine di 30 giorni; entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, tale organo deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre in caso di inadempimento la comunicazione va fatta entro 90 giorni. Se il Pm riceve la notitia criminis deve darne notizia all'organo di vigilanza perchè attivi la procedura ed il procedimento penale è sospeso fino alla ricezione della sopraindicate comunicazioni; di fatti la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.

Il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15, comma 3 prevede che la procedura debba essere attivata anche nelle fattispecie a condotta esaurita, ovvero quando il trasgressore abbia provveduto in via autonoma, prima dell'emanazione della prescrizione all'adempimento degli obblighi di legge (si veda, per fattispecie identica, Sez. 3, n. 39400 del 6/6/2007, Pm in proc. Loi, Rv 237198).
Il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, al fine di attivare la prevista procedura di definizione in via amministrativa.





P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Fermo, onde farsi luogo alla definizione amministrativa.