Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Agica-Agci, Anca - Lega Coop, Federazione nazionale cooperative agricole ed agro-alimentari - Confcooperative, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Cooperative

Sommario:

Premessa
Protocollo preliminare d'intesa sul CCNL per le imprese cooperative
Protocollo per "il socio lavoratore"
Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale
Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto
a) Il contratto nazionale
b) Contrattazione decentrata di secondo livello
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale
d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di secondo livello
e) Materie rinviate alla contrattazione di secondo livello
Art. 4 - Relazioni sindacali
• Premessa

• Diritti di informazione
• Osservatorio
• Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale
Art. 5 - Pari opportunità
A) Commissione pari opportunità
B) Difesa della dignità della persona
Art. 6 - Convenzioni
Art. 7 - Ambiente e salute
Art. 8 - Diritti sindacali
a) Rappresentanze sindacali d'azienda

b) Permessi sindacali
c) Riunioni in azienda
d) Contributi sindacali dei lavoratori
• Dichiarazione a verbale
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Occupazione
Art. 11 - Contributo assistenza contrattuale
Integrazione sociale lavoratori extracomunitari
Parte comune
Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi
Art. 13 - Lavoratori svantaggiati
Art. 14 - Mezzi di trasporto
Art. 15 - Rimborso spese
Art. 16 - Servizio militare
Art. 17 - Cooperazione internazionale
Art. 18 - Mense
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori
Art. 20 - Indennità varie
Art. 21 - Indennità varie
Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Collocamento
Art. 26 - Lavoro temporaneo
Art. 27 - Riposo settimanale
Art. 28 - Giorni festivi
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Congedo matrimoniale e permessi straordinari
Art. 31 - Permessi per formazione professionale
Art. 32 - Permessi per recupero scolastico
Art. 33 - Organizzazione del lavoro
Art. 34 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 35 - Cessione, trasformazione e successione di azienda
Art. 36 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Disciplina aziendale
A) Diritti e doveri del lavoratore

B) Provvedimenti disciplinari
Art. 39 - Preavviso
Art. 40 - Controversie individuali
Art. 41 - Controversie collettive
Art. 42 - Condizioni di miglior favore
Parte impiegati e quadri
Art. 43 - Assunzione
Art. 44 - Periodo di prova
Art. 45 - Quadri
Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 47 - Aspettativa
Art. 48 - Trasferimenti
Art. 49 - Retribuzione
Art. 50 - Indennità di cassa
Art. 51 - Scatti di anzianità
Art. 52 - Malattia ed infortunio
Art. 53 - Previdenza ed assistenza
Art. 54 - Previdenza ed assistenza per il part-time
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Parte operai agricoli e florovivaisti
Art. 56 - Assunzione
Art. 57 - Periodo di prova
Art. 58 - Operai a tempo indeterminato e determinato
Art. 59 - Riassunzione
Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 61 - Interruzioni e recuperi
Art. 62 - Trasferimenti
Art. 63 - Retribuzione
Art. 64 - Scatti di anzianità
Art. 65 - Malattia ed infortunio
Art. 66 - Integrazione malattia ed infortunio
Art. 67 - Cassa integrazione salari
Art. 68 - Previdenza - Assegni per il nucleo familiare
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto
Protocollo aggiuntivo al CCNL 2 luglio 1998
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Accordo per la costituzione delle RSU
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
• Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri

• Numero dei componenti
• Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
• Compiti e funzioni
• Durata e sostituzione nell'incarico
• Funzionamento della RSU
• Elettorato attivo e passivo
• Delegati sindacali
• Rinvio all'accordo-quadro
• Clausola finale
Parte seconda - Disciplina della elezione della RSU
Allegato 3 - Accordo di aggiornamento dell'indennità di vacanza contrattuale
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6 - Contratto di formazione e lavoro
Allegato 7 - Protocollo relazioni industriali Cgil-Cisl-Uil e Centrali cooperative
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10 - Accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994
Allegato 11

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative e Consorzi agricoli

Addì, 16 Luglio 2002, tra Agica-Agci, Associazione nazionale cooperative agro-alimentari (Anca - Lega Coop), Federazione nazionale cooperative agricole ed agro-alimentari - Confcooperative, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative e Consorzi agricoli

Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal Protocollo preliminare di intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra impiegati, tecnici, operai agricoli e florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti si impegna a non promuovere e a non favorire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito di singole cooperative.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel Protocollo preliminare di intesa si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare, su richiesta anche di una sola delle parti stesse.

Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed integrativo decentrato.

a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

b) Contrattazione decentrata di secondo livello
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio.
Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al 1° comma.

e) Materie rinviate alla contrattazione di secondo livello
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:
1) individuazione a livello territoriale delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di secondo livello - confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
2) individuazione nel contratto di secondo livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della Commissione aziendale di pari opportunità (art. 5);
3) esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione - convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);
4) a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7;
5) definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei Patronati sindacali nelle aziende (art. 8b);
6) esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali (art. 10);
7) individuazione nel contratto di secondo livello di casi nei quali corrispondere ai lavoratori una indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art. 14);
8) definizione nel contratto di secondo livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese non documentabili; indennità per compenso tempo eccedente l'orario di lavoro durante la trasferta (art. 15);
9) verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);
10) individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali - maggiorazione per incarico di capo);
11) individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori non appartenenti alla qualifica di "quadro", i quali per le funzioni svolte e per l'alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20);
12) definizione a livello aziendale o di Consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3, dell'art. 22 - Modalità utilizzo permessi;
13) costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);
14) individuazione di modalità per assicurare effettivo godimento riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);
15) esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di quadro ed eventuale incremento dell'indennità di funzione (art. 45);
16) definizione nel contratto di secondo livello di modalità di applicazione della L. n. 108/1990 in materia di licenziamenti individuali;
17) indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);
18) individuazione nel contratto di secondo livello delle fasi lavorative (art. 56);
19) determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello territoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di settore merceologico o di Consorzio (artt. 49 e 63);
20) disciplina a livello territoriale della indennità di cassa ove tale istituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art. 50);
21) omogeneizzazione nel contratto di secondo livello territoriale dell'istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del CCNL ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 51 e 64);
22) promozione a livello territoriale di casse "extra legem" per integrazione trattamento economico malattia ed infortunio sul lavoro (art. 12);
23) definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 59);
24) disciplina mediante norme del contratto di secondo livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 61);
25) definizione nel contratto di secondo livello delle modalità e del periodo di pagamento della retribuzione (art. 63).
26) definizione al secondo livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e le relative modalità di utilizzazione.
Impegno delle parti
In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalla intesa interconfederale sulle modifiche.

Art. 4 - Relazioni sindacali
Premessa

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra Movimento cooperativo ed Organizzazioni sindacali le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni sindacali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche di impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e dal completamento del mercato unico europeo.

Diritti di informazione
Le Associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle Organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche della organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà, anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite, salvaguardando il segreto industriale (art. 623 cod. pen.), con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, ed almeno una volta l'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto e/o di grandi settori, a livello regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
È demandato ai contratti integrativi territoriali il compito di individuare la tipologia di aziende, in cui il sistema delle informazioni debba essere praticato a livello di azienda o di Consorzio, e di stabilirne le relative procedure.
Nei casi di ristrutturazione, riconversione, accorpamenti e/o fusioni, si svolgeranno specifici confronti preventivi tra le parti in sede aziendale o territoriale.

Osservatorio
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5 aprile 1990, una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di promuovere ed organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per settori e territori, sui problemi di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione del settore in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, degli investimenti e della spesa pubblica, dell'innovazione tecnologica, della evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, del mercato del lavoro ed in particolare dell'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione femminile e dell'immigrazione da Paesi extracomunitari, di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.
Le parti si incontreranno entro tre mesi per definire uno specifico regolamento per il funzionamento della sezione dell'Osservatorio coordinandolo con quello stabilito dall'Osservatorio nazionale interconfederale. In tale sede saranno valutati, sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL, i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti tra le stesse in modo paritetico.

Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'Osservatorio nazionale, nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite Commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.

Impegno a verbale
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di Relazioni sindacali.
In tale contesto, in ragione anche dei contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993, si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena ed ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternative.
Si intende sviluppare il secondo livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio-economica ed occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative.
In sede locale - pertanto - si amplieranno e consolideranno gli spazi e le opportunità di confronto fra le parti, in ragione anche delle opzioni strategiche dell'impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative agricole.
In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle nuove opportunità che si intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed estendere il secondo livello di contrattazione, le parti convengono - nel quadriennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e necessaria tempistica all'avvio ed allo svolgersi della contrattazione integrativa.
Dichiarazione a verbale - Appalti
Le Associazioni cooperative si impegnano ad intervenire nei confronti delle imprese associate affinché nel caso di appalto di opere inseriscano nel capitolato l'obbligo per l'appaltante del rispetto delle leggi sociali e delle norme contrattuali.
Dichiarazione a verbale
A livello locale le parti valuteranno la possibilità di introdurre forme di "buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei lavoratori immigrati, in considerazione delle loro principali esigenze di carattere culturale e religioso ed in relazione ad iniziative in materia, in particolare, di fruizione di ferie e/o permessi, e di informazione.
Impegno a verbale
Le parti firmatarie, in considerazione dell'oggettiva sussistenza di elementi che rendono il presente CCNL contiguo a quelli per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e per il settore forestale, di cui le stesse parti sono, seppure non esclusivamente, firmatarie, e ritenendo opportuno promuovere un'azione di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti relazionali e bilaterali, di cui al presente articolo, con analoghe strumentazioni previste negli altri due citati CCNL, con l'obiettivo quindi di rendere maggiormente praticato il sistema di relazioni sindacali, si impegnano a proporre questa ipotesi di lavoro agli altri due tavoli contrattuali ed alle parti ivi presenti e, a seguito di analogo impegno contrattuale, a definire specifiche intese per dare seguito al presente impegno.
In attesa dell'attuazione di quanto sopra dichiarato, si conferma la vigenza dell'art. 4.

Art. 5 - Pari opportunità
B) Difesa della dignità della persona

Le parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando tutta le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990 e la direttiva 73/2002.
Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.

Art. 7 - Ambiente e salute
Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita.
Poiché l'attività produttiva delle cooperative e Consorzi agricoli implica sostanzialmente tre ordini di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambientali, per l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla sicurezza e igiene degli alimenti), l'azione di tutela da adottare, attuata a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione europea, e si fonda sul concetto di prevenzione.
A livello aziendale essa è realizzata attraverso un'organizzazione del lavoro attenta a programmi di miglioramento continuo, basati sull'analisi dei rischi, sull'individuazione delle misure di prevenzione da adottare, sulla programmazione dell'applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti.
Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale che aziendale/territoriale (cfr. revisione degli Osservatori) di procedure per la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla realizzazione di programmi di miglioramento e comporta l'esigenza di una adeguata formazione sia dei lavoratori e delle loro rappresentanze che dei gruppi dirigenti delle aziende.
A livello territoriale, va connessa ai programmi istituzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurezza alimentare, a loro volta connesse alla qualità degli alimenti.
A tal fine le parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l'attuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale Vision 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali territoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti alla rubrica della certificazione Emas, e si impegnano altresì a favorire l'applicazione dell'accordo volontario siglato presso il CNEL in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti.
A tal fine le parti convengono quanto segue:
1) A livello territoriale
- concorderanno, coinvolgendo anche i competenti Istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle produzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori;
- stabiliranno le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole "biologiche". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno;
- individueranno i lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi, disagiati e/o imbrattanti e/o nocivi definendo in occasione della stipula dei contratti di secondo livello i lavori a rischio biologico e chimico, anche alla luce delle specifiche norme introdotte in modifica del D.Lgs. n. 626/1994, ed il rapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio.
2) In sede aziendale
- per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste;
- adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro ed a prevenire le malattie e/o infortuni;
- definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive.
Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica una riduzione di orario corrispondente almeno a due ore e venti minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
Le parti concordano, infine, di istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso.
Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consultazione da parte delle RSU dei registri degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per accertare gli infortuni di ciascun lavoratore.

Art. 8 - Diritti sindacali
a) Rappresentanze sindacali d'azienda

Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni Organizzazione sindacale.
[…]

c) Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di lavoro.
Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte durante l'orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un massimo di 15 ore annue.
Le riunioni sono indette, o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali aziendali o da quelle esterne di categoria su materie di interesse sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
[…]
L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.
È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.
In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopracitate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produttivi.

Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle RSU fanno testo l'accordo interconfederale 13 settembre 1994 tra Centrali cooperative e Cgil, Cisl e Uil, nonché l'apposito accordo di settore del 16 gennaio 1997, allegato al presente contratto (Allegato 2).

Art. 9 - Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni assunti dalle Centrali cooperative e da Cgil, Cisl, Uil nel Protocollo d'intesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, saranno costituite sia a livello nazionale che a livello regionale e provinciale apposite Commissioni consultive per una valutazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agro - alimentare.
Le indicazioni che emergeranno dalle predette Commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative all'Ente bilaterale nazionale e/o ai Comitati bilaterali costituiti a livello regionale, come previsti dal succitato Protocollo d'intesa interconfederale.
Con riferimento al settore agricolo, per l'analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro, tali soggetti dovranno raccordarsi con gli enti e/o gli Organismi bilaterali presenti nella cooperazione.
Le assunzioni di giovani con contratto di formazione e lavoro sono regolate da quanto disposto dall'accordo interconfederale 5 ottobre 1995 che, allegato al presente contratto, ne è parte integrante.
Eventuali modifiche al predetto accordo saranno automaticamente recepite dalle cooperative che applicano il presente contratto.

Art. 10 - Occupazione
Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario.

Integrazione sociale lavoratori extracomunitari
Impegno delle parti

Le parti convengono sulla necessità di un'azione tesa a risolvere i problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di legge sull'immigrazione. A tal fine si impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli enti pubblici preposti.

Parte comune
Art. 18 - Mense

In ordine all'istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, le cooperative e le Organizzazioni sindacali verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità, modalità, e condizioni, di istituzione del servizio mensa ovviamente nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino.
In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto nella misura da concordare nella contrattazione di secondo livello.

Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla contrattazione di secondo livello.
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.
Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 65 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 65 ore di flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione.
Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svolto ed al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro.
La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati, sarà commisurata all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario o di riconoscimento di riposo compensativo, anche agli effetti degli istituti contrattuali.
I calendari di orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale.
Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; quelle rientranti nei suddetti regimi di orario, ma superiori all'orario settimanale contrattuale saranno invece retribuite con la maggiorazione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di secondo livello, da liquidarsi nei periodi di superamento.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali.
[…]
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di:
- prestazioni lavorative di cui all'8° comma del presente articolo;
- prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 27;
- prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28 (in relazione alle norme ivi previste).
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione del monte-ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.

Art. 24 - Apprendistato
Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 le cooperative agricole che applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con contratto di apprendistato.
Il rapporto di apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché da quanto previsto dal presente articolo.
L'assunzione con contratto di apprendistato è ammessa soltanto per i livelli e per la durata massima sotto indicati:
- impiegati di 5° e 4° livello, operai di 4°, 3° e 2° livello: mesi 24;
- impiegati di 3° livello, operai di 1° livello: mesi 36.
[…]

Art. 26 - Lavoro temporaneo
Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 196/1997 anche nei seguenti:
- esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
- sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;
- sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 47 del presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/1992 (Portatori di gravi handicap), ordinanza n. 1675/1989 (Volontariato di protezione civile), D.P.R. n. 309/1990 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/1992 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico);
- attività straordinarie connesse al lancio di nuovi prodotti o a campagne promozionali;
- sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi.
La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli esclusi dall'accordo interconfederale 5 ottobre 1995 sul C.f.l.
Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato.
I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei.
Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/1997 e successive modificazioni.

Art. 27 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Per i lavoratori addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti di secondo livello, in applicazione dell'art. 8, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Art. 29 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo concordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. […]

Art. 33 - Organizzazione del lavoro
È demandato ai contratti di secondo livello il compito di individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.

Art. 38 - Disciplina aziendale
A) Diritti e doveri del lavoratore

Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
[…]
1) Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
14) ripetute violazioni delle disposizioni relative all'uso di mezzi di protezione antinfortunistica.
[…]
2) Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nell'azienda;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione, all'interno dello stabilimento senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 40 - Controversie individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Le parti potranno concordare a livello territoriale modalità di applicazione della L. n. 108/1990.
[…]

Art. 41 - Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Parte impiegati e quadri
Art. 43 - Assunzione

Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
[…]
Il contratto con prefissione di termine, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 56/1987 deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto a norma di legge e di contratto;
- assunzione per un'opera definita;
- sostituzione di lavoratori in ferie e in aspettativa prevista dal presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'Enpaia, all'Inps e/o ai soggetti preposti nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali, ai sensi delle leggi vigenti.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 22 del presente contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese di aprile o al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito in 230 ore annue.

Parte operai agricoli e florovivaisti
Art. 56 - Assunzione

L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti. L'assunzione degli operai a tempo determinato per l'effettuazione delle operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie (es. aratura, potatura, raccolta e prima manipolazione dei prodotti) deve avvenire per fase lavorativa, o in base alle norme vigenti, nonché ai sensi dell'art. 23 della L. n. 56/1987 in caso di:
- sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa prevista dal presente CCNL;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione.
[…]

Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Operai agricoli
[…]
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. […]
Operai florovivaisti
[…]
Ai sensi delle leggi vigenti il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore.
[…]

Art. 61 - Interruzioni e recuperi
B) Operai florovivaisti

[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 65 - Malattia ed infortunio
Operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Allegati
Allegato 2 - Accordo per la costituzione delle RSU

Il giorno 16 gennaio 1997 in Roma presso la sede della Confederazione cooperative italiane - Borgo S. Spirito 78, tra Agica-Agci, Anca-Lega Coop, Federazione nazionale cooperative agricole e Agroalimentari e Federlavoro e servizi - Cci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2 marzo 1995, si è stipulato il seguente accordo per la elezione delle RSU nelle cooperative e Consorzi agricoli.

Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Le RSU vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l'impresa cooperativa occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, Parte 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato.
In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA
Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normative previste dai CC.CC.NN.L. in materia di rappresentanza sindacale.
[…]

Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993,
sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali, aziendali, la composizione numerica della RSU è così definita:
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 16 a 80 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 81 a 120 dipendenti;
- 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 121 a 200 dipendenti
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 201 a 300 dipendenti;
- 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupino da 301 a 450 dipendenti;
- 10 rappresentanti nelle unità produttive che occupino oltre i 450 dipendenti.

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali: sono fatti salvi, in favore delle Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali;
- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.
Sono comunque fatti salvi, per le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge n. 300/1970 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste da accordi collettivi di diverso livello del CCNL

Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge contrattuali.
Le RSU e le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo modalità stabilite dal contratto.

Delegati sindacali
I Rappresentanti sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti ed i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

Rinvio all'accordo-quadro
Le regole dell'accordo interconfederale tra Centrali cooperative Cgil, Cisl, Uil 13 settembre 1994 e del Protocollo 23 luglio 1993, non modificate dal presente accordo, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.

Clausola finale
L'applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono.
Esso comporta per la Fisba, Flai e Uila, e per coloro che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, a non richiedere l'applicazione degli articoli di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è applicabile.
Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di legge.
In caso di inadempienza le Associazioni firmatarie svolgeranno i necessari interventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.

Allegato 6 - Contratto di formazione e lavoro
1. Contrattazione
1.1. Avendo presenti gli orientamenti, gli impegni e gli strumenti definiti con l'accordo interconfederale tra Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil, in materia di formazione professionale, le parti stipulanti, ciascuna per la propria competenza, convengono di attivare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l'inserimento dei giovani nelle aziende cooperative.
1.2. Concordando pienamente sulla centralità della formazione professionale sia ai fini dello sviluppo dell'impresa che al fine di assicurare occupazione, con il coordinamento dell'Organismo nazionale costituito tra Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil sulla base dell'accordo interconfederale 1994 nell'ambito dei Comitati bilaterali regionali, Agica-Agci, Federazione nazionale cooperative agricole e agro-alimentari Cci ed Anca-Lega discuteranno annualmente il quadro delle esigenze formative del settore ed i programmi di formazione teorica presentati da attivare per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro, di cui alla legge n. 863/1984 e successive.
Le iniziative formative, per le quali programmi e strutture saranno, ove necessario, concordati con la regione, potranno riguardare progetti aziendali o territoriali interessanti più unità produttive cooperative del settore agricolo ed agro-alimentare.
1.3. A norma della legge n. 451/1994, fermo restando il diritto delle imprese cooperative di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure indicate dal Ministero del lavoro, le aziende associate a Agica-Agci, Anca-Lega, Federazione cooperative agricole ed agro-alimentari Cci, tramite le proprie Associazioni presenteranno i progetti di formazione e lavoro alle tre Organizzazioni sindacali di settore (provinciali o regionali) le quali esprimeranno su di essi il proprio parere di conformità entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui hanno ricevuto i progetti.
Le parti stipulanti si incontreranno a livello provinciale o regionale per concordare le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Si concorda inoltre che i progetti interessanti più regioni saranno presentati ed esaminati, con le stesse procedure e modalità di cui sopra, dalle Organizzazioni nazionali di settore.
I progetti concordati tra le imprese aderenti alle Centrali cooperative e le Organizzazioni sindacali, che saranno predisposti in occasione del presente accordo sulla base della modulistica allegata, non devono essere sottoposti (art. 3, 3° comma, legge n. 863/1984) alla preventiva approvazione della Commissione regionale per l'impiego e del Ministro del lavoro nel caso di progetto interregionale, qualora vi sia esplicita rinuncia ai finanziamenti pubblici.
In tal caso le aziende sono tenute a notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le assunzioni avvenute.
1.4. Le aziende aderenti alle Centrali cooperative si impegnano a tenere in particolare considerazione gli iscritti da almeno un anno alle liste di collocamento, nonché l'inserimento lavorativo di invalidi e portatori di handicap.
Nei progetti di formazione-lavoro le aziende terranno conto dei livelli di disoccupazione femminile nel territorio.
1.5. Le parti confermano l'intendimento di finalizzare i contratti di formazione-lavoro sia all'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni (in quanto tali contratti non rappresentano una surroga di quanto previsto dalla legge n. 230/1962), sia alla creazione di forme di lavoro associato.
Le Organizzazioni cooperative del settore pubblicizzeranno con modalità idonee le opportunità di introduzione dei giovani nel mondo del lavoro tramite il contratto di formazione-lavoro.
Le parti convengono, altresì, che le aziende, entro un mese dalla scadenza, comunichino, tramite le Associazioni cooperative cui aderiscono, al Comitato bilaterale regionale o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti, il numero dei contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato.
Della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o della cessazione l'azienda deve darne comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego.
1.6. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente accordo le Organizzazioni stipulanti convengono di esaminare l'andamento globale delle assunzioni e l'impiego dei giovani in appositi incontri a livello nazionale e/o territoriale che si terranno a richiesta di una delle parti, dopo 12 mesi dal presente accordo e successivamente ogni 6 mesi.
1.7. Il presente accordo, a valere per le aziende aderenti alle Associazioni cooperative stipulanti, scade il 31 dicembre 1997. Qualora non disdettato 3 mesi prima di tale termine, esso si intende prorogato di anno in anno.
Le parti si incontreranno comunque entro tale termine per verificarne comunque l'attuazione e le eventuali modifiche da apportare.
Il presente accordo sarà notificato a cura delle parti al Ministero del lavoro, ai competenti Uffici provinciali e regionali del lavoro, alle Agenzie regionali per l'impiego, alla Commissione centrale ed alle Commissioni regionali per l'impiego.
2. Progetto di formazione e lavoro
2.1. Il progetto, a cura dell'azienda, deve essere compilato in base al fac-simile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.
2.2. La qualifica di ingresso sarà al massimo di 1 livello inferiore a quella finale.
2.3. Il contratto di formazione e lavoro col quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra 16 e 32 anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate (impiegati: liv. 1°, 2° e 3° - operai: specializzati super e specializzati);
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lett. a), n. 1 e 2, del 1° comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore.
I contratti di cui alla lett. b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
Alla scadenza dei contratti di formazione e lavoro di cui alle lett. a) e b), il datore di lavoro deve inviare alla Circoscrizione territoriale per l'impiego idonea certificazione circa i risultati conseguiti dal lavoratore interessato.
Alla scadenza di quello di cui alla lett. b), il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sulla esperienza svolta.
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la regione (come previsto dal punto 1.2).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso, sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà cooperativa e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di formazione delle Associazioni stipulanti.
3. Altre disposizioni
Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore agricolo.
Le disposizioni del citato contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro salvo quanto espressamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 5.
[…]