Categoria: Normativa statale
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 7 ottobre 2011

Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Maritime security) in relazione alle misure urgenti antipirateria.
(G.U. 24 ottobre 201, n. 248 )

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata;
Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza e delle navi e degli impianti portuali;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come convertito in legge dalla legge n. 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Misure urgenti antipirateria;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° settembre 2011 recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);
Considerato che gli atti di pirateria nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa rappresentano una rilevante minaccia alla libertà di navigazione del naviglio commerciale italiano nelle rotte in entrata ed in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, attraverso il quale transita una parte consistente del flusso di rifornimento energetico destinato all'Italia, estesa sia verso est che verso sud del medesimo stretto;
Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare MSC.1/Circ. 1337 in data 4 agosto 2010 emanata dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) avente ad oggetto «Piracy and armed robbery against ships in water off the coast of Somalia» e relativa alle «Best Management Practices to deter piracy off the coast of Somalia and in the Arabian Sea Area developed by the industry»;
Tenuto conto degli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione (Safety) ed alla sicurezza marittima (Security) in relazione alla possibilità dell'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;
Ritenuto necessario stabilire in via sperimentale le procedure tecnico-amministrative ricadenti nell'alveo di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione, in relazione al possibile imbarco del suddetto personale, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore;

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure tecnico-amministrative, ai soli fini della sicurezza della navigazione (safety) e della sicurezza marittima (security), relative all'imbarco, dei Nuclei militari di protezione (NMP), a bordo delle navi mercantili e motopesca nazionale, in navigazione negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria come individuati dal decreto ministeriale in data 1° settembre 2011come di seguito riportate:
a) navi soggette alla convenzione SOLAS 74 come emendata;
b) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda inferiore alle 500 GT;
c) navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;
d) navi che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit);
e) navi da pesca destinate alla pesca oceanica e navi da pesca certificate ai sensi del decreto legislativo in data 18 dicembre 1999, n. 541.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato:
a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione;
b) Autorità marittime: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
c) Convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni;
d) Company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilità, ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilità imposti dal codice ISM;
e) Armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;
f) Organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonché ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli;
g) Organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;
h) Ente tecnico: così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616;
i) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, così come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
j) Codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata;
k) Codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, così come emendato e per quanto applicabile;
l) NMP: Nuclei militari di protezione della Marina militare italiana;
m) SSP: come definito dalla Regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).

Art. 3 Qualificazione dei componenti il NMP

1. Ai fini del presente decreto i componenti dei Nuclei militari di protezione della Marina militare italiana che imbarcano a bordo delle unità mercantili di cui all'art. 1 del presente decreto, assumono la qualità di «personale diverso dall'equipaggio» («other than persons»), come previsto dalla Regola 2 (e) (i) del Capitolo I della Convenzione SOLAS 74.
2. A tele scopo il Comandante della nave redige, prima dell'imbarco del predetto personale, un'apposita lista contenente le generalità dei singoli componenti il NPM con la qualifica di Personale Governativo Militare (Government Military Personnel).

Art. 4 Locale deposito munizioni

1. Le unità ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «Esplosivi» di cui al Codice IMDG.
2. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni è dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave. Le navi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico.
3. L'idoneità e conformità del locale è dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/ente di cui al comma 2.

Art. 5 Valutazione rischi che riguardano la nave, il personale e relative contromisure

1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo del naviglio mercantile nazionale, del munizionamento in possesso del personale dei cui all'art. 1 comma 1, è sviluppata, ai sensi della vigente normativa in materia, per singola nave.
2. La valutazione, effettuata con attività esperita anche con il contributo di personale esperto nello specifico settore marittimo porta, di fatto, all'individuazione, almeno, di quanto già in uso nelle procedure ed istruzioni dei manuali ISM esistenti. La stessa è altresì eseguita tenuto conto della «procedura standard» sviluppata dalla Company in aderenza alle previsioni contenute nella risoluzione MSC 273(85) del 4 dicembre 2008.
3. L'acquisizione di nuova conformità del manuale è indispensabile esclusivamente qualora, dalla verifica dei rischi eseguita, è necessario apportare modifiche sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure. La valutazione eseguita è comunque riportata sia nel manuale ISM di bordo che nelle procedure aggiornate.

Art. 6 Misure di sicurezza marittima

1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo del naviglio mercantile nazionale, del personale di cui all'art. 1, comma 1, per ciò che attiene la sicurezza marittima, è condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto.
2. Tali emendamenti sono sottoposti all'approvazione del Capo del compartimento marittimo competente ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7 Dotazioni di salvataggio

1. L'imbarco dei NMP a bordo delle navi di cui all'art. 1, comma 1 deve avvenire nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unità.
2. È facoltà dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del Capitolo I ed, in analogia alle previsioni della Regola 21.1.1.1 del Capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.

Art. 8 Dichiarazione di conformità

1. L'armatore o la Company che intende procedere all'imbarco dei NMP inoltra all'amministrazione una dichiarazione di conformità al presente decreto, come da facsimile allegato, almeno novantasei ore prima dell'imbarco del NMP.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà soggetto a revisione entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta salva l'eventuale emanazione di nuove e più stringenti norme di settore in campo internazionale, comunitario e nazionale.
Roma, 7 ottobre 2011

Il Comandante generale Brusco

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