Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2011, n. 35822 - Responsabilità di un lavoratore per la morte di un collega



 

 

Responsabilità di un datore di lavoro (G.), di un responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (B.) e di un lavoratore (Ch), tutti operanti nell'ambito della Società "Agricola Industriale F. S.p.a.", per la morte di altro operaio della suddetta società.


In particolare Ch., operaio addetto alla manovra di un telaio mobile -posto all'Interno dell'azienda - ed adibito al caricamento di tegole essiccate dal magazzino ad un nastro trasportatore, aveva azionato il predetto telaio senza essersi preventivamente assicurato che alcuno si trovasse nell'area di manovra del macchinario: conseguentemente la vittima Ci. era stata colpita dal macchinario in movimento ed era deceduto in conseguenza delle gravi lesioni emorragiche interne subite.

Il G. e il B. furono imputati per avere, nelle rispettive qualità sopra indicate e in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 68 e delle espresse indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del macchinario, omesso di attivarsi onde impedire, con cancelli o altri strumenti, che i lavoratori potessero transitare nella zona operativa del macchinario, con conseguente ed evidente pericolo della loro incolumità.

Condannati in primo grado, vengono tutti assolti in secondo grado perchè il fatto non sussiste - Ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze e i difensori e procuratori speciali delle parti civili.

I ricorsi nei confronti di G.R. e B.M. sono infondati e vanno respinti.
La sentenza impugnata va invece annullata nei confronti di Ch. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

 

Quanto alla posizione dei primi due, la Corte afferma che non è mai stato contestato a tali imputati il difetto di organizzazione della sicurezza per l'intervento manutentivo in questione, in conseguenza del quale la vittima sarebbe venuta in contatto con le parti meccaniche: non può configurarsi dunque il nesso causale tra la condotta colposa loro attribuita, che concerne la generica sicurezza del luogo di lavoro nel corso nel normale ciclo produttivo, e l'evento. Nel corso nel normale ciclo produttivo infatti (cioè durante il consueto funzionamento dei macchinari) erano previsti i cancelli (la cui assenza era stata rilevata dai tecnici della USL) poi installati ma di certo a nulla potevano servire in occasione delle operazioni di manutenzione che presupponevano l'arresto del moto della macchina proprio per consentire l'indispensabile accostamento fisico dell'operatore ad essa per eseguire l'intervento.

Nel caso di specie, il generale richiamo all'art. 2087 cc, formulato dal ricorso delle parti civili, non può comportare un'attribuzione di responsabilità oggettiva, dovendosi pur sempre individuare le specifiche e doverose misure prevenzionali che, in relazione alla peculiare attività manutentiva, sarebbero state funzionalmente necessarie a tutelare l'incolumità del lavoratore e la cui omissione sia risultata causalmente efficiente dell'infortunio: tali certo non erano nè i dispositivi di sicurezza, che, come sopra rilevato, attenevano alla fase di normale funzionamento del macchinario e non già agli interventi manutentivi che devono necessariamente svolgersi in condizione di stasi, nè l'onere d'informazione con cui, appunto per l'indispensabile preventiva inattività della macchina ai fini dell'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nulla di particolare si poteva prescrivere (e nulla è stato segnalato persino dai ricorrenti) essendo del tutto ovvi e necessariamente conosciuti dall'addetto alla manutenzione C. e dal suo collaboratore Ch., i pericoli connessi al riavviamento della macchina, prima della definitiva ultimazione della riparazione.


Ne consegue che a diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne la posizione del Ch..
Quanto alla sua responsabilità infatti, dalle deposizioni di un teste si deduce che la riparazione era stata ultimata quando l'imputato rimise in funzione (o almeno avviò in modalità automatica) il macchinario senza assicurarsi che la zona fosse libera, ed anzi, come ammesso anche nell'atto di appello, l'infortunio avvenne fuori dal campo visivo del Ch. perchè, stando alla postazione dei comandi doveva guardare dalla parte opposta. Sicché se l'avviamento avvenne sostanzialmente alla "cieca" è certamente contraddittoria ed illogica la risoluzione di escludere la condotta colposa ascrivibile al Ch. che non si assicurò preventivamente che alcuno (ed in particolare il Ci., che assieme a lui aveva poc'anzi operato sul macchinario), si trovasse nell'area di manovra del macchinario.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
2) D.V.R. (parte civile);
3) C.N., N. IL (OMISSIS) (parte civile);
contro
C.F., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
G.R., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
B.M., N. IL (OMISSIS) (imputato assolto);
SOCIETÀ' AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA F. SPA (responsabile civile);
Avverso la sentenza n. 1110/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/04/2009;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per la p.c. D.V.R. anche nella qualità di esercente la qualità di genitore del figlio C.L., il difensore di fiducia avvocato Bonacci Antonio del Foro di Arezzo, anche quale sostituto processuale dell'avv. Grazi Maurizio, difensore di fiducia della parte civile C.G., che deposita le conclusioni per le parti civili;
Udito, per G.R. e B.M., l'avvocato Ducei Michele del Foro di Firenze quale sostituto processuale dell'avvocato D'Avirro Antonio, difensore di fiducia, che chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto


Con sentenza in data 20.4.2009 la Corte di Appello Firenze, in riforma di quella emessa in data 19.1.2007 dal Giudice monocratico del Tribunale di Arezzo - Sezione distaccata di Montevarchi - assolveva Ch.Fa., G.R. e B.M. (il primo già condannato alla pena condonata di mesi sei di reclusione gli altri due a quella, condonata anch'essa, di mesi otto di reclusione ciascuno previo riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili con congrue provvisionali) perchè il fatto non sussiste dal delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro (in data (OMISSIS)).

 


Ai predetti era contestato nelle rispettive qualità:
"Il G., di datore di lavoro; il B., quale responsabile del servizio di Prevenzione e protezione; il Ch., quale lavoratore, operanti nell'ambito della Società "Agricola Industriale F. S.p.a." corrente in (OMISSIS), per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza di norme di legge ed in particolare:
Il Ch. per avere, quale operaio addetto alla manovra di un telaio mobile -posto all'interno dell'azienda - ed adibito al caricamento di tegole essiccate dal magazzino ad un nastro trasportatore, azionato il predetto telaio senza essersi preventivamente assicurato che alcuno si trovasse nell'area di manovra del macchinario, cagionato la morte di CI. che, anch'gli dipendente della Società predetta, e trovandosi nei pressi del telaio mobile avendovi da poco prima eseguito una riparazione, veniva colpito dal macchinario in movimento e decedeva in conseguenza delle gravi lesioni emorragiche interne subite. Il G. e il B. per avere, nelle rispettive qualità sopra indicate e in violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, art. 68 e delle espresse indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del macchinario, omettendo di attivarsi onde impedire, con cancelli o altri strumenti di delimitare, che i lavoratori potessero transitare nella zona operativa del macchinario, con conseguente ed evidente pericolo della loro incolumità, concorso con tale omissione a cagionare la morte di CI.".


Secondo la sentenza impugnata, era incontroverso che il 15.4.2002 l'operaio CI. durante il lavoro nella fabbrica di laterizi della s.p.a. Agricola Industriale F., della quale era dipendente, morì per un infortunio. Era pure incontroverso che il C rimase schiacciato nella fascia addominale fra la parte terminale di un nastro trasportatore ed un piano che con un movimento alternato prelevava laterizi da rastrelliere e li trasferiva sul nastro trasportatore.
Il predetto piano, quindi, in una fase del suo movimento, si allontanava dalla parte esterna del nastro trasportatore ed in un'altra fase tornava ad accostarsi ad esso.
Il movimento in questione veniva compiuto automaticamente secondo le operazioni programmate della macchina.
Nella fase dell'allontanamento tra l'estremità del nastro trasportatore ed il piano stava uno spazio di qualche metro.
Il C. rimase schiacciato perchè si trovò nello spazio predetto mentre il piano tornava verso il nastro trasportatore.
Il C. era addetto alla manutenzione delle macchine e nel tempo immediatamente precedente l'infortunio aveva eseguito, come ricorrentemente, la sostituzione di un componente (un meccanismo di freno) essenziale per il buon funzionamento del piano, di cui si è detto.
L'operazione di manutenzione aveva richiesto che tutta la catena di trasporto dei laterizi, di cui la macchina bisognevole di manutenzione faceva parte, fosse fermata.
L'operazione di arresto della catena di trasporto, ai fini di operazioni di manutenzione, era programmata secondo criteri di sicurezza dirette ad escludere che la catena si riavviasse durante quelle operazioni anche per un intervento umano.
Vi era una postazione con i comandi relativi alla catena di trasporto e vi era un operaio ad essa addetto per quanto necessario durante il normale funzionamento della catena di trasporto.
In occasione dell'infortunio l'operaio addetto era il Ch..
Ad evitare che anche questo potesse rivviare quella catena mentre il manutentore C. eseguiva il suo intervento era anche previsto che il manutentore, prima di fare il suo intervento, oltre che fermare la catena di trasporto, prelevasse e tenesse con sè una chiave che era necessario reinserire per dare corso alle operazioni di riavviamento.
Non c'era dubbio, comunque, secondo le numerose risultanze, che il C eseguì il suo intervento di manutenzione e lo fece a macchina ferma (oltretutto l'intervento sarebbe stato impossibile a macchina in movimento).
Lo S., altro operaio in posizione sovraordinata, aveva testimoniato di essere andato ad informarsi dell'andamento del lavoro, ed aver trovato presso la postazione dei comandi il C. ed il Ch. dai quali aveva saputo che il funzionamento dell'impianto poteva ricominciare. Aveva riferito, altresì, di essersi allontanato in bicicletta ma che, fatta poca strada, era dovuto tornare indietro perche fu richiamato perchè sentì i segni dell'infortunio.
S. aveva dichiarato, anche, che potè (dopo l'infortunio) ancora scambiare qualche frase con il C. e che questo, alla domanda di come fosse avvenuto, gli rispose che il Ch. aveva dato il via.


La Corte territoriale ha ritenuto, quanto al G. e al B., che non era mai stato loro contestato il difetto di organizzazione della sicurezza per la specifica operazione di manutenzione ricorrente, per la quale il C. venne a contatto con le parti meccaniche e che la contestazione relativa ai cancelli era frutto di un equivoco dei tecnici della USL che avevano rilevato che l'impianto non era delimitato da barriere: ma questo rilievo riguardava la sicurezza del luogo di lavoro ma non un fattore di pericolo per l'intervento di manutenzione specifico. Escludeva, quindi, il nesso causale tra condotta colposa ed evento.
Quanto al Ch., mero compagno di lavoro della vittima, al quale era stata contestata la colpa generica di aver rimesso in funzione i macchinari alla cieca, la Corte ha rilevato l'assenza di certezze sulla scorta delle risultanze acquisite, in quanto anzi risultava che i macchinari erano stati rimessi in movimento a intervento di manutenzione ultimato o quasi ultimato dallo stesso C. (testi T. e L.): ipotizzava la Corte che probabilmente il C, dopo l'intervento, fece ripartire, assieme al Ch., l'impianto (come sostenuto in appello dal Ch.) e tornò ad avvicinarsi al punto in cui aveva fatto il suo intervento per le constatazioni di prova, lasciando nell'ambito degl'interrogativi irrisolti perchè il C. avesse indugiato nella posizione dell'infortunio fino a rimanere incastrato ad opera di un elemento meccanico che si muoveva lentamente e al quale avrebbe potuto agevolmente sottrarsi.


Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze e i difensori e procuratori speciali di delle parti civili costituite D.V. R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio C.L., e C.N..

Il primo deduce il vizio motivazionale, ed in particolare la contraddittorietà della decisione con le emergenze degli atti del processo.
Evidenzia che, dopo l'intervento manutentivo effettuato dal C, era stata riavviata la macchina con la chiave in possesso del C.
Il Ch. aveva poi, con l'assenso del C, effettuato le manovre di messa a punto manuale ed aveva avviato la modalità automatica: solo a quel punto il C. si era allontanato dalla consolle con la sua cassetta degli attrezzi (come da testimonianza N.), attraversando lo spazio interessato dal movimento del piano orizzontale, zona estremamente pericolosa, poiché (come da consulenza dell'ing. Ca. a pag. 10) all'ingresso del nastro trasportatore erano presenti fotocellule che avevano funzione di interrompere il movimento nel caso in cui non fosse registrato il transito di materiale sicché il C, allorché rimase schiacciato "interrompeva il segnale della fotocellula e quindi non interrompeva il ciclo automatico" perchè la sua presenza era recepita dal macchinario come transito di materiale.
La inidoneità delle cordicelle quali elementi di protezione della zona estremamente pericolosa era riconosciuta da tutti e all'epoca sarebbe già necessario non solo la sostituzione delle cordicelle con cancelli chiusi ma anche munire questi ultimi di microinterruttori come avvenuto dopo l'infortunio allorché furono effettivamente installati microinterruttori che impedivano i movimenti della macchina a cancelli non chiusi; dispositivo, questo, che avrebbe certamente impedito l'infortunio.
Contesta le versioni fomite dal G. e dal B. nei rispettivi atti di appello, secondo i quali il C. non aveva terminato la riparazione ed era rimasto schiacciato prima di riavvitare i bulloni del piattello frenante, che si poggiavano sulle testimonianze di due elettricisti smentite dalle dichiarazioni di altri testi. La Corte aveva ancora ignorato che, secondo quanto riferito da taluni testi (indicati), vi era l'uso degli operai di passare per risparmiare tempo attraverso la zona pericolosa mentre l'impianto era acceso e da ciò traeva la conseguenza che il Ch. avesse posto in funzione la modalità automatica, senza prestare attenzione alla presenza del C. e senza alcun controllo visivo.

I difensori delle parti civili deducono:
1. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà e mancanza della motivazione.

Assumono l'erroneità giuridica e l'illogicità nell'affermare che il Ch., al momento del fatto, era addetto alla manovra manuale della macchina, che ne riavviò il movimento senza poter osservare dalla propria postazione i movimenti del C. e al contempo ritenere che nessuna regola cautelare di tutela preventiva dell'incolumità del proprio compagno di lavoro fosse stata violata dal Ch., a tal proposito ricordando le parole del C. riferite al teste S. (di cui in sentenza).
Rilevano, altresì, che o la formula assolutoria era errata (poiché avrebbe dovuto essere perchè il fatto non costituisce reato per mancanza di colpa) ovvero che il nesso causale era stato interrotto dalla condotta della vittima, che richiedeva particolari condizioni e presupporti.


2. Ancora i medesimi vizi sopraindicati, ma con riferimento all'obbligo specifico di dotare i macchinari impiegati dei dispositivi di sicurezza, nonché dell'obbligo generico in capo al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di garantire la sicurezza del luogo di lavoro e di tutelare l'incolumità dei lavoratori.
Evidenziano che era stata anche contestata la colpa generica e quindi anche gli obblighi derivanti dall'art. 2087 cc. e dalle leggi speciali sì che era stata omessa la valutazione del rischio e d'informazione in ordine ai pericoli collegati alla macchina; la violazione delle norme che impongono di dotare le macchine dei necessari dispositivi di sicurezza; la riconducibilità causale dell'infortunio mortale (anche) alle condotte negligenti del datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione con esclusione dell'interruzione del nesso causale da parte della condotta del lavoratore.
Sono state depositate due memorie difensive nell'interesse di Ch.Fa., con le quali si ribadisce l'estraneità del medesimo al reato contestatogli eccependo con la prima anche l'intervenuta prescrizione del reato.





Diritto

 


I ricorsi nei confronti di G.R. e B.M. sono infondati e vanno respinti.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata s'appalesa, quanto alla posizione di costoro, ampia e congrua, nonché esente da vizi logici o giuridici. E' pacifico che il C, addetto alle operazioni di manutenzione, si fosse portato presso la macchina proprio per espletare tale specifica incombenza coadiuvato dal collega Ch.: ne consegue che, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, non essendo stato giammai contestato a tali imputati il difetto di organizzazione della sicurezza per detto ricorrente intervento manutentivo, in conseguenza del quale il C. sarebbe venuto in contatto con le parti meccaniche, non può configurarsi il nesso causale tra la condotta colposa loro attribuita, che concerne la generica sicurezza del luogo di lavoro nel corso nel normale ciclo produttivo (cioè durante il consueto funzionamento dei macchinari) per la quale erano previsti i cancelli (la cui assenza era stata rilevata dai tecnici della USL) poi installati e che di certo a nulla potevano servire in occasione delle operazioni di manutenzione che presupponevano l'arresto del moto della macchina proprio per consentire l'indispensabile accostamento fisico dell'operatore ad essa per eseguire l'intervento.


E' vero che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione (Cass. Pen. Sez. 4, Ord. n. 38818 del 4.5.2005, Rv. 23242), ma è anche vero che ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Cass. Pen. Sez. 3, n. 15655 del 27.2.2008, Rv. 239866).


Nel caso di specie non risulta, nei riguardi degl'imputati B. e G., attraverso la mera indicazione dell'addebito di colpa generica, una correlazione tra questa e lo specifico fatto descritto nell'imputazione, quale emergente dall'istruttoria dibattimentale né il generale richiamo all'art. 2087 cc, formulato dal ricorso delle parti civili, può comportare un'attribuzione di responsabilità oggettiva, dovendosi pur sempre individuare le specifiche e doverose misure prevenzionali (peraltro ulteriori rispetto a quelle, già consistenti ed adeguate, descritte nella parte espositiva) che, in relazione alla peculiare attività manutentiva, sarebbero state funzionalmente necessarie a tutelare l'incolumità del lavoratore e la cui omissione sia risultata causalmente efficiente dell'infortunio: tali certo non erano nè i dispositivi di sicurezza, che, come sopra rilevato, attenevano alla fase di normale funzionamento del macchinario e non già agli interventi manutentivi che devono necessariamente svolgersi in condizione di stasi, nè l'onere d'informazione con cui, appunto per l'indispensabile preventiva inattività della macchina ai fini dell'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nulla di particolare si poteva prescrivere (e nulla è stato segnalato persino dai ricorrenti) essendo del tutto ovvi e necessariamente conosciuti dall'addetto alla manutenzione C. e dal suo collaboratore Ch., i pericoli connessi al riavviamento della macchina, prima della definitiva ultimazione della riparazione (ivi compresa, cioè, la prova finale).


Ne consegue che a diverse conclusioni deve pervenirsi per quel che concerne la posizione del Ch..
Giova premettere, al riguardo, che non risulta contestata una vera e propria colpa commissiva, anziché omissiva, come indicato nella sentenza impugnata e richiamato nella memoria difensiva, bensì pur sempre quella omissiva di doverosi preventivi controlli circa l'assenza di persone nell'area di manovra del macchinario. Peraltro, la tipologia della colpa contestata non può certo comportare l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 con il conseguente decorso del termine prescrizionale secondo la normativa vigente (art. 157 c.p. nella nuova formulazione). Invero, l'imputazione risulta formulata indistintamente nei confronti di tutti gli imputati con l'indicazione dell'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e nulla esclude che la posizione di garanzia possa, seppur transitoriamente, esser assunta da un altro dipendente nel corso delle sue specifiche e contingenti incombenze di collaborazione con la vittima, con colposa violazione degli oneri di controllo (preposti sulla sicurezza ed incolumità altrui e segnatamente del collega di lavoro) da cui era gravato nell'occasione.

Per il resto, risulta palesemente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla posizione del Ch..

Infatti, dapprima sostiene che le risultanze non avevano fornito certezze circa la colpa commissiva ascritta in imputazione a tale imputato, ma subito dopo, richiamando le deposizioni di due testi ( T. e L.) afferma che fu lo stesso C. a rimettere in moto i macchinari ad intervento ultimato o (quasi ?) ultimato.
Invero, la mera ipotesi avanzata dalla Corte territoriale relativa all'allontanamento del C. dalla consolle dopo aver messo in funzione insieme al Ch. la macchina (ovviamente con l'ausilio anche della chiave in suo possesso, che, in via cautelare era trattenuta, come previsto, dal C. durante l'intervento), collide nettamente con quanto riferito dal teste S. e riportato nella parte espositiva della sentenza (ma da questa poi non adeguatamente considerato ai fini della ricostruzione del fatto), secondo cui il C, dopo l'infortunio, a domanda di come questo fosse avvenuto, gli aveva risposto che il Ch. "aveva dato il via" e ciò mentre, prima dell'incidente il C. e il Ch., trovati dallo S. presso la postazione dei comandi, gli avevano comunicato che il funzionamento dell'impianto poteva riprendere (ma nulla di più preciso riferisce in ordine a quando - salvo la circostanza che, fatta poca strada in bicicletta dopo essersi allontanato, aveva sentito i segni dell'infortunio - e da chi sia stato poi effettivamente messo in funzione il macchinario).


Tali dichiarazioni inducono a ritenere che la riparazione fosse stata ultimata, ma che solo successivamente il Ch., al quale il C. evidentemente, prima di allontanarsi dalla consolle, aveva consegnato la chiave in questione, in qualche modo (ed inaspettatamente, atteso quanto poi riferito dal C. allo S.) abbia rimesso in funzione (o almeno avviato in modalità automatica) il macchinario senza assicurarsi che la zona fosse libera, ed anzi, come ammesso anche nell'atto di appello (v. sent. p. 3), l'infortunio avvenne fuori dal campo visivo del C. perchè, stando alla postazione dei comandi doveva guardare dalla parte opposta. Sicché se l'avviamento avvenne sostanzialmente alla "cieca" è certamente contraddittoria ed illogica la risoluzione di escludere la condotta colposa ascrivibile al Ch. che non si assicurò preventivamente che alcuno (ed in particolare il C, che assieme a lui aveva poc'anzi operato sul macchinario), si trovasse nell'area di manovra del macchinario.
L'inconoscibilità delle ragioni per le quali il C. (certamente esperto intenditore del macchinario sul quale ricorrentemente interveniva e ben consapevole dei rischi inerenti all'attivazione di esso e alla lenta tempistica del suo movimento) decise di transitare dinanzi al macchinario non implicano che esso fosse già da prima in movimento, come ipotizzato dalla sentenza impugnata ed anzi, la preventiva attivazione della macchina mal si concilia con la predetta frase del C. riferita "de relato" dallo S..
Consegue il rigetto dei ricorsi confronti di G.R. e B.M..


La sentenza impugnata va invece annullata nei confronti di Ch. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che dovrà compiutamente rivalutare gli elementi ricostruttivi del fatto e della condotta tenuta nell'occasione dal Ch. alla luce delle considerazioni sopra svolte.
A tale Giudice di rinvio si ritiene di demandare anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.





P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi nei confronti di G.R. e B. M.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ch.
F. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze cui demanda anche il regolamento delle spese per il presente giudizio tra questo imputato e le parti civili.