Tipologia: Contratto collettivo di lavoro provinciale
Data firma: 26 aprile 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Unione provinciale degli agricoltori di Caserta, Federazione provinciale dei coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Caserta
Fonte: UILA-UIL

Sommario:

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del Contratto Provinciale e procedure di rinnovo.
Art. 4 - Efficacia del Contratto
Art. 5 - Esclusività di stampa - Pubblicità
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Art. 7 - Finanziamento dell’attività dell’Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Titolo III - Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Contratto individuale
Art. 10 - Perioda di prova
Art. 11 - Riassunzione
Art. 12 - Categorie di operai agricoli e florovivaisti
Art. 13 - Lavoratori migranti
Art. 14 - Assunzioni operai agricoli a tempo determinato
Art. 15 - Raccolta dei prodotti sulla pianta
Art. 16 - Premi di obiettivo
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 17 - Classificazione
Art. 18 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per operai agricoli
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 23 - Permessi straordinari
Art. 24 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 25 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
Art. 26 - Organizzazione del lavoro
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 27 - Retribuzione
Art. 28 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 29 - Cottimo
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 30 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 31 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 32 - Libretto sindacale e sanitario
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 34 - Dimissioni per giusta causa
Art. 35 - Preavviso dì, risoluzione del rapporto
Art. 36 - Norme disciplinari
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 37 - Delegato d'azienda
Art. 38 - Tutela del Delegato d'azienda
Art. 39 - Riunioni in azienda
Art. 40 - Permessi sindacali
Art. 41 - Contributo contrattuale
Art. 42 - Quote sindacali per delega
Art. 43 - Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Titolo X - Norme finali
Art. 44 - Controversie individuali
Art. 45 - Controversie collettive
Art. 46 - Condizioni di miglior favore
Accordo Provinciale sulla indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle Isole.
Impegno a Verbale
Impegno a Verbale
Impegno a Verbale
Tabelle
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3
Tabella 4
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Caserta 26 aprile 2004

L'anno 2004 il giorno 26 del mese di aprile, in Caserta, tra la Unione provinciale degli agricoltori di Caserta […], la Federazione provinciale dei coltivatori diretti […], la Confederazione italiana agricoltori […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […]
In considerazione dei mutamenti in atto le parti hanno convenuto un successivo approfondimento su temi di stretta attualità che saranno svolti da apposite Commissioni paritetiche.
[…]

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati, in cooperative, consorzi o associazioni di produttori, compresi i conduttori di aziende dedite all'allevamento bufalino e florovivaistiche e gli operai agricoli secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Si applica, altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle agrituristiche e faunistiche-venatorie.
*Sono Florovivaistiche le aziende: a) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; b) produttrici di piante ornamentali e da serra; c) produttrici di fiori recisi comunque coltivati; d) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiore e piante ornamentali.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli nazionale provinciale, il Contratto Provinciale ha durata quadriennale e definisci il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro […]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e tratta le materie specificatamente rinviate dagli art. 86 e 87 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e riguarda istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.

Art. 4 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti le quali interverranno per la loro piena osservanza

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo

È istituito in forma paritetica 1'"Osservatorio provinciale del lavoro in agricoltura di Caserta" che progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
- i fabbisogni di formazione professionale;
[…]
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati […]
[…]
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica;
- la analisi dei progetti di formazione lavoro;
- la tutela delle pari opportunità per i lavoratori appartenenti alle categorie deboli degli immigrati, donne e giovani.
L'Osservatorio è diretto da un Consiglio paritetico di 12 componenti in rappresentanza delle organizzazioni contraenti.
Il Consiglio provvedere a regolamentarne il funzionamento

Titolo III - Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 14 - Assunzioni operai agricoli a tempo determinato

Per assumere lavoratori a tempo determinato secondo le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale all’articolo 19, è necessario sottoscrivere a seconda della tipologia scelta uno dei modelli di Contratto allegati (allegato 1 e 2) al presente Contratto.
[…]

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Soltanto nel periodo di più intenso lavoro, comunque per non più di 70 giorni di effettivo lavoro nell'anno, l'orario giornaliero potrà essere maggiorato di mezza ora (7) per gli operai a tempo indeterminato per i mesi di giugno, luglio e agosto, mentre per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio è di ore 6.00 recuperando in tal modo la mezz'ora estiva.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, previo accordo con i lavoratori dipendenti, potranno stabilire la distribuzione dell'orario di lavoro anche in soli 5 giorni settimanali superando quindi le 6,30 giornaliere, nei limiti delle 39 ore settimanali.

Art. 20 - Riposo settimanale
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, si applica la maggiorazione del 18% previsto dall'ultimo comma dell'articolo 36 e non quella festiva, quando il riposo non coincide con la domenica.
Il lavoratore comandato ad essere presente al lavoro nel giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto a tutte le indennità previste lavoro festivo.

Art. 24 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoratore che per la specifica mansione è tenuto a prestare proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione del 18% della retribuzione ordinaria, a tali lavoratori sono riconosciuti due giorni di ferie all'anno in aggiunta a quelle spettanti in via ordinaria.

Art. 25 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore entro una settimana, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Il recupero delle ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore, oltre il normale orario giornaliero, riguarda le ore non lavorate ma accreditate o pagate al lavoratore, con la normale retribuzione. […]
Nelle aziende ove concorrano particolari condizioni di organizzazione: aziendale e disponibilità della forza lavoro potrà essere previsto un orario di lavoro che preveda la interruzione e la ripresa dopo un periodo di riposo. L'azienda o i lavoratori interessati, dovranno richiedere l'intervento delle rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro per definire le modalità di applicazione.

Art. 26 - Organizzazione del lavoro
Le parti si impegnano ad approfondire soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività
A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi sopra indicati sarà chiamato 1'Osservatorio Provinciale previsto all'art. 6.
Le risultanze saranno adottate integralmente dalle parti nella normativa contrattuale.
L'Osservatorio dovrà, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l'assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone, con personalità giuridica e che abbiano come fine l'esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 29 - Cottimo

I datori di lavoro potranno sempre stabilire, d'intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso. […]

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 31 - Lavori pesanti o nocivi

Si considerano lavori disagiati, nocivi e pericolosi:
La potatura di viti di tipo aversano (viti maritate a pioppi); l'abbacchiatura delle noci; lo spargimento di antiparassitari velenosi; i lavori eseguiti sotto serra in ambiente a temperatura sopra quella metereologica; l'esclusivo lavaggio delle mammelle prima della mungitura; le operazioni svolte dai così detti "calafossi"; la raccolta delle ciliegie da piante di alto fusto; le operazioni svolte con motosega e decespugliatore.
Si considerano lavori pericolosi e nocivi quelli che per legge sono definiti tali dalle Autorità Sanitarie. L'orario giornaliero di lavoro per i lavoratori impiegati esclusivamente a lavori nocivi o pericolosi è di 4 ore.
Ai lavoratori addetti allo spargimento di antiparassitari velenosi; ai "calafossi"; ai lavoratori adibiti a lavori continuativi in acqua; a quelli addetti ai trattamenti di disinfestazione sotto serre, l'orario di lavoro è ridotto a 4 ore giornaliere, agli altri lavoratori, sopra riportati, spetta una indennità del 13% sulla paga giornaliera.

Art. 32 - Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano a predisporre il libretto sindacale di lavoro sul quale devono essere annotati il livello e le variazioni delle stesso, l'eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la corresponsione di acconti, nonché ogni altra registrazione inerente il rapporto di lavoro. Tale libretto sarà ritirato presso le rispettive Organizzazioni di categoria.

Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari
Art. 33 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 come modificate dalla legge il maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quale ad esempio:
• la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti nell'azienda;
[…]
• il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
[…]
• la recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari;
[…]
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali ad esempio:
[…]
• l'insufficiente e provato rendimento del lavoratore;
[…]

Art. 36 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione seguenti sanzioni:
1) trattenuta fino al massimo di quattro ore di salario:
a) nel caso in cui senza giustificato motivo, il lavoratore si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute.
2) trattenuta da una a cinque giornate di retribuzione nei casi di recidiva e di maggiore gravità nella mancanza di cui al punto l)
[…]

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 37 - Delegato d'azienda

Nelle aziende, dove non siano state costituite le RSU, secondo le modalità previste dal successivo art. 43, che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 50 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie di competenza del conduttore.

Art. 39 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 16 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 43 - Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti all. n. 9 del CCNL del 10 luglio 1998.

Titolo X - Norme finali
Art. 44 - Controversie individuali

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
[…]

Art. 45 - Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei Contratti provinciali di lavoro.

Impegno a Verbale
Le parti convengono sulla opportunità di istituire apposita commissione paritetica che valuti le iniziative necessarie per assicurare l'integrazione dei lavoratori extracomunitari assunti dalle aziende agricole della provincia di Caserta.
La commissione dovrà predisporre modelli di organizzazione del lavoro che possano tenere conto delle diverse tradizioni e dalle particolari necessità dei lavoratori stranieri.

Impegno a Verbale
Le parti convengono sulla opportunità di istituire apposita commissione paritetica analogamente a quanto previsto dall'art. 90 del CCNL del 10 luglio 2002.