Categoria: Prassi amministrativa
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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Prot. INAIL.60002.11/01/2007.0000264
Roma, 11 gennaio 2007
A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI
e, p.c.: ALLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257.


Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), costituita da un unico articolo.

Si segnalano, di seguito, le novità di maggiore interesse, per quanto di competenza della Scrivente, introdotte dal legislatore con le disposizioni indicate in oggetto.

Rivalutazione delle prestazioni particolari ex art. 14-viciesquater della legge n. 168 del 2005 (COMMA 778)

Il comma 778 prevede, con effetto dall’anno 2006, la rivalutazione, con applicazione delle modalità di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle prestazioni particolari (Cod. 7-8-9) erogate ai sensi dell’articolo 14-viciesquater (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Estensione dei parametri di valutazione del danno biologico (COMMA 782)

Il comma 782 introduce dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’articolo 13-bis, recante: “Disposizioni in tema di menomazione dell’integrità psico-fisica”. La norma contiene disposizioni che estendono, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) ad altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, già disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro di cui all’articolo 74 del Testo Unico n. 1124 del 1965.

Gli istituti giuridici presi in considerazione sono i seguenti:

1 - Riconoscimento di “Grande invalido del lavoro” (e dei relativi benefici onorifici ed economici).
All’articolo 178, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento”.

2- Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi.
All’articolo 150, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “purché non superiore all’ottanta per cento” sono state inserite le seguenti:
“e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento”.

3- Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo
All’articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “di grado non inferiore al 50 per cento” sono state inserite le seguenti:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento”.

4- Assegno per assistenza personale continuativa (APC).
All’articolo 76, primo comma, e 218, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole:
“invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3” sono state inserite le seguenti:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella”.

Con riguardo all’APC, si segnala che il legislatore non ha proceduto alla riparametrazione della soglia di invalidità prevista dal Testo Unico (perdita del 100 per cento dell’attitudine al lavoro), ma ha fatto esclusivo riferimento all’elenco di menomazioni previste nella Tabella allegato n. 3 del Testo Unico.
Pertanto, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai fini della corresponsione dell’assegno, si deve fare riferimento alla sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui alla predetta Tabella.

5- Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.
All’articolo 11, terzo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è stato aggiunto il seguente comma:
“Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento”.

6- Assegno di incollocabilità
All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento”.

Si precisa che, in considerazione del fatto che la norma in questione, non ha esteso i parametri di valutazione propri del regime “danno biologico” a tutti gli istituti giuridici, anche esterni al Testo Unico n. 1124/1965, riguardanti gli invalidi del lavoro, resta ferma la necessità di procedere alla doppia valutazione del danno permanente – in base sia alle Tabelle allegate al predetto Testo Unico, sia alle Tabelle emanate con D.M. 12 luglio 2000 – ai fini dell’accesso ai seguenti benefici:

1- Attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede un grado di invalidità superiore al 33%.

2- Attestazione di persona diventata disabile del lavoro durante l’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo. 4, quarto comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede, per la conservazione del posto di lavoro, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%.

3- Agevolazioni per le assunzioni di disabili, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevedono una fiscalizzazione totale (lettera a) o parziale (lettera b) dei contributi previdenziali ed assistenziali per l’assunzione di disabili che abbiano, rispettivamente, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% .

4- Esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica, accertamenti diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza termale, assistenza riabilitativa extraospedaliera), ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera b), del Decreto del Ministro della Sanità del 1° febbraio 1991, confermato dall’articolo 5, sesto comma del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che prevede l’esenzione totale per invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, e l’esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due terzi.

Con riferimento a tale beneficio, in ordine alle modalità di attestazione della condizione di invalido del lavoro – allo scopo di fruire dell’esenzione per le prestazioni sanitarie correlate alla patologia invalidante – durante il periodo intercorrente tra l’accertamento provvisorio dei postumi e quello definitivo (art. 13, comma 8, D.Lgs. n. 38/2000), si conferma l’istruzione di rilasciare all’interessato una dichiarazione attestante l’origine professionale della patologia e contenente la descrizione dei postumi accertati, con l’indicazione che tali postumi comportano una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, già fornita con la Nota del 12 giugno 2001 (Risposta ai quesiti n. 2/2001).

Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (COMMA 1187)

Il comma 1187 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Il Fondo ha lo scopo di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui la vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico n. 1124/1965.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno definite le tipologie di benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

Incremento copertura assicurativa per infortuni domestici (COMMA 1257)

Il comma 1257 prevede, in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con effetto dal 1° gennaio 2007, la riduzione dal 33 al 27 per cento del grado minimo di inabilità permanente ai fini del diritto alla rendita.

Pertanto, gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.

IL DIRETTORE CENTRALE
- DOTT. PAOLO VACCARELLA -