Tipologia: Accordo contratto integrativo di secondo livello
Data firma: 27 marzo 2006
Validità: 31.12.2008
Parti: Wass spa e Fim-Fiom-Uilm e RSU
Settori: Metalmeccanici, Wass
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

Premessa
La politica degli investimenti
Parte Normativa
1. Orario di ingresso
2. Flessibilità in ingresso
3. Pausa mensa
4. Flessibilità mensile-Permessi non retribuiti-Recuperi
5. Banca Ore
6. Monte ore Ferie e Permessi Annui Retribuiti (PAR)
7. Part time
Sistema di relazioni
1. Agibilità per le RSU
2. Composizione delle RSU
3. Partecipazione e informazione
Formazione e Professionalità
1. Formazione
2. Professionalità
3. Categoria 7^ e 7^ Quadri
Mercato del lavoro
1. Prestazioni di Ditte esterne
2. Salvaguardia del know how interno
Sicurezza e ambiente di lavoro
1. Valutazioni delle Parti
2. Risorse
3. Agibilità dei Rappresentanti per la Sicurezza (RLS)
Normativa interna

1. Quota di servizio contrattuale
Parte economica
1. Trasferte
2. Mensilità aggiuntiva
3. Anticipo TFR
4. Sostegno allo studio
5. Assistenza Sanitaria
6. Nuovo Premio di Risultato
6.1 Struttura e valore lordo annuo
6.2. Aventi diritto ed erogazione del Premio di Risultato
6.3. Verifiche periodiche
6.4. Norme generali
Norme finali
1. Entrata in vigore e validità
Allegati
Allegato A 1
Allegato A 2
Allegato A 3
Allegato A 4
Allegato A 5
Allegato A 6

Accordo contratto integrativo di secondo livello

In data 27 marzo 2006 in Livorno tra la Società Wass spa e Fim-Fiom-Uilm Nazionali unitamente alle OO.SS Territoriali ed alle RSU degli Stabilimenti di Livorno (anche i rappresentanza dello Stabilimento di La Spezia), Napoli, Genova.
Le Parti, come sopra individuate, a totale definizione delle richieste relative alla contrattazione aziendale, hanno concordato quanto segue.

Parte Normativa
1. Orario di ingresso

Entro il 1 Aprile 2006, presso tutti i siti dell’Azienda, sarà adottato in via sperimentale l’orario di ingresso unificato che è fissato, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, alle ore 7,45 di ciascun giorno lavorativo, con conseguente termine alle ore 16,30.
La fase di sperimentazione avrà la durata di 1 anno a decorrere dal mese successivo la sottoscrizione del presente accordo, a conclusione della quale, qualora non insorgano difficoltà di gestione, l’orario di ingresso, fissato alle 7,45, si intende stabilmente acquisito per tutti i siti dell’Azienda.
In presenza di difficoltà che si dovessero manifestare durante la fase di sperimentazione, su richiesta di una delle Parti, le stesse si ritroveranno, per analizzarne le cause e concordare ogni utile iniziativa idonea, ove possibile, a rimuoverle.

2. Flessibilità in ingresso
A tutti i dipendenti è consentita, fermo restando le esigenze tecnico-organizzative e di servizio, una flessibilità giornaliera in entrata fino ad un massimo di 90 minuti, recuperabili nell’arco della stessa giornata lavorativa ad intervalli di 1 minuto, dopo il termine del normale orario di lavoro.

3. Pausa mensa
La pausa mensa è fissata in 45 minuti.
La distribuzione dei pasti, là dove esiste il servizio mensa interno, sarà effettuata secondo gli orari e le modalità concordate a livello locale tra Direzione Aziendale e RSU.
Nelle more, rimangono valide le modalità e gli orari previsti dagli accordi stipulati con i singoli Stabilimenti in data 24/5/2000.

4. Flessibilità mensile-Permessi non retribuiti-Recuperi
Tutti i dipendenti possono usufruire di 12 ore al mese di permesso a recupero, nel limite massimo di due ore giornaliere e nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio.
Fermo restando il limite massimo giornaliero, il monte ore mensile è ridotto in misura proporzionale per i dipendenti con rapporto di lavoro part time.
Il montante dei permessi a recupero sarà calcolato ad intervalli di 1 minuto.
Il recupero delle ore di permesso sarà effettuato nell’arco del mese, utilizzando in primo luogo tutti i minuti di prestazione non contabilizzati.
In caso di incapienza saranno utilizzate, fino alla colmatura delle ore di permesso usufruite, le ore di lavoro straordinario prestate, con esclusione di quelle effettuate nei giorni di sabato, festivi e/o notturne. Le minori prestazioni mensili non recuperate saranno automaticamente computate in ferie o PAR.

5. Banca Ore
L’Azienda si impegna a verificare, in apposito incontro con le RSU da effettuarsi entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, la possibilità di individuare migliori modalità applicative di questo Istituto che possano favorirne il maggior utilizzo possibile da parte dei dipendenti interessati.

6. Monte ore Ferie e Permessi Annui Retribuiti (PAR)
Ciascun dipendente potrà utilizzare il monte ore Ferie ed i Permessi Annui Retribuiti (PAR) nel limite di 30 minuti e successivi periodi di 15 minuti, ferma restando la procedura vigente riguardo alla modalità di autorizzazione.

Sistema di relazioni
1. Agibilità per le RSU

L’Azienda metterà a disposizione delle RSU, negli Stabilimenti di Livorno e Napoli, un locale idoneo dotato di telefono, Personal Computer con stampante e attivazione di collegamento ad Internet. L’utilizzo di detto locale sarà esclusivamente limitato all’espletamento dell’attività sindacale.
L’Azienda provvederà inoltre a rendere disponibile, all’interno del portale aziendale, una bacheca elettronica che le RSU gestiranno autonomamente, nel rispetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle norme di legge e contrattuali in materia di “diritto di affissione”.
Direzione Aziendale e RSU si incontreranno per definire un protocollo di regole operative.

2. Composizione delle RSU
In deroga a quanto previsto dal vigente CCNL, per quanto riguarda il numero dei componenti le RSU, l’Azienda manterrà la condizione di miglior favore esistente, fino alla scadenza dell’attuale mandato triennale delle RSU recentemente rinnovate.
In via del tutto eccezionale la deroga potrà essere rinnovata, su richiesta unitaria delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto, per un successivo mandato.

3. Partecipazione e informazione
Le Parti convengono che sia di fondamentale importanza un Clima costruttivo e di collaborazione attraverso una costante informazione sui fatti determinanti i risultati aziendali, anche valutando contributi fattivi e consapevoli da parte delle RSU e di tutti i dipendenti.
A tal fine le Parti concordano che Direzione Aziendale e RSU si incontreranno, di norma con cadenza trimestrale, per verifiche sull’andamento dei principali fenomeni commerciali, produttivi, economici e gestionali che incidono sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Premio di Risultato. Saranno altresì effettuati specifici incontri, di norma con cadenza semestrale, in merito all’andamento (consuntivo e preventivo) della Politica gli Investimenti.
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, in aggiunta alle informative previste dal CCNL, dopo l’approvazione del Bilancio, le Parti si incontreranno a livello nazionale per analizzare i risultati dell’esercizio dell’anno precedente ed i conseguenti effetti sulla valorizzazione del Premio di Risultato.

Formazione e Professionalità
1. Formazione

Le Parti convengono sull’importanza della formazione professionale quale strumento strategico per la valorizzazione delle risorse umane e per l’indispensabile incremento della competitività dell’Azienda.
L’Azienda si impegna, all’inizio di ogni anno, a presentare alle RSU un piano di formazione, informandole su:
a) Obiettivi, contenuti e risorse del Piano di Formazione che intende avviare in relazione alle specifiche esigenze aziendali;
b) criteri di accesso ai singoli corsi;
c) popolazione aziendale coinvolta;
d) monte ore dedicato;
e) consuntivo della formazione effettuata l’anno precedente.
In questa sede, le Parti valuteranno anche l’opportunità e la possibilità di formulare progetti formativi condivisi, istituendo una commissione paritetica al fine di utilizzare risorse che si dovessero rendere disponibili per effetto di accordi sindacali ai vari livelli, o mediante l’accesso ai fondi previsti dal Sistema di Formazione Professionale gestiti da Istituzioni e/o Enti Pubblici locali, nazionali ed Europei anche attraverso il coinvolgimento delle OO.SS. territoriali.
Al termine di ogni percorso formativo l’Azienda, rilascerà, ove previsto, a cura propria o dell’Istituto formativo preposto, una attestazione certificativa dell’attività svolta.
L’Azienda si rende disponibile altresì, al fine di rendere la formazione accessibile a tutti i dipendenti, a valutare anche le richieste di formazione, relativa a materie inerenti l’attività lavorativa, provenienti dagli stessi dipendenti e/o dalle RSU.

2. Professionalità
Le nuove sfide di mercato e l’evoluzione tecnologica ed organizzativa richiedono un miglioramento ed un adattamento continuo delle performances professionali, sia al fine di una valorizzazione di tutte le Risorse Umane, sia per l’indispensabile miglioramento complessivo dell’Azienda.
A tal fine le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro sulle professionalità, che dovrà avviare la propria attività entro il 1 Giugno 2006, e che sarà composto di n° 7 componenti (3 rappresentanti le RSU, 3 rappresentanti l’Azienda ed 1 eventuale esperto esterno gradito ad entrambi).
Tale gruppo di lavoro, partendo da un’analisi dell’attuale sistema di classificazione e inquadramento, avrà lo scopo di individuare eventuali specifici profili ed eventuali nuove forme di valutazione e di riconoscimento professionali.
Il gruppo di lavoro procederà a tal fine all’analisi dei ruoli, dei profili, delle forme di polivalenza e polifunzionalità, delle professionalità rispondenti alle evoluzioni e dinamiche tecnologiche, organizzative e produttive in atto e future, considerando anche i percorsi formativi/addestrativi necessari.
Tale commissione porterà l’esito del lavoro svolto nell’ambito di un incontro a livello nazionale da tenersi entro il mese di Giugno 2007.

Mercato del lavoro
Premesso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la tipologia contrattuale di riferimento per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze strategiche per il business della Società, l’Azienda conferma l’utilità del ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, come definito e regolamentato dalla vigente normativa, quale strumento di flessibilità operativa e gestionale che consente di far fronte all’esigenza di rispondere, con rapidità ed efficacia, alle mutevoli necessità del mercato.
A tal fine le Parti concordano che le tipologie di lavoro temporaneo, che rispondono alle necessità, nel rispetto degli indispensabili requisiti di competenza, sono:
- Contratto di Somministrazione (a tempo determinato).
- Contratto di Inserimento
Per quanto concerne la disciplina di detti istituti contrattuali, si conviene, ai fini dei limiti di utilizzo, che il numero complessivo dei lavoratori con contratto di Somministrazione e/o Inserimento non supererà il 12% del numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato presenti in Azienda, più una oscillazione del +/- 4% da compensare tra i siti.
L’Azienda, coerentemente con quanto già attuato in passato, ribadisce che, le risorse inserite con contratto di Somministrazione, qualora abbiano raggiunto un’anzianità di missione complessiva di 24 mesi, anche non continuativi, saranno considerati prioritariamente nel processo di selezione per le assunzioni, a parità di mansione, a tempo indeterminato, qualora le condizione di mercato e le prospettive di programmi e di prodotti lo consentano in termini strutturali.
Le Parti concordano sulla riconferma, ai lavoratori con contratto di Somministrazione, della proporzionale corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati aziendali (“Premio di Risultato”) che vengono attribuite ai dipendenti Wass a tempo indeterminato.
Le modalità ed i criteri di tali erogazioni sono definite nell’accordo sul Premio di Risultato del presente Contratto.
L’Azienda riconosce il diritto dei lavoratori con contratto di Somministrazione a partecipare alle assemblee sindacali indette per il personale dipendente Wass.
L’Azienda si impegna a concordare con le Imprese Fornitrici la possibilità di rendere disponibili idonei locali, per consentire, ai prestatori di lavoro temporaneo utilizzati presso i vari siti aziendali, di tenere specifiche assemblee ad essi destinate.
I contratti di Inserimento avranno una durata di 18 mesi, con una categoria di ingresso al 3° livello per gli Operai ed al 4° livello se Impiegati e, al momento della trasformazione a tempo indeterminato, il livello immediatamente superiore, garantendo formazione e addestramento per almeno 120 ore.
Le Parti convengono che, qualora i lavoratori già in regime di contratto di Somministrazione vengano successivamente assunti con contratto di Inserimento, la durata derivante dalla somma dei due periodi, non potrà superare i 24 mesi.
Per i destinatari dei contratti di Inserimento si conviene, oltre a quanto stabilito dall’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, che gli stessi, ai fini del Premio di Risultato, saranno considerati alla stessa stregua dei lavoratori a tempo indeterminato.
L’Azienda, fatto salvo quanto già previsto in materia di informazione dalle vigenti norme di legge e contrattuali, fornirà alle RSU informazioni, con cadenza semestrale, sull’utilizzo di lavoratori con contratto di Somministrazione e di Inserimento presenti in Azienda.
Per quanto riguarda la tipologia dei contratti di Apprendistato, le Parti si incontreranno, non appena note le regolamentazioni che permetteranno l’utilizzo di tale istituto, per definirne le modalità applicative, fermo restando la durata massima di 24 mesi.
Nota a verbale
In riferimento al punto “Apprendistato”, di cui al presente capitolo e alla luce della nuova regolamentazione nazionale al riguardo, le Parti si incontreranno al fine di raccordare quanto in esso previsto con la normativa nazionale stessa, sia per quanto riguarda le modalità applicative e le durate massime per le varie tipologie professionali.

1. Prestazioni di Ditte esterne
L’Azienda fornirà a RSU e Strutture Territoriali informazioni, con cadenza annuale o su richiesta di una della Parti, sulla presenza in Azienda di Ditte esterne, sulla natura delle attività ad esse commissionate, quantità, qualità, allocazione geografica e sull’impegno delle stesse al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono e della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.

2. Salvaguardia del know how interno
Nell’ottica di far svolgere al proprio interno il maggior numero di attività lavorative possibili, l’Azienda si impegna a valorizzare al meglio le proprie risorse umane, anche al fine di salvaguardare il patrimonio di know how interno, con particolare riferimento ai livelli di progettazione, assistenza tecnica e integrazione/collaudo finale.
Per specifiche esigenze, di tipo tecnico specialistico, ad elevata competenza, non reperibili all’interno, l’Azienda utilizzerà idonee forme di rapporto consulenziale.

Sicurezza e ambiente di lavoro
1. Valutazioni delle Parti

Le Parti, nella consapevolezza della centralità del tema della sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, confermano l’obiettivo comune di una piena attuazione di quanto previsto dalle norme di legge e della contrattazione collettiva vigenti in materia, valorizzando l’esperienza derivante dall’applicazione di quanto previsto dal Dlgs. 626/94.
Le Parti concordano in particolare sull’opportunità di un impegno congiunto allo scopo di sensibilizzare e formare i lavoratori sulla necessità di un puntuale rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, al fine di prevenire e ridurre il rischio infortuni, anche di lieve entità.

2. Risorse
L’Azienda fornirà annualmente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro le informazioni in merito alle iniziative programmate a budget, volte alla prevenzione, al miglioramento ambientale e alla formazione del personale.

3. Agibilità dei Rappresentanti per la Sicurezza (RLS)
Al fine di favorire l’esercizio di un ruolo partecipativo dei Rappresentanti per la Sicurezza (RLS), l’Azienda conferma il proprio impegno a:
a) Garantire nei loro confronti la massima trasparenza di informazione su tutto quanto attiene le condizioni e l’ambiente di lavoro;
b) Garantire nei loro confronti gli opportuni interventi di aggiornamenti formativi, con particolare attenzione a quelli conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie/lavorazioni;
c) Agevolare il loro accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti aziendali, con riferimento alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento del proprio ruolo, così come definito dalla vigente normativa e con particolare attenzione al Documento sulla Valutazione dei rischi.
L’Azienda conferma altresì il proprio impegno per una consultazione efficace e tempestiva dei RLS, nei casi disciplinati dalla vigente normativa.

Norme finali
1. Entrata in vigore e validità

[…]
Eventuali problematiche di interpretazione del presente accordo che dovessero insorgere in sede applicativa dello stesso saranno oggetto di esame tra le Parti.