T.A.R. Lazio - Roma, Sez. 1 ter, 30 giugno 2011, n. 5773 - Mobbing e danno professionale, morale e patrimoniale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

 



sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2009, proposto dal dott. P.P., rappresentato e difeso dall' avv. P. Jaricci, presso il cui studio in Roma, via Boezio, n. 92, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

per la condanna

dell'amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei confronti di quest'ultimo da qualificarsi come mobbing, da cui è derivata una lesione all'integrità psicofisica del ricorrente medesimo, nonché un danno professionale, morale e patrimoniale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

Fatto



Il ricorrente - che è un ex funzionario della P.S., collocato in quiescenza, per raggiunti limiti di età, il 1° marzo 2008 - assume di essere stato destinatario, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di reiterati atti e comportamenti vessatori idonei a costituire "mobbing". Tale condotta, posta in essere dolosamente dai "vertici dell'Amministrazione" (così pag. 22 ricorso), è stata la causa del serio pregiudizio alla propria integrità psico fisica diagnosticatogli da consulente di parte (prof. M.) e del quale, col ricorso in epigrafe, ne invoca il risarcimento nella misura determinata dal C.t.u. da nominare a cura dell'adito Tribunale. Il dott. P. quantifica poi il danno da c.d. "demansionamento" in Euro300.000,00 e rimette alla liquidazione equitativa di questo Giudice la quantificazione del danno tanto professionale, quanto morale, subito.

Nella domanda di giustizia di cui trattasi, il P. ripercorre tutto il proprio iter professionale alle dipendenze del Ministero dell'Interno. Sottolinea così, a partire dal proprio ingresso in carriera, i frequenti, ed immotivati, trasferimenti cui è stato soggetto, le invidie e rancori maturati dai colleghi nei suoi confronti a causa del susseguirsi di brillanti operazioni che lo hanno visto protagonista, le accuse infamanti che lo hanno visto coinvolto, nonché le ingiuste sanzioni disciplinari subite (annullate in via giurisdizionale). Nella parte motiva del gravame, dopo aver delineato quelli che, in dottrina e giurisprudenza, sono comunemente individuati quali elementi qualificanti della condotta mobbizzante, pone l'accento sui "comportamenti persecutori" subiti presso le sedi lavorative di Perugia e di Nettuno.

L'amministrazione dell'Interno, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, partitamente, contestato le deduzioni attoree avvalendosi, anche, di tre distinte relazioni (ciascuna con voluminoso corredo di documenti), rispettivamente della Questura di Roma (nella cui circoscrizione e alle cui dipendenze il P. ha lavorato dall'ingresso in carriera sino al 09.8.1991), della Questura di Perugia (dove il P. è stato trasferito il 10.9.1991 e vi ha operato sino al maggio 1995) e dell'Istituto per Sovrintendenti e Perfezionamento Ispettori di Nettuno (dove il funzionario, trasferito il 16.5.1995, ha lavorato sino al 30.9.2005).

Il ricorrente, d'altro canto, ha prodotto il 24.4.2011 una nota difensiva con cui ha ribadito la sistematica ostilità dei comportamenti della p.a. ed la relativa idoneità lesiva del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.
Anche l'Amministrazione ha depositato il 22.5.2011 nota conclusiva.
All'udienza del 26.5.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

 

 

Diritto



I)- La lettura del complesso ricorso in epigrafe induce ad una preliminare riflessione.

Nel gravame (ved. pag.7), invero, senza approfonditamente specificare il tipo di azione proposta, parte ricorrente ricorda che il danno derivante da mobbing e da esso subito è fonte tanto di responsabilità extra contrattuale (a norma dell'art.2043 del cod. civ). quanto di responsabilità contrattuale, tenuto conto dell'obbligo del datore di lavoro, riconducibile all'art.2087 del cod. civ., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei datori di lavoro.

Tale essendo l'implementazione del gravame occorre ricordare, in primo luogo, che, anche con riguardo ai dipendenti cc.dd. non contrattualizzati (come nel caso di specie), la Corte regolatrice ha specificato che, ai fini del riparto di giurisdizione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta in quanto solo l'azione per responsabilità contrattuale è ritenuta rientrante nella cognizione del Giudice amministrativo mentre deve ritenersi di competenza dell'A.g.o. l'azione proposta in via extracontrattuale (cfr. Cass. ss. uu. nn.22101 e 2507 del 2006; e in analogo senso nella giurisprudenza amministrativa Cons.St. n.2515 e 1739 del 2008; idem n.4825 del 2007).

Sennonché nel caso di specie, rispetto alle condotte evocate quali rappresentative del disegno unitario vessatorio e persecutorio (e quindi mobbizzante) della p.a., il rapporto di lavoro non rappresenta un mero presupposto estrinseco ed occasionale della tutela invocata (il che verrebbe a legittimare la richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale); invero qui la tutela attiene a diritti soggettivi (recte: interessi legittimi) derivanti direttamente dal medesimo rapporto, che si assumono lesi da comportamenti che rappresentano l'esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall'art. 2103 cod. civ. La fattispecie di responsabilità va così ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dalle norme in materia di p.i., indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell'ambito del rapporto obbligatorio. (cfr., per una fattispecie analoga, Cass.ss.uu. n.8438 del 2004).

II) - Tanto premesso e chiarito, ai fini del merito del gravame possono svolgersi le seguenti considerazioni.

II.1)- Per "mobbing" (da lavoro), secondo la giurisprudenza si intende "una successione di fatti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro con intento emulativo ed al solo scopo di recare danno al lavoratore, rendendone penosa la prestazione, condotti con frequenza ripetitiva ed in un determinato arco temporale sufficientemente apprezzabile e valutabile" (Trib.civ. Milano 15.5.2006) ovvero per usare le parole della Suprema Corte, "l'insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Sicché, la sussistenza della lesione, del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa" (Cass. civ, lav., 6 marzo 2006, n. 4774; 9 settembre 2008, n. 22858; 17 febbraio 2009, n. 3785). In sostanza, la condotta mobbizzante si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. L'accertamento della sussistenza del danno da mobbing, quindi, comporta una valutazione complessiva dei danni lamentati dall'interessato, i quali devono essere considerati in modo unitario, tenuto conto, da un lato dell'idoneità offensiva della condotta datoriale, come desumibile dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione e, dall'altro, dalla connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta; pertanto la ricorrenza di una condotta mobizzante deve essere esclusa:

- quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all'assetto dell'apparato amministrativo, o imprenditoriale, nel caso del lavoro privato; o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (cfr. Cons. Stato, VI, 6 maggio 2008, n. 2015);

- tutte le volte che la valutazione complessiva dell'insieme delle circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminatorio nei confronti del singolo dal complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (cfr. Cons.St.nr. 4738 del 2008).

È stato da ultimo messo in risalto che il tratto strutturante del "mobbing" - tale da sottrarlo all'area dei comportamenti che sarebbero confinati nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro - è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all'onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest'ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, 11 agosto 2009, n 4581; T.A.R. Lazio, Roma, III, 14 dicembre 2006, n. 14604). In altri termini, il mobbing - proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo - non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all'amplificazione da parte di quest'ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 7 aprile 2008, n. 2877).

D'altra parte, come è stato condivisibilmente affermato (cfr. Tar PG nr.469 del 2010), nell'esaminare i casi di preteso "mobbing" il Giudice deve evitare di assumere acriticamente l'angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica (per tacere dell'ipotesi, non scartabile a priori, che la rappresentazione delle sofferenze sia inveritiera e meramente strumentale allo scopo di supportare una domanda di risarcimento). Da un altro lato, è possibile che gli atti del datore di lavoro (di nuovo, pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati e in particolare che abbiano una certa giustificazione o quanto meno spiegazione siccome indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato. Tale ipotesi può anzi essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale.

Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando, come nel caso in esame, l'ambiente di lavoro è un Corpo di Polizia, caratterizzato, per definizione, da una severa disciplina e dove non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate. In questa situazione, un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall'interessato può essere quanto mai fuorviante.

Dunque, gli elementi strutturali della condotta mobizzante, sono dati:

1) dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

2) dall'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

3) dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore;

Ai fini risarcitori è quindi necessaria:

- la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009);

- la prova del danno all'integrità subito;

- che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cass.civ. III^, 16148/2010).

Rebus sic stantibus, una volta ricondotta la controversia risarcitoria in questione nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., la distribuzione dell'onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l'onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro - in base al principio di inversione dell'onus probandi di cui al richiamato art. 1218 cod. civ. - il solo onere di provare l'assenza di una colpa a se riferibile (in tal senso, ex plurimis: Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 25 maggio 2006, n. 12445; id., Sezione Lav., sent. 8 maggio 2007, n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo, ad es., in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie oggettiva (id est: della complessiva condotta mobbizzante asseritamente realizzata in proprio danno sul luogo di lavoro), difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l'evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l'evento dannoso. (cfr., in tal senso, Cons. St. nr.2045 del 2010 e nr. 4738 del 2008).

II.2)- Ora l'impianto del ricorso non offre una compiuta dimostrazione di un tale disegno persecutorio.

A tal riguardo va evidenziato che, sebbene nella parte motiva del gravame il ricorrente si soffermi esclusivamente, qualificandoli come "persecutori", sui comportamenti datoriali "subiti" nel decennio 19922001, e dunque in quella fase del suo percorso professionale che lo ha visto alle dipendenze della Questura di Perugia e della Scuola di Polizia di Nettuno, è, altresì, vero, che nella parte narrativa del ricorso il dott. P. evoca, a partire dal suo ingresso in carriera e sino al collocamento a riposo, l'idoneità offensiva di vari episodi discriminatori, prospettandoli (anche attraverso la consistente mole di atti allegata al gravame e le successive note difensive) tutti come unificati da un comune intento persecutorio ed ostile.

E tanto, ovviamente, già suscita delle perplessità.

Se, difatti, ordinariamente (e cioè secondo l'id quod plerumque accidit) la condotta mobbizzante (posta in essere con intento speculativo ed al solo fine di recare danno al lavoratore) fa la sua comparsa da una certa fase in poi della vita lavorativa del dipendente contraddistinguendone un dato periodo storico, nel caso di specie, un contegno di tal natura viene rappresentato dal ricorrente quale costante del suo intero percorso professionale a partire dal suo ingresso in carriera: il che collide con un giudizio di verosimiglianza favorendo il convincimento che detta condotta della p.a. possa trovare giustificazione in comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero in sue singolarità caratteriali ovvero, ancora, nella sussistenza di mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo.

In ogni caso, scendendo nel concreto, la rappresentazione che il ricorrente offre della condotta dell'amministrazione nella prima parte della sua carriera (che è quella che va dall'accesso al servizio sino al suo trasferimento presso la Questura di Perugia) non consente di cogliere la presenza di sistematici e reiterati comportamenti ostili animati da un comune intento persecutorio volto a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa.

È vero, come esso stesso rimarca, che è stato soggetto a svariati trasferimenti da un ufficio ad altro ma è altrettanto vero che:

- non risulta neanche indiziariamente documentato che dette mobilitazioni siano legate a "gelosie, rancori, meschinità e vessazioni" attuate nei suoi confronti (l'Amministrazione, peraltro, sostiene e documenta, che tali trasferimenti sono coincisi, quasi sempre, con movimentazioni coinvolgenti un numero più o meno elevato di funzionari e dunque con l'ordinaria mobilità organizzativa);

- il ricorrente è stato assegnato dal 31.8.1982 al 15.11.1983 (quando ancora deteneva la qualifica di Commissario) al Commissariato "C." (ordinariamente gestito da un V.Q. aggiunto) in qualità di dirigente dello stesso ove, come egli stesso rimarca in gravame, chiese ed attenne mezzi adeguati;

- il ricorrente, superando - come lui stesso precisa - le "resistenze iniziali" è stato destinato, nel 1984, a dirigere la Sezione Antiracket, Antiestorsione e Rapine della Squadra Mobile della Questura di Roma e, nel 1986, a dirigere, nell'ambito dell'Ufficio Stranieri della stessa Questura, la Sezione investigativa di nuova istituzione: Sezione da lui gradita ed alla cui direzione è stato nuovamente preposto (e nonostante il rapporto conflittuale creatosi col dirigente dell'Ufficio Stranieri) nell'estate del 1987 " a seguito dell'avvento di un nuovo Capo della Polizia che mostra particolare considerazione verso il P." (così, pag. 5 gravame).

È, ancora, vero che questo primo percorso della carriera del ricorrente è costellato da una significativa serie di successi investigativi; ma è, ulteriormente, vero che - contrariamente a quanto riportato in gravame ove, a pag.4, si parla di "brillanti operazioni sistematicamente sminuite o criticate dalla dirigenza" - al dott. P. sono stati tributati, nello stesso periodo, vari attestati di benemerenza e/o compiacimento. In particolare:

- dal Questore di Roma: il 30.6, 17.11 e 18.11.1986; il 6.6, 11.6 e 23.6.1987; il 14.3. ed il 2.2.1988 (oltre ai premi in denaro ricevuti il 26.4.1983 ed il 5.2.1987);

- dal Capo della Polizia: due Lodi in date 04.11.1988 e 15.2.1989;

- dal Dirigente del IV° Distretto di Polizia: il 13.12.1986.

A tali riconoscimenti si aggiungono poi quelli proposti dal Dirigente dell'Ufficio Stranieri il 29.2, il 9.3, il 20.5 e il 5.8.1988; e cioè da quello stesso dirigente che il 26.9.1986 aveva chiesto al Questore il trasferimento del P. ad altro Ufficio a causa dello scadente governo del personale, delle sue assenze (ritenute) immotivate e del (preteso) disordine amministrativo nella conduzione della Sezione Investigativa. Ed è questa una circostanza significativa che consente di collocare nella giusta dimensione il rapporto, anche non alieno da tratti di conflittualità, tra il ricorrente e tale dirigente favorendo l'emersione, in capo a quest'ultimo, di una personalità non aprioristicamente prevenuta nei confronti del primo ma capace sia di denunciarne le carenze che di valutarne i meriti.

E, sotto altro profilo, vale la pena di rammentare che, allorquando detto dirigente richiede nuovamente (il 23.9.1988) la destinazione del P. ad altro Ufficio, quest'ultimo il 24.9.1988 (ved. all. nr. 6 produzione ricorrente) scrive al Questore riferendo che...." A suo unico torto riconosce il possesso di un carattere autonomo e fantasioso che non trova, purtroppo, ahinoi, comprensione nel dirigente dell'Ufficio, per sua sfortuna tetragono e povero di spirito...".

Dunque in questa prima tappa della carriera del ricorrente, la prospettazione di un unitario disegno persecutorio difetta, in radice, di uno dei suoi elementi costitutivi. L'assunta ricorrenza di una condotta amministrativa dotata di un'idoneità offensiva e con connotazione emulativa e pretestuosa viene, insuperabilmente, a cozzare con gli incarichi (sopra richiamati) conferiti al ricorrente nonchè con le molteplici attestazioni di benemerenza tributategli e viene a qualificarsi come frutto di una rappresentazione soggettiva del ricorrente smentita dai fatti.

II.3)- Il periodo di servizio nella Capitale del ricorrente si chiude con una delle pagine, certamente, meno felici del suo, pur qualificato, percorso professionale.

Il 18 maggio 1989 viene arrestato con l'accusa di illecita sottrazione, dalla cassaforte dell'Ufficio Stranieri, di sostanze stupefacenti, soldi e gioielli nonché di peculato continuato ed omissione d'atti d'Ufficio aggravata; quindi viene sospeso dal servizio.

Viene rinviato a giudizio, il 30.4.1990, per i reati di peculato continuato ed omissione d'atti d'Ufficio aggravata e prosciolto, in sede istruttoria, con riguardo agli altri capi di imputazione. Il data 29.4.1991, il Tribunale penale di Roma modifica l'imputazione in omissione d'atti d'Ufficio e dichiara estinto il reato per intervenuta amnistia.

Nel lodevole intento di dimostrare la propria assoluta innocenza, il P. ricorre, avverso la citata decisione, prima in appello e poi in Cassazione ma i ricorsi vengono respinti.

Quindi con d.m. del 12.7.1991 l'amministrazione, in esito ad una valutazione di opportunità positiva, lo riammette in servizio trasferendolo d'autorità a Perugia, sede da lui segnalata quale gradita (vd. All. n. D4 della produzione della resistente).

Durante il periodo di servizio presso la Questura perugina, il P. presta una fideiussione a favore di un architetto il quale ultimo non onora i suoi impegni di debitore primario e quindi coinvolge il P. in un'esposizione che, fra spese ed interessi di mora, lievita a 200 milioni di lire.

Tale situazione si aggrava anche con riguardo agli onorari richiestigli dagli avvocati che lo hanno assistito in sede penale per i reati sopra indicati; e così per liquidare le pendenze debitorie contratte con alcune banche il P. è costretto a contrarre nuovi prestiti con diversi istituti bancari operanti nella provincia di Perugia. Due di tali istituti procedono al pignoramento (fino al limite di 1/5) del suo stipendio ed il suo nominativo compare ripetutamente nell'elenco ufficiale dei protesti cambiari levati in provincia di Perugia. Si instaurano nei suoi confronti, sia presso la Pretura circondariale di Roma che presso quella di Perugia, vari procedimenti per emissione assegni a vuoto alcuni dei quali - come risulta dagli atti di causa (ved. nota del 21.8.1995 unita ai documenti sub allegato D28 di parte resistente) - esitati con decreto penale di condanna a multa ed altri anche col divieto temporaneo di emettere assegni e pubblicazione della decisione.

Tale delicata e complessa situazione genera anche conseguenze sotto il profilo disciplinare. E così il P. viene sanzionato:
il 06.2.1993: con richiamo scritto in relazione sia all'inserimento del suo nominativo nel Bollettino dei protesti sia per aver fornito, quale suo recapito, l'indicazione del numero civico della Questura ledendo, in tal modo, l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione;
il 7.12.1995: con la deplorazione per aver reiterato i precedenti comportamenti, ritenuti dall'amministrazione non consoni alla sua posizione di pubblico dipendente.

Altra sanzione disciplinare viene inflitta al P. 13.12.1996. Anche in questo caso si tratta di una deplorazione ma per fatti (non collegati alla sua esposizione debitoria, bensì) connessi con gli accadimenti da cui originarono i procedimenti penali sopra ricordati. Nello specifico il funzionario è stato sanzionato per la superficialità e leggerezza che avrebbero caratterizzato la gestione dei reperti di reato custoditi, al tempo, presso l'Ufficio stranieri della Questura di Roma.

Orbene dette sanzioni (anche se le ultime due intervenute allorquando il ricorrente era già stato trasferito dalla sede lavorativa perugina) sono additate dallo stesso quali espressive del chiaro animo vessatorio e persecutorio nutrito dall'amministrazione nei suoi confronti, come documentato, a suo avviso, dalla natura palesemente illegittima di tali provvedimenti: tant'è che gli stessi sono stati annullati da questo Tribunale con sentenza nr.9618 del 2001.

Risalta, poi, il ricorrente, la tendenza dei colleghi, anche nella sede perugina, ad amplificare tanto il suo contegno caratteriale quanto le vicende debitorie che lo riguardavano (in una lettera al Capo della Polizia del 31.3.1995, il P. addebita l'eco della propria vicenda debitoria "alla squallida, grezza montatura ordita ai miei danni" e si ritiene..."relegato a scaldare la sedia in un loculo della Questura di Perugia" ove "è costantemente stuzzicato con assurdi pretesti che non potendo basarsi su rilievi professionali si accontentano di stigmatizzare gli aspetti caratteriali dello stesso") ed evoca, quale ulteriore manifestazione della condotta persecutoria subita, la proposta del suo trasferimento ad altra sede avanzata dal Questore di Perugia con nota del 26.4.1995.

Ora al Collegio non persuade il convincimento di parte ricorrente secondo il quale le condotte amministrative sopra delineate sarebbero riconducibili a un contesto di dolose iniziative del datore di lavoro dal cui insieme emerge una grave alterazione del rapporto sinallagmatico, tale da determinare un danno all'immagine professionale e alla salute del dipendente. E, difatti, libero il ricorrente di prestare tutte le fideiussioni richiestegli, non può non convenirsi sul disdoro che, inevitabilmente, in un centro di piccole dimensioni, si crea sull'amministrazione di appartenenza per effetto delle pressioni ivi indirizzate da vari Istituti bancari locali e non.

In ogni caso, il richiamo scritto del 1993 non risulta gravato, né con rimedio amministrativo né per via giurisdizionale, dal P.; mentre e con riguardo alla sanzione della deplorazione per la recidiva di tali comportamenti v'è da precisare che questo Tribunale (con decisione confermata, in parte qua, dal Giudice di appello) ha annullato detto provvedimento in quanto l'art. 4 del d.P.R. nr. 737 del 1981, punisce col richiamo scritto (e non con la deplorazione) "la recidiva di una mancanza punibile col richiamo scritto". Dunque la pronuncia annullatoria della prima deplorazione è da correlarsi non al fatto che il ricorrente non dovesse essere sanzionato disciplinarmente ma al fatto che dovesse essere punito con una meno grave sanzione.

Del tutto diversa è poi la tematica relativa alla seconda deplorazione del 13.12.1996 (di cui sopra si è detto). Qui, si precisa, le sentenze dei primi due gradi di giudizio, pur mandando assolto l'imputato, hanno entrambe rilevato la " caotica e disinvolta gestione dei corpi di reato ("soprattutto denaro e monili d'oro") nell'ufficio diretto dall'imputato, avendo egli tenuto per vari anni, presso la Sezione investigativa dell'Ufficio stranieri, numerosi corpi di reato che ometteva di trasmettere al competente Tribunale, ed in alcuni casi tenuti in modo tale da rendere impossibile l'attribuibilità degli stessi ai soggetti cui erano stati sequestrati; alcune somme, poi, erano state custodite fuori dall'ufficio. Di tale "allegra gestione" il P. aveva sicuramente piena consapevolezza tanto che l'aveva attribuito ai funzionari che lo avevano preceduto...". Quanto virgolettato si legge nella sentenza della Cass. Penale riguardante il P. che:
- ha evidenziato "il macroscopico errore di diritto in cui sono cadute le sentenze di primo grado e di appello" nel formulare, nei confronti del ricorrente, un'imputazione errata........"senza tenere assolutamente in conto che l'appropriazione dei beni sequestrati integrava sicuramente il reato di peculato....";
- ha respinto il ricorso proposto dal P. e qualificato il fatto come peculato ex artt. 81 cpv e 314 c.p.

Ora la sanzione della deplorazione del 13.12.1996 risulta inflitta al ricorrente per punirlo (non di una condotta qualificabile come peculato, ma) della superficialità e leggerezza caratterizzanti la gestione dei corpi di reato custoditi presso l'Ufficio stranieri della Questura di Roma; e cioè per una condotta professionale non posta in discussione e vivamente stigmatizzata anche nell'ambito delle pronunce che lo hanno mandato assolto dai reati a lui contestati.

È vero che tale provvedimento è stato annullato da questo Tribunale con la sentenza sopra richiamata; ma è anche vero che detta pronuncia è stata, in parte qua, riformata in appello dal Cons. St. con sent. nr. 3617 del 2008: sentenza che ha ritenuto sufficientemente documentata la negligenza nella gestione dei corpi di reato ed inidonea la giustificazione addotta, al riguardo, dal funzionario.

Dunque i provvedimenti disciplinari di cui è stato destinatario il P. hanno una loro base logica e non possono essere intesi - contrariamente a quanto, sic et simpliciter, prospettato in gravame - quali espressivi di sistematici e reiterati comportamenti ostili volti a mortificare moralmente ovvero ad emarginare il dipendente. Né gli stessi assumono i contorni di forme di prevaricazione o persecuzione psicologica qualora analizzati congiuntamente all'ulteriore episodio (dato dalla citata proposta di trasferimento del P. dalla Questura perugina ad altra sede) menzionato dal ricorrente per delineare l'unitario disegno discriminatorio attuato nei suoi confronti. E difatti, è pur vero che tale proposta è stata avanzata dal Questore e che nella stessa si legge del distacco, progressivamente accentuatosi, fra il P. ed i colleghi funzionari in servizio nella stessa sede perugina; ma è, altresì, vero che:
- tale proposta muove dalla stessa Autorità che, poco tempo prima, aveva sollecitato la concessione di una lode al P. per una brillante operazione di p.g. compiuta il 12.4.1994 (si tratta della Lode poi formalmente conferita al dipendente con atto del Capo della Polizia del 17.11.2003: ved. all. nr. 30 della produzione di parte ricorrente): il che rende, quantomeno, poco verosimile la ricostruzione, operata in gravame, che anche durante il percorso professionale nella Questura perugina il funzionario sia stato vittima di un unitario ed offensivo disegno mobbizzante;
- il dissenso generatosi con i colleghi funzionari (non solo a causa dell'esposizione debitoria del ricorrente ma anche, come si legge nella citata proposta di trasferimento, a causa del contegno del P., distaccato nei confronti dei colleghi direttivi e volto a privilegiare i rapporti col personale subalterno) trova spiegazione (non in (inesistenti) carenze professionali del P., ma) nella sua peculiare, ovvero quantomeno originale, personalità. Non si deve cioè sottovalutare l'ipotesi che l'insorgere di un clima di cattivi rapporti umani sia derivato, almeno in parte, anche da responsabilità dell'interessato, posto che, diversamente, non si spiegherebbe perché solo da parte sua sia stata percepita come ostile una situazione che invece tutti i suoi colleghi trovavano normale.

III)- Esaminata questa significativa e consistente parte della carriera del ricorrente, il Collegio non ritiene di dover procedere anche alla puntuale analisi del suo ultimo percorso lavorativo (quello per intendersi prestato presso la Scuola di Polizia di Nettuno, posto che esso, in gravame, non denuncia condotte mobbizzanti in relazione al terminale periodo di servizio prestato presso le Questure di Frosinone e Viterbo); e ciò in quanto:

1) a prescindere dalla circostanza che il periodo nettunese è contrassegnato, secondo la ricostruzione operata in gravame, da una collocazione logistica inadeguata (nei locali della tipografia) e dall'assegnazione di compiti dequalificanti rispetto alla professionalità detenuta: valutazioni queste vivamente contestate dalla resistente che ha rappresentato: a) che il ricorrente, oltre a non aver mai fatto richiesta di assegnazione di altro locale di lavoro, è stato collocato, nel 2003, in altro ambiente prossimo alla stanza del Direttore della Scuola; e b) ha esibito l'elenco degli incarichi svolti dal P. evidenziando che la qualifica di Comm. capo da questi detenuta era inferiore a quella di altri sei funzionari, ivi assegnati quali Vice Questori aggiunti i quali non potevano che precederlo in relazione alla copertura di un incarico di dirigente di un Ufficio;

2) in ogni caso (a prescindere, dunque, da quanto appena rappresentato), nell'impianto ricorsuale il danno da mobbing viene prospettato con riguardo ad una condotta (ritenuta) persecutoria del datore di lavoro che si assume protratta per l'intero corso della vita lavorativa del dipendente (e cioè dal suo ingresso in carriera sino al suo trasferimento dalla Scuola di Nettuno alla Questura di Frosinone) ovvero, ove si abbia riguardo alla sola parte motiva del gravame, che si assume sistematicamente protratta durante il servizio prestato a Perugia e Nettuno.

Ora poiché, come si è ampiamente chiarito, è necessaria, ai fini dell'accertamento del danno, una valutazione complessiva degli episodi lamentati dal lavoratore da vagliarsi unitariamente - e cioè poiché è necessario documentare l'unitarietà del disegno persecutorio che ha animato la condotta dell'amministrazione - l'acclarata insussistenza di una condotta datoriale di tal natura sia nella prima parte del percorso professionale del P. (e cioè fino a quanto è stato destinato alla Questura di Perugia) che, nella seconda parte (e cioè in relazione al periodo di servizio presso la Questura di Perugia), sconfessano l'assunto - su cui il gravame si impernia - di una unitaria trama mobizzante che avrebbe come arco di riferimento l'intera vita professionale del ricorrente ovvero quella fase del suo percorso professionale che comprende, congiuntamente ed omogeneamente, il servizio prestato a Perugia ed a Nettuno.

Il ricorso pertanto è infondato e deve respingersi.

Le spese di lite, attesa la delicatezza e peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

 

 

P.Q.M.

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.