Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 2 novembre 2010
Validità: quadriennio normativo 2006-2009
Parti: Ministro degli Affari Esteri e Fp-Cgil - Esteri, Fps-Cisl - Esteri, Uil-Pa - Esteri, Federazione Intesa
Comparti: P.A., Ministero degli Affari esteri
Fonte: esteri.it

Sommario:

Premessa
Parte Prima - Disposizioni generali
Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza, tempi, procedure di applicazione, verifica di attuazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Materie di contrattazione
Art. 4 - Forme di partecipazione
A - Informazione preventiva
B - Informazione successiva
C - Concertazione
D - Consultazione
E - Altre forme di partecipazione
Art. 5 - Comitato per le pari opportunità
Art. 6 - Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing
Parte seconda - Ordinamento professionale
Art. 7 - Obiettivi e finalità
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Profili professionali
Art. 10 - Profili professionali Area della Promozione Culturale Progressioni all'interno del sistema di classificazione
Art. 11 - Progressioni verticali
Art. 12 - Flessibilità tra i profili all'interno dell'area
Art. 13 - Procedure per gli sviluppi economici all'interno dell'area
Tabella 1
Parte terza - Misurazione e valutazione della qualità dei servizi
Art. 14 - Obiettivi di carattere generale
Art. 15 - Politiche di incentivazione della produttività
Allegato A) - Declaratorie profili professionali (art. 9)
Note a verbale

Contratto collettivo integrativo del personale del ministero degli affari esteri per il quadriennio normativo 2006-2009

Parte prima - Disposizioni Generali
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, tempi, procedure di applicazione, verifica di attuazione

Il presente contratto integrativo si applica al personale destinatario del CCNL 2006-2009, quale individuato all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, lett. a) del medesimo CCNL, in servizio presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero.
L'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è trasmessa entro cinque giorni agli organismi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 286/1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Ministero.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista dall'art. 4 del CCNL 2002-2005, è trasmesso all’Aran con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo, e successivamente con cadenza annuale, le Parti procedono alla verifica della sua attuazione.

Art. 2 Relazioni sindacali
1) Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4 e 6 del CCNL 1998-2001, come modificati e/o integrati dagli artt. 3 e 5 del CCNL 2002-2005 e dagli artt. 3 e 4 del CCNL 2006- 2009.
Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2006-2009 nonché a livello di Centro di responsabilità e di sedi all'estero, le RSU e le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2006-2009.
2) Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le Parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
3) Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del contratto integrativo, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa: l'eventuale accordo, stipulato con le procedure previste dall'art. 4 del CCNL 2002-2005, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle Parti.

Art. 3 Materie di contrattazione
1) Le materie oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell'art. 4 del CCNL 1998-2001 come modificato dall'art. 5, comma 1 del CCNL 2002-2005 e dall'art. 4, commi 5 e 6 del CCNL 2006-2009:
A) A livello di Amministrazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8. comma 1 del CCNL 1998-2001:
[...]
b) le linee di indirizzo generale per le attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
c) i riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
d) accordi di mobilità;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
f) le pari opportunità per le finalità indicate dall'art. 7 del CCNL 1998-2001 come modificato dall'art. 4 del CCNL 2006-2009, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno;
h) la definizione dei profili professionali in applicazione dell'art. 8 del CCNL 2006-2009;
[…]
La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) presso ogni Centro di Responsabilità o sede all'estero ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 1998-2001:
a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina che regola i sistemi di incentivazione sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio: le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) attuazione dei programmi di formazione presso le sedi all'estero.
2) Fermi restando i principi di comportamento delle Parti durante le trattative, di cui all'art 2 comma 2 del presente contratto, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, le Parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

Art. 4 Forme di partecipazione
Le Parti definiscono il sottonotato sistema di relazioni sindacali al fine di rendere costruttivo e trasparente il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali.
L'Amministrazione fornisce - anche a richiesta - tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

A - Informazione preventiva
L'informazione preventiva è data sia in forma scritta sia verbale, in tempi tali da consentite alle OO.SS. un attento esame della documentazione e l'eventuale richiesta di una sessione di concertazione nelle materie di cui all'Art. 6 lett. B del CCNL 1998-2001.
Le materie oggetto della predetta informazione sono le seguenti:
1) Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 1998-2001:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
[…]
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni, nonché quelle relative ai processi generali di riorganizzazione del Ministero nel suo complesso e/o di riorganizzazione interna delle strutture di primo e di secondo livello anche a seguito delle innovazioni tecnologiche;
d) criteri generali in materia di trasferimento all'estero del personale destinatario del CCNL;
e) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
f) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi generali di riorganizzazione del Ministero e/o di riorganizzazioni interna delle strutture di primo e di secondo livello anche a seguito delle innovazioni tecnologiche;
g) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro e gli effetti di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione;
h) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 21, comma 10 del CCNL 1998-2001;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell'Amministrazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
j) concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
k) iniziative volte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
1) programmi di formazione del personale;
m) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
n) programma dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
o) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno;
p) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 1998-2001:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
[…]
c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina dell'ufficio;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell'ufficio e gli effetti di innovazioni tecnologiche e processi di riorganizzazione;
e) programmi di formazione del personale;
f) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

B - Informazione successiva
L'informazione successiva è data nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati ed è fornita ogni qualvolta le OO.SS. ne facciano richiesta. Per l'informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. Le materie oggetto della predetta informazione sono le seguenti:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 1998-2001:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
[…]
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 1998-2001:
a) stato dell'occupazione e politiche dell'organico dell'ufficio;
[…]
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell'ufficio;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell'ufficio;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell'ufficio;

C - Concertazione
1) La concertazione può essere attivata dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore, nelle forme e per le materie previste dall'art. 6, lett. B del CCNL 1998-2001.
2) La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sotto indicate:
A) dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 1998-2001 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
[…]
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi generali di riorganizzazione del Ministero e/o di riorganizzazioni interna delle strutture di primo e di secondo livello anche a seguito delle innovazioni tecnologiche;
d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno.
B) dai soggetti indicati di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 1998-2001:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell'ufficio;
[…]
3) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4) Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.

D - Consultazione
1) La consultazione è attivata prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
A) soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 1998-2001:
a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 21, comma 10, del CCNL 1998-2001.
B) i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 1998-2001:
a) organizzazione e disciplina dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
2) È inoltre prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

E - Altre forme di partecipazione
È prevista la costituzione dei seguenti organismi bilaterali, con la composizione, le modalità e i compiti previsti dall'art. 6, lettera D) del CCNL 1998-2001:
- Conferenza di Amministrazione.
- Commissione sull'attribuzione delle qualifiche di disagio delle sedi all'estero.
- Commissione Igiene e Servizi Sociali.
I suddetti organismi sono paritetici, devono comprendere una adeguata rappresentanza femminile, sono presieduti da un membro della delegazione di parte pubblica e si riuniscono periodicamente, almeno due volte l'anno.

Art. 6 Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing
In attesa che siano adottate le disposizioni di legge sulla unificazione in un unico organismo "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" degli attuali due comitati attualmente previsti dalla normativa vigente, il Comitato per il fenomeno del mobbing svolge i compiti previsti dall'art. 6 del CCNL 2002-2005 nonché dall'art. 11 del CCNL 2002-2005 per il personale dirigente dell'area I, ed in particolare:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato:
d) formulare proposte per la definizione del codice di condotta.
Nell'ambito dell'attività di prevenzione del fenomeno, il Comitato valuta l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali,
b) favorire la coesione e solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
Le Parti ribadiscono altresì l'esigenza, già recepita nell'art. 6 del CCNL integrativo del personale dirigente di questo Ministero, sottoscritto il 4 giugno 2007, che nella composizione paritetica del Comitato per il fenomeno del mobbing sia garantita la presenza delle diverse tipologie di personale in rappresentanza dell'Amministrazione e di un pari numero di OO.SS aventi titolo.
L'Amministrazione favorisce l'attività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento.

Roma, 02.11.2010
Il delegato del ministro, Fp Cgil - Esteri, Fps Cisl - Esteri, Uil Pa - Esteri, [Confsal - Unsa EsteriFlp, Rdb Pi], Federazione Intesa