Regione Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2011, n. 1597
Recepimento dell’Accordo del 29.10.2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato-Regioni concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 relativo a “Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Reach)”.
(B.U.R. 21 settembre 2011, n. 38)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2006, concernente la “registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche,
VISTO il D.L. n. 10/2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 46/2007 recante “Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”, che all’art. 5 bis prevede che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, designato Autorità Competente Nazionale, provveda d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
VISTO il Decreto 22 novembre 2007 del Ministro della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46”, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed in particolare il paragrafo 3 dell’allegato I;
VISTO il D. lgs. 14 settembre 2009 n. 133 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome il 29 Ottobre 2009 tra il Governo, 1e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente il sistema dei controlli ufficiali e delle relative linee d’indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 285 del 7 Dicembre 2009
TENUTO CONTO della necessità di provvedere al recepimento integrale di quanto contenuto nell’Accordo sopra menzionato
PRESO ATTO che detto Accordo prevede che:
• le Regioni e le Province Autonome nell’ambito della propria organizzazione individuano l’Autorità per i controlli sul REACH e ne definiscono le articolazioni organizzative territoriali dandone comunicazione alla competente autorità nazionale;
• le Autorità per i controlli sul REACH delle Regioni assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte 1e articolazioni organizzative centrali e le strutture nazionali che operano in materia;
• entro il 31 marzo di ogni successivo anno le autorità per i controlli sul REACH provvedono a trasmettere all’Autorità competente nazionale la risultanza dei monitoraggi delle attività di controllo espletate nell’anno precedente sul proprio territorio nel rispetto dello specifico formato che l’Autorità competente nazionale predispone;
• le attività di controllo vengano eseguite sulla base di linee guida definite dall’Autorità competente nazionale seconde specifiche procedure documentate;
• le Regioni e le Province Autonome debbono individuare i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo.
VISTA la Legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 43 del 13 luglio 1981 recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia e norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, igiene e sanità pubblica;
PRESO ATTO che le funzioni e le competenze esercitate in materia di igiene del lavoro e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori dal rischio di esposizione a sostanze pericolose e quelle in materia di prevenzione, di igiene pubblica e di controllo sullo stato di salute della popolazione esposta alle sostanze pericolose presenti negli ambienti di vita sono funzione specifica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo le loro articolazioni e forme organizzative;
VISTA la Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 3 marzo 1998 recante la riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 2 della LR 6/1998, ai sensi del quale l’ARPA è preposta all’esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche, di rilievo sia ambientale sia sanitario, ed esercita le sua attribuzioni nell’ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione;
VISTO l’articolo 17 della LR 6/1998, ai sensi del quale l’ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle ASS svolgono le rispettive funzioni ed attività in modo coordinato ed integrato secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, comma 3 e del riparto di competenze di cui all’allegato 1 della medesima legge regionale;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6.”, emanato con DPReg 0295 del 6 ottobre 2006, ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che detta disposizioni sull’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle ASS;
RILEVATO in particolare che, per l’attività di analisi afferente alle funzioni di prevenzione, di igiene pubblica e di controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose presenti negli ambienti di lavoro e di vita, le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono delle strutture laboratoristiche di ARPA, a norma dell’articolo 5, comma 4 della LR 6/1998;
CONSIDERATO opportuno che il coordinamento e l’integrazione delle funzioni e delle attività preordinate ai controlli ufficiali e delle relative linee d’indirizzo per l’attuazione del regolamento 1907/2006 (REACH), attribuite alle Aziende per i servizi sanitari e ad ARPA, ai sensi dell’Accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome il 29 Ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sia perseguito attraverso la definizione di piani annuali di lavoro e di protocolli aventi ad oggetto le modalità di gestione congiunta delle rispettive attività;
RITENUTO di individuare nella Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la competenza in materia, attribuendogli il ruolo di coordinamento delle attività per gli adempimenti di cui al citato Accordo;
PRESO ATTO dell’obbligo di provvedere al recepimento dell’Accordo Stato/Regioni Repertorio n.181/ CSR del 29 ottobre 2009 pubblicato sulla G.U. n.285 del 7 dicembre 2009;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;
Su PROPOSTA dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di concerto con l’Assessore all’ambiente, energia e politiche per la montagna; all’unanimità,

DELIBERA

1. di recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni - Province Autonome in data 29 Ottobre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 285 del 7 Dicembre 2009 relativo a “Sistema dei controlli ufficiali e delle relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di assegnare alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la funzione di coordinamento delle attività relative agli adempimenti di cui all’Accordo sopra recepito;
3. di individuare i Direttori Generali delle Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente al territorio di rispettiva competenza quale Autorità Competente per i controlli sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 e s.m.i., concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
4. di individuare i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quali articolazioni organizzative territoriali che esercitano l’attività di vigilanza e controllo nell’ambito del territorio di competenza ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle norme del regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 e s.m.i.;
5. di individuare l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale struttura territoriale che esplica l’attività di controllo analitico conseguente al prelievo di campioni ufficiali necessari all’accertamento dell’osservanza alle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. unitamente ai centri di eccellenza interregionali o nazionali per l’assolvimento di determinate esigenze analitiche;
6. di dare mandato alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali di provvedere alla trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Autorità Competente Nazionale, della risultanza dei monitoraggi delle attività di controllo espletate nell’anno precedente sul territorio regionale;
7. di trasmettere la presente delibera al Ministero della Salute quale Autorità Competente Nazionale;
8. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI


Allegato
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH).