Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. 1, 04 maggio 2011, n. 452 - Condotte multiformi riconducibili alla figura del mobbing


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 



sul ricorso numero di registro generale 265 del 2010, proposto da:

F.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio F., Domenico Sollazzo, con domicilio eletto presso l'avv.to Domenico Sollazzo in Torino, via Barletta, 57;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

D.F., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

Accertare e dichiarare che il signor F.V. è stato sottoposto a condotte multiformi riconducibili alla figura del mobbing da parte de convenuti e per l'effetto condannare in solido i convenuti a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente nella misura complessiva di Euro 6.000.000,00;

condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma provvisionale provvisoriamente esecutiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di D.F.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto

 



Parte ricorrente ha adito l'intestato TAR formulando la domanda risarcitoria di cui all'oggetto. Ha dedotto di essere dipendente del Ministero della Difesa, arruolato nell'aeronautica militare a far data dall'1.10.1974, ed assegnato al 53° Stormo Cameri con varie mansioni, fino al conseguimento del grado di primo maresciallo.

In data 5.4.2004 il ricorrente è stato protagonista di un contrasto con i superiori in esito al quale si è visto applicare una sanzione disciplinare (tre giorni di consegna di rigore, sanzione comminata in data 5.5.2004), oggetto di separato contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria.

Contemporaneamente il ricorrente ha subito l'abbassamento delle note caratteristiche, che ha contestato innanzi al TAR con esito per lui favorevole.

Nel medesimo periodo è incorso in una serie di problematiche di salute; a fronte dei certificati redatti dal suo medico curante è stato più volte invitato a visita presso l'istituto di medicina legale ed è stato oggetto di visite fiscali; in una occasione, essendo risultato assente al controllo, riceveva ordine di contattare il servizio sanitario competente.

Le difficoltà nei rapporti con i superiori si sono tradotte in difficoltà ad ottenere licenze e permessi e conferire per le vie gerarchiche. In particolare, in data 21.4.2004, richiedeva licenza per effettuare una visita medica in data 22.4; gli veniva dapprima replicato che le licenze dovevano essere chieste con tre giorni di preavviso anche se poi la licenza veniva concessa alle ore 10:00 del giorno 22.4 in tempo utile per la visita medica.

In data 13.6.2004, mentre era assente per malattia, presentava istanza di rapporto per le vie gerarchiche; in data 7.6 veniva convocato presso la base per comunicargli la possibilità di ottenere il rapporto solo una volta rientrato in servizio; l'istanza veniva reiterata, pur persistendo l'assenza per malattia e, al suo rientro, in data 30.6.2004, gli veniva richiesto di esplicitare le ragioni dell'istanza.

Veniva inoltre sottoposto a visita di idoneità al servizio con la quale, in data 18.6.2004, veniva riscontrata un'eccedenza ponderale; in data 21.7.2004 ulteriore visita di controllo ne attestava idoneità al servizio ma inidoneità alle mansioni di appartenenza.

Il ricorrente è stato coinvolto da una serie di procedimenti penali, sia come indagato che come persona offesa; diversi di questi procedimenti sono stati archiviati o definiti con sentenza di non luogo a procedere; in relazione a fatti di disobbedienza aggravata e continuata avvenuti nei giorni del 2728 luglio 2004 subiva una condanna da parte del Tribunale militare di Torino.

In data 8.9.2004 il ricorrente veniva dichiarato idoneo all'impiego e, in data 20.9.2004, veniva ricevuto dal Comandante in seguito a reiterate istanze di rapporto; in quella occasione il comandante lo riceveva in presenza del tenente colonnello S. e del caporale C.; il ricorrente chiedeva di potersi fare assistere da persona di fiducia, richiesta negata.

Successivamente il ricorrente denunciava il collega R. per ingiuria contro inferiore; il connesso procedimento penale veniva archiviato.

In data 5.10.2004 al ricorrente veniva prescritto un periodo di riposo di almeno 30 giorni. Nuovamente il ricorrente veniva indagato per un presunto episodio di forzata consegna aggravata; il procedimento terminava con una assoluzione. Nell'ottobre 2004 il ricorrente veniva coinvolto in ulteriore procedimento penale per il reato di truffa aggravata e continuata per aver prodotto certificati medici attestanti una patologia inesistente, per procurarsi ingiusto profitto consistente in indebite licenze. Il procedimento terminava nel 2007 con una assoluzione.

Parallelamente alle vicende lavorative, nel novembre 2004, il ricorrente era coinvolto in un procedimento penale per contraffazione di sigillo dello stato, uso del sigillo contraffatto e sostituzione di persona; gli veniva sequestrato un falso tesserino comprovante presunta appartenenza ad un servizio antiterrorismo.

Esauriti i previsti periodi di licenza per malattia veniva collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

In data 8.12.2004 incorreva in una frattura "scomposta della V° costa sinistra". In data 11.1.2005 veniva nuovamente giudicato idoneo all'impiego. Rientrato in servizio, in data 14.1.2005, al ricorrente veniva prescritto nuovo periodo di malattia di 80 giorni. Il 30.3 gli veniva diagnostica una sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo con prognosi di 30 giorni e, in data 4.4.2005, veniva nuovamente collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per il periodo dal 5.11.2004 al 23.3.2005; parallelamente era oggetto di una inchiesta disciplinare amministrativa, sospesa in connessione con il prolungato periodo di assenza per malattia.

La commissione sanitaria d'appello, in data 31.5.2005, riconosceva il ricorrente affetto da disturbi dell'adattamento con ansia e inabilità temporanea al servizio di 30 giorni; analogo riconoscimento veniva effettuato dall'istituto di medicina legale di Milano.

Sempre nel maggio 2005 il ricorrente si recava presso la base per ritirare la propria documentazione medica; in quell'occasione insisteva per sottoscrivere il registro firma ma, poiché ciò non gli veniva concesso, rifiutava di ritirare la documentazione chiedendone il recapito al domicilio; riceveva quindi intimazione di ritirare presso la base la propria documentazione.

In data 8.7.2005 veniva nuovamente dichiarato idoneo all'impiego e non idoneo alle mansioni di appartenenza ma contestava entrambe le valutazioni; richiedeva più volte, tramite il legale, la consegna della necessaria documentazione medica per presentarsi alle prescritte visite di controllo, non avendola potuta ritirare per cause a lui non imputabili.

Tra il luglio e l'agosto 2005 il presentava nuovi certificati di malattia per svariate patologie. In data 31.8.2005 l'Ospedale Maggiore di Novara diagnosticava al V. discopatie multiple lombari sintomatiche in soggetto con "note ansiose in trattamento sintomatico", prescrivendo temporanea inabilità al servizio per 60 giorni. Il 31.8.2005 la commissione sanitaria di appello ribadiva l'idoneità al servizio con inidoneità alle mansioni di categoria di appartenenza e vincolo di esenzione dai servizi armati e gravosi.

Nel settembre 2005 il medico curante prorogava la malattia del ricorrente sino a tutto detto mese.

Il V. riceveva dai carabinieri di Cameri una sanzione per violazione del regolamento di polizia urbana; denunciava i Carabinieri medesimi per omissione di atti d'ufficio, per non avere comminato identica sanzione anche ad altri soggetti che avevano tenuto identico contegno. Ulteriori procedimenti penali afferenti la vita privata lo vedevano coinvolto.

Nell'ottobre 2005 gli veniva riconosciuto un periodo di malattia sino al 6.12.2005; a decorrere dal 20.11.2005 subiva una decurtazione del 50% dello stipendio, avendo superato i 365 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio nel quinquennio.

L'amministrazione lo invitava a chiedere trasferimento presso altra sede.

Nel gennaio 2006 la commissione sanitaria d'appello lo giudicava idoneo all'impiego con invito a riprendere servizio il 18.1.2006. Il medico curante gli diagnosticava una reazione ansiosa con prognosi dal 18.1 al 31.1.2006.

Il 22.2.2006 gli veniva diagnostica la frattura del naso e, con successive certificazioni mediche, gli veniva prescritto un periodo di 30 giorni di riposo; ulteriore periodo di malattia per lombosciatalgia gli veniva prescritto al pronto soccorso di Novara per il periodo sino al 31.3.2006; ulteriori periodi di malattia gli venivano prescritti dal 3.4 al 30.5 2006.

Nel frattempo veniva formalmente convocato presso l'istituto di medicina legale al quale comunicava l'impossibilità di presenziare causa infermità. Gli venivano recapitate, tramite carabinieri, diverse convocazioni per rendere giustificazioni circa la documentazione medica presentata; il V. diffidava i carabinieri a mezzo raccomandata dal recarsi presso la sua abitazione.

Avendo superato i 18 mesi di aspettativa per infermità subiva una ulteriore decurtazione stipendiale.

Con successivi certificati medici la malattia del ricorrente veniva prolungata sino al 15.1.2007. Nel frattempo l'1.6.2006 il ricorrente aveva presentato domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. Convocato alla prescritta visita si presentava con il proprio medico curante ed aveva un diverbio con la commissione circa la possibilità di effettuare la visita.

Ulteriori conflitti corredati di esposti e denunce sorgevano con la Polizia municipale, i Carabinieri di Cameri, il locatore dell'ufficio della moglie.

A partire dall'8.1.2007 gli veniva comunicato che sarebbe stato collocato in congedo per infermità non dipendente da causa di servizio avendo superato i 24 mesi di aspettativa nel quinquennio.

Con decreto penale n. 1/2007 veniva condannato per forzata consegna aggravata alla multa di Euro 6.840,00.

Nel marzo 2007 il ricorrente veniva riconosciuto inidoneo permanentemente al sevizio militare, disponendone il congedo assoluto ma attestandone la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile; il dipartimento di medicina legale di Milano ne puntualizzava la controindicazione al contatto con il pubblico, precisazione eliminata dalla commissione medica di seconda istanza su ricorso dell'interessato. Per il resto l'attestazione veniva confermata.

Infine si descrivono in ricorso una lunga serie di conflitti ed episodi attinenti la vita privata propria e dei suoi familiari (ricusazione da parte del medico curante, problematiche economiche, contrasti con la stampa, la prefettura, il sindaco, difficoltà relazionali con la moglie).

Il giudizio è stato introdotto con ricorso notificato irritualmente; stante la natura di diritto soggettivo perfetto azionato in relazione al risarcimento del danno da presunto danno biologico da mobbing il collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione.

Ritualmente intimata si è costituita l'amministrazione resistente, contestando in fatto e in diritto gli assunti di cui al ricorso.

All'udienza del 10.3.2011 la causa è stata rinviata su richiesta della difesa di parte ricorrente per malattia del difensore per detta udienza; le controparti nulla hanno opposto, salvo eccepire le intervenute decadenze ai sensi dell'art. 73 del c.p.a.

All'udienza del 7.4.2011 la causa è stata trattenuta a decisione.

Diritto



Preliminarmente si rileva che il ricorrente ha evocato in giudizio l'amministrazione di appartenenza e, personalmente, il proprio ultimo superiore, Colonnello Pilota D.F.. La difesa del Colonnello F. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto il collegio ritiene di conformarsi a precedenti in termini di questo ufficio (ex pluribus TAR Piemonte sez. I n. 225/2009) ed alla giurisprudenza del giudice del riparto (C. SU 11932/2010; C. SU 5914/2008; C. SU 13659/2006), che nega la giurisdizione del GA nelle vertenze intentate personalmente avverso i singoli dipendenti pubblici, ancorchè individuati come responsabili dell'azione amministrativa contestata.

La domanda proposta avverso il colonnello F. deve quindi essere dichiarata inammissibile, con facoltà di riassunzione del giudizio innanzi al GO nei termini di cui all'art. 11 del c.p.a.

Devono inoltre trovare accoglimento le eccezioni di decadenza mosse dalle parti resistenti in relazione alle memorie e ai documenti depositati oltre i termini di cui all'art. 73 c.p.a., da individuarsi a ritroso in relazione all'udienza di discussione fissata per il 10.3.2011.

Non sono quindi utilizzabili ai fini del decidere né la memoria depositata in data 5.3.2011 né i documenti depositati in data 23.3.2011; in relazione a questi ultimi la difesa dello stesso ricorrente ha dato atto che trattasi di deposito, oltre che tardivo, irrituale, essendo stato effettuato direttamente dal ricorrente.

Sull'inutilizzabilità di memorie e documenti tardivi ai sensi dell'art. 73 c.p.a., anche a prescindere dal consenso delle parti, e ferme eccezionali ragioni, neppure dedotte nel caso di specie, si veda da ultimo C. Stato sez. V n. 1970/2011. Resta poi ovvio che l'assenso al rinvio della discussione per consentire un'utile difesa alla parte il cui difensore sia indisposto per la specifica udienza di discussione non rimette la parte medesima in termini in relazione alle intervenute decadenze computate a ritroso da detta udienza; diversamente opinando si potrebbero favorire facili fenomeni elusivi dei termini di legge.

L'intervenuta decadenza crea nel caso di specie una preclusione istruttoria in relazione alla prova testimoniale; in nessuno degli atti tempestivamente introdotti in giudizio si indicano infatti i testi destinati ad essere escussi in relazione alla prova testimoniale capitolata in ricorso.

Solo con la memoria dal 5.3, come visto tardiva, sono stati indicati i nomi dei testimoni.

Il codice del processo amministrativo rinvia al c.p.c., in quanto compatibile, in relazione a termini e modi anche di assunzione della prova (artt. 39 e 68 del c.p.a.); ai sensi dell'art. 244 c.p.c. la prova per testimoni deve essere dedotta "mediante indicazione specifica delle persone da interrogare". Benché la giurisprudenza civile ammetta anche una indicazione indiretta del teste (ad esempio attraverso la funzione espletata), occorre pur sempre che essa sia fatta in modo tale da consentire una sicura e tempestiva identificazione dei testimoni, sì da garantire il regolare instaurarsi del contraddittorio (Cass. sez. lav. 9150/2003). Secondo la più recente giurisprudenza, che tiene conto della creazione di una serie di barriere preclusive nella scansione del giudizio, è tardiva l'indicazione dell'identità del teste quando siano maturate le preclusioni istruttorie, poiché solo con tale ultima indicazione l'articolazione della prova può dirsi completa (Cass. sez. 3 13250/2010). L'enunciato principio si ritiene compatibile e quindi applicabile anche alle preclusioni ex art. 73 c.p.a..

Alla luce di detti principi deve ritenersi la prova testimoniale complessivamente dedotta inammissibile. Per altro, come infra meglio chiarito, a prescindere dall'intervenuta decadenza le circostanze offerte a prova testimoniale non risultano essere idonee ad un accoglimento della domanda che viene in ogni caso vagliata nel merito e per la peculiarità della questione processuale e in relazione alla offerta prova documentale.

Sempre preliminarmente deve essere respinta l'eccezione preliminare di prescrizione mossa dall'amministrazione resistente con riferimento a tutti i fatti antecedenti il 28.10.2005 (assumendo quale dies a quo quello della valida notificazione del ricorso all'amministrazione e quale termine prescrizionale quello quinquennale). La doglianza del ricorrente muove dalla contestazione di una presunta condotta mobbizzante che, per definizione, non è scindibile in un insieme di singoli e puntuali episodi bensì da valutarsi quale un "continuum" di eventuali comportamenti vessatori, il cui effetto lesivo si consolida con il definitivo sviluppo di una patologia che trovi nesso eziologico nelle vicende descritte; inoltre, come infra meglio chiarito, la presente azione ha natura contrattuale e non extracontrattuale, sicché il termine prescrizionale è decennale.

L'eccezione deve quindi essere disattesa, tenendo conto della struttura dell'illecito sopra descritta.

Quanto al merito paiono opportune alcune considerazioni generali sulle circostanze allegate.

Questo collegio viene adito in relazione ad una presunta vicenda di mobbing denunciata ai sensi dell'art. 2087 c.c., quindi addebitando all'amministrazione quale datore di lavoro specifiche violazioni di oneri e doveri di tutela facenti capo alla medesima; così viene infatti esplicitata la domanda del ricorrente. Ciò d'altro canto è anche l'unico possibile presupposto della giurisdizione del GA in tale tipo di vertenza, pacifico essendo che, qualora si invochi una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ancorchè imputabile al datore di lavoro ed in contesto di pubblico impiego non privatizzato, sussiste per contro la giurisdizione del GO (C. SU 8438/2004).

I fatti allegati vengono quindi presi in considerazione se ed in quanto strettamente pertinenti al rapporto lavorativo presupposto e ai connessi oneri di protezione propri del datore di lavoro, alla luce della causa poetendi azionata.

Sul punto non può non rilevarsi che buona parte della capitolazione in atti è inconferente rispetto all'azione di natura contrattuale proposta, prospettandosi episodi di evidente origine e natura extralavorativa. Né il solo generalizzato quanto indefinito assunto di una sorta di "complotto ambientale" muta la rilevanza delle circostanze dedotte. I capi di prova da 155 a 161, ad esempio, descrivono una vicenda penale che ha visto protagonista il ricorrente ma di cui non è neppure allegato il nesso con l'attività presso la base di Cameri, né tanto meno la riconducibilità all'ufficio di appartenenza e ai lamentati contrasti ivi insorti con colleghi e superiori; analogamente è a dirsi per il capo di prova 257 e quelli da 261 a 264, il capo di prova 326 e il capo di prova 333. Nel ricorso si descrivono poi contrasti con i Vigili del paese di residenza del ricorrente, che hanno visto coinvolto anche il figlio, contrasti con il locatore dell'abitazione, cartelle esattoriali per inadempimenti a contratti di utenza o finanziamenti, sanzioni per violazioni del codice della strada, sanzioni concernenti la ditta di cui è titolare la moglie del ricorrente, contrasti con la ASL di pertinenza e i relativi medici curanti personali, contrasti con la Prefettura e i Carabinieri, esposti presentati dallo stesso ricorrente avverso i suddetti svariati soggetti, contrasti con la moglie (così le vicende descritte nei capi 393, da 397 a 410, da 417 a 453, da 456 a 502).

Tutta la sovra riportata capitolazione è irrilevante ai fini del decidere.

Ogni valutazione di merito viene quindi limitata alle sole circostanze potenzialmente rilevanti, in quanto tali da descrivere episodi almeno latamente riconducibili all'ambiente lavorativo.

I capi di prova da 1 a 14 riferiscono l'evoluzione della vita lavorativa del ricorrente antecedentemente l'aprile 2004, periodo sul quale il ricorrente non avanza doglianze, sicché le circostanze dedotte non paiono rilevanti. L'amministrazione ha specificatamente contestato la puntualizzazione secondo cui il ricorrente avrebbe sempre "dimostrato grande efficienza e professionalità" (cfr. p. 2 della comparsa e capo 6 di cui al ricorso). Premesso che l'espressione costituisce mera valutazione non suscettibile di essere dedotta a prova per testi con la formulazione utilizzata in ricorso, resta il dato, questo sì documentale e non contestato dal ricorrente a seguito della costituzione dell'amministrazione, che il ricorrente è stato destinatario di tre sanzioni di rimprovero da parte di diversi superiori gerarchici in epoca antecedente il 2003 (cfr. doc. 1 parte resistente).

È inammissibile la capitolazione (capi da 15 a 35 e poi 41, 46, 47, 48 e 50) che ripropone una ricostruzione in termini vessatori dell'episodio del 5.4.2004 che ha visto il ricorrente incorrere in un procedimento disciplinare, terminato con la sanzione di tre giorni di consegna di rigore. La vicenda è stata oggetto di ricorso gerarchico, rigettato, e successivo contenzioso giudiziario che ha visto il ricorrente, contrapposto all'amministrazione, soccombente con sentenza passata in giudicato (sentenza Tar Piemonte sez. I n. 66/2005, nonché sentenza n. 1626/2006 cha ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la prima sentenza, cfr. docc. 78 di parte resistente). Conseguentemente la legittimità dell'operato dell'amministrazione in quel contesto è già stata vagliata con decisione definitiva resa tra le parti; il legittimo esercizio dell'azione disciplinare non può evidentemente essere reinterpretato in termini vessatori o persecutori in questa sede.

Numerosi capi di prova sono poi riproduttivi della certificazione medica in atti. Non è in contestazione che il ricorrente soffra di plurime patologie, anche di carattere psichico. L'amministrazione sul punto non solo non muove contestazioni ma evidenzia cha, a partire dall'aprile 2004 e sino agli inizi del 2007, il ricorrente ha effettuato assenze per motivi di salute pressocchè continuative, tanto da essere collocato in congedo assoluto nel marzo 2007 per permanente inidoneità al servizio nonchè superamento dei 24 mesi di assenza nel quinquennio, circostanza non contestata.

Data quindi per pacifica la patologia ciò che sarebbe invece onere del ricorrente allegare e provare è che la patologia sia stata provocata da specifici episodi attinenti la vita lavorativa, idonei a costituire fattore eziologico scatenante della medesima. Sotto questo dirimente profilo pare al collegio che manchi in radice l'allegazione di fatti sufficientemente circostanziati e significativi da supportare la pretesa di parte ricorrente. Né i certificati medici, certamente idonei a comprovare le assenze a la sussistenza di patologie, comprovano il necessario nesso eziologico; fermo infatti che la certificazione emessa nel corso delle numerose verifiche amministrative mai ha riconosciuto una dipendenza da cause di servizio delle patologie psicologiche lamentate, la certificazione medica di parte è per lo più formulata chiarendo evidentemente che si basa su circostanze "riferite" dal paziente, senza il neppure possibile previo vaglio di fondatezza dei fatti dedotti a supporto dallo stesso interessato. Ne deriva che la corposa documentazione medica non è sufficiente per l'accoglimento della domanda. Complessivamente non può poi non evidenziarsi come lo stesso ricorrente collochi l'intera vicenda in un arco temporale (20042007) nel corso del quale la sua effettiva presenza sul luogo di lavoro è stata pacificamente molto bassa (dall'aprile 2004 al febbraio 2007 ha svolto attività lavorativa per complessivi quaranta giorni circa); evidenzia il ricorrente che anche brevi periodi di esposizione a vessazione possono essere sufficienti a scatenare il disagio lavorativo cosiddetto da "mobbing". Se tanto è teoricamente ammesso è chiaro che simili ipotesi di rapidissima induzione della malattia presupporrebbero l'allegazione di circostanze inerenti il contesto lavorativo di evidente e grave rilievo, tali da giustificare appunto la peculiarità dell'effetto; le circostanze allegate sono per contro e per lo più la descrizione di episodi di reciproca incomprensione con i superiori e i colleghi, che per altro denotano una estrema reattività del ricorrente e non descrivono certo un quadro di unilaterali vessazioni.

È inoltre pertinente l'osservazione mossa dalla difesa dell'amministrazione che ha rilevato come il ricorrente collochi la presunta condotta scatenante la patologia nel periodo compreso tra l'aprile 2004 e il 2007 mentre vi è documentazione medica attestante sindrome ansioso depressiva (cfr. doc. 21 di parte resistente) da epoca ben antecedente, in particolare almeno dal giugno 2003. Lo stesso ricorrente correda poi il ricorso, come già evidenziato, di una numerosissima serie di evenienze extralavorative che, più che corroborare la tesi dell'origine lavorativa della patologia, fanno dubitare che il complessivo disagio, manifestatosi certamente anche sul luogo di lavoro, sia maturato in contesto ben più ampio di quello lavorativo, oltre che cronologicamente antecedente alle vicende esposte.

Passando alla disamina delle circostanza afferenti la vita lavorativa dedotte, riferisce il ricorrente innanzitutto di essere stato vittima di una sorta di persecuzione posta in essere con una sequenza di ingiustificati procedimenti penali. Escluse, per le ragioni già evidenziate, le vicende penali e/o amministrative di nessuna attinenza con la vita lavorativa, quanto alle vicende che trovano origine e collocazione specifica sul luogo di lavoro si osserva: la narrativa è di difficile ricostruzione e valutazione poiché i medesimi episodi sono riportati più volte in diversi capi di prova posti in sequenza logica e cronologica non lineare e senza puntuali rinvii alla documentazione in atti. La reiterazione disordinata dei medesimi episodi crea una "impressione" di molteplicità degli stessi non idonea ad agevolare la comprensione della vicenda. A mero titolo di esempio i capi di prova da 104 a 105 riferiscono lo stesso episodio ripreso nel capo di prova 153; i capi di prova da 116 a 117 riferiscono la stessa vicenda ripetuta al capo di prova 139, ripresa dal capo di prova 214 e ripetuta al capo di prova 228; le allegazioni di cui i capi di prova 120121 sono ripetute nei capi di prova da 291 a 293; i capi di prova 129 e 130 riferiscono lo stesso episodio di cui ai capi di prova 135 e 189; i capi di prova da 140 a 142 riportano lo stesso episodio ripetuto ai capi di prova 188 e 260; il capo di prova 283 è reiterato al capo 291, i capi di prova 292 e 293 ripetono lo stesso episodio e così via.

Nel merito, e nei limiti in cui è possibile la ricostruzione delle vicende alla luce della documentazione prodotta, si ricava quanto segue: il ricorrente è stato più volte indagato per insubordinazione con minaccia o ingiuria e/o allontanamento illecito ed i relativi procedimenti sono per lo più terminati con sentenze di non luogo a procedere (così proc. RGNR 255/04, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere n. 58/05 sub. doc. 78; proc. RGNR 361/2004 concluso con sentenza di non luogo a procedere 56/05 sub. doc. 77; proc. RGNR 347/2004 concluso con sentenza di non luogo a procedere 8/06 sub. doc. 126; proc. RGNR 405/2004, di cui agli identici documenti 40 e 65, concluso con sentenza di non luogo a procedere 84/05 sub. doc. 111; proc. RGNR 118/2005 concluso con sentenza di non luogo a procedere n. 7/06 sub. doc. 170). Da alcune delle motivazioni delle sentenze prodotte si ricava che il non luogo a procedere è stato pronunciato sull'assunto della mancanza dell'elemento soggettivo e non in relazione all'insussistenza dell'oggettiva condotta.

In tre casi il ricorrente è stato condannato: così sentenza n. 44/06 (doc. 151 p. ricorrente) che reca condanna a mesi quattro di reclusione per disobbedienza continuata ed aggravata, sentenza n. 25/06, (doc. 140 p. ricorrente), che reca condanna a mesi uno di reclusione per disobbedienza aggravata e decreto penale di condanna, in procedimento RGNR 224/2006, con condanna alla multa per forzata consegna aggravata (doc. 161 p. ricorrente).

Numerosi sono poi i procedimenti penali avviati nei confronti di colleghi e superiori in conseguenza di iniziative di denuncia assunte dal ricorrente e terminati con archiviazioni (così ad esempio denuncia querela contro Gatti (doc. 27 di p. ricorrente); avviso di archiviazione a persona offesa per denuncia presentata contro Rizzitelli (doc. 37 di p. ricorrente); ordinanza di archiviazione emessa in seguito ad opposizione del V. dal GIP nei confronti del Maggiore Ponzuoli, (doc. 13 di parte resistente).

Dal complessivo contesto emerge certamente una difficoltà nella gestione dei rapporti del ricorrente in ambito lavorativo, stante appunto la numerosa serie di procedimenti penali che li hanno caratterizzati ma tale difficoltà è quantomeno reciproca e dagli atti non ascrivibile ad un quadro persecutorio dell'amministrazione. Innanzitutto è evidente la reattività del ricorrente il quale ha proposto numerose denunce, chiusesi con archiviazioni; rispetto a queste vicende non si vede come il ricorrente possa qualificarsi vittima né quale sia la rilevanza della loro allegazione ai fini della domanda là dove, in relazione a nessuno degli episodi indicati, si allega in ricorso che vi sia poi stata effettiva condanna, richiesta di rinvio a giudizio o comunque accertamento di fondatezza dei denunciati episodi. Ne risulta per contro se mai che molti colleghi hanno subito ingiustificate denunce. Ancora in tre procedimenti che lo hanno visto indagato il ricorrente è stato effettivamente condannato, sicché nessun intento persecutorio è imputabile in relazione alla segnalazione di effettivi fatti di reato; infine talune assoluzioni, come già evidenziato, sono state basate su delicati profili di valutazione dell'elemento soggettivo sicchè non è stato smentito il fatto oggettivo della condotta. In simili ipotesi, ferma la più delicata valutazione concernente il dolo di evidente spettanza del giudice penale, non sembra addebitabile alcun fumus persecutionisi, alla scelta dei superiori, soggetti ad obbligo di denuncia, di interessare le autorità competenti.

Di alcuni dei procedimenti penali citati in ricorso, infine, vengono prodotti singoli atti di procedura e non è dato né dalla narrativa né dalla documentazione chiaramente evincerne l'esito: così procedimento RGNR 311/2004 nel quale risulta contestato al ricorrente un ulteriore episodio di disobbedienza continuata ed aggravata occorsa nel luglio 2004 (cfr. doc. 47 di parte ricorrente, recante avviso di conclusione indagini e capo di prova n. 153). Ti tale procedimento non si ricava dalla documentazione in atti alcun esito; quanto alla capitolazione i capi di prova 104 e 105 impropriamente accomunano il procedimento a quello 305/2004, per il quale per altro il ricorrente risulta essere stato condannato.

Una menzione a parte meritano i due procedimenti che hanno visto contestato al ricorrente il reato di truffa continuata ed aggravata ai danni dell'amministrazione per avere simulato malattia e quindi anche svolto attività lavorativa privata (montaggio di impianti di condizionamento e/o riparazione elettrodomestici) in concomitanza con periodi di aspettativa per malattia dal servizio. Di questi procedimenti nella documentazione prodotta da parte ricorrente si rinvengono (prodotta due volte, doc 41 e 114) l'informazione di garanzia nel procedimento 460/04 e (doc. 165) la richiesta di rinvio a giudizio; sub. doc. 80 e 109 nuovamente due volte è prodotta l'informazione di garanzia nel diverso procedimento rubricato RGNR 165/2005, sempre per simulazione di infermità aggravata e truffa militare.

Riferisce il ricorrente (capi di prova da 373 a 375 di cui al ricorso), pur senza produrre la relativa sentenza, di essere per questi episodi stato assolto; non è dato comprendere dalla narrativa se ciò vada riferito al procedimento RGNR 460/04 o RGNR 165/2005. Anche ritenendo, tenuto conto della mancata contestazione di controparte sul punto, come provata la suddetta capitolazione, in cui si riporta tra virgolette uno stralcio della motivazione della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale, se ne ricava che il ricorrente ha effettivamente svolto attività lavorativa concomitante a periodi di aspettativa e che, nel giudizio penale, è stato assolto perché si è ritenuto che ciò non fosse incompatibile con le sue condizioni di salute, pervenendosi ad una assoluzione. Da questa argomentazione, ferma l'irrilevanza penale del fatto, si desume, per il profilo che qui interessa, che è pacifico e provato che il ricorrente abbia utilizzato periodi di aspettativa per svolgere attività privata parallela; ne consegue che non può addebitarsi alcun atteggiamento vessatorio all'amministrazione che, riscontrato l'oggettivo e vero dato di fatto, abbia interessato le sedi competenti per un vaglio di liceità di questa condotta.

Ritiene in definitiva il collegio, così complessivamente ricostruita la problematica delle vicende penali di origine lavorativa del ricorrente (le quali costituiscono la parte maggiore delle doglianze di cui al ricorso), che quanto emerge dai documenti e dalle ammissibili prove dedotte, non possa ritenersi sufficiente ad integrare un quadro di mobbing.

Il quadro di mobbing, sempre seguendo l'assunto di parte ricorrente, sarebbe poi completato da specifici episodi di difficoltà nell'ottenere permessi e/o conferire per le vie gerarchiche.

Gli episodi descritti sono riconducibili ad un numero esiguo, non potendosi ignorare la scarsa presenza del ricorrente sul posto di lavoro nel periodo in contestazione. In nessun caso il ricorrente allega di non aver potuto effettivamente svolgere specifiche attività (ad esempio controlli medici), per non essergli stato accordato il necessario permesso. Quanto al conferimento per le vie gerarchiche gli episodi si sovrappongono a prolungate assenze dal servizio dell'interessato, suoi stessi atteggiamenti ostruzionistici (presentazione di certificazione medica a fronte di invito al conferimento e per la data medesima), ovvero polemici, evincibili dai documenti in atti, tutti dati che non consentono a tali episodi di assumere valenza persecutoria. L'incipit della vicenda del conferimento per via gerarchica, ad esempio, risulta poi documentalmente ricostruito dalla difesa di parte resistente nei docc. da 15 a 20, i quali smentiscono la tesi per cui le istanze del ricorrente sarebbero state lungamente ignorate.

Infine già si è detto della definitiva legittimità della sanzione disciplinare comminata (l'unica nel periodo in contestazione, pur a fronte del travagliato svolgimento del rapporto lavorativo); l'ulteriore inchiesta disciplinare iniziata ne confronti del V. (capo 190 di cui al ricorso) è stata sospesa in connessione alle sue problematiche di salute ed è successiva ad episodi per i quali, come visto, il ricorrente ha anche avuto condanne penali. Dalla documentazione in atti l'inchiesta risulta anche connessa allo svolgimento di propaganda non autorizzata sul luogo di servizio (cfr. doc. 67,69 di parte ricorrente); sul merito della vicenda il ricorrente nulla deduce, limitandosi a considerare vessatorio ex se l'inizio di una inchiesta disciplinare, per altro come detto pacificamente sospesa e mai foriera di alcun tipo di sanzione. Nuovamente appare quindi impossibile ascrivere l'episodio così come rappresentato ad una volontà persecutoria dell'amministrazione.

Le restanti allegazioni non specificamente vagliate sono accomunate da inammissibilità quali capi di prova, anche in relazione alla formulazione generica e valutativa che le caratterizza, sì da non essere idonee ex se alla introduzione della prova testimoniale.

Infine sono atti dovuti, che non possono assumere valenza vessatoria, i controlli dei medici competenti, anche a fronte di episodi di assenza al controllo fiscale, i tentativi di informare l'interessato dell'imminente scadenza del massimo possibile periodo di malattia, le decurtazioni stipendiali connesse al superamento dei previsti periodi di aspettativa per malattia; ancora eventuali contrasti diagnostici tra i vari medici che lo hanno visitato, sebbene possono aver messo in difficoltà il ricorrente, non sono, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni sul punto, evidentemente tout court ascrivili al datore di lavoro ma esclusivamente alla responsabilità del medico che ha effettuato il giudizio diagnostico.

Ritiene pertanto il collegio che la domanda non possa trovare accoglimento né possa darsi corso ad ulteriore attività istruttoria per le ragioni già esposte.

Stante le pacifiche problematiche di salute del ricorrente sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara inammissibile il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per il resto lo respinge;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.