Tipologia: CCRL
Data firma: 1 giugno 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Confartigianato, Cna, Casa e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Concia, Artigianato, Veneto

Sommario:

Campo di applicazione
Art. 1 Relazioni Sindacali e Ente Bilaterale
Art. 2 Prestazioni di secondo livello
• Ambiente di lavoro
• Formazione e aggiornamento professionale
• Prestazioni assistenziali
• Fondo Professionalità
• Fondo crisi area-settore
• Fondo Promozione
• Utilizzo avanzo di bilancio crisi area-settore al 31 dicembre 1997
Art. 3 Clausola di salvaguardia
Art. 4 Inscindibilità delle disposizioni del contratto, trattamento di miglior favore
Art. 5 Reclami e controversie
Art. 6 Decorrenza e durata e procedure negoziali
Art. 7 Tutela dei tossicodipendenti
Art. 8 Portatori di handicap
Art. 9 Classificazione unica del personale
Art. 10 Lavorazione conto terzi
Art. 11 Ambiente di lavoro
Art. 12 Assemblea
Art. 13 Permessi retribuiti per cariche Sindacali
Art. 14 Contributi Sindacali
Art. 15 Aspettative per cariche pubbliche e Sindacali
Art. 16 Affissioni
Art. 17 Assunzione
Art. 18 Esclusione dalle quote di riserva
Art. 19 Periodo di prova
Art. 20 Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 21 Orario di lavoro
Art. 22 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 23 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 24 Flessibilità individuale
Art. 25 Compenso fluttuazione/contrazione dell'attività produttiva
Art. 26 Lavoro a tempo parziale
Art. 27 Contratti a tempo determinato
Art. 28 Turnisti avvicendati a ciclo continuo e non
Art. 29 Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 30 Riposo settimanale
Art. 31 Criteri calcolo dei ratei di maturazione
Art. 32 Festività
Art. 33 Ferie
Art. 34 Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 35 Assenze
Art. 36 Permessi
Art. 37 Congedo matrimoniale
Art. 38 Maternità
Art. 39 Lavoratori studenti
Art. 40 Diritto allo studio
Art. 41 Servizio militare
Art. 42 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
• Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Art. 43 Aspettativa
Art. 44 Rapporti in azienda
Art. 45 Provvedimenti disciplinari
Art. 46 Licenziamento senza preavviso
Art. 47 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 49 Cessione; trasformazione e trapasso di impresa
Art. 50 Trattamento di fine rapporto
Art. 51 Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 52 Aumenti periodici di anzianità
Art. 53 Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 54 Tredicesima
Art. 55 Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 56 Minimi tabellari, contingenza e aumenti di salario
Art. 57 Una tantum
Art. 58 Previdenza complementare
Art. 59 Elemento Retributivo Regionale (ERR)
Art. 60 Elemento Economico Territoriale (EET)
Art. 61 Abiti da lavoro
Art. 62 Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 63 Molestie sessuali
Art. 64 Mano d'opera femminile
Art. 65 Regolamentazione dell'apprendistato
• Norme generali
• Periodo di prova
• Tirocinio presso diverse imprese
• Retribuzione apprendisti
• Ferie
• Malattia
• Attribuzione della qualifica
• Durata apprendistato
• Percentuali retributive degli apprendisti
• Norma transitoria per apprendisti in forza dal 30/04/1993
Art. 66 Lavoro a cottimo
Art. 67 Lavoro con obiettivo definito
Allegato all'art. 67

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore concia del Veneto

Il 1 giugno 1998 in Venezia - Marghera, presso la sede della Confartigianato del Veneto, Via F.lli Bandiera, 35 tra la Confartigianato del Veneto […], la Cna Regionale del Veneto […], la Casa del […] e la Filcea-Cgil […], la Flerica-Cisl […], la Uilcer-Uil […] hanno convenuto quanto segue:

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo regionale di lavoro si applica alle imprese artigiane della Regione Veneto, iscritte negli appositi albi ai sensi della legge n. 443 del 1985 e della legge regionale n. 67 del 1987, esercenti attività principale e o accessorie del settore conciario, con esclusione di quelle attività che per loro natura rientrano nei diversi settori della pellicceria e della lavorazione delle pelli del cuoio e succedanei, regolati da specifici contratti collettivi artigiani.

Art. 1 - Relazioni sindacali ed ente bilaterale
In attuazione dell'Accordo Interconfederale regionale 21 dicembre 1989 le parti nel riconfermare la scelta del sistema delle Nuove Relazioni Sindacali adottato con l'Accordo Interconfederale regionale 21 dicembre 1989 che privilegia il metodo del confronto per la soluzione dei problemi dell'artigianato e del lavoro dipendente nell'impresa artigiana, intendono con la presente intesa dare un significativo contributo al consolidamento di detto sistema. In questo quadro, le parti concordano che la definizione della presente intesa regionale esclude qualsiasi altro livello di trattativa territoriale.
Le parti convengono che la tematica relativa alle Nuove Relazioni Sindacali e all'Ente Bilaterale, nelle finalità individuate dall'Accordo Interconfederale nazionale 21 luglio 1988, ha trovato soluzione gestionale nell'Accordo Interconfederale regionale veneto 21 dicembre 1989, qui integralmente recepito.
Trova altresì integrale recepimento nella presente intesa anche l'Accordo Interconfederale Regionale Veneto 5 dicembre 1990 sui contratti di formazione e lavoro e sul mercato del lavoro e successive modifiche e aggiornamenti.
1 - Le parti considerate le peculiari specificità del comparto della concia artigiana, al fine di ottenere una sempre maggior conoscenza delle diverse necessità dello stesso, convengono sull'opportunità di promuovere incontri semestrali - o su richiesta di una delle parti - tra rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo per favorire l'individuazione delle diverse esigenze, proporre e calibrare le più opportune iniziative.
In particolare le parti dichiarano che lo sviluppo di iniziative mirate a promuovere la qualità del prodotto, del modo di produrre, del lavoro, degli ambienti di lavoro costituisce l'obiettivo primario dei confronti sopra ricordati e costituisce altresì criterio guida per le gestioni di secondo livello dell'Ebav. Il confronto in materia di salubrità e sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro sarà finalizzato alla costruzione di progetti che, ai sensi della normativa dell'Ente Bilaterale, le Organizzazioni Artigiane possono presentare per il finanziamento e la realizzazione al C.d.A. dell'Ente stesso.
2 - Le parti convengono di approfondire, nel corso dei confronti di cui al punto che precede, le risultanze sull'andamento dei dati occupazionali di settore provenienti dall'Ente Bilaterale e ulteriori dati provenienti da altre fonti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla situazione dell'occupazione femminile, dei lavoratori inabili e al problema delle tossicodipendenze e ciò al fine di attivare le opportune iniziative congiunte. Il confronto sui dati occupazionali sarà altresì finalizzato allo scopo di individuare progetti e iniziative per sostenere eventuali fasi di difficoltà nel settore tenuto conto della specialità dello stesso. A tal fine le parti potranno predisporre congiuntamente progetti di riqualificazione professionale da proporre per il finanziamento al primo livello dell'Ebav.
3 - A conferma ed in applicazione dell'accordo Interconfederale regionale del 22 luglio 1988, le parti concordano di attivare relazioni sindacali territoriali di categoria a livello provinciale finalizzate e realizzare momenti di confronto e di consultazione sulle materie relative alla formazione professionale, all'ambiente di lavoro all'andamento delle iniziative Ebav in favore della qualità quale supporto conoscitivo del tavolo contrattuale regionale.

Art. 2 - Prestazioni di secondo livello Ebav
Le parti ricordano di aver destinato con decorrenza 1 maggio 1993 alle gestioni di secondo livello dell'Ebav i seguenti versamenti mensili per 12 mensilità:

ditta dipendenti
Formazione 500 300
Promozione 1.000 200
Crisi area settore 3.500 1.000

Le parti concordano sull'attivazione dal 1 giugno 1998, in aggiunta a quelli esistenti, dei seguenti fondi categoriali:
- Fondo per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza;
- Fondo per l'erogazione di sussidi assistenziali;
- Fondo professionalità.
A far data dal 1 gennaio 1999 imprese e lavoratori verseranno per tali fondi rispettivamente £. 1000 e £. 500 mensili per 12 mensilità.
Pertanto dal 1 gennaio 1999 i fondi categoriali Ebav avranno la seguente complessiva alimentazione:

Fondi

Imprese Lavoratori
Crisi area settore 3.500 1.000
Formazione 500 300
Promozione 1.000 200
Ambiente sicurezza 300 100
Sussidi assistenziali 300 500
Professionalità 400 100

Le parti confermano la destinazione del 35% delle quote di primo livello, al fondo crisi area settore e convengono che al termine di ogni anno 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, tale fondo abbia una consistenza non superiore rispettivamente a £. 250 milioni.
Le eventuali eccedenze rispetto ai tetti sopra fissati saranno ridestinate come segue:

- fondo formazione 20%
- fondo promozione 10%
- fondo ambiente e sicurezza 20%
- fondo sussidi assistenziali 25%
- fondo professionalità 25%

Ambiente di lavoro
Le parti convengono che il comitato di categoria nell'ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza a:
- abbattimento dei costi per gli accertamenti sanitari;
- formazione specializzata per l'ambiente e sicurezza specifici di categoria.
Nel caso le risorse annualmente disponibili non siano sufficienti a coprire le iniziative, il Comitato di categoria potrà utilizzare, in via subordinata, per le attività di formazione per la sicurezza, le risorse esistenti nel fondo per la formazione e l'aggiornamento professionali di categoria.

Formazione e aggiornamento professionale
Le parti convengono che il Comitato di categoria, nell'ambito delle sue competenze, destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale per la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'art. 22 del regolamento Ebav, a:
- iniziative e progetti rivolti ai lavoratori immigrati, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana, organizzati dagli Enti dei Soci o da Istituti esterni qualificati accreditati dall'Ebav;

Fondo Promozione
Le parti ritengono opportuna una ricerca di settore per approfondire la conoscenza specialmente per quanto concerne le problematiche ambientali.
La ricerca andrà finanziata con le risorse del fondo stesso.

Utilizzo avanzo di bilancio crisi area-settore al 31 dicembre 1997
Le quote del fondo crisi area-settore residue alla data del 31/12/97 eccedenti l'importo di £. 250 milioni, verranno così destinate:

- fondo professionalità £. 50.366.303
- fondo sussidi assistenziali £. 50.366.303
- fondo formazione £. 40.293.043
- fondo ambiente e sicurezza £. 40.293.043
- fondo promozione £. 20.146.521

Art. 3 - Clausola di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCRL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'Accordo Interconfederale del 3 agosto - 3 dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23 luglio 1993.

Art. 5 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del presente contratto prima di adire l'Autorità giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 7 - Tutela dei tossicodipendenti
[…]
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 [Usl o comunità terapeutiche] che ne certificano la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[…]

Art. 8 - Portatori di handicap
In riferimento all'art. 33 della legge 104/92, i lavoratori, genitori di minori portatori di handicap o che assistono parenti conviventi disabili, ovvero lavoratori essi stessi portatori di handicap, possono richiedere al datore di lavoro di fruire dei permessi retribuiti come previsto dalla norma citata.
Le parti, inoltre, recepiscono nel presente CCRL l'Accordo Interconfederale Regionale 2 febbraio 1998 in materia di "Tirocini formativi e di orientamento" e di assunzione dei soggetti svantaggiati nelle imprese artigiane del Veneto.

Art. 10 - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigianato l'impegno all'applicazione del presente contratto collettivo regionale del lavoro.

Art. 11 - Ambiente di lavoro
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
Le Organizzazioni Sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'Accordo Interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro.
Per effettuare delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, Usl e centri di servizio).
Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist (TVL) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione dei vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle del comma precedente.
Tra le parti, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Tali commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione.
Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico - scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti i dati chimico fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità (anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli osservatori).
Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere annotati, i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Usl o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
In riferimento ai rischi da rumore si rimanda alle leggi e normative vigenti.

Art. 12 - Assemblea
Vengono riconosciute a titolo d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro, e le assemblee si terranno di norma preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 16 - Affissioni
L'impresa consentirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti di far affiggere in spazi appositi, messi a disposizione dall'azienda comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura sindacale, comprese le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle medesime OO.SS.
Dette assemblee saranno retribuite ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 che precede se rientranti in orario di lavoro e non retribuite se convocate al di fuori dell'orario di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell'impresa.

Art. 17 - Assunzione
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.

Art. 21 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 22.
L'orario giornaliero di lavoro in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Norma di rinvio
Le parti si incontreranno per il relativo adeguamento al verificarsi dei seguenti eventi:
- modalità di adeguamento dell'orario legale di lavoro e delle relative flessibilità, a quanto stabilito dalla direttiva U.E. in materia ed armonizzazione con le norme di recepimento qualora intervenute;
- nel caso la preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro determinasse effetti applicativi nel corso della vigenza del presente contratto collettivo, per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.

Art. 22 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro supplementare e straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, laddove esistano, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare lavoro supplementare o straordinario.
[…]

Art. 23 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche produttive a picchi e flessi del settore, per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 70 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di 12 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra azienda e lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i dipendenti interessati salvo deroghe individuali e a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 24 - Flessibilità individuale
Il recupero delle ore di straordinario svolte, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate se risultante da atto scritto tra l'impresa ed il lavoratore.
[…]
Le ore di cui sopra saranno recuperate e tale recupero di realizzerà prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Detto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa, in particolare per i lavoratori extra continentali al fine del rientro temporaneo al Paese d'origine.
In ogni caso le quantità orarie come sopra determinate andranno ad aggiungersi al monte-ore previsto all'art. 25, con la sola eccezione che il limite fissato ai fini della liquidazione del saldo al 31 dicembre di ogni anno sarà, per questi lavoratori, di 100 ore anziché 80.
Le Associazioni Artigiane si impegnano a verificare periodicamente l'utilizzo del presente istituto.

Art. 27 - Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, 1° comma, della legge 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge 230/62 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 8 bis della legge 79/83, possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa;
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro; l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza della eventuale futura sostituzione da effettuare;
- impiego o reimpiego di particolari categorie di lavoratori svantaggiati o di difficile collocamento così come individuati dall'Accordo Interconfederale Regionale 5/12/90 al paragrafo c) punti a, b, c, d. Tali assunzioni a termine non computano ai fini delle limitazioni che seguono.
Nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 3 dipendenti, some sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza, con arrotondamento all'unità superiore.
[…]
Le assunzioni a tempo determinato di cui alle ipotesi del presente articolo non possono essere effettuate dalle aziende, che non applicano integralmente il presente contratto.

Art. 28 - Turnisti avvicendati a ciclo continuo e non
Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le 6 ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di intervallo retribuito.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanale lavorate. […]

Art. 29 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 dicembre 1923, numero 2657, non può superare le dieci ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggi nei locali dell'impresa o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario contrattuale di lavoro per singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali. […]

Art. 30 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima. In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 35 - Assenze
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzione di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 (trenta) giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 38 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si far riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 42 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore proprio superiore.
Quando l'infortunio accadde al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa ai più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 44 - Rapporti in azienda
I rapporti tra lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.

Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
• non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di Lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 46 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo precedente, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 45 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda
[…]
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell'interno dell'azienda.

Art. 61 - Abiti da lavoro
A tutti gli operai le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario e che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
• addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale;
• addetti ai bottali di tintura il cromo;
• addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai;
• addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
• addetti alla salatura delle pelli grezze;
• addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
• addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quelli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità di ricambio dell'abito durante il lavoro.
[…]

Art. 62 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventualmente che non derivino da uso o logorio, sempre che siano, dopo regolare accertamento a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di valersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 63 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini. Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità -organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Art. 65 - Regolamentazione dell'apprendistato
Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato della concia è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizione sotto riportate.
Per quanto non esplicitamente regolato si applicano le norme del presente contratto applicabili e riservate agli impiegati e agli operai dove compatibili con la specialità del rapporto di tirocinio.
La regolamentazione che segue è compatibile con le novità introdotte dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 all'art. 16 (assunzione fino a 24 anni di età, di giovani anche in possesso di diploma, con le particolari deroghe per l'artigianato, ecc...).

Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle medesime mansioni/qualifiche. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementari che sono obbligatorie per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro dell'apprendista sarà rilasciato dall'impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Durata apprendistato
I Gruppo : lavorazione ad alto contenuto professionale
Durata 4 anni e 6 mesi
Appartengono al primo gruppo esclusivamente i seguenti i profili:
• Spaccatore
• Rasatore
• Spruzzatore
• Sceglitore del finito (selettore)
• Bottalista
• Analista
• Conciatore con più mansioni di processo
II Gruppo: lavorazioni a medio contenuto professionale
Durata 3 anni
Appartengono al secondo gruppo i seguenti profili:
• Rifilatore
• Stampatore
• Smerigliatore
• Rifinitore polivalente
• Impiegati amministrativi
• Tutti gli altri profili non espressamente contemplati nel primo e nel terzo gruppo
III Gruppo: lavorazioni a basso contenuto professionale
Durata 1 anno e 6 mesi
Appartengono al terzo gruppo esclusivamente i seguenti profili:
• Inchiodatore
• Pressatore
• Tamponatore
• Palissonatore
• Bottalatore

Art. 66 - Lavoro a cottimo
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 67 - Lavoro con obbiettivo produttivo definito
Le parti convengono che a livello di singola impresa datore di lavoro e lavoratori possano convenire intese che prevedano la realizzazione di temporanee e prestabilite quantità di produzione individuali o collettive con riferimento ad archi temporali plurigiornalieri con compensi totali mensili o onnicomprensivi.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario in tali casi non potrà comunque eccedere le 10 ore settimanali.
[…]
Per chiarezza le parti a livello individuale potranno adottare l'allegato schema contrattuale di esecuzione del presente articolo.